Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com     Copyright©Riproduzione riservata

  081/5706339         081/0060351           Consulenza Gratuita    (solo per e-mail o via fax)                                    

Orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30 - 18.30     La consulenza gratuita e' ammessa via e-mail o via fax ,viene fornita a campione non e' garantita la risposta a tutti.

             

EFFETTUIAMO RICORSI IN TUTTA ITALIA - VISITA IL NUOVO SITO WWW.DIFESATRIBUTARIA.IT  RICCO DI SENTENZE AGGIORNATE FAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE

I Titoli di credito, Assegni, Cambiali, Tratte tutto quello che c'è da sapere , Riabilitazione Protesti, termini
Ultimo aggiornamento 06/01/2015
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOTECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

Per un parere via fax compilare il modulo e allegare copia dell'accertamento  e inviarlo allo 081/0060351

Cartelle Esattoriali Fermo amministrat. Ipoteca Esattoria Vizi atti tributari Atti Impugnabili

EFFETTUIAMO RICORSI TRIBUTARI IN TUTTA ITALIA E  ASSISTENZA FALLIMENTARE

L'assegno

Che cos'è un assegno bancario: L'assegno è un ordine di pagamento diretto alla propria banca di pagare una certa cifra ad un altro soggetto detto Beneficiario.

Che cos'è un assegno circolare: L'assegno circolare è una promessa di pagamento di una banca quindi è denaro contante

Come si compila l'assegno?  I primi requisiti sono data e luogo di emissione, nella pratica si omettono sempre, ma si consiglia di indicarli, in genere il cassiere provvede lui, ma se dovesse dimenticarlo, sono cause di rifiuto del pagamento dell'assegno. La data è indispensabile metterla, per evitare che l'assegno circoli per troppo tempo e comunque mettendola si può computare con certezza il termine per l'incasso (ad. esempio 8 gg per gli assegni su piazza). Passato il termine l'assegno non è più protestabile, la banca lo paga lo stesso salvo che il mittente non lo blocchi, questa è l'unica possibilità che c'è per bloccare un assegno.

Attenzione: Alla base dell'assegno ci sono  due rapporti Il Rapporto  fondamentale (il perchè è stato emesso ad esempio vendita di un bene) e l'altro è il Rapporto cartolare (rapporto autonomo e astratto da quello fondamentale) Al possessore successivo (giratario) del titolo fa capo solo il secondo rapporto (cartolare), in quanto il trasferimento del medesimo non comporta anche il trasferimento del credito fondamentale (astrattezza del titolo di credito nei confronti dei terzi possessori). Emettere un assegno in bianco (Un assegno può essere intestato a un beneficiario determinato assegno all'ordine oppure lo spazio dedicato al beneficiario può non essere riempito assegno in bianco) o Intestare l'assegno a un beneficiario diverso da quello reale è molto pericoloso (ad esempio il vostro fornitore chiede di intestare l'assegno direttamente a un suo fornitore), anche perché considerato che stanno fallendo molte imprese, il curatore fallimentare potrebbe richiedere il pagamento di una fattura il cui incasso non è stato annotato e se non avete l'assegno intestato alla ditta fallita rischiate di dover ripagare, salvo prova del patto sottostante. Inoltre ai fini fiscali se c'è una presunzione di falsa fatturazione se non dimostrate il pagamento è molto probabile che rischiate anche un processo penale. La firma è un elemento essenziale e deve corrispondere a quella depositata in banca. Per essere valido l'assegno deve essere integro. Se un assegno ha lo spigolo superiore sinistro tagliato non può circolare e non deve essere accettato in pagamento perché potrebbe essere stato rubato: le banche, infatti, quando accettano un assegno sono tenute a tagliarne lo spigolo superiore sinistro.

Si può bloccare un assegno perché si cambia idea? Assolutamente no se è formalmente corretto, la banca deve pagarlo per forza (rapporto cartolare autonomo da quello fondamentale) l'unica possibilità che c'è è quello di bloccarlo se sono scaduti i termini per l'incasso dandone ordine alla banca.

Un consiglio: cercate di privilegiare i bonifici agli assegni, sono facilmente imputabili ai soggetti beneficiari

 I requisiti di validità dell'assegno sono stabiliti dal Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.  La banca trattaria di un assegno di conto corrente, ai sensi dell'art. 6, comma 1 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, è tenuta, al momento del versamento, esclusivamente alla verifica della regolarità formale del titolo e al controllo della legittimazione cartolare del portatore non potendo eccepire altri motivi per  rifiutare il pagamento. Cassazione civile sez. 3, sentenza n. 1699 del 27 gennaio 2010

C'è un termine per incassarlo? Qual'è il termine per far protestare un assegno? 8 giorni (se è pagabile nello stesso Comune; cd. “assegno su piazza”), 15 giorni (se pagabile in un Comune diverso “assegno fuori piazza”), 20 giorni (se è pagabile in un Paese diverso dello stesso continente di emissione), 60 giorni (se Paese di altro continente).

