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Ultimo aggiornamento 28/12/2014
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Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Prima di iniziare un'attività bisogna prima di tutto verificare se si vuole operare nel settore alimentare o in quello non alimentare.

Per il settore alimentare sono previsti alcuni requisiti professionali (una volta si chiamava Rec) ed aver superato un apposito esame.

Nulla e' richiesto per il settore non alimentare

L'inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), si presenta al Comune, ormai per tutti in via telematica tramite sportello Suap

Dopo  la comunicazione al Comune  l'inizio dell'attività deve essere comunicato anche al competente Registro delle Imprese, tramite invio telematico della "Comunicazione Unica", entro 30 giorni dall'effettivo avvio dell'attività, ovvero entro il minor termine previsto per gli eventuali adempimenti previdenziali e/o assistenziali  (INPS/INAIL).

Le due comunicazioni possono essere effettuate contestualmente circolare Min. sviluppo 10 agosto 2010, n. 3637/C

La omunicazione unica (cd. ComUnica) introdotta nel nostro ordinamento con la Legge 2 aprile 2007, n. 40, da presentare al Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, attraverso la quale le imprese - individuali e società - sono obbligate a compiere i vari atti , ha in realtà un solo scopo rendere subito tassabili per tutti gli enti i cittadini.

Le attività di vendita al dettaglio sono riferite ai due settori merceologici "alimentare" e "non alimentare".

Per l´esercizio dell´attività commerciale è richiesto il possesso, a livello soggettivo, dei "requisiti morali" e, limitatamente al settore alimentare, dei "requisiti professionali" (art.71 D.Lgs. 59/2010).
I requisiti morali devono essere posseduti:

  • per le ditte individuali dal titolare;

  • per le società di capitali e società cooperative dal legale rappresentante;

  • per le società in nome collettivo da tutti i soci;

  • per le società in accomandita semplice dai soci accomandatari.

I requisiti professionali devono essere posseduti:

  • per le ditte individuali dal titolare;

  • per le società dal legale rappresentante o da un "preposto"

L'avvio e le successive variazioni delle attività commerciali sono subordinate alla presentazione di:

  • S.C.I.A.  (esercizi di vicinato)

  • richieste  (M.S.V.)

  • comunicazioni  (vicinato e M.S.V.)

 

Negozi con superfici di vendita fino a mq. 250 (esercizi di vicinato)

 

ESERCIZI DI VICINATO ,segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Gli esercizi di vicinato sono gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio alimentari o non alimentari, aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq. o a 250 mq. se il comune ha più di 10.000 abitanti. Completano le tipologie merceologiche di settore insieme alle medie e alle grandi strutture. Per commercio al dettaglio si deve intendere l’attività svolta da chiunque, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, al consumatore finale. Per esercizio commerciale si intende il luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e non direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita. Ad ogni esercizio commerciale corrispondono una sola superficie di vendita ed una sola comunicazione (SCIA) commerciale. Due attività commerciali al dettaglio non possono coesistere all’interno dello stesso locale. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano prevalentemente merci ingombranti, dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l’edilizia e simili), può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato; la parte rimanente, ancorché comunicante con essa, deve essere separata e distinta da pareti continue e si può destinare a magazzino, deposito o superficie espositiva. In questo caso è obbligatoria la sottoscrizione e la registrazione presso l’Agenzia delle entrate di un atto di impegno d’obbligo tra Comune ed operatore che delimita la superficie di vendita e costituisce integrazione alla SCIA e nel quale, oltre alla delimitazione della superficie di vendita, è precisata, senza possibilità di deroghe, la composizione delle merceologie di offerta.

 

 

Negozi con superficie maggiore a mq. 250  (medie strutture di vendita).

Per l'apertura di medie strutture (esercizi da 250 mq. a 2500 mq. di superficie di vendita) è necessario presentare domanda di autorizzazione sulla base di quanto contenuto nel "Regolamento per l'insediamento delle attività commerciali".
Per le medie strutture sono previsti degli specifici standard di parcheggio.
Gli esercizi del settore alimentare sono sottoposti ad alcuni limiti.

 

Grandi strutture di vendita (superficie superiore a mq.2500).

