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IL PROCESSO TRIBUTARIO ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE EX LEGGE 69/2009

 

Ultimo aggiornamento 06/02/2012
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

 

Con la riforma del processo civile operata con la legge n.69/2009 entrata in vigore il 04/07/2009, si sono verificate importanti innovazioni al processo tributario, la ratio della riforma e’ sostanzialmente mirata alla riduzione dei tempi dei processi con alcune modifiche che hanno rafforzato anche la difesa.

Il primo effetto della riforma e’ quello della Riduzione dei Termini per l’appello, in particolare l’appello va proposto non piu’ entro 1 anno e 46 giorni, ma entro 6 mesi ex art. 58 Legge 68/2009, se lo spirare del  termine va a cadere nel periodo feriale c’e’ un allungamento di 46 giorni ex legge 742/69 che all'art.1 prevede che  per le giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative il termine è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre.

Come si applica il nuovo termine? il nuovo termine si applicano a norma dell’art.58 della Legge 69/2009 a tutti i processi instaurati alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 04/07/2009 per cui sorge spontane la domanda in virtu’ della quale si deve tenere conto la data di spedizione del ricorso o quella del deposito in commissione? Inizialmente si era sostenuto che per processi instaurati s’intende il momento in cui il fascicolo viene depositato in commissione, successivamente però lo stesso Ministero dell'Economia e delle finanze ha ritenuto con una circolare che per processi instaurati s’intende il momento in cui il ricorso viene notificato alla controparte e non quando depositato in commissione,interpretazione piu' consona al codice di procedura civile. In ogni caso è meglio tener presente la data di deposito per evitare problemi interpretativi da parte dei giudici.

Riepilogando per tutti i ricorsi per i quali la data di deposito e’ imputabile al periodo dal 04/07/2009 in poi si applicano le nuove disposizioni (appello entro 6 mesi) , per i ricorsi depositati prima del 04/07/2009 si applicano invece le vecchie disposizioni (appello entro 1 anno e 46 giorni).

Si rammenta inoltre che in base alle vecchie disposizioni se il termine di 1 anno e 46 giorni spira nel peiodo feriale si ha un ulteriore proroga di 46 giorni, ora invece con le nuove disposizioni non e’ detto che la proroga di 46 giorni diventi operativa, almeno che’ lo spirare del termine non vada a cadere nel periodo feriale.

Per completezza si rammenta che l’appello se notificato per raccomandata e’ obbligatorio depositare a pena d’inammissibilità una copia dell’appello alla Commissione Tributaria Provinciale, entro 30giorni dall’appello, anche se la norma non prevede un termine e’ consigliabile rispettare lo stesso termine previsto per il deposito alla Regionale.

Un altro importante  effetto e’ la translatio iudicii , cioe’ la possibilità di adire il Giudice competente, quando per errore il ricorso e’ stato presentato a Giudice incompetente, entro il termine di 3 mesi dalla data in cui la sentenza e’ passata in giudicato. Quindi e’ possibile riassumere la causa innanzi al Giudice competente entro tale termine, ma attenzione, la translatio avviene integralmente, per cui non si possono aggiungere motivi nuovi, e se non sono stati rispettati i termini di decadenza nel primo ricorso la translatio avviene anche per quest’ultima.

Un terzo importante effetto e’ La Remissione in termini, già esistente nel processo civile, ma collocato tra le disposizione del processo e non in quelle generali, per cui la Cassazione con una sentenza del 2003 riteneva applicabile la remissione intermini per cause di decadenza non imputabili al ricorrente o al convenuto, soltanto per le parti già costituite, per cui era esclusa la remissione in termini nei casi di tardiva impugnazione.

Ora con le nuove disposizioni inquadrate nei termini in generale, la remissione in termini e’ sempre applicabile quindi anche nella fase di impugnazione.

Un terzo principio importante e’ il Principio di non contestazione, in virtu’ del quale cio’ che non si contesta si considera acquisito, in parole semplici se nella costituzione in giudizio un determinato fatto non viene contestato si ha per acquisito, ad esempio l’Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio per un processo per falsa fatturazione non contesta specificatamente l’operazione inesistente fattura per fattura, si ha per acquisito che l’accusa e’ infondata.

Si rammenta che il Principio di non contestazione era stato ritenuto applicabile anche al processo tributario ex art 2 comma 1 Dlgs 546/92 dalla Corte di Cassazione con sentenza 1540/2007, ora con la riforma la sua applicabilità non abbisogna di interpretazione, in quanto la sua collocazione dei principio generali ne rende pienamente operativa l’applicabilità al processo tributario.