
Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30-18.30
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Attenzione molti contribuenti stanno ricevendo in questo periodo le cartelle o i dinieghi di validità del condono per omesso versamento della seconda rata del condono ex legge 289/2002, tali cartelle non sono state precedute da avviso bonario, perche' l'agenzia delle entrate ritiene non esserne obbligata, tale comportamento contrasta con la legge 212/2000 per cui sono tutte nulle, ma e' necessario fare ricorso entro 60gg. Per saperne di piu' clicca su cartelle esattoriali
I condoni sono validi, ma e' necessario fare ricorso entro 60 giorni altrimenti non solo pagherete il 20% non pagato, ma l'intera cartella
Per un parere via fax compilare il modulo e allegare copia del diniego e inviarlo allo 081/0060351
Dal 2009 le agenzie delle Entrate si stanno sbizzarrendo a richiedere gli importi delle rate del condono, adducendone la non validità, la legge 289/2002 non stabilisce da nessuna parte alcuna sanzione di nullità, il teorema e' falso
Gli importi da condono non pagati vanno recuperati entro il 31/12/2006 Commissione Tributaria Provinciale di Milano sentenza n.424/02/2008 Depositata il 19/11/2008 su ricorso della società R..L..srl difesa dal dott. Giuseppe Marino
L'omesso pagamento della seconda rata della rottamazione dei ruoli non determina la nullità del condono, perche' non espressamente previsto Commissione Tributaria Provinciale di Caserta sentenza n.206/14/10 depositata il 29/01/2010 su ricorso di D.N. difeso dal dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria Provinciale di Caserta sentenza n 477/07/2008 Depositata il 28/11/2008 su ricorso di C.G. difeso dal dott. Giuseppe Marino
Il pagamento delle rate da condono non pagate, non rendono nulla la sanatoria, e' illeggittimo richiedere l'intera somma, Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 36 del 26 gennaio 2007 (dep. il 26 febbraio 2007) Sez. XVIII - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia del 14 novembre 2006, n. 222, le somme dovevano inoltre essere recuperate a pena di decadenza entro il 31/12/2006 Sentenza della Commissione Tributaria di Genova Sez. I, Sent. 7 febbraio 2006 (23 gennaio 2006), n. 20 Pres. Monteverde - Rel. Graziano, e' inoltre illegittima la procedura di esecuzione senza la comunicazione dell'avviso bonario Sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma Sent. n. 23 del 23 gennaio 2007 (dep. il 7 febbraio 2007) Sez. XXXIV
Un
nuovo condono 2011 per i ricorsi tributari pendenti fino a 20.000 euro (esclusi
interessi e sanzioni) D.L. 6 luglio 2011, n. 98 pubblicato sulla Gazz. Uff. n.
155 del 6 luglio 2011 Serie Generale entrato in vigore il 07/07/2011.
Al fine di ridurre il contenzioso tributario le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al
giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguienti somme:
a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;
b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.
Le liti condonabili - se hanno per oggetto atti che costituiscono il primo atto di manifestazione della pretesa impositiva (es. accertamento si la cartella successiva all'accertamento no, la cartella su unico si etc..)
Avvisi di liquidazione, ingiunzioni e ruoli Atteso il rinvio all’art. 16, comma 3, lett. a) della legge n. 289/2002, l’art. 27 esclude che siano condonabili “gli altri atti di imposizione”. Tale dizione è stata interpretata dalla circolare n. 12 del 2003 dell'Agenzia delle entrate come un richiamo agli avvisi di liquidazione, ingiunzioni e ruoli. Infatti l’Agenzia delle Entrate ha statuito che «non sono definibili l'avviso di liquidazione, l'ingiunzione e il ruolo in considerazione della natura di tali atti non riconducibili nella categoria degli atti impositivi in quanto finalizzati alla riscossione dei tributi e degli accessori». Invece, ha soggiunto la stessa Amministrazione, «si deroga a tale principio qualora uno dei predetti atti assolve anche alla funzione di atto di accertamento, oltre che di riscossione». In altri termini, le liti relative ad avvisi di liquidazione, le ingiunzioni e i ruoli possono essere definite qualora i predetti atti costituiscano il primo atto di manifestazione della pretesa impositiva. Si pensi, per quest’ultima ipotesi, alle controversie aventi ad oggetto le cartelle e-messe a seguito di controllo formale della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis e ter del D.P.R. n. 600/1973.