Per aprire una grande struttura di vendita si deve chiedere l'autorizzazione al Comune.
L'autorizzazione è concessa se esiste la disponibilità in termini di metri quadri così come indicato dalle disposizioni di ogni singolo Comune

 

 

Impresa in un giorno

La semplificazione  avviata massicciamente con decreto legge 25.6.2008, n. 112, culminata,  nella nuova disciplina sulla segnalazione certificata di inizio attività (Scia) introdotta in sede di conversione nell'art. 49 del Dl n. 78/2010, per opera della legge 30 luglio 2010, n. 122 (in G.U. 30.7.2010, n. 176 - S.O. n. 174), e nel riordino del Suap con la previsione delle agenzie per le imprese attraverso l'emanazione del Dpr 9.7.2010, n. 159 e del Dpr 7.9. 2010, n. 160.

Il  regime della segnalazione certificata di inizio attività (Scia)

con il Dl n. 78/2010, ha inserito nell'art. 49 il nuovo comma 4-bis che ha modificato l'art. 19 della legge n. 241/1990, "Segnalazione certificata di inizio attività (Scia)". Il nuovo regime della Scia, che viene integrato nel sistema dello sportello unico per le attività produttive (Suap) riformato dal Dpr 7 settembre 2010, n. 160 è simile alla dichiarazione d'inizio attività (Dia), come recentemente modificato dalla legge n. 69/2009. Tutta la documentazione è sostituita da una segnalazione dell'interessato che deve essere corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del Dpr n. 445/2000, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese,  previste dall'art. 38, comma 4, del Dl n. 112/2008, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti.

La Scia non può essere utilizzata:

1. nei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;

2. nel caso degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte: alla difesa nazionale; alla pubblica sicurezza; all'immigrazione; all'asilo; alla cittadinanza; all'amministrazione della giustizia; all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizioni del gettito, anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria.

Pertanto, sono sottratte da questo nuovo regime non le autorizzazioni o licenze previste dal Tu di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, bensì gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza, ovvero Questure e Prefetture. Ne deriva, quindi, che tutte le fattispecie previste dal Dpr n. 616/1977 e dal Dlgs n. 112/1998 rientrano in questa procedura semplificata: è il caso delle agenzie d'affari, le discoteche, le sale giochi, ecc. Tuttavia, mentre nel regime della Dia il comma 2 dell'art. 19 della legge n. 241/1990 stabiliva che l'attività poteva essere iniziata solo dopo che erano decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente e previa comunicazione dell'effettivo inizio, il Dl n. 78/2010, invece, ora stabilisce che l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata immediatamente, dalla data della presentazione della Scia all'amministrazione competente la quale, tuttavia, conserva il potere di accertare la sussistenza di quanto autocertificato e di adottare entro 60 giorni un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Il potere di controllo sulla Scia della Pubblica Amministrazione  e il sistema sanzionatorio

L'amministrazione, comunque, può adottare dei provvedimenti di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies (revoca del provvedimento) e 21-nonies (annullamento del provvedimento) della legge n. 241/1990. Tuttavia, qualora sia stato accertato che sono state presentate dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, oltre l'applicazione della sanzione penale della reclusione da uno a tre anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato (art. 19, comma 6), l'amministrazione potrà adottare provvedimenti di sospensione dell'attività o di rimozione degli effetti dannosi anche se sono già trascorsi i 60 giorni; tale principio si applica anche qualora sussista il pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e sia stata accertata l'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Inoltre, le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", ovunque ricorrano nella normativa sia statale che regionale (art. 49, comma 4-ter).

L'utilizzo della Scia per le attività regolamentate e il rapporto con la comunicazione unica

Il Ministero dello sviluppo economico, con circolare 10 agosto 2010, n. 3637/C, ha diramato alle Camere di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura (Cciaa), alcune istruzioni operative per quanto riguarda diverse attività economiche. In particolare in ordine a quelle di installazione d'impianti ( Dm n. 38/2007), autoriparazione, pulizie, facchinaggio, il Ministero ha precisato che la Scia può essere presentata contestualmente alla Comunicazione unica e determina l'iscrizione nel Registro delle imprese entro il termine previsto dall'articolo 11, comma 8, del Dpr n. 581/1995. Questa procedura si applica anche per le attività d'intermediazione commerciale e di affari, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, con due precisazioni in particolare; la prima è che per quanto riguarda le sole persone fisiche, la Scia andrà presentata alla Cciaa della provincia presso la quale si intende iniziare lo svolgimento dell'attività e determinerà la loro iscrizione al ruolo/elenco corrispondente. Invece, per le imprese, ferma restando comunque l'iscrizione al ruolo/elenco previsto, qualora la Scia sia contestuale alla comunicazione unica per la nascita dell'impresa, essa andrà presentata al Registro delle imprese e determinerà anche l'iscrizione dell'impresa in questo registro e nel Rea. La seconda precisazione, a scanso di equivoci, è che in ogni caso resta fermo l'obbligo di sostenere gli esami abilitanti previsti dalla vigente normativa.

