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Ogni anno ai poveri contribuenti arrivano multe per autovetture mai notificate, come ci si puo' difendere?
La prima cosa che bisogna sapere, e' che all'atto dell'infrazione stradale l'ente (Vigili Urbani, Carabinieri...) deve notificare il verbale entro 150gg dalla data dell'infrazione, con apposita notifica ai sensi dell'art 140 cpc.
Una volta notificata la multa, l’ art. 28 della L.24.11.1981, n. 689 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni (non 2 come raccontato dai giornali) dal giorno in cui è stato commesso l’illecito . Da ciò ne consegue che la cartella esattoriale deve essere notificata al debitore entro il predetto termine prescrizionale.
Spesso e volentieri le cartelle esattoriali vengono notificate non solo senza essere state precedute dal verbale da notificare entro 150 giorni, ma vengono addirittura noticate oltre i 5 anni.
Se l'autovettura e' stata venduta e non e' stato fatto il passaggio al pra, niente paura basta allegare copia della dichiarazione di vendita fatta al notaio.
In caso di morte del contravventore, l'erede puo' chiedere l'annullamento in quanto ai sensi dell’art. 7 della L. 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi.
Se ricorrono tali presupposti non resta, che fare ricorso, a tal fine e' stato predisposto per voi un ricorso ad hoc, da compilare manualmente :
Attenzione, la nuova norma Art.1 comma 153 finanziaria 2008 dei famosi 2 anni, riguarda la notifica dall'iscrizione a ruolo e va comunque coordinata con l'obbligo di notifica che rimane sempre da effettuarsi entro 5 anni ex art. 28 legge 689/81, infine la norma si applica alle infrazioni elevate dal 01/01/2008 e non alle annualità precedenti. L'art. 1 comma 153 stabilisce: Dal 2008 gli agenti di riscossione non possono richiedere il pagamento per violazioni al Codice della strada di spettanza comunale, se la cartella non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo
Come chiarito dalle SS.UU. della Cassazione, con le sentenze 27 marzo 2001, n. 133; 9 novembre 2000, n. 1172; 10 agosto 2000, n. 562 e 13 luglio 2000, n. 491, e confermato poi dall'art. 29 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo ed è in vigore dal 1° luglio 1999, cioè da data successiva a quella dell'atto introduttivo di questa causa, le azioni "proponibili" da colui al quale è stata notificata una cartella di pagamento o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, in rapporto all'art. 27, L. n. 689 del 1981 e art. 206 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), sono soltanto le seguenti:
a) opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 L. 24 novembre 1981, n. 689, se con l'atto esattoriale si impugna pure il provvedimento sanzionatorio, del quale sia mancata o invalida la notificazione;
2) opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., relativa a vizi formali della cartella o dell'avviso;
3) opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., quando si contesti il diritto a riscuotere la sanzione, eccependosene l'estinzione sopravvenuta.
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INDICE:
1. LE MULTE BUSINESS SOTTO FORMA DI TASSE OCCULTE CON INTERESSI PRIVATI - 2. STRISCE BLUE LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE - 3. AUTOVELOX - 4. LE COSE DA SAPERE PRIMA DI FARE RICORSO - 5. GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO
1. LE MULTE BUSINESS SOTTO FORMA DI TASSE OCCULTE CON INTERESSI PRIVATI
Le multe rappresentano a tutti gli effetti delle tasse occulte a carico dei cittadini, gli incidenti non diminuiscono in modo significativo e le multe nel periodo 2001-2005 sono aumentate del 52% si calcola che solo nel 2007 le multe porteranno nelle casse delle amministrazioni pubbliche circa 1 miliardo e 500 milioni di €. La realtà e' un altra le multe costituiscono un vero e proprio business, gestito da privati. Un esempio, l'amministratore pubblico si rivolge ad una società privata che concede in locazione a costo zero i propri apparecchi elettronici (photored, autovelox, t-red...) l'amministrazione riconosce dal 32% al 40% delle multe incassate alla società e poi se l'amministrazione non ce la fa a redigere e notificare le multe affida questo servizio alla stessa società privata riconoscendoci un ulteriore 2% . A questo punto la domanda e' lecita, ma non c'e' conflitto d'interessi? non