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IL CONTRATTO
Ultimo aggiornamento 08/12/2014
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISID DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

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IL CONTRATTO

 

  

 

Il contratto: L'art. 1321 c.c. definisce il contratto come l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. L'art. 1325 c.c. indica quali requisiti essenziali del contratto: l'accordo delle parti ; la causa (cioè la ragione socio-economica del contratto); l'oggetto (ovverosia il contenuto del contratto, che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile [art. 1346 c.c.]); la forma, ma solo se richiesta dalla legge a pena di nullità. Il contratto ha "forza di legge" tra le parti che lo stipulano, cioè vincola i contraenti all'esecuzione ciascuno della sua prestazione, predisponendo specifiche forme di tutela in caso di inadempimento, ma non produce effetti nei confronti di terzi, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

Attenzione: Il fai da te per i contratti è sconsigliabile, anche un semplice contratto di locazione nasconde delle insidie, quindi ricorrete sempre a un professionista Avvocato o commercialista esperto.

Attenzione: Il contratto è una fonte di obbligazioni, quindi ci si vincola al rispetto delle obbligazioni assunte, costituisce una fase delicata farsi assistere da un professionista è quanto mai indispensabile per non avere brutte sorprese, quindi si ribadisce di evitare il fai da te. Prima di firmare qualsiasi contratto leggetelo bene ed eliminate spazi in bianco (specialmente nei contratti bancari) la cattiva abitudine di firmare senza leggere è un gravissimo errore.

Prima di comprendere la natura del contratto è necessario dare la definizione di fatto, atto e negozio giuridico

Fatto Giuridico: E’ un avvenimento o una situazione prevista dall’ordinamento al cui  verificarsi la norma ricollega il prodursi di un effetto giuridico. (es. la nascita)

Atto Giuridico: comportamento umano rilevante per l'ordinamento giuridico il quid pluris e’ infatti caratterizzato dalla volontà del soggetto agente. Per gli atti giuridici. A differenza dei meri fatti giuridici, l’evento e’ stato causato da un soggetto di diritto, che può essere la persona fisica che ha voluto il loro accadimento o la persona giuridica per la quale detta persona fisica ha agito in qualità di organo. (es. matrimonio, adozione)

Negozio Giuridico: Atto di autonomia privata diretto ad uno scopo pratico riconosciuto dall'ordinamento e ritenuto meritevole di tutela, cui l'ordinamento ricollega effetti giuridici conformi, idonei a proteggere ed assicurare il raggiungimento dello scopo pratico. In parole semplici il negozio giuridico e’ un comportamento  che e’ diretto perseguire un fine (scopo pratico) con volontà di vincolarsi giuridicamente. A differenza degli atti  giuridici, nel negozio ci sono due elementi in piu’ il perseguimento di uno scopo pratico fine meritevole di tutela e la volontà di vincolarsi giuridicamente. Il codice non parla di negozio giuridico, ma lo si ricava dall’art. 1324 cc.

Il Contratto: 1321 cc, il contratto e’ l’accordo di 2 o piu’ parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico di natura patrimoniale.  A differenza del negozio giuridico, il contratto che e’ un  negozio giuridico a  natura patrimoniale .

L’autonomia Privata:  Art.1322 cc - E’ la legittimazione riconosciuta ai privati di regolamentare autonomamente i propri interessi le cui disposizioni hanno effetto di legge tra le parti.

L’autonomia privata pero’ non significa che le parti possono fare quello che vogliono, ci sono nell’ordinamento due tipi di Clausole (norme del contratto) legali :

La clausola dispositiva, che si sostituisce a quanto non diversamente pattuito ad esempio non ho stabilito i termini per recedere dal contratto ossia entro quanto tempo devo fare la disdetta, si applica la norma di legge  e La clausola imperativa che invece prevalgono su quanto diversamente pattuito, esempio nel contratto di locazione uso abitativo stabilisco che la durata e’ di 1 anno, ma la norma impone una durata minima di 4, in questo caso la norma di legge prevale e sostituisce quella delle parti, per cui la durata di un anno diventa di quattro.

 

LE NORME POSSONO ESSERE

NORME COGENTI: Che non possono essere derogate dall’autonomia privata ad esempio la durata minima del contratto di locazione uso abitazione di 4 anni e commerciale di 6 anni.

NORME DISPOSITIVE: Che invece vanno a colmare i vuoti dell’autonomia privata ossia ove non diversamente pattuito.

