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Omaggi a Clienti trattamento fiscale 2015
Ultimo aggiornamento 08/05/2015
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Attenzione molti contribuenti stanno ricevendo in questo periodo le cartelle per rata del condono ex legge 289/2002, tali cartelle non sono state precedute da avviso bonario, perche' l'agenzia delle entrate ritiene non esserne obbligata, tale comportamento contrasta con la legge 212/2000 per cui sono tutte nulle, ma e' necessario fare ricorso entro 60gg.

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OMAGGI

ALTRE SPESE A DEDUCIBILITA' LIMITATA 

AUTOVETTURE - CELLULARI 

Attenzione, il decreto semplificazioni (Dlgs 175/2014 entrato in vigore dal 13/12/2014 )  ha apportato modifiche al regime iva degli omaggi adeguando la  disciplina IVA alle disposizioni in materia di imposte sui redditi

Qual'è il limite per detrarre l'Iva sugli omaggi? 25,82€ fino al 12/12/2014 e 50€ dal 13/12/2014 in poi.

Qual'è il limite per dedurre il costo sugli omaggi? 50€

In quest’ambito, il Semplificazioni ha aumentato da 25,82 euro a 50 euro sia il limite monetario di riferimento, entro il quale le cessioni gratuite dei beni sono escluse da IVA, sia la soglia monetaria entro la quale l’IVA relativa all’acquisto risulta detraibile. In tal modo è stato parificato il limite stabilito per l’IVA a quello già previsto in tema di imposte sui redditi per la deducibilità dei costi di acquisto dei beni distribuiti gratuitamente. Ex artt.2, c. 2, n. 4) e 19 bis, 1, lett. h) D.P.R. 633/72. Mentre con l’intervento sul co. 3, dell'art.3 sempre del Decreto IVA, è stato innalzato in pari misura (da 25,82 a euro 50) anche il limite monetario entro il quale viene esclusa l’applicazione dell’IVA per le prestazioni di servizi rese a titolo gratuito o formanti oggetto di autoconsumo o per le quali non sia stata detratta l’imposta afferente agli acquisti. Quindi se se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 (prima € 25,82), infatti, sarà possibile detrarre integralmente l'IVA.

se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82), infatti, sarà possibile detrarre integralmente l'IVA. - See more at: http://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12057-omaggi-natalizi-fino-a-50-euro-con-iva-detraibile-ma-solo-dal-13-dicembre-2014.html#sthash.mA05Ijm9.dpuf

1.Omaggi di beni oggetto dell'attività d'impresa, 2.Omaggi di beni non oggetto dell'attività d'impresa

 

Gli omaggi costituiscono un valido strumento   per acquisire nuovi clienti o per fidelizzare quelli attuali,sono denominati come  spese di rappresentanza  dalla normativa fiscale.

La legislazione fiscale differenzia il trattamento degli omaggi e delle spese di rappresentanza si configura in base a 2 elementi  , il soggetto che riceve il beneficio e se il bene oggetto della cessione gratuita rientra nell’attività dell’impresa oppure risulta estraneo ad essa. Inoltre, sono rilevanti ai fini delle conseguenze fiscali:

  • l’importo dell'omaggio non supera 25,82€ limite elevato a 50 euro dal 13/12/2014;
  • la congruità e l’inerenza della spesa sostenuta dall’impresa.

Le limitazioni sono finalizzate ad  evitare comportamenti elusivi utilizzando beni che  non sono inerenti alla produzione aziendale. 

Tra le spese per omaggi o di rappresentanza rientrano  anche le spese di propaganda e pubblicità l’inerenza di tali spese all’attività aziendale è data dalla potenzialità delle stesse a generare ricavi commerciali anche se posticipati nel tempo.

Sono invece considerate spese di utilità sociale le erogazioni liberali  effettuate nei confronti dei dipendenti, le quali ricevono un differente trattamento fiscale rispetto agli omaggi effettuati verso i terzi, clienti o potenziali tali.

Le cessioni gratuite (vini, spumanti, panettoni, dolci, Dvd, cesti natalizi, penne, calendari, eccetera) sono fisiologiche all'attività d'impresa e/o della professione in quanto è prassi ricorrente di regalare a terzi (clienti, fornitori, dipendenti) beni di qualsiasi tipo, generalmente di valore non rilevante, a scopo prettamente promozionale, propagandistico e/o filantropico. Se i loro valore unitario non supera 25,82€ elevato a 50 euro dal 13/12/2014li consideriamo omaggi, se il valore e' superiore consultare altre spese a deducibilità limitata

Il trattamento fiscale degli omaggi non e' di semplice soluzione bisogna distinguere, se gli omaggi sono costituiti da beni oggetto dell'attività dell'impresa o beni diversi, e se gli stessi sono destinati ai clienti o a soggetti diversi.

