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La
prescrizione e' una sanzione comminata a chi non esercita un diritto già
acquisito in un
determinato tempo, tutto si prescrive, nulla puo' essere imprescrittibile (codice civile, art.2934 e
ss.).
La decadenza consiste nella perdita della possibilità di acquisire un
diritto, che si acquisisce solo se viene esercitata la facoltà, il mancato esercizio
della facoltà in un termine perentorio comporta la decadenza (codice civile,
art.2964 e segg.)
In parole semplici, qual’e’ la differenza tra decadenza e prescrizione? la
decadenza avviene prima che il diritto sia acquisito, la prescrizione
invece avviene dopo che il diritto e' acquisito, ma non esercitato quindi la
decadenza e’ il termine entro il quale bisogna far valere un diritto, la
prescrizione la sanzione inflitta per non avere esercitato quel diritto già
acquisito nei
termini
Prescrizione: Il Diritto è già sorto - Diritto acquisito, ma non esercitato nei termini, la prescrizione e' la sanzione per non aver esercitato un diritto
Decadenza: Il Diritto non e' stato acquisito - Diritto non ancora acquisito, ma per poterlo acquisire e' necessario esercitare una facoltà nei termini la decadenza e' una sanzione per non aver esercitato la facoltà di acquisire il diritto.
In termini temporali viene prima la decadenza e poi la prescrizione
In materia tributaria possiamo dire che:
Per Equitalia si parla sempre di prescrizione
Per l'Agenzia delle Entrate si parla per la maggior parte dei casi di decadenza
Esempio
L'Agenzia delle Entrate notifica un accertamento oltre i termini, si parla di decadenza perche' il diritto non e' stato acquisito nei termini.
Equitalia notifica la cartella di pagamento su omesso versamento su unico, si parla di prescrizione, perche' il diritto e' già stato acquisito dall'ufficio, la dichiarazione dei redditi e' costitutiva del diritto.
In termini Generali pratici i due concetti sono due facce della stessa medaglia, ma giuridicamente no. La
prescrizione, infatti, e' stabilita solo dalla legge mentre la decadenza puo'
anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il
termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai
consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la decadenza) ed il termine
entro il quale tale diritto puo' essere esercitato, promuovendo magari una causa
(due anni dall'acquisto, la prescrizione).
Il versamento del debito prescritto non può essere chiesto a rimborso (art. 2940 del codice civile).
Quanto esposto vale anche per i crediti tributari,
specie in virtù del fatto che, per essi, non è rinvenibile una norma analoga
all’art. 3, comma 9, della L. 8 agosto 1995, n. 335 che, per i contributi Inps
prescritti, ne contempla espressamente l’impossibilità di versamento.
E' importante sapere che sia la prescrizione che la
decadenza non possono essere rilevate d'ufficio da un giudice. Cio' significa
che e' necessario contestare attivamente il decorso dei termini
(attraverso un avvocato), senza aspettare che sia il giudice a rilevare il
fatto. La prescrizione e la decadenza sono elementi da considerare subito, sia
quando si intende esercitare un diritto sia quando ci vengono chiesti
adempimenti (pagamenti di multe, bollette, cartelle esattoriali, etc.). E' bene
tener presente, in quest'ottica, che il pagamento preclude la possibilita' di
opporre la prescrizione.
Non pensate che se un determinato tributo e’ prescritto,
non bisogna fare nulla, anzi bisogna fare ricorso nei termini (in genere 60
giorni), se non si fa opposizione bisogna soltanto pagare.
Il termine di prescrizione puo' essere soggetto a sospensione od ad
interruzione:
I tributi (Irpef, Iva, Imposta di Registro) si prescrivono ognuno in un determinato termine previsto dalla singole leggi d’imposta, se la legge non prevede un termine si applica la prescrizione ordinaria decennale 2946 c.c, ad esempio per i diritti camerali, per i quali non e’ previsto un termine di prescrizione.
La sospensione puo' essere determinata dall'esistenza di particolari
rapporti che legano le parti (tra coniugi, genitori e figli minori, tutore e
interdetto, etc.), da vincoli a cui potrebbero essere sottoposti i beni delle
persone coinvolte (amministrazione altrui), quando vi sia un occultamento doloso
da parte del debitore e da particolari condizioni del titolare (minori non
emancipati, interdetti per infermita' di mente, militari in servizio in tempo di
guerra,etc.). Per ogni dettaglio si veda l'art.2941 del codice civile.
