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CONTRIBUTO UNIFICATO PROCESSO TRIBUTARIO
Ultimo aggiornamento 09/11/2014
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISID DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

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Siamo tutti uguali davanti alla Legge, ma non tutti i Giudici sono Uguali tra loro

Contributo unificato nel processo tributario dal 7/7/2011, spunta l’obbligo dalla sera alla mattina e prende alla sprovvista tutta Italia,

 D.L. 6 luglio 2011, n. 98, ma c’era tutta questa urgenza?

 

 

L’ennesima porcata per impedire ai cittadini di fare ricorso, cambiano i Governi, ma la musica e’ sempre la stessa, pagare e basta.

Il contributo unificato debutta nel processo Tributario la novità comporta la suddivisione delle cause in sei fasce  che prevedono un versamento minimo di 30 euro per le liti di valore fino a 2.582,28 euro e un importo massimo di 1.500 euro per le cause di valore superiore ai 1.500 euro. Il valore della causa, per capire in quale scaglione si rientra, andrà determinato prendendo in considerazione il solo valore del l'imposta richiesta escludendo gli interessi e le sanzioni chieste con l'atto impugnato.

Attenzione: Un ulteriore regalo ai contribuenti in caso di impugnazione di più atti il contributo unificato si paga per ogni singlo atto, per cui ad esempio 3 cartelle da 200 euro, valore 600 il contributo doveva essere di 30 euro ora sarà di 90

Il problema si pone per gli importi grossi e considerato che ultimamente l’agenzia delle Entrate e’ bravissima a sparare cifre esorbitanti e che i Giudici non condannano quasi mai gli enti, chi pagherà? Al solito il povero cittadino.

Il non condannare l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia al pagamento delle spese di lite e in barba alla Legge 69/2009, che impone la motivazione nel non condannare alle spese, i Giudici continuano imperterriti a compensare le spese e creano i presupposti per gli appelli, ci sono casi di ricorso in cassazione per una variazione di rendita catastale..

La nuova norma prevede che ove il difensore non indichi il proprio indirizzo  di  posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi  degli  articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile  e  16,  comma  1-bis,  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per  il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è  aumentato  della metà. art. 37 comma 3 bis.

Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione.

Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni  irrogate  con  l'atto  impugnato;  in  caso  di
controversie relative  esclusivamente  alle  irrogazioni  di  sanzioni,  il valore è costituito dalla somma di queste. Art.12 comma 5 Dlgs 546/92

 

 

Per i ricorsi principale ed incidentale  proposti  avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali  è  dovuto  il  contributo unificato nei seguenti importi:

 

        a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

        b) euro 60 per controversie di valore superiore a  euro  2.582,28  e

fino a euro 5.000;

        c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino

a euro 25.000;

        d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro

        25.000 e fino a euro 75.000;

        e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro

        75.000 e fino a euro 200.000;

        f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

 

       

Il contributo unificato una volta pagato dispensa dal pagamento di qualsiasi altro onere, bolli su istanze o rilascio sentenze etc…

La brutta notizia e’ che sia paga sia alla Provinciale sia alla Regionale e che il decreto entra il vigore il 07/07/2011.

Sembrerebbe cha nuova norma sia applicabile per tutte le liti avviate dal 7/7/2011, ossia spedite agli enti impositori e non dalla data di deposito,in tal senso Risoluzione n. 60/E del 27/02/2002, con la quale il Ministero dell'economia aveva dato il parere per la introduzione del contributo nel 2002, per gli altri procedimenti .

Per chi non ha provveduto a pagare il contributo (ossia tutta Italia) dovrà aspettare che venga invitato alla regolarizzazione da parte delle commissioni tributarie, oppure rivolgersi alle segreterie per regolarizzare spontaneamente.

Una norma del genere poteva pure essere presentata per legge e non per decreto, che si usa solo per le urgenze….,invece ha messo in difficoltà tutti i difensori tributari, che per le cause per le quali già avevano ricevuto l’incarico dovranno anticipare non pochi soldi.

