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Cartelle esattoriali salvate con una norma illegittima " decreto milleproroghe o meglio milleintrallazzi"
Ultimo aggiornamento 29/02/2008
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

Leggendo l'art. 36 comma 4 ter del decreto-legge 31 dicembre 2007 (convertito in legge il 27/02/2008) che salva con un colpo di spugna le cartelle esattoriali prive dell'indicazione del nome del  funzionario responsabile, si legge testualmente :La cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.

Cio' premesso vediamo di analizzare questa ennesima norma illegale, scritta da persone incompetenti contro noi poveri cittadini.

1. Le norme Tributarie non possono essere retroattive, di conseguenza ammesso e non concesso che tale norma abbia una minima validità si applicherebbe dalle cartelle notificate dall'entrata in vigore del decreto legge 31/12/2007 convertito ora in legge della Repubblica "delle Banane". infatti l'art. 3 della legge 212/2000 stabilisce In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

2. Un'ordinanza della Corte Costituzionale non puo' essere sospesa dal potere legislativo ne tanto meno una legge sospende la validità di una legge precedente. L'ordinanza n. 377/2007 della Corte Costituzionale, non ha fatto nessuna operazione particolare ha semplicemente richiamato i giudici al rispetto delle leggi già in vigore, tant'e' vero, che sia l'art. 5 e 6, lett. e) della legge 241/1990 sia dall'art. 7 della Legge 212/2000 prevedevano l'obbligo di indicazione del nome del funzionario responsabile, quindi dov'e' la novità? che fa' il decreto milleimbrogli con una legge sospende una legge precedente? e poi violando il principio costituzionale della separazione dei poteri dello stato, invade la sfera delle competenze della magistratura sospendendo l'efficacia di un ordinanza della Corte costituzionale? ma non c'e' conflitto tra i poteri dello Stato?

3. Parità di trattamento tra Fisco e contribuenti per un giusto processo. E' assolutamente doveroso, per una corretta analisi della fattispecie, ricordare che, in linea generale, per effetto della nuova concezione dell'attività della Pubblica amministrazione, lo Stato non amministra più per atti d'imperio, ma per consenso. Per cui e' chiaro, che il principio della parità di trattamento tra Fisco e contribuente per il giusto processo e' violato. Detta concezione trova applicazione, nell'ambito tributario, nella corrispondenza di un necessario confronto con il contribuente.

Per la stessa suddetta finalità si ricordano, altresì, le seguenti norme:

- art. 97 Cost.: principio della imparzialità oggettiva, in base al quale il modus operandi della Pubblica amministrazione deve essere veicolato verso il reale interesse dell'Erario, che non è costituito dalla

massimizzazione del proprio profitto in termini di maggior imposta accertata, ma deve essere coniugato con i principi di una giusta ed equa tassazione, nel pieno rispetto dei diritti del contribuente nell'ambito di un rapporto improntato a correttezza, collaborazione, trasparenza e buona fede;

- art. 6 c. 5, L. 212/2000 (Statuto del contribuente) : principio della partecipazione, nel quale si prevede che l'Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici,

a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni;

- art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990: obbligo generale di chiarezza e motivazione degli atti, secondo il quale ogni provvedimento amministrativo, esclusi gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato, ovvero deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione.

Io personalmente sono anni che mi sto battendo per far valere queste norme, ma  i Giudici Tributari, salvo qualche rara eccezione, fanno finta di niente, nemmeno prendono in considerazione l'eccezione, sarà forse perche' i Giudici Tributari dipendono dal Ministro dell'Economia e delle Finanze? ma non c'e' un conflitto d'interessi? IL Giudice deve decidere contro chi gli paga lo stipendio? Certamente questo e' il modo migliore per realizzare un Giusto Processo......