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Assegni con girata  condizionata all'apposizione del codice fiscale del girante e limiti alla trasferibilità dal 30/04/2008
Ultimo aggiornamento 03/02/2008
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

 

 

Girate con l’apposizione del codice fiscale a pena di nullità , Ancora Tasse anche sugli assegni, non trasferibili i titoli superiori a 5.000€, eliminati i titoli al portatore

 

In sintesi le nuove norme in vigore dal 30/04/2008

 

  1. Obbligatoria l'indicazione sugli assegni  del codice fiscale del girante in ogni singola girata
  2. Imposta di bollo di 1,50 euro per ogni assegno indipendentemente dall’utilizzo
  3. Assegni con clausola non trasferibile con importi superiori a 5.000€
  4. Divieto di emettere assegni circolari, vaglia postali e vaglia cambiari al portatore
  5. Assegni circolari, vaglia postali e vaglia cambiari con clausola non trasferibile con importi superiori a 5.000€

 

Il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 modifica il contenuto dell'articolo 1 del Dl n. 143 del 1991 (legge antiriciclaggio), legge che viene quasi totalmente abrogata. La girata in bianco non potrà essere più eseguita con le modalità fina ad ora effettuate. Sarà obbligatorio dal 30/04/2008 l'apposizione del codice fiscale del girante (richiesta a pena di nullità della girata) non consentirà l'anonimato dei vari soggetti che hanno ricevuto l'assegno in pagamento.

Analoghe disposizioni limitative sono disposte per i libretti di deposito bancari o postali al portatore d'importo pari o superiore a 5.000 euro e per il loro trasferimento.

 

I divieti sulla limitazione del contante - L'articolo 49 distingue tra diversi divieti

1) Il divieto di trasferire, «a qualsiasi titolo» e tra soggetti diversi denaro contante, libretti di

deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 5.000 euro

2) il divieto di emettere assegni bancari e assegni postali al portatore per importi superiori a 5.000 euro; questi infatti devono essere nominativi e portare la clausola «non trasferibile» (comma 5);

3) il divieto di emettere assegni circolari, vaglia postali e vaglia cambiari al portatore. Questi infatti devono essere sempre nominativi e portare (salvo che siano di importo inferiore a 5.000 euro) la clausola «non trasferibile»

 

Tasse anche sugli assegni

l'applicazione dell'imposta di bollo a carico del richiedente del blocchetto di assegni, nella somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno che viene richiesto, ciò indipendentemente dalla circostanza che lo stesso venga utilizzato o meno. Si segnala che il maxiemendamento al disegno di legge finanziaria 2008 per tener conto di tale previsione ha previsto l'aggiornamento della tariffa, parte I, annessa al Dpr 642/1972 attraverso l'inserimento dell'articolo 10 bis; La nuova norma di dubbia legittimità penalizzerà tutti in particolare i piccoli importi, si pagherà 1,50 € sia per un assegno di 100€ sia per un assegno di 50.000€, alla faccia del rispetto della capacità contributiva, inoltre ci sarà un ulteriore balzello per le imprese, ovviamente per non aumentare la pressione fiscale!!!!!

 

Le regole in vigore nel nostro Paese registrano, in materia, un certo disallineamento rispetto alla normativa europea, anzi si possono anche definire esagerate, In primo luogo, il limite per i trasferimenti fra privati di denaro contante e altri mezzi di pagamento - come pure per gli obblighi di identificazione e registrazione - stabilito fin dalla prima direttiva antiriciclaggio è in Europa di 15.000 euro mentre in Italia e' di 5000 euro. Tale limite è poi inferiore per il trasporto al seguito di denaro contante al di fuori dell'Unione europea; in tal caso, infatti, esso è fissato a 10.000 euro per effetto del Regolamento (CE) n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005 .