Come si determina il valore della lite ossia il limite di 20.000€, da assumere a base del calcolo per la
definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.
Le scadenze da ricordare sono le seguenti:
a) le somme dovute sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;
b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012;
c) le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata
presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve
essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;
e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;
f) con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.
La definizione di liti pendenti
Per «liti pendenti» si intendono tutte le controversie nelle quali sia parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione dell'Agenzia stessa, notificati al contribuente e da questi impugnato avanti
gli organi competenti. Si intende, in ogni caso, pendente la lite per la quale, alla data del 1° maggio 2011, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Sono escluse dalla definizione le controversie in cui siano coinvolti altri organi dell'Amministrazione pubblica, quali ad esempio le altre Agenzie fiscali o gli enti locali.
L’iter da seguire:
1) versamento di una quota del valore della lite entro il 30 novembre 2011;
2) e la successiva istanza di definizione entro il 31 marzo 2012.
Il versamento riguarda ciascuna lite separatamente e, diversamente da quanto previsto per la definizione delle liti fiscali, deve avvenire in un‟unica soluzione.
Per le modalità operative si attendono le istruzioni del Ministero.
Il condono 2003 - scaduto
CONDONI
2003 – SCADENZA 16/04/2003
Attenzione il condono fiscale si e' chiuso nel 2003
LA
SANATORIA DEI VERSAMENTI OMESSI, INSUFFICIENTI O TARDIVI
L’ART. 9 DELLA
L. 289/2002 HA STABILITO LA POSSIBILITA’ DI SANARE I VERSAMENTI
OMESSI, TARDIVI O INSUFFICIENTI.
LA DEFINIZIONE
COMPORTA LA’AZZERAMENTO DELLE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 13 DLGS
18/12/97 N.471, APPLICABILE NELLA MISURA DEL 30% DELL’IMPOSTA.
NON RIENTRANO
NELLA SANATORIA I CONTRIBUTI INPS.
NELLA DEFINIZIONE
BISOGNA PERO’ APPLICARE GLI INTERESSI NELLA MISURA DEL 3% ANNUO.
LA SANATORIA
COMPRENDE TUTTI I VERSAMENTI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI PRERSENTATE
FINO AL 31/10/2002.
RESTA INTESO, CHE
PER I VERSAMENTI NON RIENTRANTI NEL CONDONO E’ POSSIBILE COMUNQUE
REGOLARIZZARLI CON IL RAVVEDIEMTNO OPEROSO VERSANDO IL 3,75% ENTRO 30 gg
DALLA DATA DI PAGAMENTO, O IL 6% OLTRE TALE TERMINE, OVVIAMENTE
INTERESSI DEL 3% INCLUSI.
E’ AMMESSA LA
POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DELLA RATEIZZAZIONE A CONDIZIONE CHE
L’IMPORTO DA PAGARE SUPERI 3000,00 € PER LE PERSONE FISICHE E
6000,00 € PER GLI ALTRI SOGGETTI.
LA RATEIZZAZIONE
IN 4 RATE DOVRA’ AVVENIRE COME DI SEGUITO SPECIFICATO:
1 RATA –
16/04/2003 DI € 3000,00 PER LE PERSONE FISICHE E DI € 6000,00 PER
GLI ALTRI SOGGETTI.
