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PARTICIPATION EXEMPTION
Ultimo aggiornamento 05/01/2006
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Indice: 1.Participation exemption o pex, 2.Dividend washing, 3.I capital gains e le plusvalenze da partecipazione, 4.Gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali

Premessa

La tassazione dei proventi connessi alla detenzione di partecipazioni in società ed enti ha un panorama legislativo piuttosto complicato. In tutti i casi si tratta di una disciplina piuttosto articolata che fa discendere una specifica modalità impositiva dalla natura del soggetto percettore e dall'entità e qualità della partecipazione medesima.

1.Participation exemption o pex

dal 1° gennaio 2006, la cosiddetta participation exemption o pex si sostanzia nell'esenzione da tassazione per il 91 per cento del loro ammontare delle plusvalenze realizzate sulle cessioni di partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti che non residenti, al verificarsi di specifiche condizioni. È previsto anche che per le plusvalenze che verranno realizzate a partire dal 1° gennaio 2007, tale esenzione scenda all'84 %. L'ammontare della plusvalenza soggetto a tassazione non è rateizzabile in quote costanti, ma partecipa alla formazione del reddito di impresa nell'esercizio in cui avviene la cessione.

Beneficiari: società di capitali e gli enti commerciali residenti

Presupposti: 

- le partecipazioni cedute sono state possedute ininterrottamente dal 1° giorno del 18° mese (dal 2006 passa da 12 a 18 mesi)  precedente quello della cessione (considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente secondo il criterio Lifo) e, iscritte nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso 

- le partecipazioni devono riguardare azioni o quote di partecipazioni - comprese quelle non rappresentate da titoli - in società ed enti (escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparate) che svolgono, al momento del realizzo, un'effettiva attività commerciale non localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso.

La nuova normativa si applica secondo il criterio della data di regolamento delle operazioni di cessione che, per le partecipazioni quotate sui mercati regolamentati, dipende dal mercato di quotazione.In caso di cessione di partecipazioni comprensive di dividendi anche nel tax planning dei soggetti Ires, in quanto la differente tassazione dei dividendi (5 per cento) e delle plusvalenze cui si applica la pex (al momento, 9 per cento e, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il 16 per cento) può rendere vantaggioso, sotto il profilo fiscale, distribuire gli utili prima della cessione della partecipazione, dato il minore prelievo fiscale cui essi sono soggetti.La pex si applica, alle stesse condizioni sopra menzionate, anche alle plusvalenze patrimoniali relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni, ai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza per i quali sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

E' stato mantenuto inalterato il regime di integrale indeducibilità, già previsto fin dall'entrata in vigore della riforma fiscale, per le eventuali minusvalenze ed i costi inerenti al realizzo di tali partecipazioni.Nel computo delle plusvalenze e delle minusvalenze, il costo fiscalmente rilevante  è assunto al netto delle svalutazioni dedotte prima dell'introduzione dell'Ires.

A seguito dell'introduzione della participation exemption, è stato introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto pro rata patrimoniale (art. 97 del Tuir), finalizzato a evitare manovre elusive di indebitamento volte ad acquisire partecipazioni e, quindi, da un lato oneri deducibili (interessi passivi) e, dall'altro, possibili plusvalenze parzialmente
esenti. La disposizione si applica a tutte le società che detengono partecipazioni cedibili secondo il regime della participation exemption per tutto l'arco di tempo in cui la partecipazione viene detenuta e rende indeducibile una percentuale forfetaria di oneri finanziari nella presunzione, appunto, che l'acquisto della o delle partecipazioni possa
essere stato effettuato mediante ricorso ad indebitamento.

La formula per il calcolo del pro-rata patrimoniale è,  la seguente:

IPIS = (IP-IA) x (PE - PNR)/(TA - PNR - DC) - D

in cui:

IPIS = interessi passivi indeducibili della società
IP = interessi passivi (che residuano dopo l'eventuale applicazione
della thin capitalisation)
IA = interessi attivi
PE = partecipazioni esenti (valore di libro)
PNR = patrimonio netto contabile rettificato
TA = totale attivo
DC = debiti commerciali risultanti dal passivo dello stato patrimoniale
D = quota imponibile dividendi da partecipazioni esenti percepiti nel
periodo di imposta.