 

 

 

CLAUSOLE

TIPO

DEFINIZIONE

CLAUSOLA DISPOSITIVA

 

CLAUSOLA IMPERATIVA

 

CLAUSOLA VESSATORIA

 

 

 

 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

 

 

 

 

 

 

CLAUSOLA PENALE

Si applica in sostituzione  a quanto non diversamente pattuito (nel silenzio si rinvia alle disposizioni di legge)

Prevale su quelle pattuite, ad esempio la locazione abitativa deve essere minimo 4 anni, anche se pattuisco 2 e’ sempre 4

 

La vessatorietà si configura quando c’e’ uno squilibrio nell’asseto degli interessi tra le parti contraenti, determinando a carico della parte piu’ debole (il consumatore)  un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a favore della parte piu’ forte (l’operatore professionale)

 

 

permette la devoluzione ad arbitri delle possibili controversie derivanti dal contratto nel quale è contenuta. Di conseguenza è strettamente inerente all'Arbitrato. Differenza tra Arbitrato e Arbitraggio, con l’arbitrato si devolve a terzi (non Tribunale) la soluzione della controversia, con l’Arbitraggio si devolve a terzi la determinazione di una parte del contratto.

 

 

 

 

In via forfettaria e preventiva, si determina l’ammontare del risarcimento del danno occasionato dall’inadempimento dell’obbligazione o dal ritardo nell’adempimento, attenzione che inibisce l’azione di risarcimento danni.

 

  

 

GLI ELEMENTI ESSENZIALI

 

 

L’ACCORDO artt. 1326 e ss e art. 1427 c.c

 

 

LA CAUSA art. 1343 e seguenti c.c.

 

L’OGGETTO art. 1346 e seguenti c.c.

 

 

 

LA FORMA artt. 1350 e seguenti c.c.

Si realizza con l’incontro tra proposta e accettazione, in linea generale e’ il momento di perfezionamento del contratto ossia il momento in cui il contratto produce effetti giuridici, ad eccezione dei contratti reali (diritto di proprietà,..) per il quali il momento di perfezionamento si consegue con la consegna del bene  

 

E’ la funzione il fine del contratto, ad esempio la causa del contratto di vendita e’ lo scambio di beni contro un corrispettivo.

 

E’ la prestazione che una parte si obbliga a eseguire in favore dell'altra oppure il bene o il diritto (reale o credito) che viene trasferito da una parte all'altra. Ad esempio nella compravendita l’oggetto e’ il bene oggetto della vendita. Non Deve essere confuso con il contenuto del contratto, che invece in senso lato  è costituito da tutto ciò che è detto e scritto nel contratto, Enunciazioni:  Mere esposizioni di circostanze e manifestazioni di desideri. Disposizioni: Regole finalizzate a regolare gli assetti di interessi. In senso stretto il contenuto è l’insieme di regole che regolamentano l’assetto di interessi

 

 

La forma di un contratto in genere  è libera, puo’ essere utilizzata ad probationem (ai fini della prova del contratto) o ad substantiam (ai fini della validità) ove la legge prevede la forma per scrittura privata autenticata o atto pubblico.  Ad esempio  la legge dispone l'obbligatorietà della forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata o scrittura privata) nel caso di trasferimento della proprietà di cose immobili (art. 1350 c.c.) a pena di nullità.

 

  

L’OGGETTO NON VA CONFUSO CON IL CONTENUTO DEL CONTRATTO, IL CONTENTUO DEL CONTRATTO E’ L’INSIEME DI NORME CHE REGOLAMENTANO L’ASSETTO DI INTERESSI, L’OGGETTO, LA PRESTAZIONE O IL BENE CHE E’ OGGETTO DEL CONTRATTO.

 

LA CAUSA NON VA CONFUSA CON IL MOTIVO, LA CAUSA E’ IL FINE TIPICO DEL CONTRATTO MERITEVOLE DI TUTELA, MENTE IL MOTIVO E’ LA RAGIONE PER LA QUALE SI STIPULA IL CONTRATTO

 

 

 COME FACCIO A RECEDERE DA UN CONTRATTO? CHE TEMPI HO A DISPOSIZIONE? IN TERMINI GIURIDICI SI CHIAMA DIRITTO DI RECESSO O IUS PENITENDI.