L' interruzione puo' avvenire per diversi motivi. Tipicamente ha luogo
quando il diritto viene esercitato dal titolare tramite notificazione (*) di un
atto con il quale si inizia un giudizio o di una richiesta -od intimazione-
scritta (la cosiddetta "costituzione in mora", che puo' contenere o meno un
termine, si veda il codice civile, art.1219 e segg.). Si interrompe, in ogni
caso, quando il diritto viene riconosciuto da colui contro il quale puo' essere
fatto valere.
Ad esempio si ha interruzione della prescrizione, quando la cartella di pagamento non impugnata che si prescrive in 5 o 10 anni a seconda dei casi, e prima dello spirare del termine Equitalia notifica un’intimazione di pagamento, che interrompe la prescrizione e si ricomincia a conteggiare il termine daccapo.
Esempio di sospensione della prescrizione invece e’ il contenzioso.
Gli effetti sono sostanzialmente diversi, perche' mentre la sospensione crea una
parentesi (il periodo anteriore al verificarsi della causa di sospensione si
somma con quello successivo), l'interruzione toglie ogni valore al tempo
anteriormente trascorso.
Tutte le volte che il termine di interrompe, infatti, inizia un nuovo periodo
prescrittivo analogo al precedente.
Le regole relative alla sospensione e all'interruzione non si applicano quando
e' prevista una decadenza. Essa e' impedita (ovvero, in parole povere,
perde valore) solo dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto
oppure, in certi casi, in conseguenza del riconoscimento del diritto da parte
della persona contro la quale esso puo' essere fatto valere.
1. Prescrizioni estintive. Per legge esiste una prescrizione
ordinaria di 10 anni a cui sono riferibili tutti i crediti per i quali la
legge non specifica qualcosa di diverso. Per determinati crediti, invece,
vengono specificate delle prescrizioni brevi (di solito di cinque anni).
Si chiama estintiva in quanto al debitore e' sufficiente invocare il decorso
del termine per far scattare la prescrizione e estinguere il debito.
2. Le prescrizioni presuntive sono quelle per le quali la legge
presume che dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato.
Quasi tutte le prescrizioni inferiori ai 5 anni sono presuntive (sei mesi, un
anno, tre anni, etc.) Si differenziano dalla prescrizione estintiva in
quanto, trascorso il termine, il debito non si estingue, ma si presume che sia
estinto. In pratica, se il creditore dimostra che il debitore non ha pagato,
attraverso la confessione o il giuramento decisorio, può ottenere una sentenza
favorevole anche se il termine della prescrizione è già scaduto.
Per praticita' puo' essere consultato lo specchietto riportato in calce alla
scheda, dove sono stati riportate le prescrizioni e le decadenze riguardanti i
diritti (nonche' crediti e debiti) piu' comuni e di maggiore utilita' per gli
utenti ed i consumatori.
Come si calcola
La prescrizione decorre dal giorno in cui si puo' far valere il diritto e
termina quando si e' compiuto l'ultimo giorno. Il calcolo dev'essere fatto
considerando il calendario comune (quindi comprendendo sabati e festivi) e non
deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del
termine. Se il termine cade in un giorno festivo il diritto e' prorogato al
giorno successivo non festivo. Per i termini a mesi la scadenza cade nello
stesso giorno del mese iniziale o, in mancanza, nell'ultimo giorno del mese.
Il calcolo, ovviamente, deve prendere in considerazione tutte le
possibili interruzioni. A tal fine e' importante chiarire alcuni punti
fondamentali riguardanti il concetto di notifica.
In termini generali, quindi indipendentemente dal tipo di atto o
comunicazione, la notifica:
- puo' avvenire anche tramite consegna fatta a persona diversa dal destinatario
(anche non parente), purche' questa sia abilitata -per legge- a ricevere l'atto
e siano state rispettate le regole della privacy ;
- puo' avvenire anche per giacenza postale. In tal caso devono verificarsi due
condizioni, ovvero deve risultare inviato un secondo avviso di giacenza (a parte
il primo lasciato in occasione del primo tentativo di consegna) da parte delle
poste per raccomandata a/r e devono risultare decorsi 10gg senza che sia stato
effettuato il ritiro (che, comunque, puo' avvenire entro sei mesi se si tratta
di un atto amministrativo);
- per il mittente, in caso di invii postali e se non vi sono vizi di procedura,
la notifica si perfeziona alla data di consegna dell'atto alle poste o, se la
notificazione e' diretta, alla data della spedizione.
