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MODELLI INTRASTAT
I modelli Intra dal 01/01/2010 vanno esclusivamente presentati per via telematica riferiti a periodi decorrenti dal 2010, per cui l'obbligo scatta dal modello intra del mese di Gennaio 2010
Non sono punibili i ritardi nella trasmissione dei modelli intrastat relativi a gennaio 2010 purche' presentati entro il 04/05/2010 circolare agenzia delle entrate del 18/03/2010 n. 14
A decorrere dal 1° gennaio 2003 i soggetti che effettuano scambi con i Paesi dell'Unione europea sono obbligati alla compilazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie di beni poste in essere.
Per essere definiti intracomunitari gli scambi devono rispettare tre requisiti:
- lo scambio deve riguardare una cessione di beni o una prestazione di servizi come individuata dagli art. 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (requisito oggettivo);
- i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato all'altro della Comunità europea (requisito territoriale);
- le operazioni devono essere realizzate nell'esercizio di imprese, arti o professioni (requisito soggettivo).
I modelli devono essere presentati esclusivamente per le cessioni di beni:
Modello Intra 1 (dati generali) intra 1 bis ( dati relativi alle vendite)
Modello intra 2 (dati generali) intra 2 bis ( dati relativi agli acquisti)
Le indicazioni per la compilazione sono contenute nel D.M. 21 ottobre 1992, modificato dal D.M. 15 aprile 2004.
La partita iva nella fatturazione tra i paesi membri viene preceduta da un codice iso (paese di appartenenza) per cui ad esempio la partita iva italiana 01115550632 diventa comunitaria aggiungendo il codice iso dell’italia nella fattispecie IT 01115550632.
I paesi membri della comunità europea sono i seguenti:
|
Codice Iso |
Paese membro della Cee |
Note |
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AT |
Austria |
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BE |
Belgio |
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CY |
Cirpo |
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DK |
Danimarca |
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EE |
Estonia |
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DE |
Germania |
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EL |
Grecia |
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FI |
Finlandia |
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FR |
Francia |
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GB |
Gran Bretagna |
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IE |
Irlanda |
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IT |
Italia |
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LV |
Lettonia |
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LT |
Lituania |
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LU |
Lussemburgo |
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MT |
Malta |
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NL |
Olanda |
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PL |
Polonia |
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PT |
Portogallo |
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CZ |
Rep.Ceca |
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SK |
Rep.Slovacca |
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SI |
Slovenia |
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ES |
Spagna |
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SE |
Svezia |
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HU |
Ungheria |
|
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RO |
Romania |
Dal 2007 |
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BG |
Bulgaria |
Dal 2007 |
|
|
|
|
A decorrere dal 1° gennaio 2007 sono variati i limiti che regolano la
periodicità della presentazione dei Modelli INTRASTAT per le cessioni e acquisti di bene:
Il D.M. 20 dicembre 2006, che è intervenuto in particolare sull'art. 3 del D.M. 27 ottobre 2000 ha stabilito:
Limite mensile con presentazione entro il 20 del mese successivo
Vendite da euro €200.000 ad euro €250.000 dal 01/01/2007
Acquisti da euro €150.000 ad euro €180.000 dal 01/01/2007
In sintesi i nuovi limiti sono i seguenti:
I nuovi limiti dal 01/01/2007
PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI: PERIODICITA', MODALITA' E TERMINI
La sezione in oggetto esamina la presentazione degli elenchi riepilogativi,
ossia la periodicità, le
modalità e i termini da osservare per adempiere correttamente all'obbligo
imposto dal D.L. n.
331/1993.
PERIODICITA' DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI
In base al nuovo art. 263 della Direttiva n. 2006/112/CE, la periodicità di
presentazione passa,
come regola generale, da trimestrale a mensile, per cui gli elenchi
riepilogativi devono essere
presentati entro la fine del mese successivo.
È data facoltà agli Stati UE di prevedere, a determinate condizioni, da essi
stessi stabilite, che gli
elenchi riepilogativi siano presentati con cadenza trimestrale, entro la
fine del mese successivo
al trimestre di riferimento, a condizione che l'ammontare delle cessioni
intracomunitarie di beni
di cui all'art. 264, par. 1, lett. d) e all'art. 265, par. 1, lett. c) non
sia superiore, né per il
trimestre di riferimento, né per ciascuno dei quattro trimestri precedenti:
• a 50.000,00 euro;
• ovvero, fino al 31 dicembre 2011, a 100.000,00 euro (o al suo controvalore
in valuta
nazionale).
