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Attenzione al conto Cassa dal 14 agosto 2011 (art. 2 comma 4 del d.l. 138/2011) abbassa da 5.000 a 2.500 € la soglia a partire dalla quale è vietato l’utilizzo del contante, l'emissione di assegni trasferibili ed il saldo dei libretti di deposito al portatore. nelle transazioni che avvengono in assenza degli intermediari finanziari, se il saldo contabile della cassa supera limiti fisiologici diventa sospetto e sintomatico di uscite non contabilizzate, per pagamenti in nero. Le conseguenze negative avranno quindi un duplice effetto sanzionatorio ai fini dell'antiriciclaggio e ai fini fiscali. I limiti per l’uso dei contanti, degli assegni liberi e dei libretti al portatore sono stati più volte modificati: da 12.500 euro a 5.000 nel 2008, per poi risalire a 12.500 euro dopo due mesi e ridiscendere a 5.000 euro lo scorso anno. Il DL 13.8.2011 n. 138, c.d. manovra di Ferragosto, ha ridotto da un importo pari o superiore a 5.000,00 euro ad un importo pari o superiore a 2.500,00 euro il limite per l’utilizzo del denaro contante, l’emissione di assegni trasferibili ed il saldo dei libretti di deposito al portatore
La normativa antiriciclaggio per i professionisti
Dal 22 aprile 2006 i consulenti sono tenuti a identificare i nuovi clienti e a riportare i relativi dati, entro 30 giorni, nell'apposito registro.
I
PROFESSIONISTI INTERESSATI: avvocati,
notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione,
consulenti del lavoro , ragionieri e periti commerciali,
FONTE NORMATIVA articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 recante attuazione della direttiva 2001/97/Ce in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite".
L'art. 1 del decreto n. 141 detta le seguenti definizioni (utili a capire la portata del provvedimento) :
DEFINIZIONI DI:
- libero professionista: il soggetto iscritto ai
relativi collegi, ordini, albi ed elenchi come individuato all'articolo 2,
comma 1, lettere s) e t) del decreto legislativo n. 56 del
20 febbraio 2004, anche quando svolge l'attività professionale in forma
societaria o associativa;
- prestazione professionale: la prestazione fornita
dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione,
movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per
conto del cliente ovvero nell'assistenza al cliente per la progettazione o
realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi
di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione
di società, enti, trust o strutture analoghe;
- cliente: il soggetto al quale il libero
professionista presta assistenza professionale, in seguito al conferimento di un
incarico;
- operazione frazionata: un'operazione unitaria
sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere
attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto
periodo di tempo;
- dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;
- mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.
Art. 648 Bis
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in
relazione
ad essi altre operazioni in modo da ostacolarne l’identificazione della loro
provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa
da lit. 2.000.000 a lit. 30.000.000.(….)”.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce
o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo,
ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare
l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione
da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta
milioni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso
nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità
provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione
inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo
648.".
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt.
648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre
utilità
provenienti da delitto, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa
da lit. 2.000.000 a lit. 30.000.000 (…).”
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli
articoli 648 e 648 bis , impiega in attività economiche o
finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da
delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da
lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso
nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Decorrenza
delle nuove disposizioni
Le disposizioni sono entrate in vigore il 22.4.2006. L'art. 13 del Dm prevede però che gli obblighi di identificazione e conservazione non si applicano in relazione all'attività professionale per la quale è stato conferito l'incarico dal cliente prima del 22.4.2006. In questo caso, se il cliente risulti ancora tale dopo 12 mesi (vale a dire al 22.4.2007) il professionista, entro tale termine, dovrà provvedere agli obblighi di identificazione e conservazione (v. anche i chiarimenti forniti dall'Uic)
L'omessa istituzione dell'archivio unico è punita con
l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e (o, per l'Uic) con l'ammenda da Euro 5.164,00 a
Euro 25.822,00. La tardiva o omessa registrazione è punita con una multa da
Euro 2.582,00 a Euro 12.911,00.
La violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette all'Uic è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500.
Il professionista, a norma dell'art. 3 del regolamento,
deve identificare ogni cliente qualora la prestazione professionale abbia per
oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a Euro 12.500
(anche in presenza di operazioni frazionate) , ovvero l'operazione è di valore
indeterminato (come per esempio la costituzione, gestione o amministrazione di
società) o non determinabile (come per esempio incarichi di revisore contabile,
di tenuta di contabilità, paghe e contributi e l'esecuzione di adempimenti in
materia di lavoro previdenza e assistenza) . Conseguentemente i consulenti, per
i predetti incarichi, sono sempre tenuti, a prescindere dal valore delle
operazioni, ad approntare il registro. Per incarichi diversi (per es.
predisposizione del mod. 730), l'identificazione e la conservazione
interverranno solo se l'operazione determinerà una
L'identificazione deve avvenire all'inizio della prestazione professionale anche attraverso propri collaboratori, mediante un documento di identificazione valido (non è necessario acquisire copia del documento, è sufficiente l'acquisizione degli estremi dello stesso - precisazione dell'Uic). Il cliente deve essere presente, a meno che:
- sia già stato precedentemente identificato;
-
o le informazioni da acquisire siano rilevate da atti pubblici o
scritture private autentificate o documenti recanti firma
-
digitale;
-
ovvero siano rilevabili da
dichiarazione consolare italiana o da attestazione di un professionista
residente in un paese
-
Ue che ha identificato di persona il cliente;
-
ovvero il cliente sia già stato identificato da intermediari abilitati,
enti creditizi di Stati membri Ue, banche aventi
-
sede in paesi extra Ue purché aderenti al gruppo di azione finanziaria e
succursali in tali paesi di banche italiane.