Cosa dice la legge

L'art. 108, 2° comma nuovo Tuir, stabilisce :Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.  Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 25,82 (50.000 lire).

L'art.19bis-1 D.p.r. 633/72 lettera h stabilisce: non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila euro 25,82;

Quindi per omaggio, s'intende qualsiasi cessione di beni gratuita destinati a chiunque (clienti, fornitori etc..) al fine di accrescere l'immagine aziendale, il cui valore non supera euro 25,82 e tale spesa e' deducibile al 100% ai fini delle imposte dirette, mentre un discorso piu' complesso si prospetta ai fini Iva. In linea generale l'iva acquisti sugli omaggi e' detraibile al 100% art. 19-bis1, comma 1, lettera h),D.p.r. 633/72, a condizione, che il bene sia destinato al cliente ed inserito in fattura emessa, in regime di non imponibilità ex art.2 D.p.r. 633/72 e il bene non sia oggetto dell'attività dell'impresa.

Il corretto trattamento tributario da riservare alle cessioni di beni a titolo gratuito presuppone una preliminare distinzione tra i beni oggetto dell'attività d'impresa (cosiddetti "beni merce") e i beni alla cui produzione o scambio non è diretta l'attività d'impresa ("altri beni"). Analizziamo quindi i due casi: Omaggi di beni oggetto dell'attività d'impresa e Omaggi di beni non oggetto dell'attività d'impresa.

1.Omaggi di beni oggetto dell'attività d'impresa

Con riferimento agli omaggi di beni oggetto dell'attività d'impresa, verranno analizzate le tre seguenti alternative:

1.Detrazione dell'Iva sugli acquisti di beni destinati ad omaggio L',art.19bis1 comma 1, lettera h), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dispone che "non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila" euro 25,82, . In base all'art. 2, comma 2, n. 4), del citato decreto costituiscono inoltre cessioni di beni "le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila/ euro 25,82 e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis". Con la circolare 16 luglio 1998 n.188/e l'Amministrazione finanziaria ha illustrato il coordinamento tra le suddette norme, chiarendo che gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa, non costituiscono, ai fini Iva, spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad imposta ai sensi dell'art.2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972. Nel sancire l'imponibilità  delle cessioni gratuite di beni oggetto dell'attività di impresa, tale impostazione sembrerebbe precludere la possibilità per l'impresa stessa di non detrarre l'Iva a monte sull'acquisto di tali beni, anche se, fin dall'origine, si sia a conoscenza che gli stessi verranno destinati ad omaggio . Qualora l'iva all'acquisto (o produzione) dei beni oggetto dell'attività di impresa sia stata detratta, la relativa cessione a titolo gratuito del bene sarà soggetta ad Iva, ex art.2 comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972. Poiché, ai sensi dell'art.18, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, per le cessioni gratuite dei beni in parola la rivalsa non è obbligatoria, nell'ipotesi in cui questa non venga esercitata, l'impresa potrà adottare alternativamente una delle seguenti procedure :

   - l'emissione di autofattura, in unico esemplare per ciascuna cessione, ovvero mensile per le cessioni gratuite effettuate nel mese, con l'indicazione del valore normale dei beni ceduti, dell'aliquota (o delle aliquote) applicabile e della relativa imposta, oltre che l'annotazione della dicitura "Autofattura per omaggi ai sensi dell'art.2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972". Tale documento dovrà essere numerato secondo la numerazione propria delle fatture di vendita ed essere annotato nel registro delle fatture emesse; il relativo ammontare imponibile concorrerà a formare il volume d'affari dell'impresa;  

 - l'annotazione su un apposito registro Iva degli omaggi, numerato e conservato ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, con indicazione dei dati del cessionario, dell'ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte distinte per aliquota. 