Anche per le prestazioni di servizi, imponibili nel Paese UE del
committente, soggetto passivo,
attraverso il meccanismo del "reverse charge", gli Stati UE possono
stabilire, a determinate
condizioni, da essi stessi stabilite, che gli elenchi riepilogativi siano
presentati con cadenza
trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di
riferimento.Periodicità mensile e trimestrale
Avvalendosi di tale facoltà, l'art. 2, comma 1, del D.M. 22 febbraio 2010
stabilisce che i modelli
INTRASTAT, come regola generale, devono essere presentati con periodicità
mensile, salvo che
ricorrano le condizioni per la presentazione con periodicità trimestrale; la
periodicità annuale è
stata soppressa.
In particolare, ciascun elenco riepilogativo deve essere presentato con
riferimento a periodi:
• trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri
precedenti e per ciascuna
categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore a 50.000,00
euro;
• mensili, per i restanti soggetti.
Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E/2010 (§ 2), ha chiarito
che il superamento o
meno della soglia di 50.000,00 euro deve essere accertato, distintamente:
• per l'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese
(modello INTRA-1), da un
lato;
• per l'elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi
ricevute (modello INRA-2),
dall'altro.
È, quindi, possibile che il medesimo soggetto sia tenuto, per esempio, ad
una periodicità
trimestrale per l'elenco relativo agli acquisti di beni e servizi e ad una
periodicità mensile per
l'elenco relativo alle cessioni di beni e servizi.
Va, inoltre, tenuto presente che, in caso di superamento della soglia di
50.000,00 euro per una
singola categoria di operazioni (cioè solo per le cessioni intracomunitarie
di beni, ovvero solo per i servizi resi a soggetti passivi comunitari,
ovvero solo per gli acquisti intracomunitari di
beni o solo per i servizi ricevuti da soggetti passivi comunitari), scatta
l'obbligo di
presentazione mensile per l'intero elenco di cessioni o di acquisti. Se, per
esempio, nel corso di
un trimestre un soggetto passivo ha realizzato cessioni intracomunitarie di
beni per 60.000,00
euro e, nel medesimo periodo, ha prestato servizi per 10.000,00 euro, sarà
tenuto a presentare
mensilmente l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e
dei servizi
intracomunitari resi (modello INTRA-1). Analogamente, se, nel corso di un
trimestre, un
soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni per
30.000,00 euro e, nel
medesimo periodo, ha ricevuto prestazioni di servizi per 55.000,00 euro,
sarà tenuto a
presentare mensilmente l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari
di beni e dei servizi
intracomunitari ricevuti (modello INTRA-2).
Dunque, le singole categorie di operazioni relative ai beni e ai servizi non
si sommano, ma sono
considerate singolarmente; tuttavia, il superamento della soglia per una
singola categoria
impone la periodicità mensile anche per l'altra categoria.
Superamento della soglia nel corso del trimestre
L'art. 2, comma 4, del D.M. 22 febbraio 2010 dispone che i soggetti che
presentano un elenco
riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre,
superano la soglia di
euro 50.000,00 presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a
partire dal mese
successivo a quello in cui tale soglia è superata; in tal caso, sono
presentati gli elenchi
riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già
trascorsi. Il termine di
presentazione di tali elenchi coincide con quello previsto per il primo
modello mensile, così
come l'art. 3, commi 1 e 2, del D.M. 27 ottobre 2000 prevedeva nel
previgente regime.
Esempio
Per esemplificare, il soggetto passivo con periodicità trimestrale che,
rispetto al primo trimestre
2010, superi nel mese di febbraio la soglia di 50.000,00 euro per le
cessioni di beni, dovrà
presentare il modello INTRA-1 relativo ai mesi di gennaio e febbraio entro
il 25 marzo 2010,
mentre entro il 26 aprile 2010 (in quanto il 25 aprile è festivo) presenterà
il modello INTRA-1
relativo al mese di marzo; se, invece, la soglia è stata superata nel mese
di marzo 2010, il
modello INTRA-1 relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dovrà essere
presentato entro il
26 aprile 2010 (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E/2010, § 2).