c'e' il pericolo che queste società per fare soldi generino delle vere e proprie trappole per gli automobilisti. Ad esempio su una strada quante volte vi e' capitato di vedere i limiti di velocità che da 70 passano a 90 poi a 50 poi a 70 e poi a 40, per rispettare i limiti ci vorrebbe un pilota di formula uno con un navigatore, beh questo e' una delle trappole classiche, per non parlare della mancanza di segnalazione della presenza di questi apparecchi. Inoltre la legge prevede che le multe devono essere rilevate, redatte e notificate da agenti di polizia e non da privati. L'accertamento dell'infrazione richiede la presenza di un agente, in alcuni comuni con un solo vigile sono state rilevate addirittura 36000 multe in un solo giorno, da guiness dei primati. La multa dovrebbe essere uno strumento di prevenzione e non di repressione, dovrebbe cioe' essere finalizzata ad evitare la reiterazione dell'illecito, ma questo puo' avvenire solo con la contestazione immediata, cioe' fermando il trasgressore, facendogli notare l'infrazione e multandolo, con questi sistemi elettronici questo non avviene. Chi lavora, si trova dopo un mese che e' si e' recato sul posto di lavoro 30 multe per la stessa infrazione e questa sarebbe prevenzione? un ulteriore prova che le multe costituiscono una tassa occulta e' rappresentata dagli gli ausiliari del traffico, nascosti, non visibili che elevano verbali a volontà, si calcola che ogni ausiliare porta al comune circa 5000 € al giorno. La legge inoltre prevede che il 50% delle multe vada destinata alla sicurezza stradale, cioe' rifacimento del manto stradale, miglioramento della viabilità, ma secondo voi e' cosi'? E' piu' probabile che questi soldi vadano a tappare i buchi di bilancio creati dall'allegra gestione dei nostri ben amati politici, che con la scusa di evitare gli incidenti battono cassa. Si parla tanto di lavoro precario di disoccupazione, ma non sarebbe meglio assumere agenti di polizia, carabinieri e vigili urbani tra i giovani e destinarli ad una piu' corretta procedura di rilevazione delle multe e nello stesso tempo assicurare la presenza sul territorio delle forze dell'ordine garantendo la sicurezza, che ultimamente tra furti, rapine e violenze lascia molto a desiderare?
2. STRISCE BLUE LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Secondo la Cassazione in base all'art.7 comma 8 del codice della strada il comune deve riservare aree a parcheggio libero oltre a quelle a pagamento in sostanza, ogni tot strisce blue ci dovrebbero essere altrettante strisce bianche in tal senso Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 9 gennaio 2007 n. 116 sono nulle quindi le contravvenzioni elevate in violazione del su citato articolo del codice della strada.
Novità della finanziaria 2007: Tutte le multe vengono aumentate del 3,6%
3. AUTOVELOX
Gli autovelox, rilevatori elettronici della velocità devono essere sottoposti annualmente a revisione, da tale operazione deve scaturire un certificato chiamato di taratura Sit, al momento non risultano esistenti società autorizzate a fare queste operazione per cui se l'autovelox ha piu' di un anno la multa e' nulla.
SENTENZA SULL'AUTOVELOX 01/08/2006
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4. LE COSE DA SAPERE PRIMA DI FARE RICORSO
1)
Il
verbale arriva a casa dopo 150 giorni ex
art. 201 Dlgs 30/04/1992 n.285
Si può fare ricorso al Prefetto o al giudice di pace, perché il verbale è
andato in prescrizione. Conservare la busta con la data di notifica.
2)
Il
verbale arriva alla vecchia residenza dell’automobilista, torna indietro con
la dizione “destinatario trasferito” e viene notificato alla nuova residenza
dopo 150 giorni dall’infrazione.
Se l’automobilista ha fatto tempestivamente il cambio di residenza su patente
e libretto di circolazione, può
fare ricorso per prescrizione.
3)
L’automobilista ha già fatto ricorso al prefetto e questi lo rigetta inviando
un’ingiunzione di pagamento con una data di oltre 150 giorni successivi a
quella dell’invio del ricorso art. 203 - 204 cds -
piu' precisamente il prefetto deve emettere l'ordinanza entro 120 gg e
notificare l'ingiunzione entro 150gg previe deduzioni dell'ente che nei 30
gg successivi al termine di 120 deve presentare al prefetto.
Si può fare ricorso al giudice di pace, perché l’ingiunzione
è andata in prescrizione. Vale però la data riportata
sull’ingiunzione.
