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FALSA FATTURAZIONE

Ultimo aggiornamento 13/03/2010
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

 


A cura del dott. Giuseppe marino – difensore tributario

 


La falsa fatturazione si realizza ogni qualvolta la fattura pur se reale e quindi riferibile ad una ditta esistente si riferisce ad operazione inesistente, quindi mai avvenuta al fine di creare costi fittizi.

Spesso nelle verifiche fiscali, per il semplice fatto che un fornitore si sia reso responsabile di emissione di fatture false, si estende per presunzione a qualsiasi cliente abbia avuto contatti con tale operatore, niente di piu' sbagliato.

Bisogna semplicemente stare attenti, che le fatture siano pagate con mezzi tracciabili (bonifici, assegni etcc..) e non per contanti, fatto questo resta a carico del fisco provare la sussistenza di cio' che afferma.

L’Amministrazione finanziaria che intenda contestare la sussistenza di determinate operazioni economiche asserite come fittizie ovvero inesistenti non deve limitarsi a generiche affermazioni od al mero disconoscimento della documentazione offerta dal contribuente essendo onerata della dimostrazione, anche tramite indizi e presunzioni, di simile asserzione, ergo e’ devoluto all’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare la falsità delle fatture e la fittizietà delle operazioni economiche delle quali si contesta la documentazione, nell’ottica di fornire la prova circa la sussistenza di materia imponibile sottratta all’Erario. In tal senso Corte di Cassazione Ord. n. 21317 del 6 ottobre 2009

Non sono pertanto assolutamente d'accordo con alcuni Giudici che invece ritengono che l'onere della prova e' a carico del contribuente, una prova diabolica, come si fa a dare una prova negativa?

Concludo con un ricordo storico, l’impero romano, che per 8 secoli ha dato le basi e consacrato i valori giuridici permanenti dell’attuale ordinamento giuridico moderno aveva costituito due importanti principi:

Onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat alla lettera l'onere della prova è a carico di chi afferma qualche cosa, non di chi lo nega, nel caso specifico e’ il fisco che deve provare l’evasione e non il contribuente.

Onus probandi incumbit actori alla lettera l'onere della prova è a carico di a chi fa valere in giudizio in diritto, nel caso in cui si richiede un rimborso all’amministrazione o un esenzione e’ giusto che sia il contribuente a dimostrare di averne diritto.

A quanto pare forse non siamo degni di essere gli eredi diretti di questi magnifici giuristi del mondo antico, che forse era piu’ giusto di questo moderno.