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Il Pro rata per le operazioni esenti in contrasto con la normativa Cee
Ultimo aggiornamento 22/02/2008
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

 

I soggetti che effettuano operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, comma 1 nn. 18 e 19 del D.P.R. 633/1972 (tipicamente medici, case di cura, centri di riabilitazione ecc.) sono estremamente penalizzati in quanto, in base al combinato disposto dagli articoli 19, comma 5 e 19-bis del D.P.R. 633/1972, viene preclusa la detraibilità dell’IVA corrisposta sugli acquisti di beni e servizi inerenti l’attività per la parte percentuale risultante dal rapporto tra le operazioni esenti ex articolo 10 D.P.R. 633/1972 ed il totale delle operazioni attive (volume d’affari). 

            Ciò implica che i contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni esenti (ex articolo 10, comma 1 nn. 18 e 19), perdono di fatto il diritto di portare in detrazione la totalità, o la quasi totalità dell’IVA corrisposta sugli acquisti.

Si sottolinea che la procedura attuata nel passato, finalizzata ad ottenere da parte delle aziende sanitarie il rimborso sull’IVA pagata e non detratta al momento dell’acquisto dei beni strumentali, è stata disattesa dalla Corte di Giustizia Europea con l’ordinanza del 06.07.2006 la quale, interpretando la corretta traduzione dell’art. 13 della Direttiva Comunitaria n. 388/77, ha disposto unicamente l’esenzione IVA al momento della successiva cessione dei beni strumentali sui quali non si è detratta l’IVA al momento dell’acquisto.   

Per ottenere il rimborso dell’IVA non detratta per effetto del pro rata di in detraibilità e’ necessario presentare apposita istanza di rimborso, basata sulla finalità del legislatore comunitario di rendere l’IVA un’imposta effettivamente neutra che gravi esclusivamente sul consumatore finale, come si evince dalla lettura dell’articolo 17, comma 2, lett. a) della Direttiva CEE n. 388/77 dove è chiaramente rinvenibile che il soggetto passivo è autorizzato a dedurre l’imposta assolta sugli acquisti nella misura in cui i beni ed i  servizi sono  impiegati  ai  fini di sue operazioni soggette ad imposta.

            Tale statuizione è stata, a nostro parere, illegittimamente disattesa dal legislatore nazionale applicando il regime del pro rata di indetraibilità ai soggetti che effettuano operazioni in esenzione IVA comportando conseguentemente l’indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto sugli acquisti dei soggetti che effettuano operazioni esenti.

            La procedura per intentare la causa consiste nel deposito di un’istanza di rimborso alla competente Agenzia delle Entrate e nella successiva notifica del ricorso avverso il diniego ovvero avverso il silenzio rifiuto nel caso trascorrano novanta giorni dal deposito dell’istanza senza il ricevimento di alcuna risposta da parte dell’amministrazione finanziaria.

Ritenendo illegittimo l’operato del nostro legislatore, riteniamo doveroso chiedere nel ricorso la trasmissione degli atti sia alla Corte Costituzionale che alla Corte di Giustizia Europea.

           

Ringrazio il collega  Dott. Giuseppe Zimbello di Parma per la segnalazione