Tutto cio' ha conseguenze determinanti sia ai fini del conteggio dei termini,
sia nei casi in cui, per esempio, giunga una cartella esattoriale riguardante
oneri del tutto sconosciuti per i quali non ricordiamo sia giunta alcuna
precedente richiesta o per il quali abbiamo il dubbio che sia decorsa la
prescrizione. Non solo puo' risultare una corretta notifica per giacenza
postale, ma per chi ci ha inviato l'atto (un verbale di multa al codice della
strada, per esempio), tale notifica risultera' perfezionata alla data in cui
esso e' stato consegnato alle poste, a prescindere dal fatto che risulti
ritirato o meno.
CONTESTAZIONE
Appurato che vi sono i presupposti per contestare il decorso di un termine
di prescrizione, sara' bene provvedere a sollevare la questione per iscritto,
rispondendo alle richieste ricevute tramite una raccomandata a/r. In certi casi
potra' essere opportuna una diffida, in altri una messa in mora. Queste le
istruzioni sulla compilazione:
Differenza tra diffida e messa in mora. Le differenze importanti sono due. In sostanza la messa in mora dice: “Se non fai questa cosa entro tot.giorni vado da un giudice” La diffida dice: “Se fai questa cosa vado da un giudice”. Quindi, la prima e' un'intimazione a fare entro un certo tempo, la seconda un'intimazione a non fare. Quindi in sostanza la Diffida tende a non far fare una determinata azione la messa in mora invece a farla fare.
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TERMINI DI PRESCRIZIONE |
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Oggetto del diritto |
Termine |
Note e riferimenti |
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Avvisi di accertamento |
Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 gli avvisi di accertamento, per le imposte sui redditi, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:
• quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
• quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione (6).
La stessa disciplina è contemplata per l’Iva e per l’Irap |
In caso di denuncia penale per reati tributari i termini si raddoppiano |
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Cartelle di pagamento termine per la notifica |
L’Agente della Riscossione deve, per quanto riguarda le imposte sui redditi e l’Iva, notificare la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del: • terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le attività di liquidazione automatica; • quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per i controlli formali; • secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo |
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Cartella di pagamento Prescrizione |
• per le imposte sui redditi e per l’Iva, opera il termine decennale; • per i tributi locali, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, opera il termine quinquennale; • per le sanzioni, opera il termine quinquennale; • per le somme accertate da sentenze passate in giudicato, opera il termine decennale, a prescindere dalla loro natura. |
la prescrizione della cartella dovrebbe seguire quella del tributo a cui si riferisce non essendoci novazione |
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Sanzioni Tributarie |
La sanzione Tributaria irrogata si prescrive nel termine di cinque anni art 20 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, |
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Contributi Inps |
L'articolo 3, comma 9, della legge 335 dell'8 agosto 1995, stabilisce che il termine decennale relativo alla prescrizione dei contributi, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e con effetto retroattivo in mancanza di atti interruttivi, viene ridotto a cinque anni. |
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Diritti Camerali della Camera di Commercio |
10 anni nel silenzio della legge si applica il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2967 del codice civile |
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Diritto al rimborso errato versamento |
Quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento Art.38 D.p.r. 600/73, Ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 46/1999 le disposizioni dell' articolo 38 D.p.r. 600/73 si applicano alle sole imposte sui redditi |
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Contestazione vizi su acquisti di beni |
Contestazione: 8 giorni dalla scoperta |
Tale termine riguarda gli acquisti in generale (anche tra privati). Quando l'acquirente e' un consumatore e il venditore un negozio -o comunque una ditta- i termini cambiano (vedi piu' avanti). |
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Tasse di Concessione Governativa (es. sui cellulari) |
L'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione. Art.13 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 |
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Bollo auto, tasse automobilistiche |
3 anni articolo 5, commi 51-56, legge 953/82 |