2 RATA –
30/11/2003 1/3
DELL’IMPORTO RESIDUO + INT. DEL 3%
3 RATA –
30/06/2003 1/3
DELL’IMPORTO RESIDUO + INT. DEL 3%
4 RATA –
30/11/2004 1/3
DELL’IMPORTO RESIDUO + INT. DEL 3%
LA SCADENZA PER
LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL CONDONO,
E’ STABILITA IL 16/04/2003.
LA TRASMISSIONE
DOVRA’ AVVENIRE A CURA DEGLI INTERMEDIARI TELEMATICI (COMMERCIALISTI).
LA
SANATORIA DELL CARTELLE ESATTORIALI AL
31/12/2000
L’ART. 12 DELLA
L.289/2002 CONSENTE DI CHIUDERE I VECCHI DEBITI SCATURENTI DALLE
CARTELLE ESATTORIALI PAGANDO IL 25% DELLA CARTELLA , ESCLUSI GLI
INTERESSI DI MORA ESATTORIALI, A CUI VANNO AGGIUNTE PERO’ LE SPESE
ESATTORIALI DI NOTIFICA ED ESECUTIVE.
RIENTRANO NELLA
SANATORIA TUTTE LE CARTELLE CONSEGNATE ALL’ESATTORIA
DALL’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ENTRO IL 31/12/2000, PER VERIFICARE
TALE CONDIZIONE E’ CONSIGLIABILE CHIEDERE DIRETTAMENTE ALL’ESATTORIA
O VERIFICARE CHE IL RUOLO NON SIA POSTERIORE AL 2000.
RIENTRANO NELLA
SANATORIA TUTTE LE CARTELLE RELATIVE ALLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
EMESSE DALL’AMMINISTRAZIONE STATALE, NONCHE’ LE CONTRAVVENZIONI
STRADALI EMESSE DA POLIZIA E CARABINIERI .
PER I RUOLI
CONSEGNATI TRA IL 1/1/97 E IL 31/12/2000 E’ FATTO OBBLIGO
ALL’ESATTORIA DI COMUNICARE ENTRO IL 2/3/2003 DI INVITARE I
CONTRIBUENTI AL CONDONO, MA NULLA E’ STATO FATTO DALL’ESATTORIA.
ANCHE IN ASSENZA
DELL’INVITO IL CONTRIBUENTE HA COMUNQUE DIRITTO A RICHIEDERE IL
CONDONO.
PER LE CARTELLE
ESATTORIALI, IMPUGNATE INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, E’ A
DISCREZIONE DEL CONTRIBUENTE SCEGLIERE TRA IL CONDONO DELLE CARTELLE E
LA DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI.
QUALORA OPTI PER IL CONDONO DELLE CARTELLE PAGANDO IL 25% ESTINGUE COMUNQUE LA CONTROVERSIA PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE.
CHIUSURA DELLE PARTITE IVA INATTIVE
Per i contribuenti, titolari di partita Iva, che
nell'anno 2002 non hanno effettuato alcun tipo di attività rilevante
agli effetti dell'Iva e del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, è
possibile chiudere le partite Iva cosiddette "inattive" per le
quali non sia stata presentata la dichiarazione di cessazione.
Possono, inoltre, essere sanate le irregolarità relative agli anni
precedenti nei quali non sia stata effettuata alcuna delle suddette
operazioni.
La regolarizzazione si definisce mediante il versamento, entro il 16
aprile 2003, di un importo unico (indipendentemente
dalle annualità regolarizzate) pari ad € 100, senza applicazione
delle sanzioni.
COME
ORIENTARSI TRA CONCORDATO, TOMBALE E INTEGRATIVA SEMPLICE.
CHI NON ADERISCE
E’ ESPOSTO AGLI ACERTAMENTI PER UN PERIODO DI DUE ANNI IN PIU’
AI TERMINI ORDINARI (5 ANNI IIDD DIVENTANO 7 E 4 ANNI AI FINI IVA
DIVENTANO 6)
IL
TOMBALE O DEFINIZIONE AUTOMATICA
TRA LE VARIE
FORME DI CONDONO PROSPETTATE, SICURAMENTE IL TOMBALE E’ IL MIGLIORE,
IN QUANTO DA UNA COPERTURA TOTALE A 360 GRADI, SIA IN TERMINI DI
ACERTAMENTO BLOCCANDO OGNI POSSIBILITA’ ACCERTATIVA FUTURA DEL FISCO,
SIA IN TERMINI PENALI, ESTINGUENDO TUTTI I REATI TRIBUTARI EX DLGS
74/2000.