4)
La
contestazione dell’infrazione avviene immediatamente e l’agente consegna il
verbale nelle mani dell’automobilista: Questi non paga pensando che debba
arrivare un altro verbale a casa, poi riceve una cartella esattoriale.
Il ricorso è inutile, vale il verbale consegnato nelle mani
dell’automobilista (non ne arriva un altro a casa).
5)
L’automobilista
riceve il verbale e paga per non far passare i 60 giorni oltre i quali la
sanzione raddoppia. Poi fa ricorso al prefetto.
Il ricorso è improponibile, perché per farlo occorre non pagare la
contravvenzione.
6)
L’automobilista
non paga la contravvenzione e riceve una cartella esattoriale dopo cinque anni e
quattro mesi dalla data di notifica del verbale.
Si può fare ricorso al giudice di pace perché la cartella è andata in
prescrizione.
7)
La
cartella esattoriale arriva entro i termini, ma precedentemente
l’automobilista non ha mai ricevuto il verbale.
Bisogna verificare se il Comando degli agenti è in possesso della ricevuta
della raccomandata di spedizione del verbale, se l’indirizzo del destinatario
è corretto, se la mancata notifica è avvenuta entro 150 giorni
dall’infrazione e se la mancata notifica è stata seguita da una ulteriore
raccomandata (almeno a partire dall’ottobre 1998). In assenza i uno di questi
elementi si può fare ricorso al prefetto o al giudice di pace.
8)
La
contravvenzione è stata fatta con Autovelox e l’automobilista non è stato
fermato per la contestazione immediata.
Non ha importanza. Si può fare ricorso soltanto se il modello dell’Autovelox
(riportato nel verbale) è 104/C. Negli altri casi è inutile, tranne quando il
verbale non riporta l’avvertenza che “l’apparecchio è stato
preventivamente controllato per verificarne la regolarità”. La mancanza di
questa avvertenza rende proponibile il ricorso, anche se si tratta di un motivo
puramente formale.
Vengono
disciplinati i casi in cui è possibile utilizzare gli autovelox e altri
dispositivi tecnici di controllo a distanza - per verificare l'eccesso di
velocità e il divieto di sorpasso - senza la contestazione immediata
dell'infrazione al guidatore da parte di una pattuglia della Polizia Stradale.
Tali strumenti possono essere sempre utilizzati su autostrade e strade
extraurbane; sulle altre strade, invece, l'utilizzazione è subordinata alla
valutazione preventiva e all'identificazione dei luoghi da parte del Prefetto.
In ogni caso è necessario informare gli utenti dell'installazione di questo
tipo di dispositivi che, se completamente automatici, devono essere omologati
dal Ministero delle Infrastrutture. (attenzione "è necessario informare
gli utenti dell'installazione di questo tipo di dispositivi..." significa
che basta qualsiasi tipo di comunicazione, quindi anche solo annunci su radio
locali, inserzioni sui quotidiani e compagnia bella... quindi occhio, non ci
saranno più cartelli sulla strada o altri segnali simili.)
9)
La
contravvenzione è stata fatta con il Telelaser.
Si può fare ricorso soltanto se non c’è stata contestazione immediata
dell’infrazione, oppure se nel verbale non è riportata una frase che
specifichi se il Telelaser era posto su un cavalletto o portato a mano
dall’agente e tenuto immobile. - ved. terza Sezione Civile della Corte di
Cassazione con sentenza 4010/2000 (3 aprile 2000) - Inoltre La
rilevazione della velocità dei veicoli a mezzo di telelaser non appare conforme
ai principi stabiliti dall'art. 345 Reg. C.d.S in quanto il modello LTI 20-20
(attualmente usato dalle forze dell'ordine italiane) non ha alcun rilevatore
fotografico, che permetta di provare, chiaramente e senza possibilità di errore
e/o di contestazioni, l'effettiva velocità di un determinato veicolo, mentre il
tipo di autovettura ed il numero di targa sono solo inseriti manualmente
dall'agente accertatore, sullo scontrino rilasciato dall'apparecchiatura, dopo
la misurazione.(Giudice di pace Rho 24 ottobre 2002 )
10)
L’automobilista è passato con il rosso e non è stato fermato per la
contestazione immediata.
Per questa e per altre infrazioni è inutile fare ricorso se nel verbale è
riportato, sia pure sommariamente, il motivo per cui non è stato fermato.