Il contributo unificato può essere pagato:

1. versamento  ai  concessionari  utilizzando  il  modello  F23,  codice tributo (941-T non piu' valido dal 02/01/2013). Il versamento può essere effettuato anche telematicamente;
Dal 02/01/2013 si applicano i nuovi codici tributo Risoluzione n. 10 delI'Agenzia delle Entrate del 07 dicembre 2012

Per consentire il versamento, tramite modello F23,  delle  somme  dovute nel processo tributario, si istituiscono i seguenti codici tributo:

       • “171T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a  ruolo  nel processo tributario – Art. 9 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;

       • “172T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a  ruolo  nel processo tributario – INTERESSI - Art. 16, c. 1 del D.P.R. 115/2002

       • “173T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a  ruolo  nel processo tributario a seguito di invito al pagamento - Art. 248  dpr 115/2002

       • “174T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a  ruolo  nel processo tributario – SANZIONE - Art. 16, c. 1-bis - D.P.R. 115/2002

    In sede di compilazione del modello di pagamento F23, il  versante  avrà

cura di indicare:

       • nella sezione DATI ANAGRAFICI:

           - nel campo “4”, le generalità e il codice fiscale del proponente il ricorso ovvero il ricorso in appello;

           - nel campo “5”, le generalità del convenuto (o resistente);        • nella sezione DATI DEL VERSAMENTO:

           -  nel  campo  6  “codice  ufficio  o  ente”,  il  codice   della commissione tributaria adita, desumibile dalla TABELLA DEI CODICI DEGLI ENTI

DIVERSI   DAGLI   UFFICI   FINANZIARI   pubblicata   sul    sito    internet www.agenziaentrate.gov.it;

           - nel campo 10 “Estremi dell’atto o del documento”,  gli  estremi dell’atto per il quale si effettua il versamento del contributo unificato;

           - nel campo 11 “ Codice tributo”, il codice tributo.

    I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a  decorrere  dal 12 dicembre 2012.

    Le somme riscosse con tali codici  sono  riversate  dagli  agenti  della riscossione al capitolo “3324” del bilancio dello Stato

 
 
Esempio di compilazione
L’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica dispone che la ricevuta del versamento rechi, in ogni caso, l’indicazione dell’ufficio giudiziario adito, delle generalità e del codice fiscale
dell’attore (o ricorrente), nonché delle generalità del convenuto (o resistente); inoltre, in caso di pluralità di convenuti (o resistenti), prevede che sia indicato per esteso il primo nominativo di essi riportato nell’atto
introduttivo del procedimento giudiziale, ed il numero in cifra dei restanti. Ciò premesso, ai fini del versamento del suddetto Contributo Unificato tramite il modello F23, si
forniscono le opportune istruzioni per la compilazione del modello stesso, ad integrazione di quelle già
contenute nelle “Avvertenze”.
In particolare, nella sezione del modello contenente i dati anagrafici occorre indicare:
Nel “campo 4”, le generalità ed il codice fiscale dell’attore (o ricorrente);
Nel “campo 5”, le generalità del convenuto (o resistente). Qualora dall’atto introduttivo del procedimento risulti più di un convenuto, è necessario indicare per esteso il primo nominativo di essi ed il
numero in cifra dei restanti nel campo 10, come di seguito specificato. Nella sezione contenente i dati del versamento occorre indicare:
Nel “campo 6”, il codice dell’ufficio giudiziario adito, secondo l’elenco di cui alla tabella “B” dell’allegato n. 6 , al D.M. 17 dicembre 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 209 alla G.U., Serie
Generale n. 301 del 28 dicembre 1998, e disponibile presso i concessionari, le banche, gli uffici postali e sui siti internet: www.finanze.it e www.agenziaentrate.it, avendo cura di compilare, ove richiesto, anche lo
spazio “sub codice” e il codice identificativo del comune di ubicazione dell’ente al campo 7. 
Al fine di rendere più agevole l’individuazione del codice-ufficio, ad integrazione della predetta tabella si fornisce in allegato alla presente risoluzione l’elenco degli Organi di giustizia amministrativa
opportunamente codificati.
Nel caso di pluralità di convenuti (o parti resistenti), all’interno del ”campo 10”, nello spazio denominato “numero”, il numero di essi in cifra, ad eccezione del primo, le cui generalità sono indicate nel
campo 5. 
Nel “campo 11”, va indicato il codice-tributo “941T”, denominato Contributo unificato spese atti giudiziari. D.P.R. n. 126/2001.
Con l’occasione, si precisa che il predetto codice-tributo 941T va imputato al capitolo 3321 del
bilancio dello Stato.
    2. versamento presso gli uffici  postali  utilizzando  l’apposito  conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria dello Stato  competente
per provincia;conto n° 57152043 intestato a “Tesoreria provinciale di Viterbo – versamento contributo unificato spese atti giudiziari decreto del Presidente della Repubblica n° 126/2001”
    3. versamento presso le rivendite di generi di  monopolio  e  di  valori bollati. 
Dal 02/01/2013 Il contrassegno per il contributo unificato deve riportare la dicitura "contributo unificato tributario"

 

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