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Sanzioni per lavoro nero - Ipoteca e fermo amministrativo - Competenza delle Commissioni Tributarie indipendentemente dalla natura del credito
Ultimo aggiornamento 13/02/2008
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

Le controversie relative all'opposizione avverso atti irrogativi delle sanzioni amministrative emessi dall'Amministrazione finanziaria per violazione dell'art. 3, comma terzo, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito nella legge n. 23 aprile 2002, n. 73, relativo all'omessa registrazione di lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie sono di competenza delle Commissioni Tributarie.

Sono altresi' di competenza delle Commissioni Tributarie le Iscrizioni ipotecarie e i fermi amministrativi indipendentemente dalla natura del credito. Ord. n. 3171 del 18 dicembre 2007 (dep. l'11 febbraio 2008) della Corte Cass., SS.UU. - Giurisdizione tributaria - Controversie - Relative alle sanzioni per "utilizzo del lavoro nero"- Spettanza Giurisdizione tributaria - Controversie - Relative al fermo amministrativo e all'ipoteca fiscale - Spettanza

Il legislatore può, senza violare l'art. 102 Cost., attribuire ai giudici tributari le controversie che riguardino atti "neutri", cioè utilizzabili a sostegno di qualsiasi pretesa patrimoniale (tributaria o no) della mano pubblica. In questo quadro, la legge 248/2006 ha inserito fra gli atti elencati nell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, ed impugnabili avanti alle Commissioni Tributarie: 'e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; ciò in quanto si tratta di misure collocate all'interno nel sistema della esecuzione esattoriale, di matrice tributaristica, cui il legislatore ha ritenuto di far ricorso per facilitare la riscossione anche di entrate non tributarie'. Di conseguenza, il relativo contenzioso riguarda questioni attinenti alla regolarità formale e sostanziale della misura adottata; non alla fondatezza della pretesa che ha dato luogo al provvedimento di fermo ed alla iscrizione di ipoteca (dal momento che questa fondatezza deve già essere stata accertata con atti definitivi).

 

Cosa stabilisce la norma

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. (2) 4. Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro. 5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.