Di norma, per un contratto validamente concluso, non esiste un diritto di recesso. Ma ci sono delle possibilità in base al codice del consumo in caso di contratti da parte di operatori professionali e a determinate condizioni. Il diritto di recesso consiste nella possibilità per una delle parti contraenti di sciogliere unilateralmente un contratto, estinguendone tutte le obbligazioni che ne derivano, senza il consenso della controparte e senza andare incontro a penali. Il recesso unilaterale del contratto deve essere comunicato in forma scritta alla controparte entro un termine stabilito per legge, o diverso termine, purché più favorevole, stabilito nel contratto, in apposita clausola per l'esercizio del diritto di recesso. La Direttiva 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, ha introdotto il diritto di recesso entro un termine minimo di 10 giorni, ed è stata recepita dall'ordinamento italiano.

Il recesso nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali (D. lgs. 206/05 art. art.45 e ss)

Utilizzabile  solo per i contratti che siano stati firmati fuori dai locali della ditta venditrice o del professionista (es. nel domicilio o sul posto di lavoro del consumatore, per strada, ecc.) e comunque sono esclusi taluni tipi di beni e servizi.

Il termine per invocare il recesso in questi casi è di 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto (o dalla data di ricevimento della merce se l'acquisto è avvenuto senza la presenza del venditore); diventa di 60 giorni se non viene fornita l'informazione sul diritto di recesso.

Il recesso va comunicato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la merce va rispedita al venditore a spese del consumatore.

Il diritto di recesso nei contratti di multiproprietà

Anche nei contratti che hanno per oggetto beni in multiproprietà o in "uso" tipo multiproprietà (time-share), l'acquirente ha diritto di recedere dal contratto sottoscritto (senza doverne indicare i motivi) entro 10 giorni dalla firma di entrambe le parti (anche di contratto preliminare). Anche qui, se il contratto non dà le necessarie informazioni circa il diritto di recesso, il termine per recedere viene prolungato a 3 mesi.

Attenzione che nel caso del recesso entro i 10 giorni il consumatore deve rimborsare le spese per la stipulazione ed il recesso, le quali devono però essere già chiaramente indicate nel contratto.

Il diritto di recesso nei contratti di investimento mobiliare

Il D. lgs. 58/1998 stabilisce che azioni, obbligazioni ed altri valori mobiliari non possono essere venduti da società ed intermediari finanziari, fuori dalle loro sedi, senza che al consumatore venga data la possibilità di recesso che, anche in questo caso, è di 7 giorni dalla sottoscrizione dell'ordine.

L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei contratti.

Il diritto di recesso nelle polizze di assicurazione sulla vita

Nel campo delle assicurazioni, il D. lgs 174/95 prevede che il consumatore, il quale abbia firmato una "proposta" di sottoscrizione di polizza-vita (è il documento che precede la stipula del contratto vero e proprio) possa recedere da questa entro 30 giorni dal ricevimento della polizza o dalla comunicazione dell’accettazione della proposta. E ciò anche se il consumatore avesse già versato un anticipo del premio oppure l'intero importo: egli avrà comunque diritto alla restituzione di dette somme!

Come per gli altri casi, anche in questo il recesso andrà formalizzato con richiesta scritta con raccomandata con avviso di ricevimento

Il diritto di recesso nei contratti negoziati a distanza

Il D. lgs. 206/05 prevede un diritto di recesso anche per i contratti cd. "a distanza" - esempio acquisti per corrispondenza o per catalogo, per televisione, per fax o Internet. Il recesso va esercitato entro 10 giorni lavorativi, che decorrono dal giorno della conclusione del contratto nei contratti aventi per oggetto prestazioni di servizi, e dal giorno di ricevimento della merce nei contratti di compravendita.

Il termine viene elevato a 3 mesi se il venditore non ha informato il consumatore del suo diritto.

Un caso equivoco Attenzione. Ci sono stati segnalati casi di consumatori, i quali hanno tentato il recesso da contratti di acquisto di automobili, sottoscritti all'interno dei locali delle concessionarie, convinti che anche per tale tipo di contratti valesse un tale diritto.

Decidere di acquistare un'autovettura non è mai cosa semplice, né, normalmente, di tutti i giorni: ritornare sui propri passi è però in questi casi cosa pressoché impossibile.

Per tale tipo di contratti la legge non prevede infatti alcun recesso o facoltà di ripensamento. Attenzione dunque prima di firmare. Poi potrebbero essere dolori!

