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  PERDITA DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
  Ultimo aggiornamento 
	09/12/2016
  
	
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Accertamenti agevolazioni prima casa
La perdita delle agevolazioni prima casa - 
Come tutelarsi 
	Hai perso le agevolazioni prima casa? non e' tutto 
	perduto
	Al fine 
	di usufruire delle agevolazioni prima casa non e' necessario che entrambi i 
	coniugi facciano la residenza, ne basta uno solo.  
	Commissione tributaria Regionale di Napoli Sez. staccata di salerno Sentenza 
	del 15 ottobre 2008, n. 227
	 
	Il 
	coniuge separato, che e' costretto da sentenza del giudice civile a cedere 
	la propria quota dell'immobile al coniuge non perde le agevolazioni prima 
	casa, per causa di forza maggiore e per cause non a lui imputabili.
	
	Commissione Tributaria Provinciale di Bologna sentenza
	n. 75/03/2009 
	Depositata il 25/05/2009 su ricordo di F.D. difeso dal dottor Giuseppe 
	Marino
	L'agenzia delle entrate decade trascorsi tre anni dalla registrazione 
	dell'atto originario e non sopravvenuto, per cui deve recuperare le 
	agevolazione nel termine triennale. 
	Commissione Tributaria Regionale di Perugia Sent. n. 30 depositata il  
	13 febbraio 2002 
	
		L'art. 76 del Dpr 131/86 (T.U. imposta di 
		registro) prevede che l'ufficio delle entrate a pena di decadenza, deve 
		notificare l'avviso di liquidazione o di accertamento entro tre anni 
		dalla registrazione dell'atto, il termine annuale per poter riacquistare 
		non è computabile al fine di allungare arbitrariamente il termine di 
		decadenza. Nella fattispecie l'atto era 
		stato registrato il 28/10/2009, per cui l'ufficio a pena di decadenza 
		doveva notificare l'accertamento o avviso di liquidazione entro il 
		27/10/2012.
		Nessuna norma prevede l'allungamento del termine, che l'agenzia 
		arbitrariamente sostiene di prorogare. 
		Commissione Tributaria Regionale di Milano sentenza n. 5282/2016 sez. 45 
		depositata il 13/10/2016
	 
	 La 
	proroga di due anni per la decadenza triennale per il recupero delle 
	agevolazioni prima casa non e' applicabile perche' non espressamente 
	prevista Comm. 
	trib. prov. Sondrio, n. 39 depositata il  28 luglio 2008 
	
	Il 
	ritardo del trasferimento della residenza per lavori non ancora ultimati, 
	costituisce causa di forza maggiore e non fa decadere dalle agevolazioni. 
	Sent. n. 5 del 26 gennaio 2009 (ud. del 29 settembre 2008) della Comm. trib. 
	prov. di Pisa
	Le 
	agevolazioni prima casa devono essere recuperate a pena di decadenza entro 3 
	anni dalla registrazione dell'atto. 
	Corte di Cassazione, SS.UU., sent. 21 novembre 2000, n. 1196
	Al 
	fine di usufruire delle agevolazioni prima casa non e' necessario che 
	entrambi i coniugi facciano la residenza, ne basta uno solo. 
	Cassazione 
	Ord. n. 2109 del 28 gennaio 2009 (ud. del 3 dicembre 2008) 
	
	Le 
	agevolazioni prima casa devono essere recuperate a pena di decadenza entro 3 
	anni dalla registrazione dell'atto 
	Sentenza n.12 del 24/01/2006 della Commissione 
	Tributaria Regionale di Roma sez. XXIX
	Le 
	agevolazioni prima casa devono essere recuperate a pena di decadenza entro 3 
	anni dalla registrazione dell'atto 
	Sentenza n. 45 del 12/06/2003 della Commissione 
	Tributaria di Reggio Emilia sez.I. 
	Il 
	coniuge separato, che e' costretto da sentenza del giudice civile a 
	trasferirsi e a cedere l'immobile al coniuge non perde le agevolazioni prima 
	casa, per causa di forza maggiore e per cause non a lui imputabili. 
	Commissione Tributaria 
	Regionale di Firenze Sezione 9 Sentenza del 21 novembre 2007, n. 73 
	
	Non perde le agevolazioni 
	l'agente di polizia che per servizio trasferisce la propria residenza in 
	altro comune. 
	Sent. n. 24 del 4 marzo 2009  della Comm. trib. prov. di Treviso
	Spettano 
	le agevolazioni a chi possiede già un immobile inadeguato alla propria 
	famiglia 
	e ne riacquista un'altro 
	con le agevolazioni. 
	Cassazione Sent. n. 
	100.2009
	 