LUOGO DI EMISSIONE TERMINE PER L'INCASSO E QUINDI PER PROTESTARLO
Pagabile nello stesso Comune  (SU PIAZZA) 8 giorni dalla data di emissione
Pagabile in altro Comune (FUORI PIAZZA) 15 giorni dalla data di emissione
Pagabile nello stesso continente 20 giorni dalla data di emissione
Pagabile in altro  continente 60 giorni dalla data di emissione

La scadenza del termine non impedisce la presentazione dell'assegno al pagamento.Tuttavia, l'art. 35 Legge Assegno (Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736) attribuisce al traente (colui che ha emesso l'assegno) di disporre la revoca dell'ordine di pagamento dopo la scadenza del termine di presentazione; prima della scadenza, invece, la banca è libera di pagare o meno, restando esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti sia del traente che del portatore del titolo. Un assegno è pagabile anche dopo mesi dalla sua emissione, salvo che la Banca debba necessariamente chiedere il permesso a chi lo emise tempo addietro.

La clausola di non trasferibilità degli assegni obbligatoria da 1000 euro in sù

Dal 6 dicembre 2011 il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha abbassato da 2.500 a 1.000 euro la "soglia antiriciclaggio" in materia di limitazioni all'uso di contanti e titoli al portatore. Pertanto, dal 6 dicembre 2011 è fissato a 999,99 euro il limite massimo consentito per emettere assegni liberi. E’ possibile richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni utilizzabili senza clausola “non trasferibile” esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro, ma bisogna corrispondere – a titolo di imposta di bollo – la somma di euro 1,50 per ciascun modulo di assegno bancario.

Queste norme di polizia tributaria sono state una delle concause fondamentali della crisi in cui in nostro paese versa in questi anni, prima gli assegni libero venivano girati e quindi il denaro circolava oggi purtroppo si è bloccato tutto, grazie ai nostri bravissimi e competenti politici.

A cosa serve l'assegno sbarrato? Per maggiore sicurezza il traente può tracciare due righe parallele sulla faccia anteriore dell'assegno. In questo caso la banca trattaria potrà pagarlo soltanto ad un'altra banca presso la quale è stato versato per l'incasso oppure a un proprio cliente conosciuto al quale il prenditore lo ha affidato.   Se tra le due righe parallele è indicata una banca, la banca trattaria dovrà pagarlo solo a quella banca.  

A cosa serve la clausola assegno da accreditare? Quando in un assegno figura questa clausola, esso non può essere pagato in contante, ma solamente accreditato sul conto del prenditore.

Cosa fare in caso di smarrimento o furto di un assegni propri? Quando ci si accorge del furto o dello smarrimento di un assegno o dell'intero blocchetto bisogna avvisare nel modo più celere possibile la banca, fornendo l'intestazione, il numero del conto e, se conosciuta, la numerazione degli assegni che si chiederà siano bloccati. Questo primo blocco sarà di tipo generico, nella attesa di un ordine scritto. Solo con questo la banca potrà, infatti, bloccare anche il pagamento di un assegno compilato regolarmente. Bisogna presentare  regolare denuncia presso gli Organi di Polizia. Copia della denuncia deve essere consegnata in banca formulando una circostanziata e precisa richiesta di blocco di assegni. In questo modo, il blocco che prima era generico, diventa tassativo e gli assegni elencati, e solo quelli, non saranno pagati per nessun motivo.  Attenzione: se prima del blocco l'assegno è presentato in banca per l'incasso, questa non può esimersi dal pagarlo.

In questo caso il correntista o il beneficiario dell'assegno possono avviare (e devono farlo con la massima tempestività) la procedura di ammortamento, consistente in un ricorso in Pretura o in Tribunale per ottenere il rimborso dell'assegno rubato o smarrito già incassato da terzi.  

Cosa fare in caso di smarrimento o furto di assegni di terzi?

Se ci è stato dato un assegno in pagamento di un nostro credito e lo smarriamo o ci viene rubato, dobbiamo prima di tutto rintracciare chi ci ha dato l'assegno e chiedergli di bloccarlo per iscritto presso la sua banca. Se l'assegno è stato girato una o più volte, bisognerà risalire al primo firmatario.   Si farà quindi immediata denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza consegnandone copia alla banca trattaria. Affinché la denuncia sia immediatamente efficace, bisogna essere in grado di fornire tutti i dati necessari ad identificare l'assegno, dati che è buona norma trascrivere su un taccuino non appena lo stesso ci viene consegnato o, meglio ancora, conservandone una fotocopia.

