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ACCERTAMENTI CATASTALI
Ultimo aggiornamento 29/01/2017
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISID DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

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Sono illegittimi gli accertamenti catastali, che comportino un aumento immotivato delle rendite catastali

Molti contribuenti stanno ricevendo avvisi di accertamento per l'aumento delle rendite catastali, la cui legittimità e' a dir poco discutibile, era necessario costituire una commissione censuaria, e non e' stato fatto e bisogna tener presente delle specificità dell'immobile oggetto dell'accertamento, anche quest'altro obbligo e' stato violato. Inoltre gli aumenti hanno interessato immobili delle cosi' dette zone bene delle città, escludendone altre, una violazione della parità di trattamento dei cittadini, che si e' trasformata in una vera e propria discriminazione di classe.

Gli accertamenti catastali inviati indiscriminatamente ai contribuenti senza tener presente la situazione personale e senza la consultazione delle commissioni rappresentative . Il classamento deve essere debitamente motivato e deve tenr conto della relatà specifica dell'immobile, ormai la Cassazione ha bocciato gli aumenti indiscriminati, “Quando procede all'attribuzione d'ufficio di un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l'unità immobiliare. Nel primo caso, l'Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”. Ergo gli accertamenti sono nulli se l'agenzia del territorio (catasto) non dimostra quali siano state le trasformazioni specifiche dell'immobile accertato, o il miglioramento del contesto urbano della microzona. dalla motivazione dell'atto devono emergere le modalità di rilevazione dei valori medi,  gli atti di trasferimento monitorati e rilevati, la metodologia e la bontà dei sistemi di rilevazione,  la specifica menzione dei rapporti e del relativo scostamento, in mancanza siamo in presenza di una totale carenza di motivazione e quindi nullità dell'atto ex art. 7 L.212/2000    Cassazione ordinanza n. 2357 del 3.2.2014 - Cassazione Sentenza n. 5717/2000 - Cassazione sentenza n. 4509/2009

Gli accertamenti catastali devono essere motivati e contenere i presupposti della rettifica (modifiche strutturali o dell'aspetto urbano circostante) Cassazione 5 Sez. Tributaria sentenza n.9629/12 depositata il  13/06/2012 - Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sentenza n. 529/19/2008 Depositata il 15/09/2008 Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sentenza n.273/20/2008 Depositata il 15/05/2008  Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sentenza n.530/19/2008 Depositata il 15/09/2008 Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sentenza n.528/19/2008 Depositata il 15/09/2008 Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sentenza n.531/19/2008 Depositata il 15/09/2008 - Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sentenza  273/20/2008 Depositata il 15/05/2008 - Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sentenza n.295/20/2008 Depositata il 20/05/2008 -

Mancanza di consultazione della Commissione Censuaria e mancata considerazione delle caratteristiche specifiche dell’immobile violazione dell’art.3 c.154 L.662/96 e art. 37 D.p.r. 1142/49

L’art. 3   della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ai commi seguenti stabilisce:

Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con  province  e  comuni,  anche  per favorire il recupero dell'evasione, è disposta la revisione generale  delle zone  censuarie,  delle  tariffe  d'estimo,  della  qualificazione,   della classificazione  e  del  classamento  delle   unità   immobiliari   e   dei terreni (13) e dei relativi criteri  nonché  delle  commissioni  censuarie, secondo i seguenti princìpi:

 a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine  all'articolazione del territorio comunale in microzone  omogenee,  secondo  criteri  generali uniformi. L'articolazione  suddetta,  in  sede  di  prima  applicazione,  è deliberata  entro  il  31  dicembre  1997  e  può   essere   periodicamente modificata;

b)  individuazione  delle  tariffe  d'estimo  di   reddito   facendo riferimento, al fine di determinare  la  redditività  media  ordinariamente ritraibile dalla unità immobiliare, ai valori e ai  redditi  medi  espressi dal mercato immobiliare con esclusione di regimi legali  di  determinazione dei canoni;

c) intervento dei comuni nel procedimento  di  determinazione  delle

tariffe d'estimo.  A  tal  fine  sono  indette  conferenze  di  servizi  in applicazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Nel  caso di dissenso, la determinazione delle stesse è devoluta agli organi  di  cui alla lettera d);

d) revisione della disciplina in materia di  commissioni  censuarie.

La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di  rappresentatività  tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni;

 e) attribuzione della rendita catastale alle unità appartenenti alle varie categorie ordinarie con  criteri  che  tengono  conto  dei  caratteri specifici dell'unità immobiliare, del  fabbricato  e  della  microzona  ove l'unità è sita;

Comma 155

Nei regolamenti di cui  al  comma  154  è  stabilita  la  data  di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali. Tale data non  può essere in ogni caso anteriore al 1° gennaio dell'anno successivo  a  quello dell'adozione dei regolamenti medesimi.

L’art.37 D.P.R. 1-12-1949 n. 1142 Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.  Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 1950, n. 53.. Revisione del prospetto delle tariffe Stabilisce: 

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di rivedere il prospetto delle tariffe in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato delle unità immobiliari o della loro capacità di reddito.  

I nuovi prospetti delle tariffe sono soggetti all'approvazione da parte delle Commissioni censuarie con la procedura indicata nell'art. 32 e seguenti.

 

Non risultano istituite commissioni censuarie, che per lo natura e ratio legis dovrebbero tutelare gli interessi delle categorie in gioco, inoltre qualora questi fosse state istituite, non ne viene fatta menzione alcuna, rendendo nullo l’atto per mancanza di motivazione ed assenza di uno degli elementi essenziali.
Sono in arrivo accertamenti catastali che aumenteranno i valori del 300% circa clicca qui per saperne di piu'

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