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Il Decreto Anti Crisi -
Ultimo aggiornamento 05/12/2008
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

 

 

Decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 – Decreto Anti Crisi -  entrato in vigore il 29/11/2008

 

36 articoli in vigore dal 29 novembre 2008. Il decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, contiene   misure per famiglie e imprese varato dal Governo nel corso del Consiglio dei ministri del 28 novembre. Detassazione, trasferimenti netti, risparmi , finanziamenti, garanzie, investimenti, accelerazione di alcuni tipi di investimenti sono i sette strumenti, come ha spiegato il ministro dell'Economia Giulio Tremonti, contenuti nel decreto legge anti-crisi. Arriva il bonus per pensionati e bimbi fino a 3 anni, con una dote più elevata e un tetto reddituale superiore se c'è un disabile. C'è un Fondo per il credito dei nuovi nati, con lo scopo di favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato. La dotazione del Fondo è di 25 milioni di euro per ogni anno nel triennio 2009- 2011. Lo scopo del fondo è quello di rilasciare garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Arrivano novità per i mutui vecchi e nuovi. Per le imprese è giunto sul filo di lana, provocando un notevole lavoro di riconteggio ai professionisti, il via libera a un taglio di 3 punti all'acconto Ires e Irap. L'Iva, poi, si pagherà al momento dell'incasso e non più all'emissione della fattura, ma limiti precisi in corso di determinazione. Viene prorogata per il 2009 la detassazione dei premi, ma non quella degli straordinari. Ci sono una serie di novità che riguardano l'accertamento e la riscossione. C'è l’ aumento su tv satellitari, che abolisce l'Iva agevolata al 10% per la pay tv satellitare e via Internet. La misura agevolativa era stata varata dalla legge 507/1995, che concedeva l'Iva agevolata agli abbonamenti per segnali criptati, poi precisata nel '97 a favore degli abbonamenti satellitari e via cavo. Ecco, in ordine alfabetico, le misure italiane per arginare la crisi.

Accertamenti (articolo 27).
L'articolo introduce l'istituto della definizione degli inviti al contraddittorio emessi dagli uffici ai sensi dell'articolo 5 del legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione definisce l'iter procedurale dell'adesione, con peculiarità derivanti dalla circostanza che al contribuente - tenuto conto anche di una prassi amministrativa che ha caratterizzato gli inviti emessi dagli uffici sin dalla prima attuazione dell'istituto dell'accertamento con adesione - è fornita, negli inviti stessi, la rappresentazione della pretesa tributaria determinata e i motivi. Viene, conseguentemente fornita al contribuente la possibilità di definire i contenuti dell'invito usufruendo del nuovo regime sanzionatorio agevolato previsto per l'adesione ai verbali di constatazione dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997 e delle agevolazioni in caso di pagamento rateale qualora non sussistano, ad avviso del medesimo contribuente, valide motivazioni per non ritenere legittima la pretesa tributaria. La "comunicazione", da parte del contribuente, dell'adesione all'invito al contraddittorio emesso dall'ufficio ai sensi dell'articolo 5 del legislativo 19 giugno 1997, n. 218, può essere effettuata utilizzando il modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 settembre. Il nuovo istituto dell'adesione agli inviti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218 si applica esclusivamente agli inviti emessi dagli uffici a decorrere dal 1° gennaio 2009. Inibizione dell'ulteriore attività di accertamento di tipo presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, riguardante la definizione agevolata dei contenuti degli inviti. La richiesta delle misure cautelari (articolo 22 del Dlgs 472/1997) al presidente della commissione tributaria può essere rivolta, oltre che per i crediti costituiti dalle sanzioni amministrative tributarie, anche per quelli collegati ai tributi e relativi interessi connessi a processi verbali di constatazione. Applicabilità delle misure cautelari ai crediti tributari nascenti da atti di accertamento e garantisce, in tal senso, il necessario impulso all'utilizzo di questi strumenti. Specifica disciplina in relazione alla perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari adottati. Una disposizione attribuisce all'ufficio il potere di richiesta agli operatori finanziari di dati e documenti relativi a rapporti e operazioni finanziarie in materia di comunicazioni e segnalazioni all'agente della riscossione (fino al discarico) di misure cautelari, esecutive, conservative a tutela del creditore. Controlli più frequenti e mirati in ragione di una specifica analisi di rischio fiscale per le imprese di grandi dimensioni. Interventi sulla competenza a trattare gli interpelli presentati dai contribuenti soggetti al "tutoraggio", mentre la disciplina degli effetti e dei tempi di emanazione dei pareri continuano ad essere disciplinati dalle norme relative alle diverse tipologie di interpello. Ridefinizione di competenze all'interno delle strutture dell'Agenzia delle entrate in funzione della necessità di incrementare i livelli di efficienza. Aumento delle sanzioni applicabiliin base alla gravità dei comportamenti posti in essere. Lo scopo, spiega la relazione al decreto, è quello di rendere maggiormente efficace il contrasto di un fenomeno - qual è quello dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione per il pagamento di somme dovute all'Erario - connotato da profili di rilevante offesa degli interessi erariali e ad assicurare una più incisiva capacità di intervento dell'Agenzia finalizzata al recupero di risorse illegittimamente sottratte all'Erario.