Per quanto poi riguarda le attività di vendita e di somministrazione di bevande e alimenti (Bar,ristoranti...)disciplinate dagli articoli da 64 a 69 del Dlgs 26 marzo 2010, n. 59, che ha dato attuazione alla direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno, il Ministero nel proprio provvedimento ha sottolineato che la Scia sostituisce a tutti gli effetti la Dia, per quanto riguarda, ad esempio, il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 64, comma 1, del predetto decreto (ristoranti, bar, pizzerie, pub, ecc.), l'avvio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare da svolgere in strutture di vendita qualificabili come esercizi di vicinato ( art. 4, comma 1, lett. d, del Dlgs 31 marzo 1998, n. 114), nonché le attività effettuate mediante le forme speciali di vendita come gli spacci interni, gli apparecchi automatici, la vendita per corrispondenza, la vendita tramite televisione o altri sistemi di comunicazione e la vendita presso il domicilio dei consumatori.

Le attività regolamentate escluse dal regime della Scia

Poiché il modificato art. 19 della legge n. 24/1990 esclude espressamente dal nuovo regime della Scia i casi in cui, per l'avvio di un'attività, la disciplina di settore prevede la programmazione nella circolare del 10 agosto 2010, n. 3637/C, il Ministero ha anche opportunamente richiamato l'articolata casistica - che necessita, tuttavia, ancora di un confronto con la giungla normativa regionale - nelle quali non è consentito l'utilizzo della Scia in quanto trattasi di attività regolamentate soggette ad apposita autorizzazione, ossia:

1. avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, nelle zone del territorio comunale che siano state assoggettate o siano assoggettabili a programmazione secondo quando previsto dal già citato articolo 64, comma 3, del Dlgs n. 59/010;

2. trasferimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in una zona tutelata nell'ambito di tale programmazione, o anche in caso di trasferimento di sede nell'ambito di zone tutelate (si veda anche la circolare Ministero dello sviluppo economico 6 maggio 2010, n. 3635/C);

3. avvio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante (art. 28 del Dlgs n. 114/1998);

4. avvio dell'attività di vendita nelle strutture denominate medie strutture, grandi strutture o centri commerciali (artt. 8 e 9 del Dlgs n. 114/1998).

Gli orientamenti ministeriali sull'applicabilità della Scia in edilizia

L'introduzione di questo nuovo regime della Scia ha fatto nascere subito l'interrogativo circa la sua applicabilità anche al settore dell'edilizia per quanto riguarda la denunzia d'inizio attività (Dia), disciplinata dagli articoli 22 e 23 del Dpr n. 380/2001. Su questo profilo occorre rilevare che il Ministero per la semplificazione normativa con nota del 16 settembre 2010, n. 1340, ha precisato che la Scia si applica a tutti gli interventi precedentemente assoggettati a Dia - che prevedeva un tempo di attesa di 30 giorni per iniziare l'attività - ossia nei casi di manutenzione straordinaria su parti strutturali, interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia cd. "leggera". Pertanto, ne restano escluse le ristrutturazioni pesanti, gli ampliamenti e le nuove costruzioni che continuano ad essere assoggettate a permesso di costruire e SuperDia.

Il riordino del regime dello sportello unico per le attività produttive (Suap)

Accanto al nuovo regime della Scia, come già accennato, il legislatore è intervenuto anche sul sistema dei Suap, che fino ad oggi si è diffuso a macchia di leopardo sul territorio nazionale ed ha scarsamente contribuito allo snellimento delle procedure ed alla riduzione del ricorso a supporti cartacei. Il Dlgs n. 160/2010 definisce il Suap come l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al Dlgs n. 59/2010. Pertanto, un imprenditore che intende avviare un'attività economica è tenuto a presentare non più alle singole amministrazioni interessate la prescritta documentazione ma direttamente al Suap competente per territorio - secondo la sede dell'attività o l'ubicazione dell'impianto - per via esclusivamente telematica le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti l'attività, compresi gli elaborati tecnici (come, ad esempio, le planimetrie, relazioni, schemi ecc.) e gli allegati.