2.Dividend washing

La norma sul cosiddetto "dividend washing" nasce con l'obiettivo di introdurre una disposizione antielusiva specifica per contrastare operazioni di cessione delle partecipazioni "utili compresi" che consentono la percezione di dividendi detassati e la successiva deduzione di minusvalenze da realizzo. In estrema sintesi, l'operazione si svolge in questo modo: una società acquista una partecipazione in altra società al prezzo, ad esempio, di 120; vengono poi distribuiti per 20 i dividendi della società partecipata; a questo punto, la società vende la partecipazione al prezzo di 100 realizzando una minusvalenza deducibile di 20. La norma introdotta, pur mantenendo fermo il principio secondo cui sono da ritenersi inerenti alla determinazione del reddito d'impresa e quindi deducibili i componenti negativi di reddito afferenti ad azioni, quote e strumenti finanziari assimilati, rende indeducibili nella determinazione di tale reddito le minusvalenze realizzate tramite l'acquisto cum cedola delle predette attività finanziarie e la loro rivendita ex cedola, dopo l'incasso dei dividendi e fino a concorrenza dei dividendi stessi non imponibili.
La normativa introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2006, limita la deducibilità delle minuvalenze e delle differenze negative derivanti dalla cessione di partecipazioni o di strumenti finanziari similari fino a concorrenza dell'importo dei dividendi percepiti e non assoggettati a tassazione, onde evitare che sulle medesime partecipazioni sia possibile fruire, nel contempo, dell'esenzione spettante sui dividendi distribuiti e della deducibilità delle minusvalenze realizzate.In sintesi, sono state escluse dall'ambito applicativo della norma antielusiva le operazioni che hanno per oggetto partecipazioni detenute al momento del realizzo da più di 36 mesi e in ogni caso, onde evitare rischi di doppia imposizione, quelle non aventi i requisiti oggettivi (residenza e/o commercialità) per fruire della participation exemption.

3.I capital gains e le plusvalenze da partecipazione

Il Capital gain è il profitto (o plusvalenza) realizzato alla compravendita del prodotto finanziario, ossia la differenza tra il prezzo pagato all'acquisto e quello incassato alla vendita del bene di investimento. La tassazione del Capital gain è regolata dal Dlgs 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche , entrato in vigore il 1º luglio 1998. Va osservato in primo luogo che l'art. 3, D.Lgs. 461/1997 che ha sostituito le lett. c) e c bis) dell'art. 81, D.P.R. 917/1986, a partire dall'1.7.1998, ha modificato la disciplina della tassazione delle plusvalenze conseguite a seguito della cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società e dei relativi diritti. Rispetto al previgente regime la novità principale è costituita dalla tassazione analitica di tutte le plusvalenze realizzate, anche se acquisite per successione, indipendentemente dalla percentuale posseduta e dal tempo intercorso tra acquisto e cessione.

Di conseguenza, sotto il profilo tributario se la cessione dà luogo ad una plusvalenza, il trattamento fiscale è diverso a seconda che si tratti di cessione di partecipazione qualificata o meno.

In caso di partecipazione non qualificata, la tassazione avviene mediante applicazione di un'imposta sostitutiva del 12,5% diversamente applicata a seconda che il soggetto abbia optato per il regime del risparmio amministrato (tassazione del reddito realizzato), ovvero del risparmio gestito (tassazione del reddito maturato) ovvero abbia mantenuto il regime "naturale" della dichiarazione.

In caso di partecipazione qualificata, invece, è ammesso solo il regime della dichiarazione con applicazione dell'imposta sostitutiva del 27% .

 

 

4.Gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali

Le plusvalenze percepite da imprese individuali e società di persone commerciali concorrono alla base imponibile del soggetto percettore, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Tuir, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, a condizione che risultino soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 87 del Tuir per individuare le partecipazioni ammesse al regime di esenzione (participation exemption) . Al di fuori di tale ipotesi, infatti, le poste in commento contribuiscono integralmente alla formazione del reddito imponibile, ferma restando la possibile rateizzazione in quote costanti sino al quarto esercizio successivo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 86, comma 4, del Tuir. Si noti quindi come, ai fini dell'imposizione delle plusvalenze percepite da imprese individuali e da società di persone commerciali, risulti del tutto irrilevante l'entità della partecipazione sottostante, e dunque la sua natura qualificata o meno, assumendo al contrario rilevanza, di fatto, la sola presenza dei requisiti di cui al citato art. 87 del Tuir