 

Anticipazione del trattamento di fine rapporto nella Pubblica amministrazione (articolo 4, commi 4 e 5).
Modificato il comma 3 della legge 53/2000, dedicato all'anticipazione del trattamento di fine rapporto. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità applicative delle disposizioni in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il decreto sarà emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge 185/2008, avvenuta il 29 novembre 2008.

Adeguamento europeo della disciplina in materia di Opa (articolo 13).
Vincoli meno stringenti per le società soggette a Opa. Cambiano i sistemi di autorizzazioni assembleare per eventuali misure di difesa. Nel nuovo testo scompare infatti il limite del 30% previsto per l'autorizzazione da parte dei soci. Non si prevede più che l'approvazione delle misure idonee a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta debba essere approvata da una assemblea straordinaria.

Ammortizzatori sociali (articolo 19).
Nell'ambito del Fondo per l'occupazione sono destinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, a una serie di istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonché all'istituto sperimentale di tutela del reddito. In particolare si tratta dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali in possesso di determinati requisiti e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. La durata massima del trattamento non può superare 90 giornate di indennità nell'anno solare. Non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale e nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. La disposizione interessa anche l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ai dipendenti da imprese del settore artigianato o ai dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di determinati requisiti e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. La durata massima del trattamento non può superare 90 giornate annue di indennità. Non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale e nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. In via sperimentale, poi, per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, ai servizi competenti e alla sede Inps, la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l'impiego. Il centro per l'impiego comunica tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni, ai soggetti autorizzati o accreditati i nominativi dei lavoratori disponibili al lavoro o a un percorso formativo finalizzato alla ricollocazione nel mercato del lavoro. L'eventuale ricorso nell'anno 2009 all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente e' in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: operino in regime di monocommittenza e abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5mila euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre. Inoltre nell'anno di riferimento devono accreditati presso la gestione separata almeno 3 mensilità e devono svolgere nell'anno di riferimento l'attività in zone o settori dichiarati in stato di crisi. Inoltre altra condizione è che non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata. Un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definirà le modalità di applicazione dell'articolo e le procedure di comunicazione all'Inps anche ai fini del tempestivo monitoraggio dell'istituto. Sono a disposizione 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione che è anche integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.

 

Aiuti illegittimi (articolo 24).

Disposizioni per il recupero degli aiuti illegittimi in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, con lo scopo di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione europea del 5 giugno 2002. Si prevede che l'Agenzia delle Entrate esegua il recupero degli aiuti di Stato secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi. Stabilisce che il recupero dell'aiuto deve essere effettuato tenuto conto di quanto già liquidato dall'Agenzia ai sensi del decreto legge 10/2007, mentre i relativi interessi devono essere calcolati ai sensi dell'articolo 3 della decisione 2003/193/CE della Commissione datata 5 giugno 2002. Viene individuato il termine entro il quale (120 giorni dall'entrata in vigore del decreto) devono essere notificati gli avvisi di accertamento relativi alle somme da recuperare. Lo stesso comma prevede che se non viene data ottemperanza entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento si provvede con iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate e degli ulteriori interessi dovuti. Viene precisato che non saranno applicate sanzioni per violazioni di natura tributaria o di qualunque altra specie, né saranno concesse dilazioni di pagamento o sospensioni in sede amministrativa e giudiziaria. Si stabilisce quale tasso debba essere applicato per calcolare gli interessi relativi alle somme dovute: tasso d'interesse in vigore alla data di scadenza prevista per il versamento a saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo d'imposta interessato dal recupero dell'aiuto.

 

Bonus straordinario (articolo 1).

