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ADESIONE AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE (P.V.C.)
Ultimo aggiornamento 23/11/2014
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISID DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

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                                                                     1. L'istituto del adesione ai p.v.c.
Il Legislatore nel 2008, per poter incassare prima senza contenzioso e offrendo le caramelle al contribuente ha modificato il D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218 introducendo l'art.5 bis,    In parole semplici vi fanno lo sconto del 50% sulle sanzioni, ma in cambio rinunciate al ricorso  e deve, però, aderire al contenuto integrale del processo verbale di constatazione, i cui rilievi sono trasfusi invariati nell’atto di definizione dell’accertamento parziale che perfeziona, una volta notificato, l’adesione e costituisce il titolo per l’eventuale iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute.
Attenzione: Molto spesso vi dicono che aderendo otterrete lo sconto sulle sanzioni, fermo restando la possibilità di fare ricorso, non è assolutamente vero, se aderite dovete pagare tutto senza fiatare, rinunciate ad ogni possibilità di difendervi e quindi non potete fare più ricorso

 

 

                                                                        2. I vantaggi dell' adesione ai p.v.c.

Riduzione delle sanzioni al 50%

Possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute, in un massimo di otto ovvero di dodici rate trimestrali di pari importo

l’adesione ai processi verbali si perfeziona  con la sola notifica dell’atto di definizione, indipendentemente dal successivo regolare pagamento delle somme dovute, mentre nell'accertamento con adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata.

I processi verbali, e per essi i rilievi suscettibili di definizione, sono identificati con il rinvio all’art. 24 della L. n. 4/1929: i processi verbali devono riguardare la constatazione di violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie.

L’istituto non è applicabile a comparti impositivi diversi da quelli espressamente richiamati, e quindi in particolare alle altre imposte indirette diverse dall’Iva altrimenti concordabili: ad esempio, imposta di registro o le imposte ipocatastali. L’adesione al processo verbale di constatazione ha come conseguenza, una volta verificata dall’ufficio la sussistenza ed il rispetto dei presupposti (sostanziali, formali e procedurali), l’emissione di un atto di definizione dell’accertamento  parziale (non impugnabile) recante le indicazioni previste dall’art. 7 del D.Lgs. n. 218/1997 ossia “gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

                                     3. Svantaggi dell' adesione ai p.v.c.

L'adesione al processo verbale di constatazione è il contribuente che, unilateralmente, presta acquiescenza allo stesso, e quindi accettate incondizionatamente la richiesta del fisco rinunciando a ogni possibilità di ricorso, avendo in cambio lo sconto del 50%.

E' possibile fare ricorso contro l'adesione al p.v.c. ossia fare ricorso contro l'accertamento di definizione? assolutamente no, siete indifesi.

Se non pagate la somma verrà iscritta a ruolo e farete i conti con Equitalia, in questa fase è possibile fare ricorso, ma solo per vizi di procedura e per vizi propri dell'iscrizione a ruolo.

In sostanza è un istituto vantaggioso solo per il Fisco, se non ben ponderato.

 

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