
Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30-18.30
 
081/5706339      
 
081/0060351     
    
 
Consulenza a 
pagamento  
                    
          
    
![]()
![]()
Decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 – Decreto Anti Crisi - entrato in vigore il 29/11/2008
36 articoli in vigore dal 29 novembre 2008. 
Il decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, contiene   misure per famiglie e 
imprese varato dal Governo nel corso del Consiglio dei ministri del 28 novembre. 
Detassazione, trasferimenti netti, risparmi , finanziamenti, garanzie, 
investimenti, accelerazione di alcuni tipi di investimenti sono i sette 
strumenti, come ha spiegato il ministro dell'Economia Giulio Tremonti, contenuti 
nel decreto legge anti-crisi. Arriva il bonus per pensionati e bimbi fino a 3 
anni, con una dote più elevata e un tetto reddituale superiore se c'è un 
disabile. C'è un Fondo per il credito dei nuovi nati, con lo scopo di favorire 
l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato. La dotazione 
del Fondo è di 25 milioni di euro per ogni anno nel triennio 2009- 2011. Lo 
scopo del fondo è quello di rilasciare garanzie dirette, anche fideiussorie, 
alle banche e agli intermediari finanziari. Arrivano novità per i mutui vecchi e 
nuovi. Per le imprese è giunto sul filo di lana, provocando un notevole lavoro 
di riconteggio ai professionisti, il via libera a un taglio di 3 punti 
all'acconto Ires e Irap. L'Iva, poi, si pagherà al momento dell'incasso e non 
più all'emissione della fattura, ma limiti precisi in corso di determinazione. 
Viene prorogata per il 2009 la detassazione dei premi, ma non quella degli 
straordinari. Ci sono una serie di novità che riguardano l'accertamento e la 
riscossione. C'è l’ aumento su tv satellitari, che abolisce l'Iva agevolata al 
10% per la pay tv satellitare e via Internet. La misura agevolativa era stata 
varata dalla legge 507/1995, che concedeva l'Iva agevolata agli abbonamenti per 
segnali criptati, poi precisata nel '97 a favore degli abbonamenti satellitari e 
via cavo. Ecco, in ordine alfabetico, le misure italiane per arginare la crisi.
Accertamenti (articolo 27). 
L'articolo introduce l'istituto della definizione degli inviti al 
contraddittorio emessi dagli uffici ai sensi dell'articolo 5 del legislativo 19 
giugno 1997, n. 218. La disposizione definisce l'iter procedurale dell'adesione, 
con peculiarità derivanti dalla circostanza che al contribuente - tenuto conto 
anche di una prassi amministrativa che ha caratterizzato gli inviti emessi dagli 
uffici sin dalla prima attuazione dell'istituto dell'accertamento con adesione - 
è fornita, negli inviti stessi, la rappresentazione della pretesa tributaria 
determinata e i motivi. Viene, conseguentemente fornita al contribuente la 
possibilità di definire i contenuti dell'invito usufruendo del nuovo regime 
sanzionatorio agevolato previsto per l'adesione ai verbali di constatazione 
dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997 e delle agevolazioni 
in caso di pagamento rateale qualora non sussistano, ad avviso del medesimo 
contribuente, valide motivazioni per non ritenere legittima la pretesa 
tributaria. La "comunicazione", da parte del contribuente, dell'adesione 
all'invito al contraddittorio emesso dall'ufficio ai sensi dell'articolo 5 del 
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, può essere effettuata utilizzando il modello 
approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 
settembre. Il nuovo istituto dell'adesione agli inviti di cui all'articolo 5 del 
decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218 si applica esclusivamente agli 
inviti emessi dagli uffici a decorrere dal 1° gennaio 2009. Inibizione 
dell'ulteriore attività di accertamento di tipo presuntivo nei confronti dei 
contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire ai fini degli studi di 
settore relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, 
ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 
218, riguardante la definizione agevolata dei contenuti degli inviti. La 
richiesta delle misure cautelari (articolo 22 del Dlgs 472/1997) al presidente 
della commissione tributaria può essere rivolta, oltre che per i crediti 
costituiti dalle sanzioni amministrative tributarie, anche per quelli collegati 
ai tributi e relativi interessi connessi a processi verbali di constatazione. 
Applicabilità delle misure cautelari ai crediti tributari nascenti da atti di 
accertamento e garantisce, in tal senso, il necessario impulso all'utilizzo di 
questi strumenti. Specifica disciplina in relazione alla perdita di efficacia 
dei provvedimenti cautelari adottati. Una disposizione attribuisce all'ufficio 
il potere di richiesta agli operatori finanziari di dati e documenti relativi a 
rapporti e operazioni finanziarie in materia di comunicazioni e segnalazioni 
all'agente della riscossione (fino al discarico) di misure cautelari, esecutive, 
conservative a tutela del creditore. Controlli più frequenti e mirati in ragione 
di una specifica analisi di rischio fiscale per le imprese di grandi dimensioni. 
Interventi sulla competenza a trattare gli interpelli presentati dai 
contribuenti soggetti al "tutoraggio", mentre la disciplina degli effetti e dei 
tempi di emanazione dei pareri continuano ad essere disciplinati dalle norme 
relative alle diverse tipologie di interpello. Ridefinizione di competenze 
all'interno delle strutture dell'Agenzia delle entrate in funzione della 
necessità di incrementare i livelli di efficienza. Aumento delle sanzioni 
applicabiliin base alla gravità dei comportamenti posti in essere. Lo scopo, 
spiega la relazione al decreto, è quello di rendere maggiormente efficace il 
contrasto di un fenomeno - qual è quello dei crediti inesistenti utilizzati in 
compensazione per il pagamento di somme dovute all'Erario - connotato da profili 
di rilevante offesa degli interessi erariali e ad assicurare una più incisiva 
capacità di intervento dell'Agenzia finalizzata al recupero di risorse 
illegittimamente sottratte all'Erario.
Anticipazione del trattamento di fine 
rapporto nella Pubblica amministrazione (articolo 4, commi 4 e 5).