Da tale procedura sono, tuttavia, escluse alcune attività critiche come:

1. gli impianti e le infrastrutture energetiche;

2. le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive;

3. gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi;

4. le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

5. le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e ss. del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 ( Codice degli appalti ).

Pertanto, per effetto delle nuove disposizioni tramite il Suap - collegato al Registro delle imprese e al portale "impresa in un giorno" - transiteranno tutti gli atti da e per le varie amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Sarà poi il Suap ricevente a dover provvedere all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento (come, ad esempio, Regione, Provincia, strutture comunali, Asl, Vigili del Fuoco, ecc.). Quindi, a differenza di quanto si verifica attualmente, le singole amministrazioni non potranno trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e saranno tenute a trasmettere immediatamente al Suap tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. L'art. 5 disciplina anche il rapporto con il nuovo regime della Scia; infatti, le segnalazioni certificate d'inizio attività corredate dai relativi allegati andranno presentate al Suap competente che ne verificherà la completezza formale e rilascerà apposita ricevuta per effetto della quale il richiedente potrà avviare immediatamente l'intervento o l'attività. Inoltre, qualora la Scia sia contestuale alla comunicazione unica presentata presso il Registro delle imprese quest'ultimo dovrà trasmetterle immediatamente al Suap. Resta ferma, ovviamente, la disciplina sul silenzio assenso contenuta nell'art. 20 della legge n. 241/1990 e nella legislazione speciale e regionale; pertanto, decorsi i termini previsti, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta emessa automaticamente dal Suap equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Sul piano organizzativo, poi, l'art. 4 stabilisce che il Suap può essere costituito dal singolo Comune o da più Comuni associati o in convenzione con le singole Cciaa; in tal senso si osservi che i Comuni - e sono certamente tanti - che non hanno ancora provveduto avranno 120 giorni, a decorrere dal 30 settembre 2010, per istituire il Suap. Qualora non ottemperino, le funzioni saranno esercitate dalla Cciaa territorialmente competente. Si osservi che per quanto riguarda l'entrata in vigore delle nuove disposizioni è previsto che dal 29 marzo 2011 avrà efficacia la parte relativa all'organizzazione del Suap e all'avvio del procedimento automatizzato obbligatorio previsto nei casi di applicabilità della Scia ex art. 19 della legge n. 241/1990 e dal 1° ottobre 2011 la disciplina relativa al procedimento unico ordinario di autorizzazione per le attività produttive.

 

Le principali novità della riforma del Suap e del nuovo regime della Scia e delle agenzie per le imprese

a) Segnalazione certificata di inizio attività (Scia)

Riferimenti normativi e prassi

- Art. 49, comma 4-bis, Dl 31 maggio 2010, n. 78, conv. in legge 30 luglio 2010, n. 122

- Art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241

- Art. Dpr 7 settembre 2010, n. 160

- Ministero dello sviluppo economico - circolare 10 agosto 2010, n. 3637/C

- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Dir. gen. per la tutela del territorio e delle risorse idriche - Parere del 9 settembre 2010, prot. n. 22281

- Ministero per la semplificazione normativa - nota del 16 settembre 2010, n. 1340

Definizione

(art. 19, comma 1, legge n. 241/1990)

- La Scia sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi

Allegati obbligatori

(art. 19, comma 1, legge n. 241/1990)

-- Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del Dpr n. 445/2000

- Attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, complete degli elaborati tecnici/font>

- Dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti

Entrata in vigore

(art. 1, comma 3, legge n. 122/2010)

- Il nuovo regime della Scia è in vigore dal 31 luglio 2010

Effetti autorizzatori

(art. 19, comma 2, legge n. 241/1990)

- L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata immediatamente, dalla data della presentazione della Scia all'amministrazione competente

Rapporto con i Suap

(art. 5, Dpr n. 160/2010)

- Le Scia e i relativi allegati dovranno essere presentati al Suap competente dal 29 marzo 2011, salvo eventuali proroghe

- Il Suap, verificata la completezza formale della Scia/span>, rilascia un'apposita ricevuta per effetto della quale il richiedente potrà avviare immediatamente l'intervento o l'attività

Ipotesi di esclusione

(art. 19, commi 1 e 5, legge n. 241/1990)

- Sussistenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali

- Fattispecie in cui è prescritto il rilascio di attestati da parte di attività preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, ecc.