Solo per il 2009 viene attribuito un bonus straordinario. Si tratta di un bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti, che ha un importo che varia, su base reddituale, da un minimo di 200 a un massimo di mille euro. Ad averne diritto saranno i nuclei di lavoratori dipendenti con figli e i pensionati con un reddito annuo fino a 22mila euro (e non più 20mila euro). Per le famiglie con portatori di handicap il tetto sale fino a 35mila euro. Il bonus è cumulabile con la social card. Sarà erogato dai sostituti d'imposta a gennaio-febbraio attraverso una detrazione. Il beneficio sarà di 200 euro per i soggetti unici componenti di un nucleo familiare se il reddito non è superiore a 15 mila euro, di 300 euro se la famiglia è composta da due persone con un reddito di 17 mila euro l'anno, di 450 se la famiglia è composta da tre persone, sempre con un reddito di 17 mila euro all'anno. Il bonus sarà invece di 500 euro per le famiglie di quattro componenti con un reddito di 20 mila euro, di 600 euro se i componenti la famiglia sono cinque, sempre con un reddito annuo di 20 mila euro. Avranno mille euro le famiglie di cinque o più componenti con un reddito di 22 mila euro. Se nella famiglia c'è un portatore di handicap il tetto di reddito sale a 35 mila euro. Esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi, i titolari di partita Iva e chi ha redditi fondiari superiori a 2.500 euro. La richiesta va presentata entro il 31gennaio con autocertificazione mediante modulo dell'Agenzia delle Entrate.

 

Cassa depositi e prestiti (articolo 22).

L'articolo estende le competenze della Cassa depositi e prestiti anche all'utilizzo dei fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane Spa o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.

 

Controlli sui circoli privati (articolo 30).

L'articolo subordina l'applicabilità del regime fiscale previsto dall'articolo 148 del Tuir e dall'articolo 4 del Dpr 633/1972 in favore degli enti associativi alla trasmissione all'Agenzia delle entrate di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali. Destinatari della disposizione sono tutte le associazioni, sia di nuova costituzione o già costituite. L'onere spetta anche alle società sportive dilettantistiche. Con provvedimento del Direttore verrà approvato il modello e verranno disciplinati i termini e le modalità per la trasmissione degli anzidetti dati e notizie nonché le modalità di comunicazione dell'esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa. C'è la necessità di una più ampia informazione e conoscenza degli elementi rilevanti ai fini fiscali di tutto il mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo tributario. La disposizione mira a garantire le vere forme associazionistiche e a evitare che, attraverso l'utilizzo scorretto delle agevolazioni fiscali, si realizzino distorsioni della concorrenza nell'ambito di uno stesso settore. Razionalizzazione sotto il profilo tributario, di tutte le associazioni e gli altri organismi di volontariato, prevedendo per tutte le organizzazioni del settore che vogliono avvalersi dei regimi fiscali previsti dalla vigente normativa la marginalità delle attività commerciali eventualmente svolte.

 

Controlli sulle agevolazioni fiscali (articolo 29).