Inizio attività
L'art. 2, comma 2, del D.M. 22 febbraio 2010 dispone che i soggetti la cui
attività sia iniziata da
meno di quattro trimestri presentano gli elenchi riepilogativi
trimestralmente, purché, nei
trimestri trascorsi, non sia stata superata la soglia di 50.000,00 euro.
Soggetti passivi obbligati alla presentazione dei soli elenchi relativi ai
servizi
Riguardo ai soggetti passivi tenuti esclusivamente alla presentazione degli
elenchi relativi ai
servizi (resi e ricevuti), la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.
14/E/2010 (§ 2) ha precisato
che si applica il principio previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 22
febbraio 2010, in base al
quale i contribuenti che hanno iniziano l'attività da meno di quattro
trimestri presentano gli
elenchi con periodicità trimestrale. In sostanza, considerato che il 2010 è
il primo anno di
applicazione dell'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT per le
prestazioni di servizi e
che la nuova disciplina territoriale per le prestazioni di servizi è stata
introdotta con effetto dal
1° gennaio 2010, i soggetti tenuti esclusivamente alla presentazione degli
elenchi relativi ai
servizi (resi e ricevuti) sono tenuti a rispettare la periodicità
trimestrale, salvo che superino, a
partire dal mese di gennaio 2010, la soglia di 50.000,00 euro.
Opzione per la periodicità di presentazione mensile
L'art. 2, comma 3, del D.M. 22 febbraio 2010 stabilisce che i soggetti
tenuti alla presentazione
degli elenchi riepilogativi con periodicità trimestrale possono optare per
la periodicità mensile.
In tal caso, l'opzione è vincolante per l'intero anno solare.
Operazioni particolari
La periodicità mensile è obbligatoria per i soggetti passivi:
• che effettuano scambi intracomunitari, per i quali sussiste l'obbligo di
dichiarazione delle
informazioni statistiche ai sensi del Reg. CE 31 marzo 2004, n. 638, aventi
per oggetto: navi e
aeromobili; energia elettrica; gas; merci acquisite o cedute come soccorsi
d'urgenza in Regioni
sinistrate;
• anche se i predetti scambi non costituiscono cessioni o acquisti
intracomunitari, ovvero
prestazioni di servizi imponibili nel Paese del committente.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI
L'art. 3, comma 1, del D.M. 22 febbraio 2010 stabilisce che i modelli
INTRASTAT sono presentati
all'Agenzia delle Dogane per via telematica; la trasmissione telematica deve
avvenire utilizzando
il Servizio Telematico Doganale (EDI – Electronic Data Interchange), così
come previsto dall'art.
3 della determinazione dell'Agenzia delle Dogane n. 22778/2010.
Come si dirà nel prosieguo, la presentazione telematica degli elenchi
riepilogativi è, tuttavia,
obbligatoria a decorrere dagli elenchi relativi al mese di aprile e da
quelli del secondo trimestre
2010.
Si fa presente che:
• i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi devono
richiedere all'Agenzia
delle Dogane, ove non ne siano già in possesso, l'autorizzazione
all'utilizzo del predetto servizio.
Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del
Servizio Telematico
Doganale sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane
(www.agenziadogane.gov.it);
• la firma digitale, necessaria per l'utilizzo del Servizio Telematico
Doganale, sarà rilasciata solo
alle persone fisiche, con la conseguente revoca dei certificati di firma
rilasciati alle persone
giuridiche. Queste ultime, inserendo un sottoscrittore persona fisica
tramite apposita
applicazione disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane,
potranno continuare ad
avvalersi del predetto Servizio Telematico Doganale;
• con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Dogane, sarà comunicata la
data a partire
dalla quale sarà consentito presentare gli elenchi riepilogativi per via
telematica anche
attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, secondo i
dettagli tecnici che saranno
forniti sul sito web http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
A partire dal 10 maggio 2010, gli elenchi riepilogativi predisposti in
formato elettronico possono
essere presentati, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, anche
attraverso i Servizi
telematici dell'Agenzia delle Entrate, secondo i dettagli tecnici riportati
sul sito web
http://telematici.agenziaentrate.gov.it (determinazione dell'Agenzia delle
Dogane 7 maggio
2010, n. 63336).