- Attività bancaria e quelle a prevalente carattere finanziario

- Attività contingentate o per le quali vi sono vincoli di programmazione come, ad esempio, quelle di bar, ristorante, pizzeria, ecc. in zone del comune assoggettate a programmazione; apertura di attività di vendita nelle strutture denominate medie strutture, grandi strutture o centri commerciali; commercio sulle aree pubbliche su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante (1)

- Attività di trattamento dei rifiuti tramite procedure semplificate (2)

Scia in edilizia

((art. 19, comma 1, legge n. 241/1990 - artt. 22 e 23, Dpr n. 380/2001)

- A parere del Ministero per la semplificazione normativa (nota del 16 settembre 2010, n. 1340) la Scia sostituisce la Dia per gli interventi di manutenzione straordinaria su parti strutturali, interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia cd. "leggera" (3)

Potere di accertamento della Pa

(art. 19, comma 3, legge n. 241/1990)

- Accertamento della veridicità di quanto dichiarato nella Scia

- Entro 60 giorni la Pa può adottare un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni

Sanzioni penali

(art. 19, comma 6, legge n. 241/1990)

- L'utilizzo di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci comporta l'applicazione della sanzione penale della reclusione da uno a tre anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato

Sospensione dell'attività e rimozione degli effetti dannosi

(art. 19, comma 3, legge n. 241/1990)

  • Qualora siano state presentate dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, anche se sono trascorsi i 60 giorni per l'accertamento
  • Qualora sussista il pericolo di un danno:

- per il patrimonio artistico e culturale

- per l'ambiente

- per la salute

- per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale

e sia stata accertata l'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente

b) Sportello uunico per le attività produttive (Suap)

Riferimenti normativi

- Direttiva n. 123/2006/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006

- Dlgs 26 marzo 2010, n. 59

- Dpr 7 settembre 2010, n. 160

Definizione e funzioni

(art. 1, comma 1, lett. m, 2, Dpr n. 160/2010)

- Soggetto pubblico di riferimento unico a livello territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi comprese quelle di cui al Dlgs n. 59/2010

Avvio di nuove iniziative e successive variazioni

(art. 2, Dpr n. 160/2010)

- La documentazione deve essere presentata esclusivamente al Suap competente per territorio e non alle singole amministrazioni pubbliche interessate, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità

- Non è ammessa la presentazione di documentazione cartacea ma solo per via telematica

Competenza territoriale del Suap

(art. 2, commi 2 e 4, Dpr n. 160/2010)

- Sono costituiti a livello comunale

- Possono anche essere costituiti da più comuni associati o in convenzione con le singole Cciaa

- Qualora i comuni non ottemperino entro il 27.1.2011 le funzioni saranno svolte dai singoli Suap

- La competenza del Suap è determinata in base alla sede dell'attività o l'ubicazione dell'impianto

Attività critiche escluse

(art. 2, comma 4, Dpr n. 160/2010)

- Gli impianti e le infrastrutture energetiche/font>

- Le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive

- Gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi

- Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

-- Le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e ss. del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 (cd. Codice degli appalti)

Conferenza dei servizi

(art. 7, Dpr n. 160/2010)

- Il responsabile del Suap può indire una conferenza di servizi qualora sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche (cfr. art. 14 e ss. legge n. 241/1990/i>) (4)

-- Può essere richiesta anche su istanza dell'interessato o dall'agenzia per le imprese

Portale "impresainungiorno"

(art. 3, Dpr n. 160/2010)

- E' sito web di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi

- Fornisce servizi informativi e operativi ai Suap per l'espletamento delle loro attività

- Assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati

- Consente il pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri relativi ai procedimenti gestiti dai Suap

c) Agenzie per le imprese/font>

Riferimenti normativi

- Art. 38, commi 3, lettera c), e 4, del Dl n. 112/2008

-- Dpr 9 luglio 2010, n. 159

- Dpr 7 settembre 2010, n. 160

Definizione e funzioni

(artt. 1, 2 e 3, Dpr n. 159/2010)

- Soggetti privati accreditati, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, costituiti in forma di società aventi funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi concernenti l'accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione delle attività di produzione di beni e servizi da esercitare in forma di impresa

Rapporti con il Suap

(art. 2, commi 3 e 4, Dpr n. 159/2010 - artt. 3 e 6, Dpr n. 160/2010)

- L'agenzia che effettuata l'istruttoria deve trasmettere al Suap una dichiarazione di conformità, comprensiva della Scia o della domanda presentata con i relativi allegati, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato

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((1) Confesercenti - circolare del 22 luglio 2010, prot. n. 4229.11/2010 GDA - Nuova "Segnalazione certificata di inizio attività-Scia". Semplificazione per pmi.

