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Le Rimanenze di magazzino
Ultimo aggiornamento 15/02/2015
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Cosa sono le rimanenze di magazzino? Le rimanenze finali sono costi o ricavi? come si valutano le rimanenze? quando scatta la contabilità di magazzino? Come si valutano le rimanenze ai fini fiscali? Le trappole del fisco sulle rimanenze.

Cosa sono le Rimanenze? sono costi sospesi rinviati all'esercizio successivo, se ho 10.000 di acquisti e 8000 di vendite è sbagliato a dire che ho una perdita di 2000 euro è sbagliato, se ho rimanenze per 5000 avro costi per 10.000 e componenti positivi per 13000 con un reddito di 3000.

Le Rimanenze Finali sono rettifiche di costi e quindi vanno imputati al conto economico tra i componenti positivi.

Le Rimanenze Iniziali sono invece costi e quindi vanno imputati al conto economico tra i componenti negativi.

Come vanno indicati in bilancio e quali sono le scritture contabili?

A fine anno

----------------- 31/12/2014 -----------------

Rimanenze        a        Rimanenze Finali        5.000,00

-------------------------------------------------

IL conto Rimanenze va nell'attivo tra le immobilizzazioni e il conto Rimanenze finali nel conto economico tra i componenti positivi.

da quindi discende una regola di controllo

Le Rimanenze presenti nell'attivo devono corrispondere alle Rimanenze Finali nel conto economico.

A inizio anno

---------------------- 01/01/2015 -------------------

Rimanenze iniziali    a      Rimanenze    5.000,00

----------------------------------------------------------

A inizio anno bisogna chiudere il conto Rimanenze e stornarlo a Rimanenze iniziali, per cui in Bilancio al 01 Gennaio nell'attivo non ci sarà più la voce Rimanenze e nel conto economico tra i componenti negativi figureranno soltanto le Rimanenze iniziali.

L’art. 1, D.P.R. 695/96 stabilisce che la contabilità di magazzino, di cui all’art. 14, c. 1, lett. d), D.P.R. 600/73, venga adottata ove l’impresa, per due periodi di imposta consecutivi superi entrambe le seguenti soglie:

 Ricavi di cui all’art. 85 Dpr 917/86  superiori ad Euro 5.164.568,99;

Rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93 Dpr 917/86, superiori ad Euro 1.032.913,80

l’adozione della contabilità di magazzino è obbligatoria a partire dal 2° periodo di imposta successivo a quello in cui si è avuto il superamento delle predette soglie. L’obbligo in questione cessa, invece, laddove, sempre per due periodi di imposta consecutivi, non venga superato almeno uno dei due limiti. Se  si verifica, la contabilità di magazzino può essere abbandonata a partire dal primo periodo di imposta successivo al mancato superamento dei suddetti valori.

Ai fini fiscali l’art. 92 Dpr 917/86  impone innanzitutto il raggruppamento dei beni in categorie omogenee per natura e valore e poi la valutazione in base:

LIFO a scatti (commi 2 e 3);

Media ponderata,

FIFO o ad altre varianti del LIFO, solo per le imprese che adottano tali metodi per la valutazione in bilancio delle rimanenze finali (comma 4).

Per i commercianti al minuto, le rimanenze finali si valutano con il metodo del prezzo al dettaglio (articolo 92, comma 8, Dpr 917/86) e ciò anche se l’applicazione esso produce risultati inferiori a quelli ottenibili con il LIFO a scatti. La possibilità di avvalersi di tale deroga richiede però indicazione nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, dei criteri e delle modalità con cui tale metodo è stato applicato, con riferimento all’oggetto e alla struttura dell’attività. Per le imprese in contabilità semplificata, l’articolo 9, comma 1, del D.L. 2/3/89 n. 69, e l’articolo 2, del D.M. 2/5/1989, stabiliscono che il valore delle rimanenze venga annotato, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, sui registri IVA, indicando:

Le quantità e i valori delle singole categorie di beni in giacenza alla fine dell’esercizio;

 I criteri seguiti per la valutazione. In alternativa, l’indicazione di tali dati può essere contenuta in apposito prospetto di dettaglio, da redigere sempre entro il termine sopra citato.

Attenzione: L'agenzia delle entrate anche senza un obbligo giuridico, in caso di verifica contabile chiedono l'elenco delle rimanenze con i prezzi attribuiti, se non lo fornite presumono che le rimanenze siano state indicate soltanto contabilmente senza aver fatto un inventario fisico.

 

CALCOLO DELLE RIMANENZE

RIMANENZE INIZIALI

+ ACQUISTI

– COSTO DEL VENDUTO

= RIMANENZE FINALI

 

CALCOLO DEL COSTO DEL VENDUTO

          RICAVI           .     X100 =

  100+perc.ricarico

 

 

CALCOLO DELLA % DI  RICARICO

RICARICO                       .X 100                     

COSTO DEL VENDUTO 

 

 

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