Le disposizioni sul monitoraggio dei crediti di imposta previsti del decreto legge 138/2002 si applicano a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (29 novembre 2008). Modifiche alle procedure di gestione dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, fermo restando il limite temporale entro cui effettuare le attività di ricerca agevolabili, fissato al termine del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. Le modifiche apportate sono finalizzate a garantire la fruizione del beneficio entro i limiti delle risorse stanziate. Previsto che, per fruire dell'aiuto, le imprese debbano presentare all'Agenzia delle entrate un apposito formulario, da approvare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale effettuano la prenotazione del diritto alla fruizione del credito d'imposta. Le imprese che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, hanno avviato attività di ricerca e sviluppo prima della data di entrata in vigore del decreto 185/2008 (29 novembre 2008) devono trasmettere, a pena di decadenza del credito, il formulario all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'attivazione della procedura telematica. A queste imprese il nulla osta alla fruizione del credito è concesso, rispettando l'ordine cronologico di arrivo dei formulari, nei limiti dello stanziamento delle risorse previste nell'anno di presentazione del formulario e, in caso di esaurimento, negli anni successivi. I soggetti interessati al credito d'imposta per le attività di ricerca, che avviano le attività a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 185/2008, espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo degli investimenti agevolabili da effettuare, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione. L'utilizzo del credito di imposta assentito deve essere utilizzato, fatta salva l'ipotesi di incapienza, nel rispetto di limiti temporali, nonché entro il limite di importo massimo pari al 30%, nell'anno di presentazione dell'istanza, e per la residua parte nell'anno successivo. Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate varerà il formulario per la trasmissione dei dati e stabilirà il termine per l'attivazione della procedura telematica di trasmissione. Fissato un limite complessivo per le spese sostenute negli anni 2009, 2010 e 2011, alla detrazione ai fini dell'Irpef relativa a specifici interventi finalizzati al risparmio energetico introdotta, limitatamente ai periodi d'imposta 2007, della legge Finanziaria per l'anno 2007) e successivamente prorogata, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, dalla Finanziaria per il 2008). La detrazione in argomento spetta in misura pari al 55 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi: di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro; riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre, comprensive di infissi, sia su singole unità immobiliari che su interi o parte di edifici esistenti fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro; di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro; di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. Introdotto un meccanismo cosiddetto "a rubinetto" secondo cui la fruizione delle detrazioni per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010) è subordinata alla presentazione di un'istanza da indirizzare all'Agenzia delle entrate e alla preventiva accettazione della richiesta nei limiti delle risorse stanziate. L'istanza si presenta esclusivamente in via telematica anche avvalendosi degli intermediari abilitati. Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 185/2008 e pubblicato sul sito Internet della medesima Agenzia, approverà il modello da utilizzare per presentare l'istanza, la quale deve contenere tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento. Introdotta una disposizione di salvaguardia per i contribuenti persone fisiche che, nell'anno 2008, hanno effettuato le spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti facendo affidamento sulla possibilità di fruire della detrazione. Si tratta di una disposizione transitoria risultando applicabile, solo ed esclusivamente in relazione alle spese sostenute nell'anno 2008, dai contribuenti persone fisiche che non possono beneficiare della citata detrazione a causa dell'esaurimento dei fondi stanziati dal decreto in esame. La disposizione risulta, inoltre, applicabile anche nei confronti delle persone fisiche che pur avendo ottemperato a tutte le prescrizioni non presentano l'istanza chiesta dal presente decreto. Vengono ridotte la percentuale di detrazione e l'ammontare di spesa sulla quale la stessa deve essere calcolata, restano inalterati i requisiti tecnici, le condizioni nonché gli adempimenti previsti dal decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate darà comunicazione dell'esaurimento dei fondi stanziati.

 

Copertura finanziaria (articolo 35).
Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quelli per i quali le rispettive norme autorizzative indicano direttamente la copertura finanziaria, è prevista la cirfra di 6.342 milioni di euro per l'anno 2009, 2.347 milioni di euro per l'anno 2010 e 2.670 milioni di euro per l'anno 2011. Alle somme si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese legate al presente decreto.

Copie su supporto informatico sostituiscono a tutti gli effetti gli originali (articolo 16, comma 12).
Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono a ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche. Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri individuerà particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico o, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

Deduzione dall'Ires della quota di Irap relativa al costo del lavoro e agli interesse (articolo 6).
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati o delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali è stata comunque presentata, entro il termine, istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'Irap riferita agli interessi passivi e oneri assimilati o alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto al rimborso per una somma fino a un massimo del 10% dell'Irap dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica. Il rimborso sarà effettuato in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si provvederà all'integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi.

Detassazione contratti di produttività (articolo 5).
Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro. Le misure si applicano entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35mila euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2008.

Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale (articolo 23).
Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, indicando i costi e i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente locale. Sulla proposta, l'ente locale può coinvolgere, se necessario, soggetti, enti e uffici interessati, fornendo prescrizioni e assistenza. Gli enti locali possono predisporre un regolamento per disciplinare le attività. Se l'ente non provvede entro 2 mesi dalla data di presentazione, la proposta è approvata e autorizzata a ogni effetto e nei confronti di ogni autorità pubblica e soggetto privato, senza necessità di emissione di alcun provvedimento. In tal caso, la realizzazione delle relative opere, a cura e sotto la responsabilità del gruppo proponente, deve iniziare entro 6 mesi ed essere completata entro 24 mesi dall'inizio dei lavori. La realizzazione degli interventi su immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente. La realizzazione delle opere non può in ogni caso dare luogo a oneri fiscali e amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. I contributi versati per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammessi in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36%, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto legge 185/2008, salvo che le leggi regionali vigenti siano già conformi a quanto previsto dall'articolo. Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente. E' fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Entrata in vigore (articolo 36).
Il decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dunque il 29 novembre. È stato presentato alle Camere per la conversione in legge. Il decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Escussione delle garanzie prestate a favore della pubblica amministrazione (articolo 28).
Le pubbliche amministrazioni escutono le fideiussioni e le polizze fideiussorie a prima richiesta acquisite a garanzia di propri crediti di importo superiore a 250 milioni di euro entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti dell'escussione. Notificano al garante un invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro 30 giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore principale e dello stesso garante, entro 30 giorni dall'inutile scadenza del termine di pagamento contenuto nell'invito. L'articolo precisa che i dipendenti pubblici che non adempiono a queste disposizioni sono soggetti al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.

