Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com     Copyright©Riproduzione riservata

  081/5706339         081/0060351           Consulenza Gratuita    (solo per e-mail o via fax)                                    

Orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30 - 18.30     La consulenza gratuita e' ammessa via e-mail o via fax ,viene fornita a campione non e' garantita la risposta a tutti.

             

EFFETTUIAMO RICORSI IN TUTTA ITALIA - VISITA IL NUOVO SITO WWW.DIFESATRIBUTARIA.IT  RICCO DI SENTENZE AGGIORNATE FAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE

Le scadenze fiscali del 2018

Ultimo aggiornamento 06/01/2018
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISID DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

Per un parere via fax compilare il modulo e allegare copia dell'accertamento  e inviarlo allo 081/0060351

Cartelle Esattoriali Fermo amministrat. Ipoteca Esattoria Vizi atti tributari Atti Impugnabili

EFFETTUIAMO RICORSI IN TUTTA ITALIA


Per gli adempimenti che scadono in un giorno non lavorativo, la relativa scadenza è prorogata al giorno lavorativo successivo (cfr. art. 18 D.Lgs. n. 241/1997).

Comunicazione spese sanitarie al Sistema TS 2018 - 31/01/2018 prorogato al 08/02/2018 (art.2 D.M. 01/02/2018)

Comunicazione Unica 2018 (redditi 2017) - 07/03/2018 (trasmissione Telematica) - 31/03/2018 (consegna cartecea al percettore)

Dichiarazione Iva/2018 (redditi 2017) - 30/04/2018

Modello 730/2018 (redditi 2017) - 23/07/2018

Modello 770/2018 (redditi 2017) - 31/10/2018

Unico/2018 (redditi 2017) - 31/10/2018

Rottamazione dei ruoli - Riaperti i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati nel periodo 2000-2016,
per chi non ha aderito , la domanda di adesione va presentata entro il 15 maggio 2018 e il versamento di quanto dovuto (comunicato da Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 30 settembre 2018) va fatto in tre rate (40% entro il 31 ottobre 2018, 40% entro il 3 novembre 2018 e 20% entro il 28 febbraio 2019). Art. 1 Legge 4 dicembre 2017, n. 172, del D.L. n. 148/2017 (Decreto legge collegato)

Spesometro, Slitterà la scadenza dello spesometro relativo al secondo semestre 2017, in scadenza il 28/02/2018, ma non è ancora stata fissata la data. Per i dati relativi al 2018, invece, la prima scadenza dello spesometro semestrale (su opzione) è fissata all'01.10.2018, in quanto il 30 settembre cade di domenica. Diversamente dal 2017, infatti, l'invio dello spesometro potrà essere effettuato semestralmente, anziché trimestralmente, previa opzione. Nel caso non si presenta l'elenco clienti e fornitori si applica la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro (ridotta a 500 euro per le correzioni fatte entro 15 giorni) per ciascun trimestre in caso di trasmissione di dati incompleti o inesatti da parte dei soggetti passivi
IVA che abbiano optato per l’uso del Sistema di Interscambio. Art. 11 comma 2 bis del d.lgs. 471/1997, Risoluzione 104/E del 28/07/2017.

Aspettatevi controlli a seguito dell'incrocio dei dati

 

PERIODO SCADENZA NOTE
1 Semestre 2017 16/10/2017  
2 Semestre 2017 28/02/2018 In attesa di proroga
1 Semestre 2018 01/10/2018 Su opzione
2 Semestre 2017 28/02/2019 Su opzione
1 Trimestre 2018 31/05/2018  
2 Trimestre 2018 01/10/2018  
3 Trimestre 2018 30/11/2018  
4 Trimestre 2018 28/02/2019  

 

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

L’obbligo di comunicazione dei dati, che decorre dal 1° gennaio 2017, è stato introdotto con la Manovra fiscale 2016. La comunicazione va effettuata nelle seguenti scadenze:
- entro il 31 maggio in relazione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo;
- entro il 16 settembre per quanto concerne i mesi di aprile, maggio e giugno;
- entro il 30 novembre relativamente ai mesi di luglio, agosto e settembre;
- entro il 28 febbraio dell’anno successivo per quanto concerne i mesi di ottobre, novembre e dicembre.
L’obbligo riguarda sia i soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta con cadenza mensile, sia i soggetti passivi IVA che procedono con la liquidazione trimestrale dell’imposta.

un regime sanzionatorio è stato previsto in sede di conversione del D.L. n. 193/2016. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche sconta una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro. Tale sanzione viene ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza prevista, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Regime sanzionatorio rimodulato al ribasso per l’omessa comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Le misure previste in prima battuta dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016) sono state significativamente ridotte in sede di conversione in legge.

Attenzione: Se le liquidazioni Iva sono a debito e non avete pagato, meglio non presentare la comunicazione, dopo un mese arriva l'avviso bonario con la sanzione del 10% e dopo 30 giorni va a ruolo. Ad esempio dovete pagare 25.000 euro di Iva per il primo trimestre 2018, il 31/05/2018 presentate la comunicazione, il 30/06/2018 vi arriva l'avviso bonario con 2.500 euro di sanzione e se non pagate dopo 30 giorni la sanzione diventa 7500, quindi è meglio pagare 500 euro di sanzione per omessa presentazione.

In più postecipate il pagamento di due anni

 

 

 

 

 

 

 

Copyright©Riproduzione riservata