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D.lgs
9 ottobre 2002, n. 231 (G.U. n. 249 del 23.10.2002)
Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. - Ambito di applicazione
1.
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni
pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione
commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non
trovano applicazione per:
a) debiti oggetto di procedure
concorsuali aperte a carico del debitore;
b) richieste di interessi inferiori
a 5 euro;
c) pagamenti effettuati a titolo di
risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo
da un assicuratore.
Art. 2. - Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "transazioni
commerciali", i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero
tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via
esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di
servizi, contro il pagamento di un prezzo;
b) "pubblica
amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali
e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo
dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche
finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o
commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o
organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro
controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza
sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai
medesimi soggetti pubblici;
c) "imprenditore", ogni
soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera
professione;
d) "ritardi di
pagamento", l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o
legali;
e) "saggio di interesse
applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di
rifinanziamento", il saggio di interesse applicato a simili
operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui
un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo
una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si
riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto.
Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni
a saggio variabile;
f) "prodotti alimentari
deteriorabili" quelli definiti tali da apposito decreto del
Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla data di
entrata in vigore del citato decreto del Ministro delle attività
produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli
come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro
della sanità in data 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993.
Art. 3. - Responsabilità del debitore
1.
Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai
sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il
ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Art. 4. - Decorrenza degli interessi moratori
1.
Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla
scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il
termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi
decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in
mora, alla scadenza del seguente termine legale:
a) trenta giorni dalla data di
ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di
pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di
ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando
non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta
equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di
ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data
in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della
prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data
dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o
dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o
dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la
fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva
a tale data.
3. Per i contratti aventi ad oggetto la
cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del
corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta
giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi
decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del
termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5,
comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è
inderogabile.
4. Le parti, nella propria libertà
contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello
legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano
stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di
accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive,
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale
della produzione, della trasformazione e della distribuzione per
categorie di prodotti deteriorabili specifici.
Art. 5. - Saggio degli interessi
1.
Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini
del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio
d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca
centrale europea applicato alla sua più recente operazione di
rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del
semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio
di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale
europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà
notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi
prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre
solare.
Art. 6. - Risarcimento dei costi di recupero
1.
Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il
recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova
del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a
lui imputabile.
2. I costi, comunque rispondenti a principi di
trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in
base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in
materia stragiudiziale.
Art. 7. - Nullità
1.
L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato
pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale,
alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla
condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi,
nonchè ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno
del creditore.
2. Si considera, in particolare, gravemente
iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive,
abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità
aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale
l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o
subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi
rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.
3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la
nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore,
alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al
comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il
contenuto dell'accordo medesimo.
Art. 8. - Tutela degli interessi collettivi
1.
Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in
rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori
produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli
interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di accertare la grave iniquità,
ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti la data
del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;
b) di adottare le misure idonee a
correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del
provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure
locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa
contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni
accertate.
2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono
giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del
codice di procedura civile.
3. In caso di inadempimento degli obblighi
stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il
giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il
pagamento di una somma di denaro, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni
giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.
Art. 9. - Modifiche al codice di procedura civile
1.
L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile è
abrogato.
2. All'articolo 641 del codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo, dopo le
parole "decreto motivato", sono aggiunte le seguenti: "da
emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso";
b) il secondo periodo del secondo
comma è così sostituito: "Se l'intimato risiede in uno degli
altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può
essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri
Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere
inferiore a trenta né superiore a centoventi".
3. All'articolo 648, primo comma, del codice di
procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo
opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione
sia proposta per vizi procedurali".
Art. 10. - Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
1.
All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3 è così
sostituito: "In caso di mancato rispetto del termine di pagamento
il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in
mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del
principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea
applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale
effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione,
maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti
di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno
ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo
della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i
successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta
giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una
penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha
rispettato i termini.".