Estensione del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche in caso di incarico da parte di committente estero (articolo 17, comma 2).
Estensione del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche su incarico di committente estero. In pratica il credito d'imposta previsto dalla Finanziaria per il 2007 (articolo 1, commi da 280 a 283) spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti di commissione stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

Expo Milano 2015 (articolo 22).
Ai fini della costituzione della Società di Gestione Expo Milano 2015 – Soge spasi prevede che il ministero dell'Economia e delle Finanze sia autorizzato a compiere qualsiasi atto a tale scopo necessario, compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della stessa Società, pari a euro 48 mila.

Ferrovie e trasporto pubblico locale (articolo 25).
Istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato spa con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Un decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvederà alla ripartizione del fondo e definirà tempi e modalità di erogazione delle risorse. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia spa, è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle risorse e' subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio che devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di bilancio dello Stato e di eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza, nonché per garantire che, per l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Entro 30 giorni un decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, individuerà la destinazione delle risorse per i diversi contratti. Gli oneri di attuazione derivanti sono pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Ferrovie dello Stato spa presenterà annualmente al ministro dell'Economia e delle Finanze una relazione sui risultati dell'attuazione dell'articolo, evidenziando in particolare il rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente al 15% e all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al sud del Paese.

 

Finanziamento Legge Obiettivo (articolo 21).
Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale è autorizzata la concessione di due contributi quindicennale di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Fondo di credito per i nuovi nati (articolo 4, comma 1).
Per favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato è stato istituito un Fondo di credito per i nuovi nati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 25 milioni di euro per ogni anno dal 2009 al 2011. Lo scopo del fondo è quello di rilasciare garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Un decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell'Economia stabilità criteri e modalità di organizzazione e funzionamento del Fondo.

Formazione, occupazione e interventi infrastrutturali (articolo 18).
Riassegnazione delle risorse per formazione, occupazione e per interventi infrastrutturali, ferma restando la distribuzione territoriale. In considerazione della crisi economica internazionale, dunque, riprogrammazione di risorse. Il Cipe, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 185/2008 (29 novembre 2008), assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: al Fondo sociale per occupazione formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal Cipe alla formazione; al Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali e archeologiche, e le infrastrutture strategiche per la mobilità. Le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendistato, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85% delle risorse e il restante 15% alle Regioni del Centro-Nord.

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all'estero (articolo 17, comma 1).
Incentivi per far rientrare in Italia i "cervelli". I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il beneficio di cui si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Indennità di vacanza contrattuale per il personale delle amministrazioni dello Stato (articolo 33).
Al personale delle amministrazioni dello Stato, incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali (dirigenti e non dirigenti dei Vigili del fuoco, carriere diplomatica e prefettizia) verrà erogata con lo stipendio del mese di dicembre, in un'unica soluzione, l'indennità di vacanza contrattuale riferita al biennio economico 2008-2009 nell'importo spettante per l'anno 2008, a meno che sia già stata riconosciuta nel corso del medesimo anno, come disposto dalle normative settoriali che disciplinano il personale non dirigente delle forze armate e dei corpi di polizia. Le somme corrisposte a titolo di indennità di vacanza contrattuale costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-2009 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009. Gli oneri derivanti, sono quantificati in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'Irap. Le amministrazioni pubbliche non statali possono erogare al proprio personale gli importi dell'indennità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 244/2007. La disposizione non si applica al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del Dlgs 165/2001, magistrati, personale dirigente dei corpi di polizia e delle forze armate, professori e ricercatori universitari in quanto il trattamento economico di tale personale è rideterminato annualmente in base a disposizioni di legge che prevedono meccanismi di adeguamento automatico che non danno luogo a periodi di vacanza contrattuale.

 

Iva sui servizi televisivi (articolo 31).
I servizi di radiodiffusione vengono collocati nel loro insieme nell'ambito delle operazioni soggette all'aliquota Iva ordinaria del 20 per cento. Il provvedimento prevede in pratica l'abolizione dell'Iva agevolata al 10% per la pay tv satellitare e via Internet e il loro rientro nell'Iva ordinaria al 20 per cento. Si trattava di una misura varata con la legge 507/95, che concedeva l'Iva agevolata agli abbonamenti per segnali criptati, poi precisata nel '97 a favore degli abbonamenti satellitari e via cavo. Viene reso omogeneo, spiega la relazione, il trattamento dei dati Iva dei servizi di radiodiffusione (unidirezionali e bidirezionali o punto-punto), a prescindere sia dalla piattaforma tecnologica utilizzata per trasmettere il segnale (via cavo, satellite o antenna) sia dalle modalità di pagamento del corrispettivo del servizio. La stangata scatterà già a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento. Un decreto del presidente del Consiglio, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, definirà i dettagli.