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Ici |
In base all’art 11 del Dlgs 504/92 gli avvisi di liquidazione dell’imposta, per errori materiali o di calcolo devono essere emessi obbligatoriamente: Entro il secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’ regolare. Entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’ infedele, incompleta o inesatta. Entro il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’ omessa |
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Tarsu / Tia |
3 anni se e’ stata presentata la denuncia 4 anni se non e’ stata presentata la denuncia Art.71 Dlgs 507/93 |
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Multe auto |
L'art.28 della Legge 689/81, stabilisce Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. |
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Diritto di recesso su acquisti e contratti avvenuti o conclusi fuori dai locali commerciali del venditore o a distanza |
10 giorni lavorativi, art.64 d.lgs.206/2005 |
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Assegno Bancario |
L'assegno bancario è pagabile a vista e deve essere presentato in banca per il pagamento entro i seguenti termini: 8 giorni (se è pagabile nello stesso comune - assegno su piazza), 15 giorni (se pagabile in un comune diverso - assegno fuori piazza), 20 giorni (se è pagabile in una nazione diversa ma nello stesso continente di emissione), 60 giorni (se la nazione e' di un altro continente). trascorso il termine l'assegno non e' piu' protestabile. La scadenza del termine non impedisce la presentazione dell'assegno al pagamento, e colui che ha emesso l'assegno - traente - puo' revocare l'ordine di pagamento. Trascorso tale termine è sempre possibile l'azione causale, che è l'azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all'emissione dell'assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante. Trascorsi 6 mesi l'assegno non puo' piu' essere incassato. |
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Reati tributari |
6 anni - Tutti i delitti tributari si prescrivono in sei anni (8 anni vedi a margine)giacché ai sensi del nuovo art. 157 del codice penale "La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitti ...".L. 5 dicembre 2005, n.251 |
per tutte le fattispecie dichiarative, per il reato di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti e per quello di occultamento o distruzione di documenti contabili sono elevati di un terzo e quindi passano a 8 anni, modificato dal DL 13.8.2011 n. 138 (c.d. “manovra di Ferragosto”), entrato in vigore il 13.8.2011, è stato convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, entrata in vigore il 17.9.2011. nulla cambia per · omesso versamento di ritenute certificate; · omesso versamento IVA; · indebita compensazione; · sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. per i quali la prescrizione resta di 6 anni |
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Diritto di recesso su acquisto pacchetti viaggio sottoscritti a distanza |
10 giorni lavorativi, d.lgs.79/2011 |
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Diritto di recesso su contratti bancari, assicurativi e finanziari sottoscritti a distanza |
14 giorni, art.67 duodecies d.lgs.206/2005 |
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Diritto di recesso su contratti di credito al consumo (prestiti personali, finanziamenti per l'acquisto di beni, carte revolving, etc.) |
14 giorni, art.125-ter d.lgs.385/93 |
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Diritto di recesso su contratti di multiproprieta' |
14 giorni, art.73 d.lgs.206/2005 |
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Diritto di recesso da una polizza vita |
30 giorni dalla firma |
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Contestabilita' estratti conto bancari |
60 giorni dal ricevimento, art.119 d.lgs.385/93. |
Nei casi di errori di scritturazione, calcolo, omissioni e duplicazioni il termine e' di sei mesi dalla ricezione (decadenza del diritto sancita dal codice civile art.1832). Per errori sostanziali (per esempio spese non dovute per contratto od in generale addebiti indebiti, errata applicazione degli interessi, etc.), il termine puo' arrivare anche a 10 anni (si vedano le sentenze di Cassazione civile 8989/97 e 10185/94). Questa regola vale anche per la Banca riguardo agli accreditamenti indebiti, quindi il termine cautelativo di conservazione degli estratti conto e' di 10 anni. |
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Vizi su beni acquistati da consumatori |
Per contestare: due mesi dalla scoperta |
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Fatture e ricevute relative a prestazioni alberghiere (o per servizi di alloggio con o senza pensione). |
6 mesi, art.2954 c.c. |
E' il termine di prescrizione presuntiva entro il quale l'albergatore
puo' richiedere il pagamento del vitto e dell'alloggio. |
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Assegni (azioni di regresso). |