L'impresa potrebbe altresì decidere di emettere regolare fattura nei confronti del cessionario, optando fra due possibili alternative:  

 - richiedere al cessionario del pagamento della sola Iva, esercitando la rivalsa; in tal caso il cedente emette fattura in duplice esemplare recante l'indicazione "Cessione gratuita ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972, con rivalsa dell'Iva, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972";   

- rinunciare all'esercizio della rivalsa; in tal caso il cedente emette fattura in duplice esemplare recante l'indicazione "Cessione gratuita ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972, senza esercizio della rivalsa dell'Iva, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972" e dovrà contabilizzare e versare l'imposta alla stregua di qualsiasi operazione imponibile. Va, infine, ricordato che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972, la base imponibile delle cessioni a titolo gratuito è rappresentata dal valore normale dei beni, costituito, ex art. 14 del medesimo decreto, dal prezzo mediamente praticato per i beni della stessa specie, al medesimo stadio di commercializzazione, che si individua in quello praticato nella fase di produzione, qualora i beni ceduti siano prodotti dallo stesso soggetto, ed in quello praticato nella fase all'ingrosso, qualora siano stati acquistati presso altri operatori

2.Possibilità di non detrarre l'Iva sugli acquisti di beni destinati ad omaggio In alternativa alla procedura descritta in precedenza, si ritiene sia possibile, per l'impresa, optare per la non detrazione dell'Iva sugli acquisti destinati ad omaggio, con conseguente esclusione dal campo di applicazione del tributo della successiva cessione gratuita. La circolare 16 luglio 1998 n.188/E sembra precludere la possibilità per l'impresa di non detrarre l'Iva a monte sull'acquisto dei beni in parola, anche qualora, fin dall'origine, si sia a conoscenza che gli stessi verranno destinati ad omaggio. Tuttavia, più che inibire l'ipotesi descritta, la predetta circolare sembra averla trascurata, dando per scontato che, in caso di acquisto o produzione di beni oggetto dell'attività d'impresa, l'Iva a monte sia stata portata in detrazione. Ma se tale presunzione può avere senso nel caso in cui i beni in questione siano prodotti dall'impresa stessa (risulterebbe, infatti, complesso discernere nell'ambito del processo produttivo i beni destinati alla commercializzazione da quelli destinati ad omaggio), lo stesso non può dirsi nel caso in cui gli stessi siano acquistati . L'art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972, nel sancire l'imponibilità delle "cessioni gratuite di beni", esclude espressamente:   - quelle aventi ad oggetto beni "la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila/euro 25,82", e   - quelle aventi ad oggetto beni "per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'iva acquisti a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis". La seconda locuzione è indipendente dalla prima: pertanto il regime di esclusione delle cessioni dei beni "per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19" opera - letteralmente - a prescindere dalla circostanza che si tratti di beni la cui produzione o commercio rientri o non rientri nell'attività propria dell'impresa. Nella pratica "in caso di cessione gratuita, l'esclusione dal campo di applicazione del tributo, per mancata detrazione dell'Iva a monte, trova più ampia applicazione, . 

Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 6, della VI Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE: "È assimilato a una cessione a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all'uso del suo personale o lo trasferisce a titolo gratuito o, più generalmente, lo destina a fini estranei alla sua impresa, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno consentito una deduzione totale o parziale dell'imposta sul valore aggiunto. il legislatore comunitario al fine di evitare che i beni pervengano al consumo detassati dispone l'assoggettamento all'imposta del relativo autoconsumo esterno, ma ciò solo nel caso in cui l'imposta relativa ai beni stessi abbia formato oggetto di detrazione totale o parziale al momento dell'acquisto". Tale disposizione impedisce che un soggetto passivo che ha potuto detrarre l'Iva sull'acquisto di un bene destinato alla sua impresa sfugga al pagamento dell'Iva quando preleva il bene stesso dal patrimonio della sua impresa per fini privati e goda così di indebiti vantaggi rispetto al consumatore comune che acquista il bene pagando l'Iva". I Giudici comunitari hanno illustrato la ratio della norma sopra descrita: Garantire parità di trattamento tra il soggetto passivo che prelevi un bene dalla sua impresa e un consumatore comune, per cui e' normale che se l'impresa si acquista senza detrarre iva cede senza assoggettare a iva, tale interpretazione e' avvalorata anche dall'art.2 del D.p.r. 633/72

l'art. 2, comma 2, n. 5), del D.P.R. n. 633/1972, esclude l'imponibilità della destinazione dei beni "... all'uso o al
consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione ..." nell'ipotesi in cui non sia stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.