Modificato il comma 3 della legge 53/2000, dedicato all'anticipazione del 
trattamento di fine rapporto. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, 
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, 
sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità applicative delle 
disposizioni in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il 
decreto sarà emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge 
185/2008, avvenuta il 29 novembre 2008. 
Adeguamento europeo della disciplina in materia di Opa (articolo 13). 
Vincoli meno stringenti per le società soggette a Opa. Cambiano i sistemi di 
autorizzazioni assembleare per eventuali misure di difesa. Nel nuovo testo 
scompare infatti il limite del 30% previsto per l'autorizzazione da parte dei 
soci. Non si prevede più che l'approvazione delle misure idonee a contrastare il 
conseguimento degli obiettivi dell'offerta debba essere approvata da una 
assemblea straordinaria.
Ammortizzatori sociali (articolo 19). 
Nell'ambito del Fondo per l'occupazione sono destinate le somme di 289 milioni 
di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 
2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, a una serie di istituti 
di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, includendo il 
riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo 
familiare, nonché all'istituto sperimentale di tutela del reddito. In 
particolare si tratta dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola 
con requisiti normali per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o 
occupazionali in possesso di determinati requisiti e subordinatamente a un 
intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% a carico degli enti 
bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. La durata massima del 
trattamento non può superare 90 giornate di indennità nell'anno solare. Non si 
applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di 
integrazione salariale e nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato 
con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a 
tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi 
di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla 
normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. La 
disposizione interessa anche l'indennità ordinaria di disoccupazione non 
agricola con requisiti ai dipendenti da imprese del settore artigianato o ai 
dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese 
del settore artigiano sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in 
possesso di determinati requisiti e subordinatamente a un intervento integrativo 
pari almeno alla misura del 20% a carico degli enti bilaterali previsti dalla 
contrattazione collettiva. La durata massima del trattamento non può superare 90 
giornate annue di indennità. Non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende 
destinatarie di trattamenti di integrazione salariale e nei casi di contratti di 
lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative 
programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di 
disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di 
disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e 
offerta di lavoro. In via sperimentale, poi, per il triennio 2009-2011 e 
subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% a 
carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un 
trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero 
in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con 
requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla 
data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio 
presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di 90 
giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista. Il datore 
di lavoro è tenuto a comunicare, ai servizi competenti e alla sede Inps, la 
sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i 
nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver reso dichiarazione di 
immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l'impiego. Il centro per 
l'impiego comunica tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni, ai 
soggetti autorizzati o accreditati i nominativi dei lavoratori disponibili al 
lavoro o a un percorso formativo finalizzato alla ricollocazione nel mercato del 
lavoro. L'eventuale ricorso nell'anno 2009 all'utilizzo di trattamenti di cassa 
integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa 
vigente e' in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela. In 
via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse, e' 
riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito 
percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti 
in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps, con esclusione dei 
soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: operino in 
regime di monocommittenza e abbiano conseguito l'anno precedente un reddito 
superiore a 5mila euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati 
accreditati presso la predetta gestione separata un numero di mensilità non 
inferiore a tre. Inoltre nell'anno di riferimento devono accreditati presso la 
gestione separata almeno 3 mensilità e devono svolgere nell'anno di riferimento 
l'attività in zone o settori dichiarati in stato di crisi. Inoltre altra 
condizione è che non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi 
presso la predetta gestione separata. Un decreto del Ministro del lavoro, della 
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, definirà le modalità di applicazione dell'articolo e le 
procedure di comunicazione all'Inps anche ai fini del tempestivo monitoraggio 
dell'istituto. Sono a disposizione 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico 
delle disponibilità del Fondo per l'occupazione che è anche integrato di 254 
milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. In attesa della 
riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, 
possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria 
e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più 
di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori 
turistici, con più di 50 dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di 15 
dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico 
del Fondo per l'occupazione.
Aiuti illegittimi (articolo 24).
Disposizioni per il recupero degli aiuti illegittimi in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, con lo scopo di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione europea del 5 giugno 2002. Si prevede che l'Agenzia delle Entrate esegua il recupero degli aiuti di Stato secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi. Stabilisce che il recupero dell'aiuto deve essere effettuato tenuto conto di quanto già liquidato dall'Agenzia ai sensi del decreto legge 10/2007, mentre i relativi interessi devono essere calcolati ai sensi dell'articolo 3 della decisione 2003/193/CE della Commissione datata 5 giugno 2002. Viene individuato il termine entro il quale (120 giorni dall'entrata in vigore del decreto) devono essere notificati gli avvisi di accertamento relativi alle somme da recuperare. Lo stesso comma prevede che se non viene data ottemperanza entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento si provvede con iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate e degli ulteriori interessi dovuti. Viene precisato che non saranno applicate sanzioni per violazioni di natura tributaria o di qualunque altra specie, né saranno concesse dilazioni di pagamento o sospensioni in sede amministrativa e giudiziaria. Si stabilisce quale tasso debba essere applicato per calcolare gli interessi relativi alle somme dovute: tasso d'interesse in vigore alla data di scadenza prevista per il versamento a saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo d'imposta interessato dal recupero dell'aiuto.
Bonus straordinario (articolo 1).
Solo per il 2009 viene attribuito un bonus straordinario. Si tratta di un bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti, che ha un importo che varia, su base reddituale, da un minimo di 200 a un massimo di mille euro. Ad averne diritto saranno i nuclei di lavoratori dipendenti con figli e i pensionati con un reddito annuo fino a 22mila euro (e non più 20mila euro). Per le famiglie con portatori di handicap il tetto sale fino a 35mila euro. Il bonus è cumulabile con la social card. Sarà erogato dai sostituti d'imposta a gennaio-febbraio attraverso una detrazione. Il beneficio sarà di 200 euro per i soggetti unici componenti di un nucleo familiare se il reddito non è superiore a 15 mila euro, di 300 euro se la famiglia è composta da due persone con un reddito di 17 mila euro l'anno, di 450 se la famiglia è composta da tre persone, sempre con un reddito di 17 mila euro all'anno. Il bonus sarà invece di 500 euro per le famiglie di quattro componenti con un reddito di 20 mila euro, di 600 euro se i componenti la famiglia sono cinque, sempre con un reddito annuo di 20 mila euro. Avranno mille euro le famiglie di cinque o più componenti con un reddito di 22 mila euro. Se nella famiglia c'è un portatore di handicap il tetto di reddito sale a 35 mila euro. Esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi, i titolari di partita Iva e chi ha redditi fondiari superiori a 2.500 euro. La richiesta va presentata entro il 31gennaio con autocertificazione mediante modulo dell'Agenzia delle Entrate.