11) Le multe vanno impugnate dinanzi al prefetto o al giudice di pace, entro 60 giorni per i verbali 30 giorni per la cartella di pagamento
La Corte di Cassazione, con
sentenze 15.7.2004 n. 13127; 14.5.2003 n. 7398; 24.9.2002 n. 13872, ha
affermato che il termine per impugnare una multa in sede giurisdizionale, quando
non è specificato dal codice della strada, è uguale a quello riconosciuto per
presentare ricorso al prefetto.
Secondo la Suprema corte, infatti, il termine più breve di 30 giorni, sebbene
sia stato previsto dal decreto legge n. 270/1996 (non convertito in legge),
sarebbe incoerente sia con i termini relativi al ricorso amministrativo, che con
il termine previsto per il pagamento della sanzione, entrambi di 60 giorni.
Contro la Cartella esattoriale il termine e' invece di 30 giorni a norma
dell'art. 205 Dlgs 30-4-1992 n. 285 e art. 22 della L. 24-11-1981 n. 689
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, in mancanza di contestazione della violazione, l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, sicchè l'opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione, termine applicabile anche al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni alle norme del codice della strada" la cartella relativa ad un verbale al cds e' opponibile ex art. 204 bis C.d.S., con termine di 60 giorni, e non entro il termine di giorni 30, che è invece applicabile nei casi in cui vi sia stata l'emissione di ordinanza ingiunzione (L. n. 689 del 1981, art. 22, e art. 205 C.d.S.).Corte di Cassazione Sez. II, sentenza n. 9900 del 27/04/2009
12.
La Sospensione dei termini feriali non opera per le multe:
I termini
prescritti ai fini della regolare e tempestiva notifica delle contravvenzioni
stradali da parte degli agenti di polizia non sono in alcun modo interessati
dalla l. 14 luglio 1965, n. 818 (sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale) Sentenza Corte di Cass. pen. 17 novembre 1981
ovviamente se si fa ricorso al Prefetto, se invece si fa ricorso al Giudice di
pace Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed
a quelle
amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun
anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il
decorso
abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla
fine di detto periodo. art 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742
13. AUSILIARI DEL TRAFFICO: possono procedere all'accertamento e alla contestazione delle violazioni in materia di sosta, ai sensi dell'art. 17 comma 132 l. n. 127 del 1997, sia all'interno delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi, sia nelle aree immediatamente limitrofe, sebbene, in questo ultimo caso, solo a condizione che queste costituiscano lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre atte a garantire la concreta funzione del parcheggio in concessione. Trib. Roma 28-08-2000 - Un verbale redatto (prima dell'entrata in vigore della l. 15 maggio 1997 n. 127) dagli. ausiliari del traffico nel quale è rilevata una violazione al divieto di sosta delle autovetture non ha valore di atto pubblico; pertanto, le sue risultanze possono essere contestate con ogni mezzo di prova. (Cass. civ. Sez.III 25 ottobre 1999, n. 11949 )
14. LA DECURTAZIONE DEI PUNTI SULLA PATENTE RICHIEDE LA IDENTIFICAZIONE DEL CONDUCENTE: Lo ha stabilito La Corte Costituzionale con la sentenza n. 27 del 12/01/2005 I punti della patente possono essere tolti solo a chi e' stato identificato nel commettere l'infrazione. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato illegittima in parte le nuove norme del codice della strada che hanno introdotto la patente a punti. La Consulta, in particolare, ha dichiarato illegittimo l'art. 126 bis comma 2 del codice della strada nella parte in cui prevede che, in caso di mancata identificazione del trasgressore, i punti devono esser tolti al proprietario del veicolo, salvo che questi non comunichi, entro 30 giorni, il nome e la patente di chi guidava in quel momento l'auto. La Corte Costituzionale ha stabilito infatti che se non vi e' l'identificazione del guidatore, resta l' obbligo per il proprietario di fornire, entro 30 giorni, il nome e il numero della patente di chi ha commesso la violazione, ma se cio' non avviene a carico del proprietario dell'auto scatta solo la sanzione pecuniaria, e non quella accessoria della decurtazione dei punti. L' illegittimita' dell'art. 126 bis, comma 2, del decreto legislativo 285 del '92 (nuovo codice della strada) introdotto dalle norme sulla patente a punti (le ultime modifiche risalgono all' agosto 2003, con la legge 214), e' stata