Per cui se Io soggetto iva, acquisto un bene da un privato e lo cedo, lo vendo senza iva, se acquisto un bne con iva indetraibile lo vendo sempre senza iva. La dicitura da usare sarà Non imponibile art. 2, comma 2, n. 5), del D.P.R. n. 633/1972

 

3.Rettifica dell'Iva detratta a monte: Alternativamente all'imponibilità della cessione a titolo gratuito, che, come si è detto, è rappresentata dal valore normale del bene ceduto, ci si domanda se sia possibile operare la rettifica della detrazione dell'Iva pagata a monte, ex 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, che renderebbe la relativa cessione gratuita dei beni in parola fuori campo Iva.  È il caso, ad esempio, dei beni e servizi il cui commercio o la cui produzione rientra nell'attività propria dell'impresa successivamente destinati ad una "operazione a premio". l'art.19 comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 dispone che "... In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio"; e, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera m), del citato decreto, "le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio ...", non costituiscono cessioni di beni. Pertanto, come chiarito dalla circolare 24 marzo 1998 n.89/e, i beni e i servizi oggetto dell'attività d'impresa, per i quali è stata detratta l'Iva a monte, possono essere destinati a "premio" a condizione che:   - sia operata la rettifica della detrazione prevista dall'art.19 bis2, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, se i beni e i servizi assegnati sono stati acquistati o prodotti a decorrere dal 1° gennaio 1998;   - sia corrisposta l'imposta sostitutiva del 20 per cento, se i beni e i servizi assegnati sono stati acquistati o prodotti prima del 1°gennaio 1998. In tale ipotesi, dunque, la rettifica ex art. 19-bis2 si rende obbligatoria, venendo a mutare, per effetto del cambiamento di destinazione del bene, il regime di detrazione dell'imposta, non costituendo mai l'operazione a premio un'operazione imponibile. Nel caso in esame, invece, la cessione a titolo gratuito di beni oggetto dell'attività d'impresa, cui è stata operata la detrazione dell'imposta, non comporta alcun mutamento in ordine alla detrazione stessa, essendo la successiva cessione imponibile ex art.2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972. Tale impostazione  per analogia e' confermata dalla stessa Amministrazione finanziaria, che, con la circolare 24 dicembre 1997,n.328/e, ha rilevato che "le ipotesi di rettifica della detrazione dovrebbero riguardare casi piuttosto limitati, ove si consideri che la destinazione di un bene a fini estranei all'impresa dà luogo, generalmente, alla tassazione del bene stesso a titolo di autoconsumo , il che fa venir meno l'obbligo della rettifica della detrazione operata. In tal caso, infatti, la detrazione stessa è legittimata dalla circostanza che il bene in questione è stato impiegato per la realizzazione di un'operazione imponibile".

2.Omaggi di beni non oggetto dell'attività d'impresa

Regime Iva degli omaggi non oggetto dell'attività d'impresa Secondo quanto affermato dal Ministero delle finanze nella risoluzione 16 ottobre 1990 n.666305, gli acquisti di beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa destinati ad omaggio ai dipendenti non presentano quella connessione strumentale con l'attività dell'impresa tale da integrare una spesa di rappresentanza. Di conseguenza, l'Iva relativa a tali beni è indetraibile per mancanza del requisito dell'inerenza con l'esercizio dell'impresa,  indipendentemente dal costo di acquisto. In altri termini, per il Ministero va distinta l'ipotesi in cui destinatario dell'omaggio sia un cliente o un fornitore del soggetto cedente da quella in cui i beni siano destinati ai dipendenti dell'impresa stessa. Analizziamo i due casi:

Destinatario dell'omaggio e' un Cliente  - se il costo unitario del bene è superiore ad euro 25,82, l'imposta relativa agli acquisti non è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è da considerarsi fuori campo Iva,ex art.2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972;   - se il costo unitario del bene non è superiore ad euro 25,82, l'imposta relativa agli acquisti è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è da considerarsi fuori campo Iva, ex art.2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972. In questo caso viene meno il principio in virtu' del quale l'iva detratta a monte deve essere riaddebitata sulla cessione, a condizione pero' che sia garantita la parità di trattamento con il consumatore finale e si provi che l'operazione non nasconde un evasione iva, in tal caso a parere di chi scrive e' necessario inserire l'omaggio in fattura emessa al cliente, in modo tale da provare che il cliente e' il reale destinatario dell'omaggio.

Destinatario dell'omaggio e' un soggetto diverso (Fornitore, dipendente) , l'imposta relativa all'acquisto del bene non sarà mai detraibile, a prescindere dal superamento o meno della soglia dei 25,82 euro, e la successiva cessione gratuita sarà fuori campo Ivaex art.2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972 .

 

 

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