Un consiglio : Prima di firmare onerosi contratti di acquisto, informatevi presso qualche esperto (centri di tutela dei consumatori) dell'esistenza o meno di un Vostro diritto di recesso. Se avete già firmato e avete seri dubbi sulla bontà del vostro acquisto, informatevi subito se Vi è rimasta qualche possibilità di recedere o ripensarci.

Attenzione sempre ai termini stretti in cui va spedito il recesso! Presso il Centro Europeo Consumatori potrete trovare assistenza ed aiuto immediati!

 

GLI ELEMENTI ACCIDENTALI

 

 

ONERE O MODO O MODUS

 

Incide solo su un solo aspetto del  contratto, riguarda esclusivamente  i contratti a titolo gratuito, si tratta di un onere, di un obbligo che limita la liberalità, che viene imposto al beneficiario, che è tenuto ad adempierlo.  In sostanza comporta l’imposizione di una prestazione. Il mancato adempimento non legittima la risoluzione del contratto (salvo diversa previsione contrattuale), ma costituisce solo un limite.

CONDIZIONE

 

Investe l’assetto di interessi nella sua globalità, per condizione s’intende sia la clausola (regola) condizionale sia l’evento posto a condizione. Con la condizione si và a subordinare l’efficacia del contratto ad un evento futuro e incerto. La condizione può essere sospensiva, gli effetti del contratto vengono  sospesi fino al verificarsi della condizione oppure risolutiva, gli effetti cessano con il verificarsi della condizione.  La condizione deve essere propria ossia l’evvento incerto e futuro deve essere oggettivo, perché se è soggettivo abbiamo una condizione impropria, non si puo’ porre una condizione sull’adempimento del contratto.

La condizione ha effetto ex tunc ossia effetto retroattivo, la norma tende a far salve le prestazioni già eseguite, frutti percepiti e atti compiuti in particolare per i contratti a prestazione periodica o continuativa.

La condizione puo’ essere meramente potestativa (nulla) perché fa dipendere completamente l’efficacia dall’arbitraria volontà di una delle parti o potestativa in questo caso (es. facoltà di recesso) la volontà di una delle parti non è riconosciuta senza un obbligo (es. raccomandata 6 mesi prima o clausola penale)

TERMINE

 

Investe l’assetto di interessi nella sua globalità, il termine puo’ essere iniziale (Dies a quo) o finale (Dies a quem), dal quale decorrono gli effetti o al termine del quale cessano. Gli effetti cessano con effetto ex nunc, non è possibile che la cessazione abbia effetti ex tunc (retroattivi)

 

 

In senso lato: e’ tutto cio’ che e’ detto e scritto

In senso stretto: E’ l’insieme di regole che regolamentano gli assetti di interessi delle parti.

Nel contratto troviamo quindi

Enunciazioni:  Mere esposizioni di circostanze e manifestazioni di desideri.

Disposizioni: Regole finalizzate a regolare gli assetti di interessi

 

Per clausola contrattuale si intendono le tipologie di patti accessori che possono essere apposti al contratto.

IL CONTENUTO DEL CONTRATTO

 

 

CLAUSOLA PENALE

 

La clausola penale è una particolare clausola del contratto, espressione del patto con cui, in via forfettaria e preventiva, si determina l’ammontare del risarcimento del danno occasionato dall’inadempimento dell’obbligazione o dal ritardo nell’adempimento.

Non è necessario provare il danno, basta l’omesso o tardivo adempimento

Non sono ammesse azioni risarcitorie, salvo diversa previsione contrattuale

 

CAPARRA CONFIRMATORIA

(in caso di tardivo o omesso adempimento, possibile azione di risarcimento)

La caparra confirmatoria e' quella somma (o quantita' di cose fungibili) che una parte da' all'altra al momento della stipula di un contratto a conferma e garanzia, in un certo modo, dell'adempimento dello stesso. 

Se il contratto prosegue regolarmente la caparra confirmatoria funge da anticipo sul prezzo totale, come un semplice acconto. 

In caso di inadempimento di una delle parti, invece, la caparra non impedisce l’azione di risarcimento  per l'altra parte. 

Piu' precisamente, se a non adempiere e' la parte che ha versato la caparra (un compratore, per esempio) l'altra puo' recedere dal contratto trattenendo la stessa, mentre se a non adempiere e' chi ha ricevuto la caparra (il venditore, per esempio), l'altra parte puo' recedere dal contratto pretendendo come risarcimento il doppio della caparra. 

