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COMPENSAZIONI IVA
Ultimo aggiornamento 03/01/2011
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI
 
Compensazioni Iva  sotto tiro - cambiano i governi, ma i burocrati del Ministero ci riprovano e chiudono il cerchio
 
 
TIPOLOGIE DI COMPENSAZIONI
Le compensazioni possono essere verticali e orizzontali. Quelle verticali (es. iva da iva), rientranti nella stessa tipologia d’imposta non hanno limitazioni. Quelle orizzontali, tra tipologie d’imposta diverse (es. iva e irpef) invece trovano una serie di limitazioni.

I VINCOLI DAL 01/01/2010

I vincoli previsti per le compensazioni orizzontali, scattano soltanto se l’importo supera i 10.000,00€ , al di sotto di tale limite non ci sono limitazioni e si applicano i vecchi limiti, se tale limite viene superato invece si applicano le seguenti limitazioni:
La compensazione e’ possibile dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione iva o unico se unificata
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel, quindi non tramite home banking.
Decorrenza dei limiti: Crediti esposti nelle dichiarazioni presentate dal 01/01/2010, quindi da unico 2010
Attenzione per i crediti non superiori a 10.000,00€, sono utilizzabili senza limiti dal giorno successivo alla loro maturazione.
Se invece il credito supera i 15.000,00€ e’ necessario il visto di conformità del professionista, limite che si aggiunge a quello precedente.
Nel caso si presenta la dichiarazione iva entro febbraio separata da unico per anticipare le compensazioni possibili dal 16 marzo, c’e’ l’esonero della comunicazione dati iva.

I NUOVI LIMITI DAL 01/01/2011

Non sarà piu’ possibile compensare orizzontalmente crediti erariali se si hanno iscrizioni a ruolo superiori a 1.500,00€, a pena di sanzione pari al 50% dell’importo compensato.
L’iscrizione a ruolo deve riguardare una cartella scaduta, ossia che siano trascorsi i 60 giorni per il pagamento, non si considera scaduta la cartella oggetto di  rateizzazione
I nuovi limiti si applicano solo ai tributi erariali, sono esclusi inps, inail, imposte locali..

ESEMPIO

Ho un credito iva 6099 – 2009 di € 35.000,00, tale credito puo’ essere detratto dall’iva dei trimestri 2010 senza limiti (compensazione verticale), per compensarli con altre tipologie d’imposta ad esempio con i contributi inps, irpef, irap (compensazione orizzontale ) incontriamo dei limiti che sono i seguenti:
Se voglio compensare 10.000,00€ già dal 01/01/2010 posso compensare.
Se voglio compensare fino a 15.000,00 invece devo aspettare la presentazione della dichiarazione (unico 30/09/2010)  e il diritto sorge dal 16 del mese successivo nella fattispecie dal 16/10/2010.
Se voglio compensare oltre 15.000,00€ e’ necessario il visto di conformità.
Attenzione i limiti di 10.000,00 – 15000,00 e oltre 15.000,00 si riferiscono agli importi totali , da compensare nell’anno, nell’esempio nel 2010.
Dal 01/01/2011 dovro’ anche verificare che il contribuente non abbia cartelle esattoriali scadute per oltre 1.500,00 euro, in caso contrario vengono bloccate le compensazioni.

 


 

Differenza tra visto di conformità e attestazione
 

Sia il visto di conformità sia l'attestazione sono entrambi una dichiarazione di un professionista che attesta la corrispondenza del credito alle scritture contabili, la differenza tra i due documenti sta nel soggetto che le rilascia, il visto di conformità lo rilascia un professionista (commercialista, consulente del lavoro, revisore contabile) mentre l'attestazione la deve rilasciare soltanto un revisore contabile.

 
Rischi e sanzioni
 

Cosa si rischia per indebita compensazione? In linea di massima solo sanzioni per importi non superiori a 50.000,00€ superato tale importo nello stesso anno d'imposta si commette un reato.

 
Le sanzioni per indebita compensazione per il contribuente
 

sanzione dal 100% al 200% del credito inesistente e impossibilità di accedere alla sanzione agevolata riduzione a 1/4 se supeiore a 15.000,00€
sanzione penale se supera i 50.000,00€ con la reclusione da 6 mesi a due anni, raddoppio dei termini di accertamento da 4 a 8 anni.

 
La sanzione per indebita compensazione per i visti e attestazioni degli intermediari
 
sanzione da 258,00€ a 2.582,00€
segnalazione agli organi competenti per violazioni ripetute o particolarmente gravi

 
Sospetto di incostituzionalità e grave illegittimità del raddoppio dei termini da 4 a 8 anni in caso di denuncia penale
 

Non tutti sanno, che il raddoppio dei termini per l'accertamento ex art.43 D.p.r. 600/73 cosi' come modificato dal comma 421 della legge finanziaria 2005, L. 311/2004, uno dei regali del governo Prodi, fa scattare il raddoppio dei termini con la semplice denuncia penale indipendentemente dall'esito.È, infatti, previsto che l'ordinario termine di decadenza per l'attività di accertamento è aumentato al doppio quando il contribuente abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo
2000, n. 74 .
In queste ipotesi l'Amministrazione potrà, dunque, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'Iva, notificare gli avvisi di accertamento:

- entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
 

- entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nel caso di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla.
 

La disposizione in esame si applica, secondo quanto disposto dall'art. 37, comma 26, del decreto, solo a partire dal periodo d'imposta per il quale, alla data del 4 luglio 2006 (di entrata in vigore del decreto), i termini per l'accertamento, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, siano ancora pendenti
 


Ho personalmente assistito contribuenti, che sebbene innocenti per il semplice fatto di aver acquistato autovetture di provenienza cee sono stati accusati di frode comunitaria, costoro hanno subito la pena accessoria del raddoppio dei termini pur essendo assolti.

Considerazioni di illegittimità
la funzione della sanzione  è quella di prevenire e punire un determinato comportamento illegittimo a carattere penale, pertanto se tale comportamento non ha alcuna rilevanza penale, perche' il contribuente e' stato assolto o l'accusa archiviata , viene meno la stessa ragione di comminazione della sanzione. Per cui per quale motivo il contribuente deve subire tale sanzione?
Inoltre perche' la legge si applica ai rapporti pendenti e quindi agli anni precedenti per i quali i termini non sono ancora scaduti?
L'art. 25 della Costituzione stabilisce Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
L'art 3 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 sulle sanzioni tributarie stabilisce:M, M


Principio di legalità.

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
 

preleggi art. 11. Efficacia della legge nel tempo.

11. Efficacia della legge nel tempo.

La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo [Cost. 25; c.p. 2] .

Art.3 Legge 212/2000
Le leggi tributarie non possono essere retroattive

In definitiva tale sanzione di raddoppio dei termini non ammette opposizione o difesa, viene comminata indipendentemente dal giudicato penale ed e' retroattiva, alla faccia dei principi elementari del diritto, nel frattempo ai delinquenti diamo gli indulti.

Riferimenti normativi


D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102 - Decreto anticrisi