decisa dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 depositata in cancelleria. A sollevare la questione di legittimita' della norma, sotto diversi profili, sono stati numerosi giudici di pace. La Consulta, ha ritenuto ''fondate le censure di violazione dell'art. 3 sotto il profilo dell'irragionevolezza della disposizione , nel senso che - si legge nella sentenza scritta dal giudice costituzionale Alfonso Quaranta - essa da' vita a una sanzione assolutamente sui generis'', in quanto la sanzione, ''pur essendo di natura personale, non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale''. In altre parole, se a violare il codice della strada e' stata un'altra persona diversa dal proprietario dell'auto, per la Corte e' irragionevole che quest'ultimo rischi di vedersi togliere i punti dalla patente. Si tratta - spiega la Consulta - di ''una ipotesi di sanzione di carattere schiettamente personale'', che ''viene direttamente ad incidere sull'autorizzazione alla guida'''. Per la Consulta, infatti, e' ''una ipotesi di illecito amministrativo che, per piu' aspetti, appare assimilabile a quella della sospensione della patente''. ''E', in effetti, proprio la peculiare natura della sanzione prevista dall'art. 126-bis, al pari della sospensione della patente incidente anch'essa sulla 'legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo'', che - afferma la Corte Costituzionale - fa emergere l'irragionevolezza della scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile dell'infrazione stradale''. Stabilito che al proprietario dell' auto non possono essere tolti i punti della patente se l' infrazione e' stata commessa da un'altra persona alla guida del mezzo, la Corte Costituzionale precisa che la sanzione pecuniaria resta: ''Nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente e del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, comma 8, del codice della strada''. ''In tal modo - specifica la Corte - viene anche fugato il dubbio'' riguardo a ''una ingiustificata disparita' di trattamento realizzata tra i proprietari dei veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla alla circostanza meramente accidentale, che le stesse siano munite o meno di patente''. A fare ricorso alla Consulta erano stati i giudici di pace di Voltri, Mestre, Ficarolo, Bra, Montefiascone, Lanciano, Carrara e di Casale Monferrato: di numerose questioni di legittimita' sollevate dai giudici di pace in fatto di norme sulla patente a punti, la Corte ha ritenuto fondata solo questa. (fonte notize Ansa)
15. NON E' PIU' NECESSARIO VERSARE LA CAUZIONE SE SI RICORRE AL GIUDICE DI PACE: Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 114 del 10/03/2004 depositata l'8/4/2004 ritenendo illegittimo l'art. 204bis del cds introdotto dalla Legge 214/2003 per violazione del diritto alla difesa.
Attenzione: Le modifiche effettuate quest'estate del 2003( Decreto Legge n.151/2003, convertito nella Legge 01 agosto 2003 n.214, pubblicata nel supplemento ordinario n.133/L alla G.U. Serie Generale n.186 del 12.08.2003)al codice della strada determina una nuova disciplina delle opposizioni avverso le sanzioni amministrative irrogate a seguito delle violazioni al codice medesimo.
Il ricorso al Prefetto da una prima interpretazione inibisce il ricorso successivo al Giudice di Pace, Il ricorso contro la certella esattoriale esige il pagamento di una cauzione. su tali modifiche gravano fondati sospetti di incostituzionalità per limitazione al diritto ala difesa, a poter ricorrere al giudice,principio di uguaglianza,principio del contraddittorio, principio della parità delle parti,principio del giusto processo e della sua rapidità , la prima avvisaglia e' pervenuta dal giudice di pace di Roma.
il
ricorso al Prefetto, esige una ordinanza di accoglimento o di rigetto entro 120
gg e notifica entro 150gg, Il ricorso deve essere inviato entro e non oltre 60
gg. (e non due mesi) dal giorno della consegna o della notifica del verbale di
contestazione della violazione e deve contenere l’esplicita richiesta di
emissione, da parte del prefetto, dell’ordinanza di archiviazione, così come
previsto dall’art. 204 CdS. Al ricorso va allegata una copia del verbale, mai
l’originale.
E’ preferibile richiedere, nelle conclusioni del ricorso, di essere
personalmente sentiti dal Prefetto, sia perché un colloquio con l’autorità
adita può agevolare la comprensione delle proprie motivazioni, sia perché
l’eventuale omesso interpello da parte del Prefetto è motivo per impugnare
successivamente l’ordinanza ingiunzione dello stesso Prefetto avanti al
Giudice di Pace.