-
L'Ufficio Italiano Cambi può identificare ulteriori modalità di
identificazione.
-
Il professionista deve riportare (tempestivamente e comunque non oltre i
30 giorni) in apposito archivio dedicato alla
-
raccolta e conservazione di informazioni (in ordine cronologico) i
seguenti dati:
-
le complete generalità della persona fisica identificata, compresi
codice fiscale e documento di identificazione;
-
la denominazione, la sede legale e il codice fiscale dei soggetti diversi
delle persone fisiche;
- i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera;
-
- l'attività lavorativa svolta dal cliente e della persona
rappresentata;
-
- la data dell'identificazione;
-
- la prestazione professionale fornita (descrizione sintetica);
-
- il valore dell'oggetto della prestazione (non necessario per gli
incarichi di paghe e contributi).
-
Nel caso di una nuova operazione per un cliente già identificato le
annotazioni da riportare nell'archivio sono le stesse
-
di cui sopra, fatta eccezione per le generalità e la data
dell'identificazione. Le modifiche dei dati deve avvenire entro
-
30 giorni. Per le prestazioni professionali consistenti nella tenuta
della contabilità, di paghe e contributi, nella
-
revisione contabile e nell'esercizio di adempimenti in materia di lavoro,
previdenza e assistenza è
-
oggetto di registrazione solo il conferimento dell'incarico. Per tali
incarichi e adempimenti, l'obbligo di registrazione e
-
conservazione non si applica ai singoli movimenti contabili o alle
singole operazioni in cui essi si esplicano (istruzioni
-
Uic - provvedimento 24.2. 2006). L'archivio deve essere conservato dal
professionista per 10 anni dalla fine della
-
prestazione professionale. L'archivio consiste in un registro numerato
progressivamente, siglato in ogni sua copia dal
-
professionista (o suo collaboratore autorizzato) e deve recare alla fine
dell'ultimo foglio l'indicazione del numero di
-
pagine di cui si compone più la firma del citato soggetto. L'archivio è
formato e gestito con mezzi informatici (l'Uic ha
-
fissato gli standard tecnici) ovvero cartaceo (il fac-simile pubblicato
nel sito dei consulenti del lavoro è qui di
-
seguito riprodotto) . A tale proposito l'UIC, con nota integrativa al
provv. 24.2.06, ha precisato che il professionista
-
può scegliere di tenere un archivio cartaceo ancorché dispone di una
struttura informatizzata (a differenza di quanto
-
precedentemente sostenuto che il cartaceo si poteva utilizzare solo se
non si dispone solo nel caso in cui il
-
professionista non disponga di una struttura informatizzata). Non è
invece ammesso l'archivio di registro a fogli mobili
-
e di quaderno ad anelli. Se il professionista, a sensi di altre
normative, sia tenuto a predisporre registri della clientela,
-
questi ultimi possono essere utilizzati anche per registrare i dati
richiesti dal decreto ministeriale in esame. Negli studi
-
associati il registro è unico, abbinando però a ciascun cliente il
professionista di riferimento (è possibile comunque
-
tenere distinti archivi per professionista).
-
Non c'è obbligo di tenuta dell'archivio se non ci sono dati da
registrare.
-
I dati devono essere protetti secondo le disposizioni previste dal Dlgs
n. 196/2003 (protezione dei dati personali),
-
rilasciando ai clienti la prevista informativa.
I liberi professionisti hanno
l'obbligo di segnalare all'Uic (anche attraverso procedure informatiche) ogni
operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra
circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche
della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita,
induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i
beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime
possano provenire dai delitti
previsti dagli articoli 648 bis e 648 ter c.p. (i testi sono qui riprodotti).
Dette segnalazioni non costituiscono violazione del segreto professionale.
L'obbligo di segnalazione è derogato se l'operazione sospetta è conosciuta nel
corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o nel corso di un
procedimento giudiziario ( per i consulenti del lavoro, per esempio, i giudizi
in commissione tributaria, le conciliazioni e le transazioni
presso le Dpl - non è invece
chiaro se la consulenza legale, che esclude le comunicazioni, sia solo quella
degli avvocati).
Per la verifica delle operazioni
sospette è necessario attenersi ai seguenti criteri:
- incongruenze rispetto alla
capacità economica del cliente;
- individuati dall'Uic (soggetti
operanti o insediati in paesi a regime fiscale agevolato; incongruità
dell'operazione rispetto alla finalità; ricorso frequente a tecniche
ingiustificate di frazionamento; utilizzo di denaro contante rispetto a altri
sistemi di pagamento di prassi comune; reticenza del cliente a fornire
informazioni -si vedano anche gli indicatori
riportati nell'allegato C alla
circolare Uic- provvedimento 24 febbraio 2006);
- verifica della reale titolarità
dell'operazione nel caso in cui il cliente agisca in nome e per conto di un
terzo.