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Bonus   straordinario   per   famiglie,   lavoratori   pensionati   e    non autosufficienza  
Decreto Anti crisi
Ultimo aggiornamento 09/10/2011
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

 

Art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 – Decreto Anti Crisi

Entrata in vigore:

29 novembre 2008

 

    1. È attribuito un bonus  straordinario,  per  il  solo  anno  2009,  ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a  basso  reddito  nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

       a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;

       b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2 ;

       c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui  all'articolo  50, comma 1, lettere  a),  c-bis),  d),  l)  e  i)  limitatamente  agli  assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);

       d) diversi di  cui  all'articolo  67,  comma  1,  lettere  i)  e  l), limitatamente ai redditi  derivanti  da  attività  di  lavoro  autonomo  non esercitate  abitualmente,  qualora  percepiti  dai  soggetti  a  carico  del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;

       e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con  i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non  superiore  a duemilacinquecento euro.

    2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:

       a) nel computo del numero dei  componenti  del  nucleo  familiare  si assumono  il  richiedente,  il  coniuge  non  legalmente  ed  effettivamente separato anche se non a carico nonché i figli e gli altri familiari  di  cui all'articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi previste;

       b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all'articolo 8 del predetto testo unico, con  riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.

    3. Il beneficio di cui al comma  1  è  attribuito  per  gli  importi  di seguito  indicati,  in  dipendenza  del  numero  di  componenti  del  nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap  e  del  reddito complessivo familiare riferiti  al  periodo  d'imposta  2007  per  il  quale

sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in alternativa, la  facoltà

prevista al comma 12:

       a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari  di  reddito  di pensione ed unici  componenti  del  nucleo  familiare,  qualora  il  reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;       

        b) euro trecento per il nucleo familiare di due  componenti,  qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;

       c)  euro  quattrocentocinquanta  per  il  nucleo  familiare  di   tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non  sia  superiore  ad euro diciassettemila;

       d) euro cinquecento per il nucleo familiare  di  quattro  componenti, qualora  il  reddito  complessivo  familiare  non  sia  superiore  ad   euro ventimila;

       e) euro seicento  per  il  nucleo  familiare  di  cinque  componenti, qualora  il  reddito  complessivo  familiare  non  sia  superiore  ad   euro ventimila;

       f) euro mille per il nucleo familiare  di  oltre  cinque  componenti, qualora  il  reddito  complessivo  familiare  non  sia  superiore  ad   euro ventiduemila;

       g) euro mille per il nucleo familiare  con  componenti  portatori  di handicap per i quali ricorrano  le  condizioni  previste  dall'articolo  12, comma 1, del citato testo unico, qualora il  reddito  complessivo  familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.

    4. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini  fiscali  né  ai  fini della  corresponsione  di  prestazioni  previdenziali  e  assistenziali  ivi inclusa  la  carta  acquisti  di  cui  all'articolo  81,   comma   32,   del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

    5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 è erogato  dai  sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali i  soggetti  beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa  ovvero

sono titolari di trattamento pensionistico o  di  altri  trattamenti,  sulla base dei  dati  risultanti  da  apposita  richiesta  prodotta  dai  soggetti interessati.  Nella  domanda  il   richiedente   autocertifica,   ai   sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre

2000, n. 445, e successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:

       a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;

       b) i figli e gli altri  familiari  a  carico,  indicando  i  relativi codici fiscali nonché la relazione di parentela;

       c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi  1  e  3  in relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma  2,  lettera  b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.

    6. La richiesta è  presentata  entro  il  31  gennaio  2009  utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate entro dieci  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto. La  richiesta  può  essere  effettuata  anche  mediante  i

soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali  non spetta alcun compenso.

    7. Il sostituto d'imposta e gli enti  pensionistici  ai  quali  è  stata presentata la richiesta  erogano  il  beneficio  spettante,  rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.