Art. 11. - Norme transitorie finali
1.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti
conclusi prima dell'8 agosto 2002.
2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del
codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più
favorevole per il creditore.
3. La riserva della proprietà di cui
all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per
iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori
del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive
forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente
registrate nelle scritture contabili.
COMMENTO
L’allungamento dei termini di pagamento vede l’Italia tra i Paesi
CEE con la situazione peggiore: il decreto tenta di frenare il fenomeno
recependo una legge comunitaria del 2001.
Nell’ottobre
2002, è stata recepita in Italia la normativa comunitaria relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Dir.
2000/35/CE), con decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 249, del 23
ottobre 2002, ed in vigore dal 7 novembre scorso.
Al fine di comprendere l’iter che, a livello europeo, ha portato la
Commissione ad affrontare il problema dei ritardati pagamenti nelle
transazioni commerciali, vogliamo ricordare alcuni passaggi
significativi.
Nel maggio 1995 veniva emanata un’apposita Raccomandazione con la
quale si invitavano gli Stati membri ad adottare misure per una
regolamentazione dei termini di pagamento improntata a criteri di equità
e trasparenza. Tale atto si ispirava ai principi della libertà
contrattuale fra le parti nelle transazioni commerciali e del
perseguimento di condizioni di equilibrio e di effettiva competizione
fra le imprese.
Nel luglio 1997 la Commissione Ue pubblicava una Relazione sui ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali in cui venivano illustrati i
risultati di un’indagine condotta per verificare gli effetti prodotti
della citata Raccomandazione, indagine che confermava la tendenza
all’allungamento dei termini di pagamento con una posizione
dell’Italia tra le peggiori riscontrate in Europa, seguita soltanto da
Portogallo e Grecia.
Di fronte a questa situazione e nella prospettiva del completamento
dell’attuazione del Mercato Unico, la Commissione europea giungeva
alla determinazione di introdurre misure più stringenti e vincolanti
per indurre gli Stati membri a ricercare più concretamente soluzioni
adeguate per contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti sia nei
rapporti tra privati che negli appalti pubblici. In tale prospettiva il
29 giugno 2000 veniva approvata la direttiva 2000/35/CE che quindi,
trovava recepimento formale in Italia con l’articolo 26 della legge
comunitaria 2001 (legge 1 marzo 2002, n. 39) e quindi attuazione con il
già citato D.Lgs. n. 231/2002. Tale provvedimento appare di sicura
rilevanza in quanto introduce una disciplina specifica uniforme in tutta
l’Unione Europea, per contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti.
Si riporta di seguito uno schema sintetico degli articoli del decreto.
Art. 1: ambito di applicazione.
L’ambito di applicazione riguarda “ogni pagamento effettuato a
titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”.
Per “transazioni commerciali” si intendono i contratti, comunque
denominati, tra imprese ovvero tra imprese pubbliche e pubbliche
amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la
consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un
prezzo.
Art. 2: definizioni.
Tra le definizioni rileva quella indicata alla lettera f): prodotti
alimentari deteriorabili da individuare con apposito decreto del
Ministro delle Attività Produttive. In sede di prima applicazione della
normativa, in attesa dell’adozione di tale decreto, per “prodotti
alimentari deteriorabili”, si intendono quelli come tali definibili ai
sensi dell’articolo i) del D.M. 16 dicembre 1993 (ai fini degli
accertamenti analitici tramite controlli microbiologici), tra i quali
rientrano i prodotti alimentari preconfezionati, destinati come tali al
consumatore, il cui periodo di vita commerciale, inferiore a novanta
giorni, risulti dalla data di scadenza indicata in etichetta, con la
dicitura “da consumarsi entro...”.
Art. 3: responsabilità del debitore.
Sancisce il diritto del creditore a percepire gli interessi moratori,
l’onere della prova, al fine di escludere la propria responsabilità a
carico del debitore, quando impossibilitato ad eseguire la prestazione
per causa a lui non imputabile.