Regime transitorio
In base all'art. 3, comma 2, del D.M. 22 febbraio 2010, fino al 30 aprile
2010, gli elenchi
riepilogativi potevano essere presentati:
• in formato elettronico (ossia su dischetto, CD, chiavetta USB, ecc.);
• direttamente agli uffici doganali territorialmente competenti;
• accompagnati dai frontespizi (INTRA-1 e/o INTRA-2), debitamente compilati
e sottoscritti dal
soggetto obbligato o dal soggetto delegato (art. 3 della determinazione
dell'Agenzia delle
Dogane n. 22778/2010).
Secondo la nota dell'Agenzia delle Dogane 19 febbraio 2010, n. 24265:
• in considerazione del tardivo recepimento delle nuove disposizioni
comunitarie, i modelli
cartacei s'intendono regolarmente presentati se inviati per raccomandata o
consegnati
direttamente agli uffici doganali entro il 19 febbraio 2010 (ossia prima
dell'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 18/2010);
• per contro, per il periodo compreso tra il 20 febbraio 2010 (data di
entrata in vigore del D.Lgs.
n. 18/2010) e il 30 aprile 2010 (termine finale previsto dall'art. 3, comma
2, del D.M. 22
febbraio 2010):
- nel caso di invio per raccomandata di modelli cartacei, il contribuente
sarà invitato (a mezzo
raccomandata) ad inviare nuovamente i modelli, in via telematica o in
formato elettronico, entro
10 giorni dal ricevimento dell'avviso, con l'avvertenza che non sarà più
possibile l'invio a mezzo
posta;
- nel caso di invio per raccomandata dei modelli su formato elettronico, i
dati verranno acquisiti
nel sistema AIDA, con comunicazione al contribuente che non sarà più
possibile l'invio a mezzo
posta.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI
L'art. 3, comma 1, del D.M. 22 febbraio 2010 stabilisce che i modelli
INTRASTAT devono essere
presentati all'Agenzia delle Dogane, per via telematica, entro il giorno 25
del mese successivo al
periodo (mese o trimestre) di riferimento.
Regime transitorio
In base all'art. 3, comma 2, del D.M. 22 febbraio 2010, fino al 30 aprile
2010, gli elenchi
riepilogativi predisposti in formato elettronico dovevano essere presentati
entro il giorno 20 del
mese successivo al periodo (mese o
trimestre) di riferimento.
Il termine di presentazione degli elenchi del mese di gennaio 2010 (20 o 25
febbraio 2010) è
decorso prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 22 febbraio
2010, avvenuta il 5
marzo 2010. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E/2010 (§ 2), ha
chiarito che, in
ottemperanza all'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212
(Statuto dei diritti del
contribuente), era possibile adempiere all'obbligo dichiarativo entro il 4
maggio 2010
(sessantesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto
D.M.); va osservato,
al riguardo, che il citato art. 3, comma 2, della legge n. 212/2000 fa
riferimento non alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma all'entrata in vigore che, per il
D.M. 22 febbraio 2010, è il
20 marzo 2010 (quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale).
Fino al 4 maggio 2010 non saranno, peraltro, irrogate sanzioni per la
tardiva presentazione degli
elenchi, in applicazione dell'art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000
(circolare dell'Agenzia
delle Entrate n. 14/E/2010, cit.). L'Agenzia delle Entrate fa riferimento,
ai fini della suddetta
proroga, al termine di presentazione degli elenchi; in questo modo, solo gli
elenchi di gennaio, il
cui termine di presentazione è anteriore al 5 marzo 2010, beneficia del
relativo differimento.
Ragionando, invece, per competenza, anche gli elenchi di febbraio avrebbero
beneficiato della
relativa proroga.
REGIME SANZIONATORIO
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E/2010 ha chiarito che, in
considerazione delle
"obiettive condizioni di incertezza", gli errori ed omissioni commessi in
sede di compilazione dei
modelli non saranno sanzionati in applicazione dell'art. 10, comma 3, della
legge n. 212/2000.