 

La caparra trattenuta o rimborsata (del doppio) costituisce in ambedue i casi l'unico risarcimento del danno pretendibile. 

 

Se invece la parte che subisce l'inadempienza decide di non trattenere o chiedere il rimborso della caparra, il risarcimento del danno e' libero e puo' essere deciso "soggettivamente" rispetto al caso specifico. Ovviamente, in questo caso e' tutto piu' difficile ed e' probabile si debba arrivare davanti ad un giudice. 

 

CAPARRA PENITENZIALE

(in caso di recesso anticipato  (ripensamento) , non è possibile azione di risarcimento)

 

La caparra penitenziale e' quella che funge da "penale" in caso di recesso anticipato di una delle parti. Il meccanismo e' simile a quello previsto per la confirmatoria  benche' a differenza di questa la penitenziale si riferisce semplicemente ad un recesso, non motivato da inadempimenti ma, per esempio, da un ripensamento. 

 

Se recede la parte che ha versato la caparra questa e' persa, se recede chi l'ha ricevuta deve rimborsarla per il doppio. Se il contratto viene regolarmente portato a termine la caparra versata funge da acconto. 

 

Anche in questo caso la caparra penitenziale (o il suo doppio) rappresenta il massimo risarcimento ottenibile e quindi impedisce l’azione di risarcimento  

 

ACCONTO O CAUZIONE

Non costituiscono prezzo dell’inadempimento, possibilità di stabilirne una quantità diversa e’ ammesso i risarcimento del danno

 

Se nel contratto si parla di "acconto" (o "anticipo"), a fronte di un mancato rispetto dello stesso puo' quindi essere chiesta una penale o un risarcimento del danno maggiore dello stesso acconto, variabile a seconda del caso. 

La Cauzione costituisce un Deposito di una somma di denaro quale garanzia dell’adempimento.

 

PATTO COMMISSORIO

Il Patto commissorio è vietato

L'art. 2744 c.c. sancisce il divieto del patto commissorio, comminando la nullità dell'accordo con il quale si conviene che, in mancanza di pagamento del credito nel termine fissato, la cosa ipotecata o data in pegno passi in proprietà del creditore. Il medesimo divieto è previsto dall'art. 1963 c.c. in tema di anticresi. In diritto civile, un diritto reale di garanzia (o garanzia reale) è un diritto reale minore su cosa altrui, con la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un dato credito.

Nell'ordinamento giuridico italiano, le garanzie reali sono:

il pegno;

l'ipoteca.

In genere, la garanzia del creditore è rappresentata dal patrimonio del debitore , ma questo è solo una garanzia generica del credito: al creditore non è data la certezza di potersi soddisfare, in caso di inadempimento, su un dato bene del debitore .

Una garanzia specifica (che dia al creditore la certezza di potersi soddisfare su un dato bene) è invece rappresentata dalla costituzione del pegno o dell’ipoteca.

Pegno e ipoteca sono garanzie reali. Tradizionalmente li si definisce come diritti reali di garanzia su cosa altrui: il bene resta di proprietà di chi, debitore o terzo, lo ha dato in pegno o in ipoteca, e può essere dal proprietario liberamente alienato. Ma il creditore acquista sul bene un duplice diritto:

il diritto di procedere ad esecuzione forzata sul bene anche nei confronti del terzo acquirente (“diritto di seguito” del pegno o dell’ipoteca);

il diritto di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita forzata del bene con preferenza rispetto agli altri creditori del medesimo debitore (“diritto di prelazione”).

Sul creditore pignoratizio o ipotecario incombe un onere: non può sottoporre ad esecuzione forzata altri beni del debitore se non sottopone prima ad esecuzione i beni gravati da pegno o da ipoteca (art. 2911).

La cosa oggetto di pegno o di ipoteca può perire o deteriorarsi, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore: questi può esigere che gli sia prestata altra garanzia o, in mancanza, può chiedere l’immediato pagamento del credito (art. 2743).

Se l’oggetto della garanzia era assicurato, il diritto di pegno o di ipoteca sulle cose perite o deteriorate si converte in pegno sul credito dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore. Analoga conversione in pegno sul credito opera nel caso di costituzione sulla cosa di servitù coattive o di comunione forzosa o in caso di esproprio per pubblica utilità.

Il patto commissorio

La cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca normalmente ha un valore superiore all’ammontare del credito che garantisce. Di questo maggior valore il creditore non può profittare, a danno del debitore e degli altri creditori.