Il Prefetto, entro 120 giorni da quando ha ricevuto il ricorso dalla polizia
stradale, pena decadenza, dovrà emettere un
ordinanza di archiviazione del verbale o di ingiunzione pari al doppio della
sanzione iniziale. A questo termine (120 giorni) dovrà essere aggiunto quello
massimo di 30 giorni concesso alla polizia per trasmettere al prefetto il
ricorso con le proprie deduzioni.
16) Casi di impossibilità della contestazione immediata - (ad es. il caso della multa per il casco)
Ogni verbale deve essere elevato fermando il contravvenzionato (c.d.
contestazione immediata) e consegnando immediatamente la contravvenzione.Eccezionalmente
questo si puo' evitare ma i casi sono espressamente previsti dall'art 201 del
cds. Molte volte nei verbali viene genericamente indicato dagli operatori la
causa di impossibilita' di contestare il verbale immediatamente scrivendo
genericamente "impossibilità di raggiungere l'utente per motivi di
traffico", questo e' il caso ad esempio della multa per il casco, tale
dicitura non e' conforme alla legge e non costituisce causa di impossibilità.
I casi sono i seguenti come previsto dall'art. 201 del codice della
strada :
- impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità da
parte degli agenti;
- attraversamento di un incrocio col semaforo rosso;
- sorpasso in curva;
- accertamento di una violazione da parte dell'agente a bordo di mezzo pubblico;
- accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento
che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo o dopo che il
veicolo sia a distanza del posto di accertamento o comunque nell'impossibilità
di essere fermato in tempo utile;
- accertamento della violazione in assenza del proprietario o trasgressore.
Il pagamento della sanzione, non è possibile se il trasgressore non abbia
ottemperato all'invito di fermarsi o quando il conducente del veicolo a motore,
si è rifiutato di esibire i documenti (es. patente, carta di circolazione etc.).
In questi casi, il verbale viene trasmesso al Prefetto da parte dell'ufficio per
le applicazioni delle sanzioni in merito.
17) Divieto di sosta.
Obbligo da parte dei comuni di inserire sotto il cartello del divieto di sosta o sul retro, il numero e la data dell'ordinanza sindacale che ha stabilito il divieti, in mancanza e' nullo. (articolo 77, comma 7, del regolamento del codice della strada).
Inoltre la generica indicazione della strada senza numero civico dove e' stato commessa l'infrazione per divieto di sosta invalida il verbale,
18) Al ricorso bisogna accompagnare il versamento della cauzione - ma le cancelleria sono obbligate ad accettare lo stesso i ricorsi anche senza il versamento cauzionale, che puo' anche essere tra l'altro anche effettuato con libretto postale vincolato con dicitura vincolo per cauzione ai sensi dell'art. 204 bis della legge n. 214 del 01/08/2003, la cui fotocopia deve essere allegata al ricorso nota del Ministero della Giustizia del 31/10/03 ufficio I - Non e' piu' necessario versare la cauzione la norma e' illeggittima Corte Costituzionale sentenza n. 114 del 10/03/2004 depositata l'8/4/2004
19) Il fermo amministrativo dell'autovettura e' illeggittimo per le multe auto .
La nuova legge ha introdotto dal 2003 la possibilita' per le esattorie di disporre il fermo dell'autovetture, se ci si mette al volante 1.000 € di multa piu' il sequestro E' ammessa la rateizzazione, ma il fermo auto rimane fine al pagamento dell'ultimo cent del debito esattoriale.
Il fermo amministrativo pero' in base alle sentenze giurisprudenziali, sarebbe nullo in mancanza di un regolamento di attuazione, costituisce uno strumento da intraprendere solo in casi estremi, cioe' quando con azioni alternative l'esattore non abbia incassato (e non ricorrendone direttamente), e adottabile solo per i debiti erariali sono escluse quindi le multe comunali, i contributi inps e inail.
in merito si vedano le seguenti sentenze:
Trib. Brindisi (sent. 43/2002): Il fermo amministrativo è lecito quando non sia possibile per l’esattoria riscuotere con altri mezzi, e’ illegittimo il ricorso diretto al fermo amministrativo senza aver tentato altre azioni alternative.