Cassa depositi e prestiti (articolo 22).
L'articolo estende le competenze della Cassa depositi e prestiti anche all'utilizzo dei fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane Spa o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
Controlli sui circoli privati (articolo 30).
L'articolo subordina l'applicabilità del regime fiscale previsto dall'articolo 148 del Tuir e dall'articolo 4 del Dpr 633/1972 in favore degli enti associativi alla trasmissione all'Agenzia delle entrate di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali. Destinatari della disposizione sono tutte le associazioni, sia di nuova costituzione o già costituite. L'onere spetta anche alle società sportive dilettantistiche. Con provvedimento del Direttore verrà approvato il modello e verranno disciplinati i termini e le modalità per la trasmissione degli anzidetti dati e notizie nonché le modalità di comunicazione dell'esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa. C'è la necessità di una più ampia informazione e conoscenza degli elementi rilevanti ai fini fiscali di tutto il mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo tributario. La disposizione mira a garantire le vere forme associazionistiche e a evitare che, attraverso l'utilizzo scorretto delle agevolazioni fiscali, si realizzino distorsioni della concorrenza nell'ambito di uno stesso settore. Razionalizzazione sotto il profilo tributario, di tutte le associazioni e gli altri organismi di volontariato, prevedendo per tutte le organizzazioni del settore che vogliono avvalersi dei regimi fiscali previsti dalla vigente normativa la marginalità delle attività commerciali eventualmente svolte.
Controlli sulle agevolazioni fiscali (articolo 29).
Le disposizioni sul monitoraggio dei crediti di imposta previsti del decreto legge 138/2002 si applicano a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (29 novembre 2008). Modifiche alle procedure di gestione dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, fermo restando il limite temporale entro cui effettuare le attività di ricerca agevolabili, fissato al termine del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. Le modifiche apportate sono finalizzate a garantire la fruizione del beneficio entro i limiti delle risorse stanziate. Previsto che, per fruire dell'aiuto, le imprese debbano presentare all'Agenzia delle entrate un apposito formulario, da approvare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale effettuano la prenotazione del diritto alla fruizione del credito d'imposta. Le imprese che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, hanno avviato attività di ricerca e sviluppo prima della data di entrata in vigore del decreto 185/2008 (29 novembre 2008) devono trasmettere, a pena di decadenza del credito, il formulario all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'attivazione della procedura telematica. A queste imprese il nulla osta alla fruizione del credito è concesso, rispettando l'ordine cronologico di arrivo dei formulari, nei limiti dello stanziamento delle risorse previste nell'anno di presentazione del formulario e, in caso di esaurimento, negli anni successivi. I soggetti interessati al credito d'imposta per le attività di ricerca, che avviano le attività a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 185/2008, espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo degli investimenti agevolabili da effettuare, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione. L'utilizzo del credito di imposta assentito deve essere utilizzato, fatta salva l'ipotesi di incapienza, nel rispetto di limiti temporali, nonché entro il limite di importo massimo pari al 30%, nell'anno di presentazione dell'istanza, e per la residua parte nell'anno successivo. Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate varerà il formulario per la trasmissione dei dati e stabilirà il termine per l'attivazione della procedura telematica di trasmissione. Fissato un limite complessivo per le spese sostenute negli anni 2009, 2010 e 2011, alla detrazione ai fini dell'Irpef relativa a specifici interventi finalizzati al risparmio energetico introdotta, limitatamente ai periodi d'imposta 2007, della legge Finanziaria per l'anno 2007) e successivamente prorogata, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, dalla Finanziaria per il 2008). La detrazione in argomento spetta in misura pari al 55 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi: di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro; riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre, comprensive di infissi, sia su singole unità immobiliari che su interi o parte di edifici esistenti fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro; di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro; di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. Introdotto un meccanismo cosiddetto "a rubinetto" secondo cui la fruizione delle detrazioni per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010) è subordinata alla presentazione di un'istanza da indirizzare all'Agenzia delle entrate e alla preventiva accettazione della richiesta nei limiti delle risorse stanziate. L'istanza si presenta esclusivamente in via telematica anche avvalendosi degli intermediari abilitati. Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 185/2008 e pubblicato sul sito Internet della medesima Agenzia, approverà il modello da utilizzare per presentare l'istanza, la quale deve contenere tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento. Introdotta una disposizione di salvaguardia per i contribuenti persone fisiche che, nell'anno 2008, hanno effettuato le spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti facendo affidamento sulla possibilità di fruire della detrazione. Si tratta di una disposizione transitoria risultando applicabile, solo ed esclusivamente in relazione alle spese sostenute nell'anno 2008, dai contribuenti persone fisiche che non possono beneficiare della citata detrazione a causa dell'esaurimento dei fondi stanziati dal decreto in esame. La disposizione risulta, inoltre, applicabile anche nei confronti delle persone fisiche che pur avendo ottemperato a tutte le prescrizioni non presentano l'istanza chiesta dal presente decreto. Vengono ridotte la percentuale di detrazione e l'ammontare di spesa sulla quale la stessa deve essere calcolata, restano inalterati i requisiti tecnici, le condizioni nonché gli adempimenti previsti dal decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate darà comunicazione dell'esaurimento dei fondi stanziati.
Copertura finanziaria (articolo 35).
Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di 
quelli per i quali le rispettive norme autorizzative indicano direttamente la 
copertura finanziaria, è prevista la cirfra di 6.342 milioni di euro per l'anno 
2009, 2.347 milioni di euro per l'anno 2010 e 2.670 milioni di euro per l'anno 
2011. Alle somme si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori 
entrate e delle minori spese legate al presente decreto.