    8. Il sostituto  d'imposta  eroga  il  beneficio,  secondo  l'ordine  di presentazione delle richieste, nei limiti del monte  ritenute  e  contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine  di  presentazione

delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.

    9. L'importo erogato ai  sensi  dei  commi  8  e  14  è  recuperato  dai sostituti d'imposta attraverso la compensazione di cui all'articolo  17  del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241  a  partire  dal  primo  giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel  modello  770  e non concorre alla formazione del limite di cui all'articolo 25 dello  stesso decreto legislativo. L'utilizzo del sistema del versamento unificato di  cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,

n. 720 è limitato ai soli importi da compensare;  le  altre  amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di cui alla  legge 29 settembre 1984, n. 720  recuperano  l'importo  erogato  dal  monte  delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria  generale

dello Stato l'ammontare complessivo dei benefici corrisposti.    

 10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia  delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via  telematica,  anche  mediante  i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del  comma

6, fornendo comunicazione  dell'importo  erogato  in  relazione  a  ciascuna richiesta di attribuzione.

    11. In tutti i casi in cui il beneficio  non  è  erogato  dai  sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui al comma 6, può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle  entrate,  entro  il  31  marzo

2009, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del  decreto del Presidente della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  successive modificazioni, ai quali non spetta alcun  compenso,  indicando  le  modalità prescelte per l'erogazione dell'importo.

    12. Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto,  in  dipendenza del numero di componenti del nucleo  familiare  e  del  reddito  complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.

    13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c)  prestano  l'attività  lavorativa  ovvero  sono titolari di trattamento pensionistico o di  altri  trattamenti,  sulla  base della richiesta prodotta dai soggetti interessati  ai  sensi  del  comma  5, entro il 31 marzo 2009, con le modalità di cui al comma 6.

    14. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici  ai  quali  è  stata presentata la richiesta  erogano  il  beneficio  spettante,  rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati  autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.

    15. Il sostituto d'imposta  eroga  il  beneficio,  secondo  l'ordine  di presentazione delle richieste, nei limiti del monte  ritenute  e  contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli

enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine  di  presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.

    16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia  delle entrate, entro il 30  giugno  2009  in  via  telematica,  anche  mediante  i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del  comma 12, fornendo comunicazione dell'importo  erogato  in  relazione  a  ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le modalità di cui al comma 10.

    17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi  del  comma  12  non  è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli  23  e  29  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,  la  richiesta  può essere presentata:

       a)  entro  il  30  giugno  2009  da  parte  dei  soggetti   esonerati dall'obbligo  alla  presentazione   della   dichiarazione,   telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti di cui all'articolo  3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,

e successive modificazioni, ai  quali  non  spetta  compenso,  indicando  le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo;

       b) con la dichiarazione dei redditi  relativa  al  periodo  d'imposta 2008.

    18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto  ai  sensi  dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalità previste dal  decreto  ministeriale 29 dicembre 2000.

    19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in  tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro  il  termine  di presentazione  della  prima  dichiarazione  dei  redditi   successivo   alla erogazione. I contribuenti esonerati  dall'obbligo  di  presentazione  della

dichiarazione dei redditi  effettuano  la  restituzione  del  beneficio  non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.

    20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:

       a) ai benefici erogati eseguendo il recupero di quelli non  spettanti e non restituiti spontaneamente;

       b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma  9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.

    21. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 600  del  1973  e  gli  intermediari  di  cui all'articolo 3, comma 3, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322,  sono  tenuti  a  conservare   per   tre   anni   le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire

a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

    22. Per l'erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni, nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  Finanze  è istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni  di  euro  cui  si  provvede  con  le  maggiori  entrate

derivanti dal presente decreto.

    23. Gli Enti previdenziali  e  l'Agenzia  delle  entrate  provvedono  al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui  al  presente articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche

ai fini dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di  cui  all'articolo 11-ter),  comma  7,  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive modificazioni.