 

É nullo, perciò, il patto commissorio: il patto (autonomo o aggiunto ad un'altra garanzia tipica) con il quale creditore e debitore convengano che, in caso di mancato pagamento, la cosa data in pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore (art. 2744 del Codice civile). Questo divieto non può essere eluso con la vendita a scopo di garanzia, perché è un contratto in frode alla legge.

Fondamento del divieto di patto commissorio

Varie tesi sono state proposte per giustificare il divieto del patto commissorio. Innanzitutto, ci si è riferiti all’interesse del debitore, che può essere pregiudicato sia dalla particolare coazione così esercitata dal creditore, sia dalla sproporzione tra valore del debito e valore del bene preteso dal creditore (RESCIGNO). A questa tesi si obietta che contrasterebbe con la sanzione della nullità, la quale risulterebbe eccessiva in un contesto in cui l’unico interesse da difendere è quello del debitore ( a questo fine, si rileva, sarebbe sufficiente anche la mera annullabilità: così ANDRIOLI). Si è anche sostenuto che la ragione del divieto si troverebbe nella necessità di evitare i pregiudizi che potrebbero derivare da un tale accordo agli altri creditori, non ugualmente garantiti ma, anzi, penalizzati dai riflessi di quella che diventerebbe, altrimenti, una causa di prelazione atipica. Tuttavia, sembra improprio parlare di nascita di una causa di prelazione atipica, quantomeno nei casi in cui il patto commissorio afferisca ad un pegno o ad una ipoteca, perché sono detti istituti a creare la prelazione, che infatti è tipica (CARNEVALI). Inoltre, la tutela dei creditori è in genere attuata con l’azione revocatoria, che porta all’inefficacia relativa dell’atto, mentre qui la legge ha optato per la più grave sanzione della nullità. Così, proprio la presenza della nullità ha suggerito di ricercare la ragione del divieto del patto commissorio nella tutela di un interesse generale, superindividuale: si può in questo senso fare riferimento alla necessità di evitare che il patto commissorio diventi un patto di stile, andando a fondare un sistema di garanzie incapace di realizzare l’assoggettamento del patrimonio del debitore ai fini di garanzia generale considerati dalla legge all’articolo 2740 (BIANCA). Si noti poi come la legge sanzioni il patto commissorio afferente ad una garanzia tipica (ipoteca o pegno) e ne rappresenti una vietata modalità di esecuzione. Si ritiene comunque che la sanzione riguardi anche il patto commissorio autonomo, il quale, pur non afferendo ad alcuna garanzia tipica, ha comunque la stessa funzione giuridica ed economica del modello espressamente vietato.

 

 

 

 

LA CAPARRA, SI DISTINGUE DALL’ACCONTO , HA NATURA REALE PER CUI IL CONTRATTO SI PERFEZIONA CON IL PAGAMENTO DELLA CAPARRA

 

 LA CAPARRA CONFIRMATORIA O PENITENZIALE, SI DIFFERENZIANO PER LE FINALITA’, LA CONFIRMATORIA VUOLE SOLO RAFFORZARE L’IMPEGNO, AL PENITENZIALE FISSARE VELOCEMENTE UN CORRISPETTIVO PER IL RECESSO.

LA CAPARRA CONFIRMATORIA,  

 

 

L’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO  IN CLARIS NO FIT INTERPRETATIO.

Nella interpretazione del contratto il legislatore non sposa né la teoria della dichiarazione in virtu’ della quale la dichiarazione prevale sulla volontà, ne la teoria della volontà, il legislatore si limita a dire che non bisogna attenersi esclusivamente al tenore letterale delle parole, ma bisogna  ricercare il reale intento delle parti.

Questa norma ormai per giurisprudenza consolidata che ha espresso il principio, No claris no fit interpretatio "nelle questioni chiare non si fa luogo a interpretazione". Per cui il problema si pone solo se le dichiarazione non sono chiare ossia solo se ci sono clausole ambigue.

In questo caso, come il contratto deve essere stipulato ed eseguito secondo Buona fede, anche l’interprete deve interpretare secondo buona fede con presunzione che lo stesso abbiano fatto le parti. Non limitandosi al tenore letterale del contenuto del contratto, ma tenendo conto dei comportamenti anteriori e successivi alla conclusione del contratto, alle regole nella loro globalità, e quindi nel contesto complessivo

 

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