Copie su supporto informatico sostituiscono a tutti gli effetti gli originali 
(articolo 16, comma 12). 
Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici 
originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non 
informatico, sostituiscono a ogni effetto di legge gli originali da cui sono 
tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene 
mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole 
tecniche. Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri individuerà 
particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in 
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della 
conservazione dell'originale analogico o, in caso di conservazione ottica 
sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un 
notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da 
questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. 
Deduzione dall'Ires della quota di Irap relativa al costo del lavoro e agli 
interesse (articolo 6). 
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in 
deduzione un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività 
produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto 
legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta 
dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al 
netto degli interessi attivi e proventi assimilati o delle spese per il 
personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi 
dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo 
decreto. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 
dicembre 2008, per i quali è stata comunque presentata, entro il termine, 
istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente 
alla quota dell'Irap riferita agli interessi passivi e oneri assimilati o alle 
spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto al 
rimborso per una somma fino a un massimo del 10% dell'Irap dell'anno di 
competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il 
personale. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente 
decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa 
presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via 
telematica. Il rimborso sarà effettuato in base all'ordine cronologico di 
presentazione delle istanze, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni 
di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro 
per l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si 
provvederà all'integrazione delle risorse con successivi provvedimenti 
legislativi. 
Detassazione contratti di produttività (articolo 5). 
Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure 
sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro. Le misure si 
applicano entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con 
esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro 
dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35mila euro, al lordo delle somme 
assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva. Se il sostituto d'imposta tenuto 
ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha 
rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario 
attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 
2008.
Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale 
(articolo 23). 
Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini 
organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte 
operative di pronta realizzabilità, indicando i costi e i mezzi di 
finanziamento, senza oneri per l'ente locale. Sulla proposta, l'ente locale può 
coinvolgere, se necessario, soggetti, enti e uffici interessati, fornendo 
prescrizioni e assistenza. Gli enti locali possono predisporre un regolamento 
per disciplinare le attività. Se l'ente non provvede entro 2 mesi dalla data di 
presentazione, la proposta è approvata e autorizzata a ogni effetto e nei 
confronti di ogni autorità pubblica e soggetto privato, senza necessità di 
emissione di alcun provvedimento. In tal caso, la realizzazione delle relative 
opere, a cura e sotto la responsabilità del gruppo proponente, deve iniziare 
entro 6 mesi ed essere completata entro 24 mesi dall'inizio dei lavori. La 
realizzazione degli interventi su immobili sottoposti a tutela storico-artistica 
o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o 
dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Le opere 
realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile 
dell'ente competente. La realizzazione delle opere non può in ogni caso dare 
luogo a oneri fiscali e amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta 
eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. I contributi versati per la 
formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla 
attuazione del federalismo fiscale, ammessi in detrazione dall'imposta sul 
reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36%, nel rispetto 
dei limiti di ammontare e delle modalità previsti dall'articolo 1 della legge 27 
dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo 
di applicazione delle agevolazioni. Successivamente, ne sarà prevista la 
detrazione dai tributi propri dell'ente competente. Le disposizioni di cui al 
presente articolo si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 
60° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto legge 185/2008, salvo che 
le leggi regionali vigenti siano già conformi a quanto previsto dall'articolo. 
Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo 
delle disposizioni di cui al periodo precedente. E' fatta in ogni caso salva la 
potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano.
Entrata in vigore (articolo 36). 
Il decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 è entrato in vigore il giorno stesso 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 
dunque il 29 novembre. È stato presentato alle Camere per la conversione in 
legge. Il decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a 
chiunque di osservarlo e di farlo osservare.
Escussione delle garanzie prestate a favore della pubblica amministrazione 
(articolo 28). 
Le pubbliche amministrazioni escutono le fideiussioni e le polizze fideiussorie 
a prima richiesta acquisite a garanzia di propri crediti di importo superiore a 
250 milioni di euro entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti 
dell'escussione. Notificano al garante un invito, contenente l'indicazione delle 
somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, a versare 
l'importo garantito entro 30 giorni o nel diverso termine eventualmente 
stabilito nell'atto di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i crediti 
sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore principale e dello 
stesso garante, entro 30 giorni dall'inutile scadenza del termine di pagamento 
contenuto nell'invito. L'articolo precisa che i dipendenti pubblici che non 
adempiono a queste disposizioni sono soggetti al giudizio di responsabilità 
dinanzi alla Corte dei conti.
Estensione del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche in caso 
di incarico da parte di committente estero (articolo 17, comma 2). 
Estensione del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche su incarico 
di committente estero. In pratica il credito d'imposta previsto dalla 
Finanziaria per il 2007 (articolo 1, commi da 280 a 283) spetta anche ai 
soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di 
soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso 
di contratti di commissione stipulati con imprese residenti o localizzate in 
Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro 
delle finanze 4 settembre 1996.
Expo Milano 2015 (articolo 22). 
Ai fini della costituzione della Società di Gestione Expo Milano 2015 – Soge 
spasi prevede che il ministero dell'Economia e delle Finanze sia autorizzato a 
compiere qualsiasi atto a tale scopo necessario, compresa la sottoscrizione 
della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della stessa 
Società, pari a euro 48 mila. 
Ferrovie e trasporto pubblico locale (articolo 25). 
Istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato spa con 
una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Un decreto del ministro 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, provvederà alla ripartizione del fondo e definirà tempi e 
modalità di erogazione delle risorse. Per assicurare i necessari servizi 
ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di 
servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia spa, è 
autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 
2011. L'erogazione delle risorse e' subordinata alla stipula dei nuovi contratti 
di servizio che devono rispondere a criteri di efficientamento e 
razionalizzazione per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel 
limite degli stanziamenti di bilancio dello Stato e di eventuali ulteriori 
risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di 
competenza, nonché per garantire che, per l'anno 2009, non vi siano aumenti 
tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Entro 30 giorni 
un decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il 
ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, individuerà la destinazione delle 
risorse per i diversi contratti. Gli oneri di attuazione derivanti sono pari a 
1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2010 e 2011. Ferrovie dello Stato spa presenterà annualmente al ministro 
dell'Economia e delle Finanze una relazione sui risultati dell'attuazione 
dell'articolo, evidenziando in particolare il rispetto del criterio di 
ripartizione, in misura pari rispettivamente al 15% e all'85%, delle quote di 
investimento riservate al nord e al sud del Paese.