Lsu scuola (articolo 34).
La norma autorizza una spesa di 110 milioni di euro per il 2009 per la proroga delle attività dei lavoratori socialmente utili della scuola.

Mutui prima casa (articolo 2).
Per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4% grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza. Per i nuovi mutui, invece, a partire dal 1° gennaio 2009 le banche dovranno assicurare alla clientela la possibilità di stipulare mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea.

Pagamento dell'Iva al momento dell'effettiva riscossione (articolo 7).
In via sperimentale per gli anni solari 2009, 2010 e 2011,  il pagamento dell'Iva avverrà al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo. L'imposta diventa comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. La fattura dovrà indicare con annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di questa annotazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Questa norma è subordinata al via libera di Bruxelles. Un decreto del ministro dell'Economia stabilirà dopo l'autorizzazione, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione e le modalità di attuazione dell'articolo.

Partecipazione dell'industria nelle banche (articolo 14).
Nel provvedimento è stata inserita una norma che attua i contenuti della direttiva Ue 2007/44 sulla partecipazione dell'industria nelle banche ed elimina il tetto del 15% per l'investimento delle imprese nelle banche. L'autorizzazione deve essere comunque rilasciata dalla Banca d'Italia che dovrà accertare la competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni o considerata l'influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire consente di esercitare, la competenza professionale specifica nel settore finanziario. La Banca d'Italia può chiedere ogni informazione utile per condurre tale valutazione. Lo scorso luglio il Cicr aveva rimosso il primo muro nella separazione tra banca e imprese, fissando un limite del 15% del patrimonio di vigilanza della banca o gruppo bancario partecipante e il 60% del patrimonio (sempre della banca o del gruppo che possiede la partecipazione), che invece rappresenta il tetto complessivo per la somma delle partecipazioni.

Personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (articolo 4, comma 3).
Al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35mila euro, è riconosciuta, in via sperimentale per il 2009, sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttività, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Il beneficio è concesso nel limite di spesa di 60 milioni di euro. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri interessati, di concerto con il ministro della Pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze individuerà la misura della riduzione e le modalità applicative.

 

Posta elettronica certificata (articolo 16).
Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato dovranno comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Le amministrazioni pubbliche istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le comunicazioni tra i soggetti della Pubblica amministrazione possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

Potenziamento finanziario Confidi (articolo 11).
Per potenziare il sistema Confidi, intervento per arginare il rischio di credit crunch per le piccole e medie imprese. Risorse nel limite di 450 milioni di euro sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia. Gli interventi di garanzia sono estesi alle imprese artigiane. L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie è integrato con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane. Il 30% della somma di cui al comma 1 è riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi. Gli interventi di garanzia del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, comunque nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, o con l'intervento della Sace Spa, secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il ministro dello Sviluppo economico.

Privatizzazione della società Tirrenia (articolo 26).
Autorizzata la spesa di 65 milioni euro l'anno dal 2009 al 2011 per consentire l'attivazione delle procedure di privatizzazione della Società Tirrenia di Navigazione spa e delle società controllate, e la stipula delle convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della Finanziaria per il 2007. Per l'erogazione delle risorse occorre però il via libera da parte della Commissione europea.
Revisione congiunturale speciale degli studi di settore (articolo 8). Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, gli studi di settore possono essere integrati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione di esperti, istituita dall'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Si terrà conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonché delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 8 ottobre 2007.

Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili (articolo 15).
Disposizioni sul riallineamento e la rivalutazione volontari di valori contabili. I commi da 1 a 9 sono dedicati ai riallineamenti che interessano in modo specifico i soggetti che applicano gli Ias. I commi da 10 a 12 si rendono applicabili, per riallineare le divergenze che emergono a seguito delle aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli. 172, 173 e 176 del Tuir, relativamente agli avviamenti, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali. I commi da 13 a 15 consentono di derogare ai criteri di valutazione per gli investimenti non durevoli in titoli, quali azioni e obbligazioni, in situazioni eccezionali di turbolenza dei mercati che rendono inattendibili i valori espressi dai mercati stessi. In tali situazioni, si consente all'impresa di non svalutare i titoli detenuti nell'attivo circolante, continuando a valutarli al valore risultante dall'ultimo bilancio (ad,esempio, bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), ovvero, ove disponibile, dalla relazione semestrale, regolarmente approvati, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole. I commi da 16 a 23 contengono disposizioni tributarie in materia di rivalutazione facoltativa di beni immobili.

