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Il Contraddittorio è obbligatorio, nulli gli atti senza sentire il contribuente Cass. SSUU 19667/2014 

Ultimo aggiornamento 28/03/2015
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Sono anni, che in giurisprudenza c’è molto confusione sull’obbligatorietà del  principio del contraddittorio preventivo fra le parti. Infatti, se per esempio alla ricezione della richiesta documentazione, l'Ufficio fa  seguire l'avviso di accertamento senza preventivamente richiedere un contraddittorio al contribuente, l’atto a mio parere è nullo. Il fondamento di quest’obbligo trova conferma nel diritto nazionale  nel rispetto delle norme di legge e dei principi di collaborazione e buona, sanciti dall'art. 10, c.1, della L. 212/2000, chiarimenti e/o ulteriore documentazione in merito a specifiche fattispecie. Una parte della  giurisprudenza ( CTR Lombardia, sent. 4/12/12, n.150/22/2010, n.38/38/2011; CTR Toscana n.68/2009; Corte Cass. N. 21153/2008) ha ritenuto che qualunque attività di natura istruttoria diretta alla verifica della dichiarazione tributaria o tale da comportare l'esame in ufficio di documenti prodotti dal contribuente stesso su invito dell' A.F. deve essere qualificata come attività di verifica, per cui, ai fini dell' osservanza del principio del contraddittorio, il contribuente deve esser messo in condizione di conoscere le rilevazioni eseguite e le contestazioni effettuate, per consentire allo stesso di potersi difendere, presentando le opportune osservazioni.

La conferma di questo orientamento ci è giunto anche dal diritto comunitario infatti la  Corte di Giustizia Europea (causa C-349/07) ha affermato che i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi . ... in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l' A.F. intende fondare la sua decisione. E ciò allo scopo di mettere l'autorità competente in condizione di tenere in conto di tutti gli elementi del caso e di correggere eventuali errori di valutazione degli atti, conseguenti all'esame degli stessi. Dall'esame degli atti di causa e dalla discussione in udienza è emerso che, nella fattispecie, è stato violato il legittimo diritto della parte ad un contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. Ne consegue che lo stesso è illegittimo e pertanto deve essere annullato.

Dopo anni di contraddizioni e sentenze contrastanti la Cassazione a Sezioni Unite 19667/2014, ha stabilito ormai definitivamente, che prima di ogni pretesa è necessario il contraddittorio, sia esso effettuato dall’ufficio o dal suo sostituto processuale (il concessionario)  mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra amministrazione e contribuente (anche) nella "fase precontenziosa" o endo-procedimentale", al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili. Il diritto ad essere sentito prima dell'emanazione di un atto, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall'art. 24 Cost., e il buon andamento dell'amministrazione, presidiato dall'art. 97 della Costituzione.

 

 

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