Finanziamento Legge Obiettivo (articolo 
21). 
Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di 
preminente interesse nazionale è autorizzata la concessione di due contributi 
quindicennale di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. 
Fondo di credito per i nuovi nati (articolo 4, comma 1). 
Per favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato è 
stato istituito un Fondo di credito per i nuovi nati presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri con una dotazione di 25 milioni di euro per ogni anno dal 
2009 al 2011. Lo scopo del fondo è quello di rilasciare garanzie dirette, anche 
fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Un decreto non 
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il 
ministro dell'Economia stabilità criteri e modalità di organizzazione e 
funzionamento del Fondo. 
Formazione, occupazione e interventi infrastrutturali (articolo 18). 
Riassegnazione delle risorse per formazione, occupazione e per interventi 
infrastrutturali, ferma restando la distribuzione territoriale. In 
considerazione della crisi economica internazionale, dunque, riprogrammazione di 
risorse. Il Cipe, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro 
per le infrastrutture ed i trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in 
vigore del decreto 185/2008 (29 novembre 2008), assegna una quota delle risorse 
nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: al Fondo sociale per 
occupazione formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del 
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le 
risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al 
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa 
vigente e quelle destinate in via ordinaria dal Cipe alla formazione; al Fondo 
infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di 
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali 
e archeologiche, e le infrastrutture strategiche per la mobilità. Le risorse 
assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per 
attività di apprendistato, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni 
volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di 
sostegno al reddito. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree 
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno 
l'85% delle risorse e il restante 15% alle Regioni del Centro-Nord.
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti 
all'estero (articolo 17, comma 1). 
Incentivi per far rientrare in Italia i "cervelli". I redditi di lavoro 
dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo 
di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti 
all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero 
presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni 
continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno 
dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, 
e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello 
Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, 
e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta 
regionale sulle attività produttive. Il beneficio di cui si applica nel periodo 
d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio 
dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la 
residenza fiscale in Italia.
Indennità di vacanza contrattuale per il personale delle amministrazioni 
dello Stato (articolo 33). 
Al personale delle amministrazioni dello Stato, incluso quello in regime di 
diritto pubblico destinatario di procedure negoziali (dirigenti e non dirigenti 
dei Vigili del fuoco, carriere diplomatica e prefettizia) verrà erogata con lo 
stipendio del mese di dicembre, in un'unica soluzione, l'indennità di vacanza 
contrattuale riferita al biennio economico 2008-2009 nell'importo spettante per 
l'anno 2008, a meno che sia già stata riconosciuta nel corso del medesimo anno, 
come disposto dalle normative settoriali che disciplinano il personale non 
dirigente delle forze armate e dei corpi di polizia. Le somme corrisposte a 
titolo di indennità di vacanza contrattuale costituiscono anticipazione dei 
benefici complessivi del biennio 2008-2009 da definire, in sede contrattuale o 
altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge 
finanziaria per l'anno 2009. Gli oneri derivanti, sono quantificati in 257 
milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'Irap. Le 
amministrazioni pubbliche non statali possono erogare al proprio personale gli 
importi dell'indennità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, 
della legge 244/2007. La disposizione non si applica al personale in regime di 
diritto pubblico di cui all'articolo 3 del Dlgs 165/2001, magistrati, personale 
dirigente dei corpi di polizia e delle forze armate, professori e ricercatori 
universitari in quanto il trattamento economico di tale personale è 
rideterminato annualmente in base a disposizioni di legge che prevedono 
meccanismi di adeguamento automatico che non danno luogo a periodi di vacanza 
contrattuale.
Iva sui servizi televisivi (articolo 31).
I servizi di radiodiffusione vengono collocati nel loro insieme nell'ambito 
delle operazioni soggette all'aliquota Iva ordinaria del 20 per cento. Il 
provvedimento prevede in pratica l'abolizione dell'Iva agevolata al 10% per la 
pay tv satellitare e via Internet e il loro rientro nell'Iva ordinaria al 20 per 
cento. Si trattava di una misura varata con la legge 507/95, che concedeva l'Iva 
agevolata agli abbonamenti per segnali criptati, poi precisata nel '97 a favore 
degli abbonamenti satellitari e via cavo. Viene reso omogeneo, spiega la 
relazione, il trattamento dei dati Iva dei servizi di radiodiffusione 
(unidirezionali e bidirezionali o punto-punto), a prescindere sia dalla 
piattaforma tecnologica utilizzata per trasmettere il segnale (via cavo, 
satellite o antenna) sia dalle modalità di pagamento del corrispettivo del 
servizio. La stangata scatterà già a decorrere dal periodo d'imposta in corso 
alla data di entrata in vigore del provvedimento. Un decreto del presidente del 
Consiglio, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, 
definirà i dettagli.
Lsu scuola (articolo 34). 
La norma autorizza una spesa di 110 milioni di euro per il 2009 per la proroga 
delle attività dei lavoratori socialmente utili della scuola. 
Mutui prima casa (articolo 2). 
Per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4% grazie 
all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza. Per i nuovi mutui, 
invece, a partire dal 1° gennaio 2009 le banche dovranno assicurare alla 
clientela la possibilità di stipulare mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto 
dell'abitazione principale a tasso variabile indicizzato al tasso sulle 
operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. 
Pagamento dell'Iva al momento dell'effettiva riscossione (articolo 7).
In via sperimentale per gli anni solari 2009, 2010 e 2011,  il pagamento 
dell'Iva avverrà al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo. 