6 mesi (art.75 Regio Decreto 1736/1933) |
Le azioni di regresso fatte contro i giranti, il traente e gli altri
obbligati si prescrivono in sei mesi dallo scadere del termine di
presentazione dell'assegno al pagamento. |
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Rate di premi di assicurazioni |
1 anno, art.2952 c.c. |
Decorre dalla scadenza delle rate ed e' il termine entro il quale |
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Diritti derivanti da contratti di assicurazione |
1 anno, art.2952 c.c. |
Il termine, comunemente, vale come prescrizione nella richiesta danni e
decorre dall'evento; |
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Diritto alla provvigione dei mediatori |
1 anno, art.2950 c.c. |
Dall'evento che fa scaturire il diritto, per gli immobili la firma del compromesso. |
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Lezioni impartite da insegnanti (a ore, giorni o mesi) |
1 anno, art.2955 c.c. |
Per le lezioni impartite per tempi piu' lunghi di un mese il termine e'
di 3 anni. Il termine decorre dal compimento della prestazione. |
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Iscrizioni a scuole e palestre private |
1 anno, art.2955 c.c. |
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Compensi degli ufficiali giudiziari |
1 anno, art.2955 c.c. |
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Compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone (anche riguardo i mezzi pubblici di linea) |
1 anno, art.2951 c.c. |
A decorrere dall'arrivo a destinazione della persona o dal giorno in cui
e' avvenuta (o doveva avvenire) la consegna della cosa. |
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Vizi e difformita' di lavori in genere e contratti d'opera (manutenzioni, interventi di artigiani, riparazioni varie, etc.) |
Contestazione: 8 giorni |
Riguarda vizi di esecuzione o di conformita' (rispetto ad un preventivo o comunque ad un accordo) di tutti i tipi di lavori od opere, dalla ristrutturazione edile alla riparazione di un'auto all'intervento di un idraulico. |
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Contestazione danno da viaggio organizzato (pacchetto viaggio) |
Presentazione reclamo: 10 gg dal rientro; Prescrizione in caso di danni alla persona: 3 anni dal rientro; Prescrizione in caso di danni alla persona dovuti al trasporto: 1 anno dal rientro (18 mesi se il trasporto parte o arriva fuori Europa); Prescrizione in caso di altri danni: 1 anno dal rientro. |
Si veda il codice del consumo d.lgs.206/05, art.94,95,98. |
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Conservazione scontrini d'acquisto |
Dipende, minimo 2 anni. |
Entro un anno i commercianti possono richiedere il pagamento delle merci
vendute, art.2955 c.c. |
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Contestazione del danno derivante dalla circolazione dei veicoli |
2 anni dall'evento, art.2947 c.c. |
Se vi e' un reato per il quale la legge prevede una prescrizione piu' lunga, si applica quella. |
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Contestazione danni e vizi su contratti di appalto |
Denuncia entro 60gg dalla scoperta; |
La prescrizione decorre dalla consegna dell'opera. |
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Contestazione danno da prodotti difettosi |
3 anni dalla scoperta, codice del consumo d.lgs.206/2005 art.114 e segg. |
Il diritto al risarcimento -da far valere nei confronti del produttore-
si prescrive in 10 anni da quando il bene e' stato messo in
circolazione. |
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Parcelle di professionisti (notai, avvocati e commercialisti, etc.) |
3 anni, art.2956 e 2957 c.c. |
Il termine decorre, in generale, dalla prestazione. Per gli avvocati puo' decorrere dalla sentenza passata in giudicato, dall' accordo conciliativo o dalla revoca del mandato. Per tutti gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione. |
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Restituzione documenti da parte di avvocati, cancellieri, procuratori, etc |
3 anni, art.2961 c.c. |
E' il termine entro il quale e' possibile chiedere la restituzione di
incartamenti relativi a liti. |
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Cambiali (tratte e paghero') |
3 anni, art.94 Regio decreto n.1669/1933 |
A decorrere dalla scadenza. E' il termine in cui si prescrive il diritto all'azione cambiaria diretta fatta nei confronti dell'accettante o dei suoi garanti. Nel caso di azioni cambiarie di regresso, ovvero verso il traente o i giranti, il termine e' di un anno dal protesto o dalla scadenza (se la cambiale e' "senza spese"). |
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Bollo auto, pagamenti e rimborsi |
3 anni dalla scadenza |
E' in pratica di quattro anni, perche' cade alla fine del terzo anno
successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento (d.l.2/86). |
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Acquisti in genere |
Almeno 5 anni |