Art. 4: decorrenza degli interessi moratori.
I contraenti sono lasciati liberi di fissare i termini di pagamento in
coerenza con il principio della autonomia contrattuale delle parti. La
decorrenza degli interessi moratori deroga a quanto previsto in via
generale per tutte le obbligazioni dall’articolo 1219 del codice
civile (in base al quale, fatti salvi taluni casi, il debitore è
costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto).
Infatti si elimina la costituzione in mora e si fanno decorrere
automaticamente gli interessi moratori dal giorno successivo alla
scadenza del termine legale di pagamento indicato come segue:
30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore
o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di
prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento
della fattura o della richiesta di pagamento;
30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei
servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la
richiesta di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle
merci;
30 giorni dalla data di accettazione o della verifica eventualmente
previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accettazione della
conformità della merce alle previsioni contrattuali, qualora il
debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in
epoca non successiva a tale data.
Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari
deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato
entro 60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli
interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza
del termine. Le parti possono stabilire un termine superiore rispetto a
quello legale a condizione che sia fatto per iscritto e rispetti i
limiti concordati nell’ambito di accordi sottoscritti, presso il
Ministero delle Attività Produttive, dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale della produzione, della
trasformazione e della distribuzione.
Art. 5: saggio degli interessi.
Salvo diverso accordo tra le parti, il tasso degli interessi moratori è
pari al tasso di interesse di riferimento della BCE (Banca Centrale
Europea), applicato alla più recente operazione di rifinanziamento
principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in
questione, maggiorato di sette punti percentuali.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze darà notizia del saggio di
interesse pubblicandolo semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Art. 6: risarcimento dei costi di recupero.
Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per
recuperare le somme che il debitore non gli ha tempestivamente
corrisposto, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non
dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
Art. 7: nullità parziale.
Si richiama l’istituto della nullità parziale disciplinato
dall’articolo 1419 del codice civile secondo il quale “la nullità
parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la
nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti non lo
avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita
dalla nullità. Peraltro, la nullità di singole clausole non importa la
nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di
diritto da norme imperativo”..
L’accordo sulla data di pagamento sarà pertanto nullo se risulti
gravemente iniquo il danno del creditore (il comma 2 si sofferma sul
concetto di “gravemente iniquo”). Il giudice, anche d’ufficio,
dichiara la nullità dell’accordo e applica i termini legali ovvero
riconduce ad equità il contenuto dell’accordo medesimo.
Art. 8: tutela degli interessi collettivi.
Individua una serie di possibili azioni esperibili davanti al giudice
competente dalle Associazioni di categoria (che rappresentano
prevalentemente piccole e medie imprese), per contrastare il ricorso a
condizioni contrattuali inique in danno dei creditori, a tutela degli
interessi collettivi.
Art. 9: modifiche al codice di procedura civile.
Per quanto attiene le procedure di recupero dei crediti, sono modificati
l’articolo 633 (condizioni ed ammissibilità), si abroga la norma per
la quale l’ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione
all’intimato di cui all’articolo 643 CPC deve avvenire fuori della
Repubblica e si introducono disposizioni di carattere integrativo o
modificativo all’articolo 641. Infine, all’articolo 648 (esecuzione
provvisoria in pendenza di opposizione) si aggiunge al primo comma un
periodo riguardante l’esecuzione parziale del decreto ingiuntivo.
Art. 10: modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192.
L’articolo 10 adegua gli interessi di mora che il committente deve al
subfornitore in base alle nuove regole introdotte dalla presente
disciplina, mantenendo comunque la possibilità di una pattuizione di
interessi moratori di misura superiore a quelli stabiliti nel
provvedimento in esame.
Art. 11: norme transitorie e finali.
Le disposizioni del decreto non si applicano ai contratti conclusi prima
dell’ 8 agosto 2002, termine entro il quale gli Stati membri avrebbero
dovuto recepire la normativa comunitaria.