L'imposta diventa comunque esigibile decorso un anno dal momento di 
effettuazione dell'operazione. Il limite temporale non si applica nel caso in 
cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia 
stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del 
presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si 
avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte 
nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante 
l'applicazione dell'inversione contabile. La fattura dovrà indicare con 
annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, 
con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di questa annotazione, si 
applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Questa norma è 
subordinata al via libera di Bruxelles. Un decreto del ministro dell'Economia 
stabilirà dopo l'autorizzazione, il volume d'affari dei contribuenti nei cui 
confronti è applicabile la disposizione e le modalità di attuazione 
dell'articolo.
Partecipazione dell'industria nelle banche (articolo 14). 
Nel provvedimento è stata inserita una norma che attua i contenuti della 
direttiva Ue 2007/44 sulla partecipazione dell'industria nelle banche ed elimina 
il tetto del 15% per l'investimento delle imprese nelle banche. L'autorizzazione 
deve essere comunque rilasciata dalla Banca d'Italia che dovrà accertare la 
competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni o considerata 
l'influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire consente di 
esercitare, la competenza professionale specifica nel settore finanziario. La 
Banca d'Italia può chiedere ogni informazione utile per condurre tale 
valutazione. Lo scorso luglio il Cicr aveva rimosso il primo muro nella 
separazione tra banca e imprese, fissando un limite del 15% del patrimonio di 
vigilanza della banca o gruppo bancario partecipante e il 60% del patrimonio 
(sempre della banca o del gruppo che possiede la partecipazione), che invece 
rappresenta il tetto complessivo per la somma delle partecipazioni. 
Personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (articolo 4, 
comma 3). 
Al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, titolare di 
reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35mila 
euro, è riconosciuta, in via sperimentale per il 2009, sul trattamento economico 
accessorio dei fondi della produttività, una riduzione dell'imposta sul reddito 
delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Il beneficio è 
concesso nel limite di spesa di 60 milioni di euro. Un decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri interessati, di concerto 
con il ministro della Pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il 
Ministro dell'economia e delle finanze individuerà la misura della riduzione e 
le modalità applicative.
Posta elettronica certificata (articolo 
16). 
Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio 
indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al 
registro delle imprese. Entro tre anni tutte le imprese, già costituite in forma 
societaria, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta 
elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica 
certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni 
sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. I professionisti 
iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato dovranno comunicare 
ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica 
certificata entro un anno. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco 
consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il 
relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Le amministrazioni 
pubbliche istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di 
protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella 
pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un 
elenco consultabile per via telematica, senza oneri a carico della finanza 
pubblica. Le comunicazioni tra i soggetti della Pubblica amministrazione possono 
essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il 
destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo. 
La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica 
certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi avviene 
liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita 
alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli 
adempimenti amministrativi di loro competenza.
Potenziamento finanziario Confidi (articolo 11). 
Per potenziare il sistema Confidi, intervento per arginare il rischio di credit 
crunch per le piccole e medie imprese. Risorse nel limite di 450 milioni di euro 
sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia. Gli interventi di 
garanzia sono estesi alle imprese artigiane. L'organo competente a deliberare in 
materia di concessione delle garanzie è integrato con i rappresentanti delle 
organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane. Il 
30% della somma di cui al comma 1 è riservato agli interventi di controgaranzia 
del Fondo a favore dei Confidi. Gli interventi di garanzia del Fondo sono 
assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo 
criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non 
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, comunque nei limiti 
delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello 
Stato. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potrà essere incrementata 
mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di 
altri enti e organismi pubblici, o con l'intervento della Sace Spa, secondo 
modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze di 
concerto con il ministro dello Sviluppo economico.
Privatizzazione della società Tirrenia (articolo 26). 
Autorizzata la spesa di 65 milioni euro l'anno dal 2009 al 2011 per consentire 
l'attivazione delle procedure di privatizzazione della Società Tirrenia di 
Navigazione spa e delle società controllate, e la stipula delle convenzioni ai 
sensi dell'articolo 1, comma 998, della Finanziaria per il 2007. Per 
l'erogazione delle risorse occorre però il via libera da parte della Commissione 
europea. 
Revisione congiunturale speciale degli studi di settore (articolo 8). Al fine di 
tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare 
riguardo a determinati settori o aree territoriali, gli studi di settore possono 
essere integrati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, previo 
parere della Commissione di esperti, istituita dall'articolo 10, comma 7, della 
legge 8 maggio 1998, n. 146. Si terrà conto dei dati della contabilità 
nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati 
nella analisi economica, nonché delle segnalazioni degli Osservatori regionali 
per gli studi di settore istituiti con il provvedimento del Direttore 
dell'Agenzia delle Entrate del 8 ottobre 2007.
Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili (articolo 15).
Disposizioni sul riallineamento e la rivalutazione volontari di valori 
contabili. I commi da 1 a 9 sono dedicati ai riallineamenti che interessano in 
modo specifico i soggetti che applicano gli Ias. I commi da 10 a 12 si rendono 
applicabili, per riallineare le divergenze che emergono a seguito delle 
aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli. 172, 173 e 176 del Tuir, 
relativamente agli avviamenti, ai marchi d'impresa e alle altre attività 
immateriali. I commi da 13 a 15 consentono di derogare ai criteri di valutazione 
per gli investimenti non durevoli in titoli, quali azioni e obbligazioni, in 
situazioni eccezionali di turbolenza dei mercati che rendono inattendibili i 
valori espressi dai mercati stessi. In tali situazioni, si consente all'impresa 
di non svalutare i titoli detenuti nell'attivo circolante, continuando a 
valutarli al valore risultante dall'ultimo bilancio (ad,esempio, bilancio chiuso 
al 31 dicembre 2007 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno 
solare), ovvero, ove disponibile, dalla relazione semestrale, regolarmente 
approvati, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole. I 
commi da 16 a 23 contengono disposizioni tributarie in materia di rivalutazione 
facoltativa di beni immobili.
Riduzione dei costi amministrativi a 
carico delle imprese (articolo 16). 
Disposizioni per la riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese. 