Un'azienda ha cinque anni di tempo per richiedere il pagamento di merci
o prestazioni. Il termine parte dalla data di scadenza e riguarda
fatture commerciali (art.2948 c.c.). |
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Bollette relative ad utenze (gas, acqua, luce, telefono) nonche' tutto cio' che dev'essere pagato in riferimento all'anno o alla frazione di anno. |
5 anni, art.2948 c.c. |
A partire dalla data di scadenza. Se le fatture sono oggetto di controversia il termine e' di 10 anni. |
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Affitti, pigioni e ogni altro onere legato alla locazione |
5 anni, art.2948 c.c. |
Attenzione! ci sono delle sentenze (es. Cassazione n.5795/1993) che hanno fissato, come deroga, un termine inferiore -di due anni- per il rimborso del credito del locatore (relativo a spese condominiali) per i contratti ad equo-canone. |
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Spese condominiali |
5 anni, art.2948 c.c. |
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Contravvenzioni stradali |
5 anni, art.209 del codice della strada. |
A decorrere dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. Gli atti notificati successivamente (verbale e cartella esattoriale) fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni. |
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Contestazione del danno derivante da fatto illecito, doloso o colposo |
5 anni, art.2947 c.c. |
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Rate di mutuo o finanziamento e -in generale- pagamenti rateali |
5 anni, art.2948 c.c. |
Il termine valido ai fini fiscali e' di cinque anni dalla scadenza. |
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Interessi su obbligazioni pecuniarie |
5 anni, art.2948 c.c. |
Definizioni utili agli art.1277 e segg. del codice civile. |
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Documenti relativi alla ristrutturazione della casa con detrazione fiscale (bonus del 41% o del 36%). |
5 anni |
Termine -calcolato a partire dall'anno successivo alla dichiarazione dei redditi- di conservazione di tutta la documentazione prevista per usufruire delle detrazioni (fatture, ricevute, bonifici bancari, etc.). |
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Dichiarazioni dei redditi (Unico, 730, 101 etc.) e pagamenti delle tasse (irpef, iva, etc.) |
5 anni |
Dall'anno successivo a quello di dichiarazione. Il termine vale sia per i pagamenti delle tasse sia per la conservazione della documentazione (compresi gli oneri deducibili). |
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Contributi INPS |
5 anni |
Termine fissato dalla legge 335/1995. Attenzione, pero', perche' vi sono delle sentenze (Cassazione n.2100/2003, 19334/2003, 46/2004 e 6706/2004) che hanno disposto, per i contributi maturati prima del 1996, che il termine si dovesse determinare in base al periodo di riferimento del credito. |
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TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP, Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto pubbliche affissioni) |
decadenza massima per gli avvisi di accertamento: 5 anni. |
Cinque anni e' l'attuale termine -massimo di decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell'anno di riferimento. Il termine di conservazione delle ricevute di pagamento che consigliamo e' comunque quello della prescrizione ordinaria, ovvero dieci anni, visto che in merito la norma non e' chiara e definita e che numerose interpretazioni giurisprudenziali fissano per questi tributi la prescrizione decennale (Cassazione 18432/2005 e 18110/2004). |
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Fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori |
10 anni dal compimento della prestazione |
Si tratta del termine di prescrizione ordinaria applicabile in mancanza di altre specifiche di legge. E' il tempo consigliato di conservazione delle prove di pagamento dei conti dei vari artigiani (elettricisti, meccanici, etc.). |
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Canone RAI |
10 anni dalla scadenza |
Il canone Rai, cosi' come la quasi generalita' dei tributi, si prescrive con il decorso di 10 anni. Il periodo decorre dalla fine di gennaio dell’anno in cui va corrisposto il canone. |
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Vizi e difetti su immobili |
Denuncia: entro 1 anno dalla scoperta |
E' il termine entro cui si possono contestare -al costruttore- vizi del suolo e difetti di costruzione. Attenzione, il diritto si prescrive in un anno dalla denuncia, quindi entro lo stesso va rinnovato il diritto o avviato un procedimento giudiziario. |
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LE LEGGI ENTRANO IN VIGORE DOPO LA VACATIO LEGIS Arco temporale di 15 giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, I DECRETI LEGGI INVECE ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO STESSO. |
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