Il provvedimento rappresenta senza dubbio un significativo passo avanti
sulla strada della maggiore trasparenza nelle transazioni commerciali.
Elemento centrale è rappresentato dal riconoscimento della libertà
delle parti nello stabilire i termini di pagamento ed il saggio di
interesse da applicare qualora si verifichi un inadempimento da parte
del debitore. In tal caso appare consigliabile riportare, in calce ad
ogni fattura, l’indicazione del luogo e delle modalità di pagamento e
del saggio di interesse applicabile.
In mancanza di accordo tra le parti, i due aspetti (termini di pagamento
e saggio di interesse) sono regolamentati dal decreto, così come in
precedenza indicato.
Inoltre, sono in corso di valutazione i riflessi, di natura fiscale,
legati alla tassabilità degli interessi moratori che, quale che sia il
loro livello, fino al massimo previsto dall’articolo 5 dello stesso
decreto, dovranno essere corrisposti dal debitore. Circa l’effettiva
valenza del nuovo strumento giuridico, questa dipenderà soprattutto
dalla volontà del creditore di servirsene, fino alla disponibilità, in
caso di inadempimento da parte del debitore, ad agire in sede
giudiziaria civile facendo ricorso al procedimento per decreto
ingiuntivo per il quale è prevista una procedura più rapida rispetto a
quella ordinaria.
La nuova normativa nei suoi risvolti civilistici e fiscali è stata
approfondita in alcuni seminari organizzati “ad hoc” da Italmopa.
Obiettivo di questi seminari è stato quello, da una parte, di agevolare
la comprensione del provvedimento stesso, e dall’altra, quello di
permettere alle imprese di cogliere le novità introdotte rispetto alla
normativa preesistente.
PRODOTTI
ALIMENTARI DETERIORABILI
Si
considerano prodotti deteriorabili quelli definiti da un apposito
decreto del Ministero delle attività produttive. In sede di prima
applicazione del D.Lgs. 231/02 e fino ad approvazione del decreto, si
intendono per prodotti alimentari deteriorabili quelli come tali
definibili ai sensi dell’art.1 del decreto del Ministero della Sanità
16 dicembre 1993, e cioè:
a)
i prodotti alimentari preconfezionati, destinati come tali al
consumatore, il cui periodo di vita commerciale, inferiore a novanta
giorni, risulti dalla data di scadenza indicata in etichetta, con la
dicitura «da consumarsi entro ..» ai sensi dell'art. 10, comma 2, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
b)
i prodotti a base di carne che non abbiano subito un trattamento
completo;
c)
i prodotti alimentari sfusi e quelli posti in involucro protettivo
destinati alla vendita previo frazionamento ai sensi dell'art. 1, comma
3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, non sottoposti a
congelazione o a trattamenti atti a determinare la conservazione allo
stato sfuso per periodi superiori a tre mesi (quali sterilizzazione,
disidratazione, affumicatura, aggiunta di soluti e/o di conservativi
antimicrobici, altri trattamenti di pari effetto) costituiti in tutto o
in parte da:
1)
latte, ivi compreso quello parzialmente concentrato;
2)
derivati del latte quali: crema di latte, formaggi freschi spalmabili,
formaggi freschi a pasta filata preincartati di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98 , convertito nella legge 11
giugno 1986, n. 252, modificato dall'art. 23 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109 , latticini freschi, formaggi molli senza crosta,
formaggi molli con crosta a stagionatura non superiore a sessanta
giorni, formaggi erborinati;
3)
carni fresche e preparazioni gastronomiche fresche a base di carni
fresche;
4)
prodotti della pesca freschi, nonché alimenti compositi freschi e
preparazioni gastronomiche a base di prodotti della pesca;
5)
prodotti d'uovo, freschi o pastorizzati, nonché alimenti compositi e di
pasticceria e preparazioni gastronomiche, a base di prodotti d'uovo;
6)
prodotti ortofrutticoli freschi, refrigerati e non;
7)
paste fresche con ripieno destinate ad essere vendute allo stato sfuso
ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109.
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