IL TOMBALE
CONSENTE LE REGOLARIZZAZIONI CONTABILI, E LA DICHIARAZIONE DI CONDONO
RISERVATA (ANONIMA).
L’UNICO PUNTO
DI DEBOLEZZA POTREBBE ESSERE RAPPRESENTATO DALLA ECCESSIVA ONEROSITA’,
E L’OBBLIGO DI DEFINIRE TUTTI I 5 ANNI DAL 1997 AL 2001, CON
FACOLTA’ DI SCEGLIERE TRA II.DD E IVA, O CONDONARE ENTRAMBI I SETTORI
IMPOSITIVI.
IL TOMBALE E’
L’UNICO CONDONO ACCESSIBILE A COLORO CHE HANNO CONSEGUITO UN VOLUME
D’AFFARE SUPERIORE A € 5.164.569,00 PARI A 10 MILIARDI DELLE VECCHIE
LIRE.
IL
CONCORDATO
HA SICURAMENTE
COSTI PIU’ CONTENUTI, SOPRATTUTTO PER I CONTRIBUENTI CONGRUI E
COERENTI, INIBISCE LA POSSIBILITA’ DI ACCERTAMENTO E DI INDAGINI
BANCARIE, PERO’ LIMITATAMENTE AL REDDITO DI’MPRESA O PROFESSIONALE,
RESTANO SCOPERTI ALTRI REDDITI.
LA NON COPERTURA
DI ALTRI REDDITI AI FINI ACERTATIVI VALE SOLO PER LE PERSONE FISICHE (AD
ES. POSSONO ESSERE SEMPRE ESPOSTE AL REDDITOMETRO), MENTRE PER LE
SOCIETA’ SICURAMENTE C’E’ UNA COPERTURA TOTALE ESCLUSA OVVIAMENTE
LA COPERTURA PENALE.
LA COPERTURA
PENALE E’ QUINDI IL PUNTO DEBOLE PRINCIPALE DEL CONCORDATO, CHE NON
DEVE PREOCCUPARE I PICCOLI CHE NON SUPERANO LA SOGLIA DI PUNIBILITA’
DEL DLGS 74/2000, ALMENO CHE NON ABBIANO UTILIZZATO FATTURE FALSE.
IL CONCORDATO NON
CONSENTE LE REGOLARIZZAZIONI CONTABILI E NON CONSENTE LA DICHIARAZINE DI
CONDONO RISERVATA.
E’ PRECLUSO IL
CONCORDATO A COLORO CHE HANNO CONSEGUITO UN VOLUME D’AFFARE SUPERIORE
A € 5.164.569,00 PARI A 10 MILIARDI DELLE VECCHIE LIRE.
INTEGRATIVA
SEMPLICE
CONVIENE
SICURAMENTE A CHI VUOLE SEMPLICEMENTE INTEGRARE UN REDDITO NON
DICHIARATO PAGANDO LE
IMPOSTE DOVUTE SUL MAGGIORE IMPONIBILE RIDOTTO DEL50%.
L’ATTIVITA’
ACCERTATRICE E’ INIBITA SOLO FINO AD UN CERTO LIMITE O FRANCHIGIA.
NON C’E’ IL
PROLUNGAMENTO DI DUE ANNI PER GLI ACCERTAMENTI.
SI CONSIGLIA DI
OPTARE PER IL TOMBALE, MA LA VALUTAZIONE DEL COSTO E LA SITUAZIONE
SINGOLA FARANNO SCATURIRE LA SCELTA GIUSTA.