Cosa fare per ottenere il rimborso di un assegno smarrito o rubato?

Per ottenere il rimborso di un assegno a nostro favore andato smarrito o rubato si potrà agire mediante lettera di manleva o con procedura di ammortamento.  

A cosa serve la lettera di manleva?

È una dichiarazione con la quale si garantisce al debitore che l'assegno è andato veramente distrutto, smarrito ecc. e che, nel caso venisse successivamente recuperato, ci si impegna a restituirlo o a rifonderne l'importo. E' chiaro che tali intese presuppongono un rapporto fiduciario; se il debitore l'accetta ci consegnerà un nuovo assegno, diversamente sarà necessario eseguire una pratica di ammortamento.

 A cosa serve la procedura di ammortamento?

In seguito alla denuncia di distruzione, smarrimento, ecc. presentata agli Organi di Polizia, il giudice, verificata la presenza di tutti i dati essenziali dell'assegno (numero, data, importo, beneficiario), emette un decreto in base al quale, trascorso un periodo di 90 giorni, l'assegno denunciato viene dichiarato "nullo" e il debitore dovrà rimborsare l'importo del titolo.

Posso emettere assegni a me medesimo? Sicuramente, però gli assegni tratti all’ordine del traente (m.m., a me stesso, mio proprio o altre locuzioni equivalenti) possono essere girati unicamente per l’incasso ad una banca o a Poste Italiane e quindi li può incassare solo il traente senza possibilità di girarli ad altri. L’assegno tratto all’ordine del traente (m.m., a me stesso, mio proprio o altre locuzioni equivalenti) può essere di importo pari o superiore a 1.000 € purché rechi la clausola di non trasferibilità.

Che cos'è una cambiale: La cambiale è una promessa di pagamento di un soggetto (debitore)  a favore di un'altro (beneficiario, creditore)

Che cos'è una Tratta: E' di fatti una cambiale ma non è una promessa di pagamento, ma un ordine di pagamento del creditore rivolto a un soggetto (debitore)  a favore di un terzo (beneficiario, terzo). Ad esempio Tizio deve avere i soldi da Caio, ma Tizio deve a sua volta dei soldi a sempronio, Tizio emette una tratta, accettata da Caio di pagare a Sempronio

Cosa succede se l'assegno è scoperto?  Chi ha emesso un assegno senza copertura, deve riconoscere al beneficiario dell’assegno, oltre l’importo, anche una penale pari al 10% del valore del titolo. Tale penale è dovuta anche in caso di assegno non pagato in prima presentazione, e poi coperto in seconda presentazione. Se poi non si provvede al pagamento si procede al protesto. L’Art. 9 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386  prevede infatti che in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte di provvista, la banca iscrive il nominativo del debitore (traente) nell’Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari (CAI).L’iscrizione è infatti effettuata quando è decorso il termine di 60 giorni (Art. 8 Legge 15 dicembre 1990, n. 386 )  senza che il debitore (traente) abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento (la banca – trattaria – è comunque tenuta a dare avviso al debitore del fatto che scaduto il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del titolo, senza che abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell’archivio e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni). Nel caso in cui il pagamento avvenga successivamente alla data di prima presentazione di un assegno, la Banca dovrà osservare i seguenti comportamenti:   se sul conto corrente sono stati versati fondi sufficienti per il pagamento tardivo dell'importo facciale dell'assegno più i previsti oneri accessori (10% dell'importo non pagato, interessi ed eventuali spese), la Banca, solo su specifica disposizione del correntista in merito al pagamento di detti oneri, provvede ad addebitare il conto e a riconoscere l'importo totale alla Banca negoziatrice in favore del presentatore, estinguendo quindi l'assegno ed ogni altra obbligazione in capo al traente. Se sul conto corrente vi sono fondi sufficienti per il solo pagamento dell'importo facciale dell'assegno, oppure, in difetto di specifica disposizione del correntista in merito al pagamento degli oneri accessori, la Banca provvede ad addebitare il conto ed a riconoscere l'importo facciale alla Banca negoziatrice in favore del beneficiario, restituendo nel contempo l'assegno alla negoziatrice stessa con l'annotazione attestante il mancato pagamento degli oneri accessori. La banca procede altresì all'invio a chi ha emesso l'assegno del preavviso di revoca autorizzazione ad emettere assegni per 6 mesi, come previsto dalla legge.