 
	 Molti contribuenti si trovano letteralmente 
	oggetto di una persecuzione fiscale, per non aver rispettato i requisiti per 
	conservare le agevolazioni prima casa, vedendosi addebitare decine di 
	migliaia di euro di imposta di registro, che per chi vive già con enormi 
	difficoltà economiche costituisce una vera tragedia, causata spesso dalla 
	scarsa informazione dei propri professionisti, notai e commercialisti.
	    Le cose che bisogna 
	sapere prima di rischiare di perdere le agevolazioni, sono le seguenti: 
	Entro 18 mesi dall'acquisto bisogna avere la residenza nello stesso comune 
	in cui si trova l'immobile, o meglio farci direttamente la residenza. 
	L'immobile acquistato non si puo' vendere per almeno 5 anni, tranne il caso 
	in cui si vende e si riacquista entro l'anno successivo.
	    Moltissime sono state le cause che ho seguito 
	in particolare quando il rispetto di tali norme e' venuto meno per cause di 
	forza maggiore, come la separazione dei coniugi, lavori effettuati con 
	notevole ritardo, consegna in ritardo da parte delle cooperative, agenti di 
	polizia, carabinieri, guardia di finanza e militari delle Forze armate, che 
	per il loro lavoro non possono facilmente fare residenza o risiedere nello 
	stesso comune.
	    Per la forza 
	maggiore, io personalmente mi sono battuto nel far riconoscere la non 
	imputabilità del ritardo a cause straordinarie non dipendenti dalla volontà 
	del contribuente, in tal senso una recentissima sentenza della 
	Commissione tributaria regionale di Firenze, del resto la ratio della 
	norma e' combattere le speculazioni e agevolare l'acquisto della prima casa, 
	quindi quando c'e' un ritardo che speculazione c'e'?  La giurisprudenza e la 
	dottrina hanno evidenziato come le cause di forza maggiore possano portare a 
	conseguenze diverse. La Commissione tributaria provinciale di Salerno, nella 
	sentenza n. 49 del 1998 ha affermato che: "deve ritenersi sussistente la 
	causa di forza maggiore, ostativa alla revoca dei benefici per l'acquisto 
	della prima casa di cui all'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 
	131/1986, allorquando lo stabilimento della residenza non avvenga entro 
	l'anno, per il ritardo con il quale viene disposto il trasferimento della 
	sede di servizio del dipendente". La Commissione tributaria centrale nella 
	sentenza n. 1497 del 1996 , sotto il vigore della disposizione precedente 
	che prescriveva che l'immobile fosse adibito a propria abitazione, ha 
	affermato che spettano le agevolazioni in materia di "prima casa" anche 
	qualora l'unità abitativa destinata ad abitazione non venga in concreto 
	utilizzata dall'acquirente a causa del mancato ottenimento dell'immobile 
	perché locato, pur essendo state esperite tutte le azioni per ottenerne la 
	riconsegna. La Commissione provinciale di Pescara nella sentenza n. 65 del 
	2002 , afferma che il tardivo rilascio dell'immobile da parte del locatario 
	non costituisce evento di forza maggiore in quanto le risultanze processuali 
	non evidenziano alcuna attività del contribuente intesa a conseguire la 
	disponibilità dell'immobile locato prima della scadenza di un anno fissato 
	dalla legge . L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 35/E del 1° 
	febbraio 2002 , riconosce la rilevanza della forza maggiore allorché la 
	decadenza sia causata da un impedimento, sopraggiunto, imprevedibile e non 
	soggettivo. Le condizioni perché sia riconoscibile la forza maggiore sono 
	che: - l'evento impeditivo sia oggettivo e non prevedibile e tale da non 
	poter essere evitato; - il termine sia ancora pendente per poter dimostrare 
	all'Amministrazione finanziaria il possesso dei requisiti richiesti dalla 
	legge, come nel caso del trasferimento della residenza nel luogo dove si è 
	acquistata la casa per l'abitazione principale; - l'acquisto non sia 
	intervenuto dopo il verificarsi dell'evento causativo di forza maggiore.
	Le 
	agevolazioni prima casa per forze dell'ordine e forze armate (non e' 
	richiesta la residenza)Il 
	comma 1 dell'art. 66 della L. 21 novembre 2000, n. 342, "Misure in materia 
	fiscale" (cosiddetto Collegato alla Finanziaria 2000) prevede che il 
	personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ad 
	ordinamento militare e quello appartenente alle Forze di polizia ad 
	ordinamento militare e civile, ha diritto alle cosiddette agevolazioni 
	"prima casa", senza che sia richiesta la condizione della residenza nel 
	comune in cui è situato l'immobile e, quindi, senza che si debba dichiarare 
	di voler stabilire la residenza nello stesso comune entro diciotto mesi. 
	Pertanto, i predetti soggetti non devono soddisfare le condizioni di cui 
	alla lettera a) della nota II-bis) dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, 
	annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
 