Trib. Parma (sent.151/2003): E' nullo il fermo amministrativo per mancanza di norma di attuazione.
Tar Puglia (sent. 1764/2003): La competenza a decidere in materia di fermo è del giudice amministrativo.
Trib. Bari (decr. 17/3/2003): E' nullo il fermo amministrativo per mancanza di norma di attuazione. E' possibile l'inibitoria ex art. 700 cpc.
Trib. Milano (ord. 9/4/2003): La sproporzione fra valore veicolo e ammontare del debito configura eccesso di potere dell'esattoria. E' possibile inibitoria ex art. 700 cpc.
Trib. Catanzaro (sent. 18/2/2003): La mancanza di norma di attuazione non blocca l'attività dei concessionari (esiste normativa del 1998). E' possibile inibitoria ex art. 700 cpc se manca il "periculum in mora".
Trib. Novara (sent.12/5/2003): Il fermo amministrativo e' leggittimo solo per i crediti esattoriali di natura fiscale, sono escluse multe, contributi inps e inail
IL FERMO AMMINISTRATIVO E' STATO BLOCCATO IN TUTTA ITALIA
La quarta sezione del Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 3259/2004, ha bloccato tutti i fermi amministrativi per mancanza di proporzionalità tra importo dovuto e danno cagionato al contribuente, l'ordinanza e' stata recepita dall'Amministrazione Finanziaria che con la Risoluzione 22 luglio 2004, n. 92/E ha disposto il blocco dei fermi amministrativi
20) Verificare la corrispondenza del modello dell'autovettura o motociclo e il numero di targa: la generica indicazione della parola autovettura o motociclo, non permette di controllare la perfetta corrispondenza tra tipo, modello e relativo numero di targa. L’art. 383 al co. N. 1 del Dpr 16/12/92 n. 495(reg. att. C.d.S.) stabilisce infatti, in modo inequivocabile la necessità che il verbale debba contenere a pena di nullità, l’indicazione del tipo di veicolo e della targa. L’omessa indicazione del tipo di veicolo sul verbale incide in modo decisivo sull’efficacia probatoria dello stesso e rende alquanto incerta l’identificazione del veicolo a mezzo del quale la violazione si assume commessa (Cass. Civile sez.I 14/02/94 n. 1445)
21. LA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE: Fate molta attenzione alla comunicazione, la mancata comunicazione e' sanzionata con 250€ (prima 357€) di multa, la comunicazione va fatta entro 60 giorni (prima 30) DL.184/05.Se non siete in grado di comunicare i dati, perche' non ricordate a che avete prestato la vostra autovettura o il vostro motociclo, la comunicazione va mandata lo stesso, spiegando che non siete in grado di indicare i dati del conducente perche' e' trascorso un notevole lasso ti tempo dall'infrazione e perche' il vostro veicolo e' usato da parenti e amici, l'art.126 bis del DL184/05 sembra aver inserito"il giustificato e documentato motivo" che poi sarà vagliato dalle forze dell'ordine senza stabilire i criteri unici di valutazione. Tale articolo poco chiaro sembra porre le basi per un nuovo contenzioso. La comunicazione e' obbligatoria anche se si fa il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace
LA COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE, CHE NON RIPORTA I DATI CHI FOSSE ALLA GUIDA DELL’AUTOVETTURA NON E’ SANZIONABILE. La sanzione pecuniaria suppletiva ex art. 126 bis comma 2 del Dlgs 30/04/1992 n.285 CDS, fa riferimento alla violazione di cui al comma 8 art. 180 del cds in virtu’ del quale la mancata comunicazione e’ sanzionata, non la mancata indicazione dei dati di chi fosse alla guida, considerato il fatto, che spesso trascorre un notevole lasso di tempo, tra la data dell’infrazione e la comunicazione del verbale. Per cui non e’ applicabile la sanzione se il proprietario comunica di non essere in grado di fornire tali informazioni, essendo sufficiente la risposta all’invito delle autorità. GIUDICE DI PACE DI ARCIDOSSO – SENTENZA DEL 8-21/10/2005 N. 80 – GIUDICE GIRALDI
22. IL TACHIGRAFO DIGITALE : Tutte le imprese di trasporto, individuali o societari, compresi i padroncini da dicembre 2005 dovranno installare il tachigrafo, una sorta di scatola nera, l'omissione costera' da 68,25 a 2754,15€ di multa regolamento 3820-3821/85 cee.