 

Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese (articolo 16).
Disposizioni per la riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese. Ridefinita, a seguito della soppressione del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, la disciplina dell'interpello antielusivo. Decorsi 120 giorni dalla presentazione dell'istanza alla Direzione regionale, il contribuente potrà diffidare la competente struttura Centrale dell'Agenzia delle entrate ad adempiere entro 60 giorni. Decorso inutilmente quest'ultimo termine, si forma il silenzio-assenso. Il comma 2 abroga i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto legge 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006, che dispongono l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate (tra cui rientrano anche le imprese della grande distribuzione e tutti i soggetti che effettuano vendite e prestazione di servizi emettendo la ricevuta fiscale). Abrogazione dei commi da 30 a 32 dell'articolo 1, della legge 296/2006, che prevedono l'obbligo per i titolari di partita Iva di comunicare preventivamente all'Agenzia delle Entrate l'intenzione di utilizzare crediti in compensazione in misura superiore a 10mila euro. Abrogate le disposizioni contenute nei commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 244/2007, che prevedono l'obbligo per i contribuenti esercenti commercio al minuto ed altre attività assimilate tramite distributori automatici, di memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni compiute al fine di trasmettere, in via telematica, i dati così memorizzati all'Agenzia delle entrate. Le predette disposizioni dovevano applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009, previa adozione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che avrebbe dovuto definire le modalità di memorizzazione dei dati, i criteri, i tempi e le modalità di trasmissione dei dati. Modificate le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso. Viene ridotta da un ottavo a un dodicesimo del minimo la misura della sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; da un quinto a un decimo la sanzione comminabile nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; da un ottavo a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni; da un ottavo a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Riduzione dei costi amministrativi sostenuti dalle imprese, con il ricorso a modalità di comunicazione e di consultazione dei dati ad esse relative in forma elettronica. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti avviene liberamente e senza oneri e l'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

Riduzione dell'acconto Ires e Irap (articolo 10).
La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ridotta di 3 punti percentuali. Per i contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto (29 novembre 2008) avevano già provveduto per intero al pagamento dell'acconto spetta un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione di 3 punti, da utilizzare in compensazione ai sensi. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilirà le modalità e il termine del versamento dell'importo non corrisposto in applicazione della riduzione operata da questo articolo, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.

Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione pagamenti della Pubblica amministrazione (articolo 9).
Disposizioni per procedere alla eliminazione dell'annoso problema dei rimborsi fiscali ultradecennali. Un decreto Economia e Finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 185/2008 (29 novembre 2008), stabilità le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della Sace s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

 

Riscatto del periodo di servizio civile (articolo 4, comma 2).
Il servizio civile diventa un periodo da riscattare. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità previste dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 e successive modificazioni e integrazioni, e a patto che questi periodi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009.

Riscossione (articolo 32).
Modifiche procedimentali alla disciplina sugli aggi. Rimodulazione della disciplina relativa alla restituzione delle anticipazioni effettuate dalle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione in forza del cosiddetto obbligo del non riscosso come riscosso. Assegnazione a Equitalia di 50 milioni di euro per l'anno 2009. In caso di piano di concordato preventivo (articolo 160 del Rd 267/1942), il debitore non può proporre il pagamento parziale del tributo relativo all'Iva: si mantiene la possibilità di dilazione di pagamento. Le disposizioni in tema di definizione delle posizioni debitorie vengono estese anche ai debiti previdenziali. A tal fine si provvederà con decreto del ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Disposizioni di deroga alla disciplina ordinaria sulla riscossione mediante ruolo, con riferimento ai soggetti che hanno aderito alle definizioni agevolate (legge 289/2002), ma non hanno poi versato le somme dovute per effetto di tali definizioni. Limitatamente a questi soggetti, viene, anzitutto, facilitata l'aggressione del loro patrimonio immobiliare: riducendo da 8mila a 5mila euro il limite di importo al di sotto del quale l'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare; consentendo di avviare direttamente l'espropriazione (senza preventiva iscrizione di ipoteca) anche quando il credito da riscuotere non supera il 5% del valore dell'immobile da vendere all'asta. All'inutile scadenza del termine per adempiere alla cartella di pagamento segue immediatamente l'accesso, da parte dell'agente della riscossione, ai dati relativi ai rapporti finanziari, ivi compresi quelli riguardanti i conti correnti bancari e postali. Si tratta di misure per potenziare la capacità di recupero delle somme in parola da parte degli agenti della riscossione.

Sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali (articolo 12).
Per assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati. Gli strumenti finanziari possono essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Può essere prevista, a favore dell'emittente, la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilità della banca ne' del gruppo bancario di appartenenza. La remunerazione degli strumenti finanziari può dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilità di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal caso la delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi. Il ministero sottoscriverà gli strumenti finanziari a patto che l'operazione risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalità indicate. L'emittente deve inoltre assumere degli impegni definiti in un apposito protocollo d'intenti con il ministero dell'Economia, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, e a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione. Gli emittenti devono anche adottare un codice etico che contenga previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali. Il codice etico viene trasmesso al Parlamento. Sul finanziamento all'economia il ministro dell'Economia riferisce periodicamente al Parlamento fornendo dati disaggregati per regione e categoria economica. Presso le Prefetture viene istituito uno speciale osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati, senza oneri per lo Stato. La sottoscrizione degli strumenti finanziari viene effettuata sulla base di una valutazione da parte della Banca d'Italia delle condizioni economiche dell'operazione e della computabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza. L'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate delibera anche in merito all'emissione degli strumenti finanziari. L'esercizio della facoltà di conversione è sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, individuerà le risorse necessarie per finanziare le operazioni. Criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari saranno fissati con decreto non regolamentare del ministro dell'Economia, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avvenuta il 29 novembre 2009.

 

Tariffe, blocco e riduzione (articolo 3).
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (29 novembre 2009) e fino al 31 dicembre 2009 è stata sospesa l'efficacia delle norme che autorizzano o obbligano organi di Stato a emanare atti per adeguare diritti, contributi e tariffe a carico di persone fisiche e giuridiche in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici, ad eccezione dei provvedimenti per il recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe del servizio idrico. ATTENZIONE. Una nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato in data 2 dicembre 2008 che il blocco delle tariffe stabilito dal decreto anti-crisi non si applica ad autostrade, elettricità e gas, dove vengono confermate le competenze delle rispettive Autorità di regolazione. Quanto disposto dal decreto, spiega il Mef, «riguarda esclusivamente il blocco di diritti e tariffe vari dovuti a fronte di servizi erogati direttamente dalla Pubblica Amministrazione. Un esempio per tutti? I diritti e le tariffe dovuti in materia di motorizzazione». In materia di «autostrade, energia elettrica, gas, etc,prosegue la nota, non si applica il blocco di cui sopra essendo nel decreto stesso espressamente confermato il meccanismo di determinazione dei prezzi da parte delle Authorities». Gli incrementi delle tariffe autostradali, dice il decreto, sono sospesi fino al 30 aprile 2009: saranno dunque applicati solo a decorrere dal 1° maggio 2009. Entro il 30 aprile 2009 un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle infrastrutture e di concerto con quello dell'Economia, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, approverà misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione di piani di investimento. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei prezzi nel mercato interno di energia e gas naturale, con riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi: entro il 28 febbraio 2009 l'Authority formulerà ai ministri competenti le proposte per fare in modo che le famiglie possano fruire dei vantaggi derivanti dalla diminuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate che hanno diritto all'applicazione di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica avranno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. A questa compensazione hanno diritto anche le famiglie con almeno 4 figli a carico con Isee non superiore a 20mila euro. La compensazione è riconosciuta con una formula differenziata in base alla zona climatica e parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo da determinare una riduzione della spesa di circa il 15 per cento. Per ottenere il beneficio necessario presentare apposita istanza al comune di residenza. Novità nella disciplina del mercato elettrico per la determinazione del prezzo dell'energia.

Velocizzazione pagamenti della Pubblica amministrazione e rimborsi fiscali ultradecennali e (articolo 9).
Disposizioni per procedere alla eliminazione dell'annoso problema dei rimborsi fiscali ultradecennali. Un decreto Economia e Finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 185/2008 (29 novembre 2008), stabilità le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della Sace s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Velocizzazione procedure esecutive di progetti nell'ambito del Quadro strategico nazionale (articolo 20).
Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente per materia e di concerto con il ministro dell'Economia, individuerà gli investimenti pubblici di competenza statale, inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali e i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale. Il decreto è emanato di concerto anche con il ministro per lo sviluppo economico quando riguardi interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale. Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Sul rispetto dei tempi di realizzazione individuati dal decreto vigilano commissari straordinari delegati, nominati con i medesimi provvedimenti.