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COMPENSAZIONI IVA
Ultimo aggiornamento
03/01/2011
Compensazioni Iva sotto tiro -
cambiano i governi, ma i burocrati del Ministero ci riprovano e chiudono il
cerchio
TIPOLOGIE DI COMPENSAZIONI
Le
compensazioni possono essere verticali e orizzontali. Quelle
verticali
(es. iva da iva), rientranti nella stessa tipologia d’imposta non hanno
limitazioni. Quelle
orizzontali,
tra tipologie d’imposta diverse (es. iva e irpef) invece trovano una
serie di limitazioni.
I VINCOLI DAL 01/01/2010
I
vincoli previsti per le compensazioni orizzontali, scattano soltanto
se l’importo supera i 10.000,00€
, al di sotto di tale limite non ci sono limitazioni e si applicano i
vecchi limiti, se tale limite viene superato invece si applicano le
seguenti limitazioni:
La
compensazione e’ possibile
dal 16 del mese successivo alla presentazione della
dichiarazione iva o unico se unificata
Il
modello F24 deve essere presentato
esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel,
quindi non tramite home banking.
Decorrenza dei limiti: Crediti esposti nelle dichiarazioni presentate
dal 01/01/2010,
quindi da unico 2010
Attenzione per i crediti non superiori a 10.000,00€, sono
utilizzabili senza limiti dal giorno successivo alla loro maturazione.
Se
invece il credito
supera i 15.000,00€
e’ necessario il
visto di conformità
del
professionista, limite che si aggiunge a quello precedente.
Nel
caso si presenta la dichiarazione iva entro febbraio separata da unico
per anticipare le compensazioni possibili dal 16 marzo, c’e’ l’esonero
della comunicazione dati iva.
I NUOVI LIMITI DAL 01/01/2011
Non sarà piu’ possibile compensare orizzontalmente
crediti erariali se si hanno
iscrizioni a ruolo superiori a 1.500,00€,
a pena di sanzione pari al 50% dell’importo compensato.
L’iscrizione a ruolo deve riguardare una
cartella scaduta,
ossia che siano trascorsi i 60 giorni per il pagamento, non si
considera scaduta la cartella oggetto di rateizzazione
I nuovi limiti si applicano
solo ai tributi erariali,
sono esclusi inps, inail, imposte locali..
ESEMPIO
Ho un credito iva 6099 – 2009 di € 35.000,00, tale
credito puo’ essere detratto dall’iva dei trimestri 2010 senza
limiti (compensazione verticale), per compensarli con altre
tipologie d’imposta ad esempio con i contributi inps, irpef, irap
(compensazione orizzontale ) incontriamo dei limiti che sono i
seguenti:
Se voglio compensare 10.000,00€ già dal 01/01/2010
posso compensare.
Se voglio compensare fino a 15.000,00 invece devo
aspettare la presentazione della dichiarazione (unico 30/09/2010) e
il diritto sorge dal 16 del mese successivo nella fattispecie dal
16/10/2010.
Se voglio compensare oltre 15.000,00€ e’ necessario
il visto di conformità.
Attenzione i limiti di 10.000,00 – 15000,00 e oltre
15.000,00 si riferiscono agli importi totali , da compensare
nell’anno,
nell’esempio
nel 2010.
Dal 01/01/2011 dovro’ anche verificare che il
contribuente non abbia cartelle esattoriali scadute per oltre
1.500,00 euro, in caso contrario vengono bloccate le compensazioni.
Differenza tra visto di
conformità e attestazione
Sia il visto di conformità sia l'attestazione sono entrambi una dichiarazione di
un professionista che attesta la corrispondenza del credito alle scritture
contabili, la differenza tra i due documenti sta nel soggetto che le rilascia,
il visto di conformità lo rilascia un professionista (commercialista, consulente
del lavoro, revisore contabile) mentre l'attestazione la deve rilasciare
soltanto un revisore contabile.
Rischi e sanzioni
Cosa si rischia per indebita compensazione? In linea di massima solo sanzioni
per importi non superiori a 50.000,00€ superato tale importo nello stesso anno
d'imposta si commette un reato.
Le sanzioni per indebita
compensazione per il contribuente
sanzione dal 100% al 200% del credito inesistente e impossibilità di accedere
alla sanzione agevolata riduzione a 1/4 se supeiore a 15.000,00€
sanzione penale se supera i 50.000,00€ con la reclusione da 6 mesi a due anni,
raddoppio dei termini di accertamento da 4 a 8 anni.
La sanzione per indebita
compensazione per i visti e attestazioni degli intermediari
sanzione da 258,00€ a 2.582,00€
segnalazione agli organi competenti per violazioni ripetute o particolarmente
gravi
Sospetto di incostituzionalità
e grave illegittimità del raddoppio dei termini da 4 a 8 anni in caso di
denuncia penale
Non tutti sanno, che il raddoppio dei termini per l'accertamento ex art.43
D.p.r. 600/73 cosi' come modificato dal comma 421 della legge finanziaria 2005,
L. 311/2004, uno dei regali del governo Prodi, fa scattare il raddoppio dei
termini con la semplice denuncia penale indipendentemente dall'esito.È, infatti,
previsto che l'ordinario termine di decadenza per l'attività di accertamento è
aumentato al doppio quando il contribuente abbia commesso una violazione che
comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura
penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo
2000, n. 74 .
In queste ipotesi l'Amministrazione potrà, dunque, sia ai fini delle imposte sui
redditi che dell'Iva, notificare gli avvisi di accertamento:
- entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in
cui è stata presentata la dichiarazione;
- entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in
cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nel caso di omessa
presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla.
La disposizione in esame si applica, secondo quanto disposto
dall'art. 37, comma 26, del decreto, solo a partire dal periodo d'imposta per il
quale, alla data del 4 luglio 2006 (di entrata in vigore del decreto), i termini
per l'accertamento, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 43 del D.P.R. n. 600 del
1973 e dell'art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, siano ancora pendenti
Ho personalmente assistito contribuenti, che sebbene innocenti per il semplice
fatto di aver acquistato autovetture di provenienza cee sono stati accusati di
frode comunitaria, costoro hanno subito la pena accessoria del raddoppio dei
termini pur essendo assolti.
Considerazioni di illegittimità
la funzione della sanzione è quella di prevenire e punire un determinato
comportamento illegittimo a carattere penale, pertanto se tale comportamento non
ha alcuna rilevanza penale, perche' il contribuente e' stato assolto o l'accusa
archiviata , viene meno la stessa ragione di comminazione della sanzione. Per
cui per quale motivo il contribuente deve subire tale sanzione?
Inoltre perche' la legge si applica ai rapporti pendenti e quindi agli anni
precedenti per i quali i termini non sono ancora scaduti?
L'art. 25 della Costituzione
stabilisce Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso.
L'art 3 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472
sulle sanzioni tributarie stabilisce:M, M
Principio di legalità.
1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza
di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere
assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non
costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con
provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa
ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la
violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si
applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia
divenuto definitivo.
preleggi art. 11. Efficacia della
legge nel tempo.11. Efficacia della
legge nel tempo.
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto
retroattivo [Cost. 25; c.p. 2] .
Art.3 Legge 212/2000
Le leggi tributarie non possono essere retroattive
In definitiva tale sanzione di raddoppio dei
termini non ammette opposizione o difesa, viene comminata indipendentemente dal
giudicato penale ed e' retroattiva, alla faccia dei principi elementari del
diritto, nel frattempo ai delinquenti diamo gli indulti.
Riferimenti normativi
D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102 - Decreto
anticrisi