Cosa succede se si viene protestati? C'è la riabilitazione Protesti

Non tutti sanno, che l'art. 17 della  legge 108/96, da la possibilità a chi ha avuto un protesto di riabilitarsi dopo un anno (non dopo 5, ma a condizione che il debito sia stato saldato).

Le condizioni per ottenere la riabilitazione sono le seguenti:

1. che il titolo protestato (assegno o cambiale) sia stato pagato.

2. che si possegga il titolo e la quietanza di pagamento

3. che sia trascorso più di un anno dalla data di levata del protesto.

A chi bisogna rivolgersi.

La miglior cosa e' farsi assistere da un professionista (commercialista o avvocato), ma si può anche procedere autonomamente.

In tal caso bisogna rivolgersi

Al Tribunale della propria zona, sezione Volontaria Giurisdizione e alla Camera di Commercio.

I documenti da produrre:

1. Istanza al Presidente del Tribunale (in bollo)

2. Certificato dei protesti rilasciato dalla Camera di Commercio

3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' in cui si dichiara che a partire dalla data del   certificato protesti fino a quella di presentazione non ha subito altri protesti. 

4. Istanza al Presidente della CCIAA

5. titoli protestati con relative quietanze liberatorie

Riferimenti normativi: Art. 17 della  legge 108/96 - art. 4 legge 12/2/55 n.77 e succ.mod. - art. 2 legge 18/8/2000 n. 235 - download scarica la modulistica

Per ottenere la riabilitazione dai protesti di assegni e cambiali, elevati negli ultimi cinque anni e pertanto risultanti dalla visura camerale,

è necessario produrre:

Se la riabilitazione è richiesta per una società il ricorso deve essere presentato dal legale rappresentante con indicazione della carica sociale che gli conferisce tale potere (es. amministratore unico, socio amministratore ecc.); deve essere prodotta la visura dei protesti sia del ricorrente che della società.

Si deve indicare la ragione o denominazione sociale completa e non abbreviata

Nel caso nella visura risultino omonimie (protesti levati a carico di una persona con lo stesso nome e cognome, ma diversa dal richiedente), deve essere prodotto un certificato di residenza storico, che sarà confrontato con i dati risultanti dalla visura per escludere protesti non pertinenti.

La riabilitazione viene accordata con decreto del Presidente del Tribunale; l’interessato dovrà recarsi in cancelleria per avere la copia conforme del provvedimento del Presidente da presentare alla Camera di Commercio, la quale si occuperà della pubblicazione di esso sull’apposito bollettino.

In caso di diniego di riabilitazione da parte del Presidente del Tribunale, l’interessato può presentare ricorso in Corte d’Appello, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Eventuale altra documentazione potrà essere richiesta caso per caso.

Se avete smarrito il titolo protestato:

E' sufficiente - la produzione della fotocopia dei titoli protestati e dell’atto di protesto (da reperire in banca o presso il notaio che ha elevato il protesto),

oppure:

della dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi delle disposizioni in materia di autocertificazione (art. 38, 47 e 76 dpr 28.12.00 n. 445) delle ragioni per le quali non dispone dell’originale;

dichiarazione del beneficiario (da produrre in originale con firma autenticata) il quale si qualifica compiutamente (generalità complete; in caso di società o ente, esatta e completa ragione o denominazione, con indicazione delle generalità della persona fisica di chi firma quale legale rappresentante) e dichiara di aver ricevuto il pagamento, con la specifica indicazione del titolo, della data del protesto, dell’importo del titolo stesso, della propria qualità di beneficiario diretto o giratario, delle generalità della persona che ha effettuato il pagamento (deve apparire ben chiara e certa la riferibilità del pagamento allo specifico assegno o alla specifica cambiale, quale risultante dal bollettino dei protesti);

oppure:

solo per gli assegni, certificato originale (non fotocopia) della banca che attesta l’avvenuta effettuazione del deposito vincolato al portatore dell’assegno (che deve essere specificatamente indicato: assegno numero…, tratto sulla banca…, protestato in data…, dell’importo di…)

Circa i protesti dei titoli che non compaiono nel certificato camerale in quanto elevati da oltre cinque anni e non più pubblicati dalla C.C.I.A.A. non può darsi luogo alla riabilitazione sconoscendo il Presidente il numero degli stessi e se sono stati tutti pagati. Può soltanto dare atto del pagamento del titolo qualora il pagamento stesso sia stato dimostrato con la documentazione di cui sopra.

 

 

 

Copyright©Riproduzione riservata