(2) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Parere del 9 settembre 2010, prot. n. 22281.

(3) Di parere contrario l'Anci Toscana in quanto il Dpr n. 380/2001 si configura come lex specialis rispetto alla generale e novellata disciplina di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990.

(4) La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.

L'agenzia per le imprese e il nuovo sistema di assistenza e di asseverazione

Accanto al sistema del Suap il legislatore ha previsto anche la nascita delle agenzie per le imprese, ossia dei soggetti privati appositamente accreditati ai sensi dell'art. 38, commi 3, lettera c), e 4, del Dl n. 112/2008, alle quali il Dpr 9 luglio 2010, n. 159, in vigore dal 15 ottobre 2010, riconosce funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi concernenti l'accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione delle attività di produzione di beni e servizi da esercitare in forma di impresa).

 

L'art. 2 del Dpr n. 159/2010 stabilisce che le agenzie per le imprese devono assumere forma societaria. Possono costituirsi in agenzia in forma singola o associata:

a)/i> salve le disposizioni attuative del capo II del regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, gli organismi di valutazione della conformità di opere o progetti accreditati ai sensi del predetto regolamento;

b) organismi tecnici già abilitati al rilascio di attestazioni di conformità di opere secondo le vigenti disposizioni;

c) associazioni di categoria professionali, sindacali ed imprenditoriali;

d) centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del Dlgs 31 marzo 1998, n. 114, centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'art. 3-bis del Dlgs 27 maggio 1999, n. 165, ed altri centri di assistenza alle imprese costituiti sulla base delle leggi regionali di settore;

e)/i> studi associati o associazioni di professionisti iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di competenza.

Questa nuova figura, che non mancherà certamente di accendere un nuovo scontro con il mondo delle professioni, da un lato ha funzioni di assistenza alle imprese e dall'altro supporta direttamente il Suap nella sua attività con l'assoggettamento ad un apposito regime di vigilanza e di controlli da parte del Ministero dello sviluppo economico previsto all'art. 5. Infatti, l'art. 6 del Dpr n. 160/2010 dà facoltà all'imprenditore di ricorrere per l'avvio di una nuova iniziativa e per le altre attività previste all'agenzia che, effettuata l'istruttoria, trasmetterà telematicamente al Suap una dichiarazione di conformità, comprensiva della Scia o della domanda presentata con i relativi allegati, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Il Suap a sua volta provvederà ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio. Inoltre, l'impresa può conferire all'agenzia apposita procura per l'accesso, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica. Pertanto, come si può vedere l'essenza di questo nuovo regime è quella di semplificare gli adempimenti e ridurre i costi per la Pubblica Amministrazione per le attività meramente burocratiche, riservando alla stessa principalmente le funzioni di controllo e con l'agenzia per le imprese che ha compiti tecnici di tipo istruttorio finalizzati alla verifica preventiva del rispetto dei requisiti di legge.