La non punibilità:
• è limitata alle violazioni relative agli elenchi dei mesi di gennaio,
febbraio, marzo, aprile e
maggio 2010 (per i soggetti mensili), nonché a quelli del primo trimestre
2010 (per i soggetti
trimestrali);
• presuppone che i soggetti obbligati alla presentazione provvedano ad
inviare, entro il 20 luglio
2010, gli elenchi "integrativi", redatti secondo le nuove modalità.
È stato osservato, sul punto, che la non punibilità dovrebbe operare nei
soli confronti dei
soggetti che hanno adempiuto all'obbligo di presentazione degli elenchi, in
modo da poter
successivamente provvedere alla loro "integrazione" (lettera Assonime 25
febbraio 2010). Si
osserva, tuttavia, che, in base all'art. 3, comma 2, della legge n.
212/2000, la non punibilità
dovrebbe applicarsi anche nell'ipotesi di omessa presentazione degli elenchi
(lettera Assonime
25 febbraio 2010, cit.).
Per le sanzioni applicabili si veda la Tavola n. 1.
Tavola n. 1 - Sanzioni Fattispecie Norma violata Sanzione
Omessa presentazione di ciascun
elenco
Art. 50, comma 6,
del D.L. n.
331/1993
Da 516,00 a 1.032,00 euro (art. 11,
comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997)
Presentazione tardiva, ma entro 30
giorni dalla richiesta
Art. 50, comma 6,
del D.L. n.
331/1993
Da 258,00 a 516,00 euro (art. 11,
comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997)
Incompleta, inesatta o irregolare
compilazione di ciascun elenco
Art. 50, comma 6,
del D.L. n.
331/1993
Da 516,00 a 1.032,00 euro (art. 11,
comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997)
Omissione, irregolarità o inesattezza
dei dati statistici (persone fisiche)
Art. 34, comma 5,
del D.L. n. 41/1995
Da 206,00 a 2.065,00 euro (art. 11 del
D.Lgs. n. 322/1989)1
Omissione, irregolarità o inesattezza
dei dati statistici (società ed enti)
Art. 34, comma 5,
del D.L. n. 41/1995
Da 516,00 a 5.164,00 euro (art. 11 del
D.Lgs. n. 322/1989)1
CESSIONI: Modello Intra 1
|
Periodicità presentazione |
Limite |
Scadenza |
Note |
|
Annuale |
Non sup. a € 40.000,00 |
Entro il 31 gennaio dell’anno successivo |
I |
|
Trimestrale |
Sup.a 40.000,00€ fino a 250.000,00 |
20 mese successivo al trimestre |
|
|
Mensile |
Superiore a €250.000,00 |
20 mese successivo |
La scadenza del 20/8 e’ prorogata al 6/9 art.1 c.5 D.p.r. 07/11/99 n.10 |
ACQUISTI: Modello Intra 2
|
Periodicità presentazione |
Limite |
Scadenza |
Note |
|
Annuale |
Non sup. a €180.000,00 |
Entro il 31 gennaio dell’anno successivo |
|
|
Mensile |
Superiore a €180.000,00 |
20 mese successivo |
La scadenza del 20/8 e’ prorogata al 6/9 art.1 c.5 D.p.r. 07/11/99 n.10 |
Del mutamento della periodicità degli elenchi concretamente si terrà conto non in corso d'anno ma a partire dall'anno successivo.
Modalità di presentazione
Direttamente all’agenzia doganale ufficio intra
Per Raccomandata A.R.
previa richiesta al Dipartimento delle Dogane attraverso il sistema doganale EDI.per i soggetti che si avvarranno dell'utilizzo del sistema EDI, il D.M. 20 dicembre 2006 più volte citato ha previsto una proroga di cinque giorni della scadenza.
Ravvedimento operoso - dal 2007 non e' piu' gratuito
Non è più possibile, per effetto dell'abrogazione dell'art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997, il ravvedimento nel termine di tre mesi senza applicazione di sanzioni.