23. LA CONFISCA DEL MOTORINO: dal mese di Agosto 2005 chi viaggia su motoveicoli senza casco, con casco slacciato, in piu' persone rispetto al consentito o trasportando animali e' soggetto alla confisca del mezzo. Il Dl 184/05 ha sostituito la confisca con il fermo amministrativo per 60 giorni
24. IL SILENZIO ACCOGLIMENTO DEL RICORSO AL PREFETTO:
se il ricorso viene presentato direttamente al Prefetto (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale) i tempi dalla presentazione alla notificazione sono così suddivisi:
30gg Presentazione al Prefetto (trasmissione)
60gg Organo Accertatore (istruttoria)
120gg Prefetto (determinazione)
150gg Notificazione
Totale 360gg
Se il ricorso è presentato al Prefetto tramite l'organo accertatore (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale) i tempi dalla presentazione alla notificazione sono così suddivisi:
60gg Organo accertatore (istruttoria)
120gg Prefetto (determinazione)
150gg Notificazione
Totale 330gg
Conviene sempre fare ricorso tramite l'ente che ha emesso il verbale, non chiedere mai di essere sentiti.
Se si chiede udienza, i termini vengono sospesi fino alla data di espletamento dell'audizione.
I termini sono stati allungati dalla legge 214 del 01/08/2003
25. QUANDO E' POSSIBILE DIFENDERSI SENZA AVVOCATO
ART.82 CPC - PATROCINIO - DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
LE PARTI POSSONO STARE IN GIUDIZIO PERSONALMENTE NELLE CAUSE IL CUI VALORE NON
ECCEDE EURO 516,46 (LIRE UN MILIONE)
5. GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO
La materia è disciplinata dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 127/97 e dall'articolo 68 della relativa legge interpretativa 488/99. In forza di questa normativa, i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione e a quelle immediatamente limitrofe alle stesse ed interessate alle manovre di utilizzo delle prime. Le stesse funzioni sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 23 della legge 142/90 (ora Dlgs 267/2000). A questo personale sono, inoltre, conferite, con le stesse modalità, le funzioni di prevenzione e di accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c) del Codice della strada. Il conferimento delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale), dello stesso Codice, i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia privilegiata di cui agli articoli 2699 e 2700 del Codice civile, nel senso che esso fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il verbalizzante attesta di essere avvenuti in sua presenza. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione di accertamento sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dei citati commi 132 e 133. Al personale de quo può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti rispettivamente dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 158 del Codice della strada (ad es.divieto di fermata e di sosta dei veicoli sui dossi, nelle curve, lungo le corsie di canalizzazione,).
I requisiti soggettivi dell'Ausiliario del traffico
Dal 1' gennaio 2000 i requisiti soggettivi per la nomina degli ausiliari dovra' essere preceduta dall'accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali. Da cio' l'obbligo per il sindaco di acquisire preventivamente il certificato penale e quello dei carichi pendenti. Disposizione piu' che comprensibile, dato il fatto che tali soggetti rivestono, una volta avvenuta la nomina, la qualifica di pubblici ufficiali, a norma dell'articolo 357 del codice penale, Legge 23 dicembre 1999 n. 488.
La rimozione forzata: agli ausiliari la funzione di disporre la rimozione forzata dei veicoli nei seguenti casi:
1) qualora venga impedito di accedere a un altro veicolo in sosta regolare;
2) qualora venga impedito lo spostamento di veicoli in sosta;
3) in seconda fila, con l'eccezione dei veicoli a due ruote;
4) negli spazi riservati allo stazionamento degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove non esista delimitazione, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 metri, nonche' negli spazi riservati ai veicoli in servizio di piazza.
Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione gli ausiliari possono fare multe solo per le strisce blue.
Autovelox fissi presenti sul territorio nazionale mappa (solo polizia stradale)
Autovelox mobili presenti sul territorio nazionale mappa
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ATTENZIONE: SI PREGA NON RICHIEDERE COPIE DI SENTENZE FAC SIMILE DI RICORSI , LA CONSULENZA GRATUITA RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE L'OPPORTUNITA' DELL'OPPOSIZIONE E LE POSSIBILITA' DI VITTORIA, IN CASO CONTRARIO AFFIDATE UN'INCARICO PROFESSIONALE.