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LE FRODI A CAROSELLO E LA FALSA FATTURAZIONE
Nel commercio di auto usate
Ultimo aggiornamento 13/03/2010
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

 

Ci stanno pervenendo in particolare dal Veneto, incarichi per ricorsi avverso accertamenti emessi dalle Agenzie delle Entrate a seguito di controlli della Guardia di Finanza per Frodi a carosello e falsa fatturazione specialmente nel settore del commercio di auto usate, per il quale ci sono molte contestazione anche per il regime del margine.

In primo luogo c'e' da segnalare la scarsa conoscenza della normativa sia da parte dei verificatori sia da parte dei contribuenti, quest'ultimi spesso si difendono male o non si difendono affatto.

Come si configura la frode a carosello: chi acquista auto dai paesi cee o extracee non paga iva, pertanto la frode si concretizza con l'accordo tra tre soggetti, il venditore straniero una società fittizia e l'acquirente finale (la società che effettivamente acquista dal venditore straniero). La società interposta vende con fattura ivata e l'acquirente scarica l'iva. Scoprire la frode e' facile basta provare che l'autovettura e' stata consegnata direttamente dall'estero alla società acquirente finale senza passare per la società interposta detta anche cartaria.

Per cui chi non ha effettuato quest'ultima operazione, ha regolarmente pagato le fatture d'acquisto non ha nulla da temere, perche' la presunzione dell'amministrazione finanziaria e' basata su una semplice congettura priva di ogni fondamento probatorio.

La frode a carosello e' finalizzata (nello schema generale descritto dall'Amministrazione finanziaria) alla spartizione dell'Iva non versata dall'interposto fittizio - ma pagata dal cessionario reale - tra i soggetti protagonisti dell'intera operazione. In conseguenza di tale accusa, l'Amministrazione nega il diritto alla detrazione dell'Iva in capo al cessionario. Ma al fine di far emergere, dalla teoria alla realtà, detta "frode carosello", come noto, l'Amministrazione deve riuscire a provare, al di là del mancato versamento dell'Iva da parte del cedente, l'effettiva inesistenza del soggetto interposto, e dunque l'accordo fra i tre protagonisti dell'intera operazione (interponente, interposto, acquirente) (Sulla interposizione fittizia quale ipotesi di simulazione soggettiva, la quale richiede un accordo trilatero, in tal senso A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Cedam, Padova, 2005, quarantesima seconda ed., pagg. 113-114.).

Proprio sull'essenzialità dell'accordo trilatero in ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, si è pronunciata la Commissione tributaria provinciale di Padova , la quale ha annullato l'accertamento basato su tale accusa, atteso che l'Ufficio non aveva "affatto fornito adeguata prova circa la partecipazione consapevole della ricorrente società alle emissioni di fatture 'soggettivamente inesistenti' con lo scopo di lucrare la detrazione dell'Iva a credito - a mente della contestazione - di tal che quest'ultima rimane solo una mera ipotesi. Se manca il riscontro dell'accordo simulatorio in un'operazione commerciale, regolare sotto tutti gli aspetti, la pretesa erariale non può trovare giustificazione di modo che la registrazione in contabilità delle fatture deve ritenersi legittima" (Negli stessi termini anche la Commissione tributaria provinciale di Trento , la quale ha affermato che "per qualificare come fittizie le vendite, l'Ufficio avrebbe dovuto provare la simulazione soggettiva e quindi l'accordo simulatorio trilatere, del quale dovevano essere partecipi il fornitore, il soggetto interposto e il soggetto interponente; in difetto di tale prova non può parlarsi che di interposizione reale").

la fattura (regolarmente pagata) è documento idoneo a documentare un costo dell'impresa, come si evince chiaramente dall'art. 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , pertanto, nell'ipotesi di fatture che l'Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma spetta all'Amministrazione, che adduce la falsità del documento e, quindi, l'esistenza di un maggiore imponibile, provare che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è stata mai posta in essere in tal senso Cassazione, Sezione tributaria.

Inoltre il fatto che il fornitore non abbia pagato l'iva non costituisce prova di alcuna frode ,il cessionario in linea di principio è obbligato (sub specie, qui, di indetraibilità dell'Iva pagata effettivamente) solo per fatto proprio e non per fatto altrui, inoltre che colpa ha il contribuente se un suo fornitore e' un truffaldino o presunto tale? tra l'altro il commerciante non fa il finanziere e nessun tipo di controllo puo' essere a lui attribuitone tanto meno alcuna responsabilità.

 

ATTENZIONE: SI PREGA NON RICHIEDERE COPIE DI SENTENZE  FAC SIMILE DI RICORSI , LA CONSULENZA GRATUITA RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE L'OPPORTUNITA' DELL'OPPOSIZIONE E LE POSSIBILITA' DI VITTORIA, IN CASO CONTRARIO AFFIDATE UN'INCARICO PROFESSIONALE.