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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE PER COMMERCIALISTI
Ultimo aggiornamento 09/12/2014
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Procedura civile per commercialisti

Seconda parte – I provvedimenti del Giudice e della cancelleria

Quali sono i provvedimenti del Giudice? Sono tre, il Decreto, l’ordinanza e la sentenza. I provvedimenti della cancelleria sono invece la comunicazione quelli dell’ufficiale giudiziario, la notificazione.

Il Decreto: E’ un provvedimento con funzione ordinatoria interna al processo (natura ordinatoria significa che  un atto è  funzionale allo svolgimento del procedimento medesimo e non alla sua conclusione), viene emessa in inaudita altera partenon udita l'altra parte” ossia senza contraddittorio e non deve essere motivato. (es. Decreto di fissazione dell'udienza, Decreto di rinvio)

L’ordinanza: E’ un provvedimento con funzione ordinatoria interna al processo, viene emesso in contraddittorio con le parti e si ritiene non debba essere motivato.(es. Ordinanza di sospensione)

La sentenza: E’ un provvedimento decisorio del giudice viene emesso in contraddittorio e deve essere motivato.

La sentenza può essere (art.279 cpc):

Sentenza definitiva: definisce nel merito e chiude il giudizio

Sentenza non definitiva: definisce nel merito solo parzialmente

Sentenza passata in giudicato: sentenza per la quale è spirato il termine per l’impugnazione

Ai sensi dell’art. 132 cpc la sentenza deve avere i seguenti requisiti:

Deve essere pronunciata in nome del popolo Italiano

Deve contenere:

1.       Indicazione del Giudice

2.       Indicazione delle parti e dei difensori

3.       Conclusioni del P.M. e delle parti

4.       La concisa esposizione dello svolgimento del processo e la motivazione della decisione

5.       Dispositivo, data della deliberazione e sottoscrizione del Giudice

Per i collegi (Commissione Tributaria) la sentenza deve essere firmata dal presidente e dall’estensore a pena di nullità art. 132 cpc

La sentenza esplica i suoi effetti dalla pubblicazione, il cancelliere appone la sua firma e la data di pubblicazione e comunica il dispositivo entro 5 giorni alle parti, Art.136 cpc

Cosa succede se non si riceve l‘avviso di trattazione? La sentenza è nulla per mancanza del contraddittorio. Il legislatore con la  l. n. 69 del 18.6.2009, e in particolare con l'introduzione di un secondo comma all'art. 101 c.p.c., sanzionando con la nullità queste sentenze di terza via, ossia dove il giudice per questioni giuridiche chiude il processo senza ascoltare le parti, La Cassazione in varie occasioni ha stabilito la nullità delle sentenza per le quali non era garantito il contraddittorio, Cassazione sentenza n.14637/2001 - Cassazione sentenza n.16577/2005

Cosa succede se non si riceve la comunicazione del dispositivo ossia l'esito della causa? L’impugnazione della sentenza  può avvenire entro 10 anni dal deposito -  Cass. civ. Sez. III, 13/11/2000, n. 14698

Impugnazione della sentenza:

prima era di 1 anno e 46 giorni (di sospensione feriale)

dal 04/07/2009 (L.69/2009) il termine è di 6 mesi dal deposito della sentenza (non da quando ve lo comunicano) Art.327 cpc

Se invece la sentenza viene notificata alla parte soccombente, il termine è di 60 giorni dalla ricezione art.326 cpc

La sospensione  dei termini processuali - Legge 742/69 all'art.1-, per le giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative il termine è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'art.201 del codice di procedura penale."
L'art.1 della Legge 7/10/1969 n.742  è stato modificato dall’art. 16 del decreto Legge 12.09.2014 n° 132 , G.U. 12.09.2014  modifica con decorrenza 01/01/2015  l’art. 1 della legge n. 742 del 1969 riducendo il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, prima fissato “dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno”, al periodo “dal 6 al 31 agosto di ciascun anno”. Pertanto, a partire dal 2015 la sospensione feriale avrà una durata di 26 giorni, e non più di 46.  

I nuovi termini di cui all'art.1 della Legge 7/10/1969 n.742  sono i seguenti:

dal 01 agosto al 15 settembre di ciascun anno fino al 2014

dal 06 agosto al 31 agosto di ciascun anno dal  2015

 

Si ritiene che la motivazione sia essenziale solo per i provvedimenti decisori e non per quelli ordinatori; infatti l’art. 116 cpc comma 6 obbliga alla motivazione solo i provvedimenti decisori

 

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