	    Per beneficiare delle 
	agevolazioni fiscali di cui all’articolo 1, nota II-bis, della Tariffa, 
	parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986 n. 131, è sufficiente che 
	l’acquirente risieda nel territorio del comune in cui è ubicato l’immobile 
	che intende acquistare (o, in alternativa, che si impegni a trasferire la 
	propria residenza in tale comune entro 18 mesi dalla data di acquisto 
	dell’immobile). La legge (lettera a, del citato articolo 1) non richiede 
	altresì che l’acquirente risieda nell’immobile acquistato con le 
	agevolazioni fiscali, né che lo adibisca a propria "abitazione principale".
	
	    L'attuale normativa 
	in materia di agevolazioni fiscali (articolo 1, nota II-bis, della tariffa, 
	parte prima, allegata al Dpr 131 del 26 aprile 1986) richiede unicamente che 
	l'immobile acquistato costituisca "casa di abitazione" e non anche che 
	l'acquirente dichiari di volerlo adibire a propria "abitazione principale", 
	o che comunque lo abiti personalmente o con la propria famiglia .È pertanto
	possibile, anche subito dopo l'acquisto agevolato, concedere l'immobile a 
	terzi in locazione o in comodato, senza per ciò decadere dai benefici 
	fruiti. 
	    Il frazionamento 
	in due o più unità immobiliari dell’immobile acquistato con le agevolazioni 
	fiscali prima casa non è previsto dalla legge quale causa di decadenza 
	dalle agevolazioni prima casa.
	    Nell’ipotesi di 
	vendita entro i cinque anni dall’acquisto di immobile acquistato con 
	i benefici prima casa e realizzazione in appalto della nuova abitazione, 
	l’amministrazione finanziaria ha precisato che entro un anno dalla vendita
	non è sufficiente iniziare i lavori di costruzione ma occorre quantomeno 
	realizzare il rustico (muri portanti più copertura, risoluzione 44/E del 
	16 marzo 2004). In caso di mancata realizzazione del rustico entro un anno, 
	si decade anche dalle agevolazioni sul primo acquisto e sono dovute le 
	imposte ordinarie oltre a una sanzione pari al 30% della differenza e gli 
	interessi di cui all’articolo 55, comma 4 del Dpr 131/86.Una perizia quale 
	quella suggerita dal notaio potrebbe servire (anche se non è a stretto 
	rigore necessaria) a comprovare l’effettuazione del rustico entro l’anno.
	    Per poter beneficiare 
	delle agevolazioni fiscali "prima casa", la legge (lettera c, della nota 
	II-bis all'articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 
	1986, n. 131) richiede che l'acquirente non sia titolare, neppure per quote, 
	anche in regime di comunione legale con il proprio coniuge, di altra casa di 
	abitazione su tutto il territorio nazionale già acquistata con le 
	agevolazioni fiscali "prima casa". L’acquirente, inoltre, non deve essere 
	titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, di altra casa di 
	abitazione sita nello stesso Comune in cui si trova l’immobile che si 
	intende acquistare con le agevolazioni(lettera b, della nota II-bis 
	all'articolo 1, della Tariffa citata). Di conseguenza, se il compagno della 
	lettrice vuole beneficiare ancora delle agevolazioni fiscali con riguardo 
	alla casa dei genitori (sia per quanto riguarda l’atto di compravendita, che 
	per quanto riguarda l’atto di mutuo), deve prima cedere (con un atto di 
	compravendita o con una donazione) alla lettrice la propria quota sulla casa 
	già acquistata con le agevolazioni fiscali. Per acquistare questa quota di 
	immobile, lil contribuente può beneficiare delle agevolazioni fiscali, sia 
	che acquisti la quota mediante atto di compravendita, sia che l’acquisti per 
	donazione. Infatti, qualora il titolare di una quota di immobile già 
	acquistato con i benefici fiscali proceda all’acquisto di un’ulteriore quota 
	dello stesso immobile, può giovarsi nuovamente delle agevolazioni fiscali, 
	purché sussistano le altre condizioni richieste ai fini delle agevolazioni 
	fiscali "prima casa", sopra elencate. 
 
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