Dal 01/01/2007 il ravvedimento e’ a pagamento:
1) entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui viene commessa la violazione;
2) con il pagamento di un sanzione ridotta in misura pari ad euro 50,00 (persone fisiche) o 103,00 (per le società) (un quinto di 516,00 euro) ;art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 472/1997, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
3) versando la sanzione con Modello F24 e indicando quale codice-tributo 8911 e quale anno di riferimento l'anno cui si riferisce la violazione.
| SEZIONE ERARIO | |||||||
|
IMPOSTE DIRETTE - IVA - RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI
|
codice tributo |
rateiz. reg.- prov |
anno di riferimento |
importi a debito versati |
importi a credito compensati |
||
| (1) 8911 | (2) | (3) 2010 | (4) 103,00 | ||||
|
Codice ufficio (9) |
Codice atto
(10) |
TOTALE |
A (6) 103,00 |
B (7) |
SALDO (A -B )(8) + 103,00 |
||
O
Campi del modello F24 come compilare il campo
(1) codice tributo: indicare il codice tributo 8911
(2) rateazione/regione/prov: non compilare
(3) anno di riferimento: anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nell’esempio 2004
(4) importi a debito versati: indicare l'importo a debito 103,20
(5) importi a credito compensati: non compilare
(6) TOTALE A: somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario
(7) TOTALE B: somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito
(8) SALDO (A - B): indicare il saldo (TOTALE A - TOTALE B)
(9) codice ufficio: non compilare
(10) codice atto: non compilare
Attenzione: il versamento e’ contestuale alla presentazione, quindi stessa data per il versamento del modello F24 e la presentazione tardiva del modello intra
Le Sanzioni
| FATTISPECIE | NORMA VIOLATA | SANZIONE | NOTE |
| Omessa presentazione di ciascun elenco |
Art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 |
Da 516,00 a 1.032,00 euro (art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997) |
|
| Presentazione tardiva, ma entro 30 giorni dalla richiesta |
Art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 |
Da 258,00 a 516,00 euro (art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997) |
|
| Incompleta, inesatta o irregolare compilazione di ciascun elenco |
Art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 |
Da 516,00 a 1.032,00 euro (art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997) |
|
| Omissione, irregolarità o inesattezza dei dati statistici (persone fisiche) |
Art. 34, comma 5, del D.L. n. 41/1995 |
Da 206,00 a 2.065,00 euro (art. 11 del D.Lgs. n. 322/1989) |
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| Omissione, irregolarità o inesattezza dei dati statistici (società ed enti) |
Art. 34, comma 5, del D.L. n. 41/1995 |
Da 516,00 a 5.164,00 euro (art. 11 del D.Lgs. n. 322/1989) |
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Violazione |
Sanzione |
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Tardiva presentazione con ravvedimento |
€103,00 |
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Tardiva presentazione entro 30 gg a richiesta dell’agenzia delle dogane |
Da € 258,00 a € 516,00 |
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Regolarizzazione per correzione o integrazione entro 30 gg dalla richiesta dell’ufficio o spontaneamente |
Nessuna sanzione |
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Elenco incompleto o inesatto |
Da €516,00 a €1032 |
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Omessa Presentazione |
Da €516,00 a €1032 |
In caso di violazioni ripetute della medesima disposizione (ad esempio, omessa presentazione di più elenchi nel corso dell'anno), è possibile applicare l'istituto del cumulo giuridico, il quale prevede l'applicazione
di una sanzione unica pari alla sanzione prevista per la singola violazione aumentata da un quarto al doppio (art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997).
In caso di violazione contestata dall'ufficio, la stessa potrà essere definita, con il pagamento di un quarto della sanzione irrogata, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, ai sensi dell'art. 16, comma
3, del D.Lgs. n. 472/1997.
Da ultimo, ricordiamo che l'art. 11 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 disciplina la misura delle sanzioni riguardanti le violazioni di dati statistici.
In particolare dette sanzioni risultano:
- comprese tra euro 206,00 ed euro 2.065,00 per le violazioni commesse da persone fisiche;
- comprese tra euro 516,00 ed euro 5.164,00 per le violazioni commesse da enti o società;
È possibile ridurre tali sanzioni alla metà in caso di adesione del contribuente alla richiesta di correzione avanzata dall'ufficio.
La Contabilizzazione
Le fatture intra acquisti vengono registrate con un meccanismo particolare, le fatture sono non imponibile iva art. 8 o 9 (8 cessione di beni e 9 prestazioni di servizi) D.p.r. 633/72, ma vengono registrate con iva, poi si fa una registrazione di storno e annullamento nel registro delle vendite.
DOWNLOAD DEI MODELLI INTRA
(moduli utilizzabili dal 01/01/2002)
Controllo della validità delle partite iva comunitarie