Giudizio Conclusivo

Questa imponente riforma dei processi amministrativi per l'avvio delle nuove iniziative economiche indubbiamente deve essere valutata complessivamente in modo positivo,  anche se il vero scopo e' quello di rendere tutti tassabili immediatamente sia dl punto di vista fiscale che previdenziale, Tuttavia,  emergono alcuni dubbi di fondo legati principalmente a due elementi. Il primo riguardo il rapporto con le discipline speciali e regionali che andava preventivamente considerato e armonizzato; un esempio emblematico, in tal senso, è la legislazione in materia di edilizia rispetto alla quale, come si è visto, il Ministero per la semplificazione normativa, con nota del 16 settembre 2010, n. 1340, ha precisato che la Scia si applica a tutti gli interventi precedentemente assoggettati a Dia; tuttavia, il Ministero non ha preso in considerazione che le nuove disposizioni si pongono su piani diversi, in quanto quelle della legge n. 241/1990 attengono la libertà d'impresa mentre quelle del Dpr n. 380/2001 al governo del territorio. Pertanto, sussistono delle evidenti difficoltà interpretative - l'edilizia è un caso ma se ne possono citare tanti altri - che in effetti rischiano di depotenziare in partenza parte dei benefici attesi; sotto questo profilo, quindi, è auspicabile una rivisitazione complessiva della disciplina autorizzatoria statale e regionale alla luce delle nuove disposizioni di legge, e che nel frattempo siano almeno forniti ulteriori chiarimenti ministeriali. Il secondo elemento, infine, è di natura organizzativa e riguarda il rapporto tra le amministrazioni pubbliche con il Suap; fino ad oggi, infatti, questo è stato in molti casi il vero problema che ha decretato il quasi fallimento dei Suap. Pertanto, senza una concreta azione di coordinamento delle attività dei vari enti pubblici in funzione del Suap appare difficile, almeno allo stato attuale, che si possano raggiungere in tempi brevi i vantaggi di una reale semplificazione degli adempimenti delle imprese.

 

 

 

 

 

LA COMUNICAZIONE DI VICINATO NORMATIVA ANTE SCIA

Con la nuova normativa non e' piu' necessario chiedere la licenza annonaria, ma e' possibile tramite un apposita comunicazione detta di vicinato, comunicare all'ufficio annona del comune l'apertura di un nuovo esercizio e trascorsi 30gg opera il c.d. silenzio assenso, trascorso tale termine l'ufficio rilascia la comunicazione timbrata e vale come autorizzazioni, costituendo titolo anche per l'iscrizione alla CCIAA.

E' possibile scaricare dal sito la nuova modulistica, predisposta dal Ministero dell'Industria e approvata dalla Conferenza Stato Regioni, da utilizzare per inoltrare ai Comuni le richiesta di autorizzazioni e comunicazioni in materia di commercio. La modulistica qui riportata e' stata pubblicata sulla GU n. 94 del 23 aprile 1999.

Per avviare un esercizio di vicinato, in sostanza un piccolo negozio, la riforma del commercio con il Dlgs 114/1998 ha imposto all'aspirante commerciante di inviare al Comune, almeno 30 giorni prima dell'effettiva apertura, una comunicazione contenente una dichiarazione dei requisiti posseduti. Il Comune ha i compiti di verifica delle condizioni previste e quindi il potere di bloccare l'attività.
L'esperienza ha dimostrato che, per quanto riguarda le attività economiche, solo il meccanismo della denuncia d'inizio attività previsto dal precedente articolo 19 della legge 241/1990 era funzionale alla dinamica delle imprese e del lavoro autonomo. La "comunicazione" introdotta dalla legge sul commercio si è dimostrata un ostacolo insormontabile per operazioni importanti, come il subingresso nei negozi e la loro cessazione. Anche le Regioni ne hanno preso atto e nelle leggi di attuazione del Dlgs 114/1998 hanno sostituito la "comunicazione" con la denuncia di attività con effetto immediato.
Ora, la nuova versione dell'articolo 19, introdotta dal decreto legge 35/2005, ha abbandonato il modello procedurale che fa coincidere l'effettivo inizio con la denuncia e ha adottato, nella sostanza, il modello previsto per gli interventi edilizi, rendendolo tuttavia più complicato. La nuova procedura è la seguente:
Chi intende avviare un'attività soggetta ad autorizzazioni e così via, o all'iscrizione in Albi e Ruoli abilitanti, deve presentare all'ente competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio effettivo, una "dichiarazione" che contiene l'attestazione del possesso dei requisiti previsti per l'attività;
L'impresa può essere avviata solo dopo 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell'ente; ma l'avvio è subordinato a una "comunicazione" indirizzata allo stesso ente cui è stata precedentemente inviata la dichiarazione. La data di avvio coincide con quella indicata nella comunicazione;
se mancano i requisiti previsti per l'attività denunciata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'ente ordina la cessazione dell'attività.

 

Modulistica: span class="style25">Attenzione le comunicazione vanno effettuate tutte esclusivamente per via telematica
   Modello di comunicazione per gli esercizi di vicinato     Download  [38kb]
   Modello di comunicazione per le medie e grandi superfici di vendita     Download  [26kb]
   Modello di autorizzazione per le medie e grandi superfici di vendita     Download  [29kb]
   Modello di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande     Download  [20kb]

 

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