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E' illegittimo l'avviso di addebito Inps, quindi chiedere i contributi al contribuente, che avendo ricevuto avviso di accertamento fiscale di maggior reddito lo ha impugnato innanzia alla Commissione Tributaria e quindi in assenza di una sentenza passata in giudicato, ovvero quando l'accertamento non è divenuto definitivo, l'avviso di addebito è nullo.

 

Ultimo aggiornamento 06/01/2018
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISID DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

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E' comportamento consolidato quello dell'Agenzia delle Entrate, a seguito dell’introduzione nell’ordinamento dei c.d. accertamenti unificati ai sensi del d.lgs. n. 241 e n. 462 del 1997, che quando effettua un accertamento fiscale, comunica i dati all'Inps, che emette l'avviso di addebito, ossia quella che una volta era la cartella esattoriale e chiede i contributi sul maggior reddito accertato.

Orbene tale comportamento è illegittimo notifcare al contribuente che ha fatto ricorso l'avviso di addebito dell'Inps in assenza di passaggio in giudicato della sentenza tributaria, ovvero in assenza della definitivià dell'accertamento.

In tal senso di è pronunciato la Cassazione con la sentenza n. 8379 del 2014, che ha stabilito che è illegittimo l'avviso che richiama un precedente avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate impugnato dal ricorrentein quanto in base all'art. 25, comma 2, del dlgs 46/99, l'iscrizione a ruolo per i «crediti degli enti pubblici previdenziali» è subordinata alla definitività della sentenza tributaria.

Nel caso specifico Il ricorrente, nel proprio atto introduttivo, lamentava l'illegittimità dell'avviso di addebito perchè basato su un avviso fiscale giuridicamente inesistente (era stato annullato da una sentenza della Commissione Tributaria), violazione dell'art. 3, comma 3, legge n. 241/90, in punto di motivazione di un atto e per violazione art. 25, comma 2, del dlgs 46/99, in quanto l'Inps aveva notificato l'avviso prima della definitività della sentenza tributaria. Il Tribunale di Lucca, accogliendo il ricorso, stabilisce che la sentenza del giudice tributario favorevole al contribuente, anche se non definitiva, condiziona la legittimità dell'avviso di accertamento cui essa è presupposto, dunque con l'annullamento dell'avviso di accertamento non ha più ragion d'essere l'avviso di addebito, il quale rinviava all'atto fiscale in parola. In ogni caso, l' art. 25, comma 2, del dlgs 46/99 sancisce che; i contributi sottoposti a gravame giudiziario» sono iscritti a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo», dunque in assenza di passaggio in giudicato della sentenza, l'avviso è da ritenersi illegittimo.

Ciò premesso, non è legittimo chiedere i contributi al contribuente su un accertamento non diventato definitivo per effetto del ricorso tributario e in assenza di una sentenza favorevole al fisco passata in giudicato.

In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l’art. 24 del d.lgs. 46/99 nel suo comma 3 prevede che: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti all' autorita' giudiziaria, l'iscrizione a ruolo e' eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Ed ancora: per quanto concernela la possibilità di iscrizione a ruolo dei crediti di natura previdenziale, l’art. 24 del d.lgs. 46/99 nel suo comma 4 stabilisce: “In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”.

Molte sono le pronunce della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8379 del 2014, che ha pronunciato il seguente principio generale di diritto: in materia d’iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede il divieto di iscrizione a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice qualora l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l’accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall’ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l’Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest’ultima ipotesi, l’INPS sia messo a conoscenza dell’impugnazione dell’accertamento davanti all’autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”.

In tal senso anche Cassazione sentenza n. 4032/2016, Tribunale di Parma- Sez. Lavoro n. 144/2016, Tribunale di Udine- Sez. Lavoro n. 285/2016, Tribunale di Lecce, sentenza n. 3571/2017 pubbl. il 12/10/2017 ,Tribunale di Lecce, Giudice: dott. Carbone, sentenza n. 196/2018 pubbl. il 23/01/2018 , Tribunale di Lucca, sentenza n. 181/18

A cura del dott. Giuseppe Marino Difensore Tributario

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