Ridefinita, a seguito della soppressione del Comitato consultivo per 
l'applicazione delle norme antielusive, la disciplina dell'interpello 
antielusivo. Decorsi 120 giorni dalla presentazione dell'istanza alla Direzione 
regionale, il contribuente potrà diffidare la competente struttura Centrale 
dell'Agenzia delle entrate ad adempiere entro 60 giorni. Decorso inutilmente 
quest'ultimo termine, si forma il silenzio-assenso. Il comma 2 abroga i commi da 
33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto legge 223/2006, convertito con 
modificazioni dalla legge 248/2006, che dispongono l'obbligo di trasmissione 
telematica dei corrispettivi per tutti i soggetti che esercitano il commercio al 
minuto e attività assimilate (tra cui rientrano anche le imprese della grande 
distribuzione e tutti i soggetti che effettuano vendite e prestazione di servizi 
emettendo la ricevuta fiscale). Abrogazione dei commi da 30 a 32 dell'articolo 
1, della legge 296/2006, che prevedono l'obbligo per i titolari di partita Iva 
di comunicare preventivamente all'Agenzia delle Entrate l'intenzione di 
utilizzare crediti in compensazione in misura superiore a 10mila euro. Abrogate 
le disposizioni contenute nei commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 
244/2007, che prevedono l'obbligo per i contribuenti esercenti commercio al 
minuto ed altre attività assimilate tramite distributori automatici, di 
memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le 
singole operazioni compiute al fine di trasmettere, in via telematica, i dati 
così memorizzati all'Agenzia delle entrate. Le predette disposizioni dovevano 
applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già 
immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009, previa adozione di 
un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che avrebbe dovuto 
definire le modalità di memorizzazione dei dati, i criteri, i tempi e le 
modalità di trasmissione dei dati. Modificate le sanzioni applicabili in caso di 
ravvedimento operoso. Viene ridotta da un ottavo a un dodicesimo del minimo la 
misura della sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo o di 
un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della 
sua commissione; da un quinto a un decimo la sanzione comminabile nel caso in 
cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la 
presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata 
commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, 
entro un anno dall'omissione o dall'errore; da un ottavo a un dodicesimo del 
minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della 
dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta 
giorni; da un ottavo a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omessa 
presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul 
valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta 
giorni. Riduzione dei costi amministrativi sostenuti dalle imprese, con il 
ricorso a modalità di comunicazione e di consultazione dei dati ad esse relative 
in forma elettronica. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi 
di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o 
elenchi costituiti avviene liberamente e senza oneri e l'estrazione di elenchi 
di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le 
comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza. 
Riduzione dell'acconto Ires e Irap (articolo 10). 
La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta 
regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso 
alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti di cui 
all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ridotta di 3 
punti percentuali. Per i contribuenti che alla data di entrata in vigore del 
presente decreto (29 novembre 2008) avevano già provveduto per intero al 
pagamento dell'acconto spetta un credito di imposta in misura corrispondente 
alla riduzione di 3 punti, da utilizzare in compensazione ai sensi. Un decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilirà le modalità e il 
termine del versamento dell'importo non corrisposto in applicazione della 
riduzione operata da questo articolo, da effettuare entro il corrente anno, 
tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.
Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione pagamenti della Pubblica 
amministrazione (articolo 9). 
Disposizioni per procedere alla eliminazione dell'annoso problema dei rimborsi 
fiscali ultradecennali. Un decreto Economia e Finanze, da emanare entro 60 
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 185/2008 (29 novembre 2008), 
stabilità le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e 
della Sace s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la 
riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti 
delle amministrazioni pubbliche.
Riscatto del periodo di servizio civile 
(articolo 4, comma 2). 
Il servizio civile diventa un periodo da riscattare. Per i soggetti iscritti al 
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori 
autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione 
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alla 
gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i 
periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° 
gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, 
e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità 
previste dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 e successive 
modificazioni e integrazioni, e a patto che questi periodi non siano già coperti 
da contribuzione in alcuno dei regimi stessi. Gli oneri da riscatto possono 
essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o in 
120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Dal 1° 
gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi 
obbligo contributivo per il periodo di servizio civile prestato dai volontari 
avviati dal 1° gennaio 2009. 
Riscossione (articolo 32). 
Modifiche procedimentali alla disciplina sugli aggi. Rimodulazione della 
disciplina relativa alla restituzione delle anticipazioni effettuate dalle 
società concessionarie del servizio nazionale della riscossione in forza del 
cosiddetto obbligo del non riscosso come riscosso. Assegnazione a Equitalia di 
50 milioni di euro per l'anno 2009. In caso di piano di concordato preventivo 
(articolo 160 del Rd 267/1942), il debitore non può proporre il pagamento 
parziale del tributo relativo all'Iva: si mantiene la possibilità di dilazione 
di pagamento. Le disposizioni in tema di definizione delle posizioni debitorie 
vengono estese anche ai debiti previdenziali. A tal fine si provvederà con 
decreto del ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'economia e 
delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto. Disposizioni di deroga alla 
disciplina ordinaria sulla riscossione mediante ruolo, con riferimento ai 
soggetti che hanno aderito alle definizioni agevolate (legge 289/2002), ma non 
hanno poi versato le somme dovute per effetto di tali definizioni. Limitatamente 
a questi soggetti, viene, anzitutto, facilitata l'aggressione del loro 
patrimonio immobiliare: riducendo da 8mila a 5mila euro il limite di importo al 
di sotto del quale l'agente della riscossione non può procedere 
all'espropriazione immobiliare; consentendo di avviare direttamente 
l'espropriazione (senza preventiva iscrizione di ipoteca) anche quando il 
credito da riscuotere non supera il 5% del valore dell'immobile da vendere 
all'asta. All'inutile scadenza del termine per adempiere alla cartella di 
pagamento segue immediatamente l'accesso, da parte dell'agente della 
riscossione, ai dati relativi ai rapporti finanziari, ivi compresi quelli 
riguardanti i conti correnti bancari e postali. Si tratta di misure per 
potenziare la capacità di recupero delle somme in parola da parte degli agenti 
della riscossione. 
Sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi 
controlli parlamentari e territoriali (articolo 12). 
Per assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato 
livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il ministero dell'economia 
e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, a sottoscrivere, su 
specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei 
diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel 
patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono 
negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari 
italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati. Gli 
strumenti finanziari possono essere strumenti convertibili in azioni ordinarie 
su richiesta dell'emittente. Può essere prevista, a favore dell'emittente, la 
facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che la Banca d'Italia attesti che 
l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilità della 
banca ne' del gruppo bancario di appartenenza. La remunerazione degli strumenti 
finanziari può dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilità di utili 
distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal caso la 
delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è 
vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti 
finanziari stessi. Il ministero sottoscriverà gli strumenti finanziari a patto 
che l'operazione risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle 
condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalità indicate. 
L'emittente deve inoltre assumere degli impegni definiti in un apposito 
protocollo d'intenti con il ministero dell'Economia, in ordine al livello e alle 
condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle 
famiglie, e a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere 
adeguati livelli di patrimonializzazione. Gli emittenti devono anche adottare un 
codice etico che contenga previsioni in materia di politiche di remunerazione 
dei vertici aziendali. Il codice etico viene trasmesso al Parlamento. Sul 
finanziamento all'economia il ministro dell'Economia riferisce periodicamente al 
Parlamento fornendo dati disaggregati per regione e categoria economica. Presso 
le Prefetture viene istituito uno speciale osservatorio con la partecipazione 
dei soggetti interessati, senza oneri per lo Stato. La sottoscrizione degli 
strumenti finanziari viene effettuata sulla base di una valutazione da parte 
della Banca d'Italia delle condizioni economiche dell'operazione e della 
computabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza. L'organo 
competente per l'emissione di obbligazioni subordinate delibera anche in merito 
all'emissione degli strumenti finanziari. L'esercizio della facoltà di 
conversione è sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al 
relativo aumento di capitale. Un decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, individuerà le 
risorse necessarie per finanziare le operazioni. Criteri, condizioni e modalità 
di sottoscrizione degli strumenti finanziari saranno fissati con decreto non 
regolamentare del ministro dell'Economia, sentita la Banca d'Italia, da 
adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
avvenuta il 29 novembre 2009.
Tariffe, blocco e riduzione (articolo 3).
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (29 novembre 2009) 
e fino al 31 dicembre 2009 è stata sospesa l'efficacia delle norme che 
autorizzano o obbligano organi di Stato a emanare atti per adeguare diritti, 
contributi e tariffe a carico di persone fisiche e giuridiche in relazione al 
tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici, ad eccezione dei 
provvedimenti per il recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e 
per le tariffe del servizio idrico. ATTENZIONE. Una nota del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze ha precisato in data 2 dicembre 2008 che il blocco 
delle tariffe stabilito dal decreto anti-crisi non si applica ad autostrade, 
elettricità e gas, dove vengono confermate le competenze delle rispettive 
Autorità di regolazione. Quanto disposto dal decreto, spiega il Mef, «riguarda 
esclusivamente il blocco di diritti e tariffe vari dovuti a fronte di servizi 
erogati direttamente dalla Pubblica Amministrazione. Un esempio per tutti? I 
diritti e le tariffe dovuti in materia di motorizzazione». In materia di 
«autostrade, energia elettrica, gas, etc,prosegue la nota, non si applica il 
blocco di cui sopra essendo nel decreto stesso espressamente confermato il 
meccanismo di determinazione dei prezzi da parte delle Authorities». Gli 
incrementi delle tariffe autostradali, dice il decreto, sono sospesi fino al 30 
aprile 2009: saranno dunque applicati solo a decorrere dal 1° maggio 2009. Entro 
il 30 aprile 2009 un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del ministro delle infrastrutture e di concerto con quello 
dell'Economia, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, approverà misure 
finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione di piani di 
investimento. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua un 
particolare monitoraggio sull'andamento dei prezzi nel mercato interno di 
energia e gas naturale, con riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti 
petroliferi: entro il 28 febbraio 2009 l'Authority formulerà ai ministri 
competenti le proposte per fare in modo che le famiglie possano fruire dei 
vantaggi derivanti dalla diminuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le 
famiglie economicamente svantaggiate che hanno diritto all'applicazione di 
tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica avranno diritto anche 
alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. A questa 
compensazione hanno diritto anche le famiglie con almeno 4 figli a carico con 
Isee non superiore a 20mila euro. La compensazione è riconosciuta con una 
formula differenziata in base alla zona climatica e parametrata al numero dei 
componenti della famiglia, in modo da determinare una riduzione della spesa di 
circa il 15 per cento. Per ottenere il beneficio necessario presentare apposita 
istanza al comune di residenza. Novità nella disciplina del mercato elettrico 
per la determinazione del prezzo dell'energia. 
Velocizzazione pagamenti della Pubblica amministrazione e rimborsi fiscali 
ultradecennali e (articolo 9). 
Disposizioni per procedere alla eliminazione dell'annoso problema dei rimborsi 
fiscali ultradecennali. Un decreto Economia e Finanze, da emanare entro 60 
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 185/2008 (29 novembre 2008), 
stabilità le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e 
della Sace s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la 
riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti 
delle amministrazioni pubbliche.
Velocizzazione procedure esecutive di progetti nell'ambito del Quadro 
strategico nazionale (articolo 20). 
Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro 
competente per materia e di concerto con il ministro dell'Economia, individuerà 
gli investimenti pubblici di competenza statale, inclusi quelli di pubblica 
utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del 
Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo 
sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali e i 
connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello 
internazionale. Il decreto è emanato di concerto anche con il ministro per lo 
sviluppo economico quando riguardi interventi programmati nell'ambito del Quadro 
Strategico Nazionale programmazione nazionale. Per quanto riguarda gli 
interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della 
Giunta Regionale. Sul rispetto dei tempi di realizzazione individuati dal 
decreto vigilano commissari straordinari delegati, nominati con i medesimi 
provvedimenti.