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Con l’affidamento a società private di gestione dell’attività  dell’accertamento e della riscossione degli enti locali, i contribuenti si sono  trovati nella difficoltà di individuare la Commissione Tributaria da adire.
  Se per esempio il Comune di Pozzuoli affida a una società di  gestione della riscossione di Livorno, il ricorso dove fa depositato? A Livorno  oppure a Napoli?
  La norma imponeva la sede del concessionario per cui è  intervenuta la Consulta stabilendo la necessità di consentire al contribuente  di adire la Commissione Tributaria della provincia di residenza del  Contribuente.
La Corte  Costituzionale con la sentenza n.158/2019, depositata il 25 giugno 2019,  ha dichiarato l'illegittimità dell'art.32 comma 2 del dlgs n.150/2011 (Disposizioni complementari al codice di  procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti  civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n.  69) con riferimento all'art. 24 della Costituzione.
A sollevare la questione il tribunale di Genova secondo cui ancorare la competenza territoriale alla sede del concessionario avrebbe determinato una condizione di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art.24 Costituzione. La Consulta ha condiviso la tesi dei giudici Genovesi, richiamando quanto affermato nella sentenza della Corte Costituzionale n.44 del 2016 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 546/92 nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 (Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali) è competente la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale impositore.
Nella sentenza della Consulta del 2016 la Corte aveva  ritenuto che «considerato  l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale  nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e  riscossione dei propri tributi, lo spostamento richiesto al contribuente che  voglia esercitare il proprio diritto di azione, è potenzialmente idoneo a  costituire una condizione di «sostanziale impedimento all'esercizio del diritto  di azione» o comunque a «rendere oltremodo difficoltosa la tutela  giurisdizionale». Secondo la Corte tali considerazioni sono valide anche nel  caso in esame, in cui l'identico criterio di determinazione della competenza  prescelta comporta identici effetti negativi per il ricorrente. L'effetto  pratico della sentenza della Consulta è quello di far rivivere la competenza  del giudice in cui ha sede l'ente locale. «Ritenuto irragionevole ai fini del  radicamento della competenza territoriale, il riferimento alla sede del  soggetto cui è affidato il servizio di riscossione, non può che emergere il  rapporto sostanziale tra l'opponente e l'ente concedente», si legge nella  sentenza. Con la conseguenza che alla sede di quest'ultimo, «ai fini della  determinazione della competenza, non vi è alternativa.
  In sostanza, i ricorsi contro le cartelle esattoriali emesse  dal concessionario della riscossione, se quest’ultimo ha sede in una provincia  diversa da quella dell’ente impositore, devono essere proposti alla Commissione  Tributaria Provinciale che ha la competenza territoriale su quest’ultimo, per  evitare che il cittadino-contribuente debba sobbarcarsi costi aggiuntivi tali  da rendere estremamente difficoltoso, nonché costoso, l’esercizio del proprio  diritto di difesa o addirittura da indurlo a rinunciare ad impugnare la  cartella esattoriale o l’avviso di pagamento.
la Corte Costituzionale ha chiarito, con riferimento  all'art. 24 Costituzione , ha stabilito che   «tale precetto costituzionale "non impone che il cittadino possa  conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi  effetti purché non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità  tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di  difesa o lo svolgimento dell'attività processuale"; Infatti lo 
  spostamento richiesto al contribuente che voglia esercitare  il proprio diritto di azione, garantito dal parametro evocato, è potenzialmente  idoneo a costituire una condizione di sostanziale impedimento all'esercizio del  diritto di azione   (Corte Cost. sentenza n. 63 del 1977; sentenza  n. 427 del 1999 e ordinanza n. 99 del 2000: ordinanza n. 386 del 2004).
Albo dei gestori dei Tributi locali
Corte Cost. pronuncia 158/2019
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