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Le sentenze Tributarie sono provvisoriamente esecutive

La situazione prima e dopo l'intervento del legislatore sulle sentenze favorevoli al contribuente

Ultimo aggiornamento 21/10/2017
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISID DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

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Dal 01/06/2017 Tutte le sentenze tributarie sono provvisoriamente esecutive.

L’art. 69 del D.lgs. n.546/92 è stato riformato dal D.lgs. n. 156/2015 ed ha così introdotto
l’immediata esecutività delle sentenze di condanna dell’Amministrazione Finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente e di quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali.
Prima se il giudizio davanti ai giudici tributari si concludeva con una sentenza di condanna alle spese a favore del contribuente, per ottenere il rimborso di quanto pagato oppure ottenere il pagamento delle spese era necessario che la sentenza fosse passata in giudicato e che quindi vi fosse un titolo esecutivo. Il regime dell’immediata esecutività è in vigore dal 01/06/2016 ma per la sua concreta attuazione si attendeva l’emanazione dell’apposito decreto ministeriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13/03/2017.

Fino al 31/05/2017 Tutte le sentenze tributarie non erano provvisoriamente esecutive, pertanto prima, uso e abuso della norma da parte degli uffici erano all’ordine del giorno.
Se il contribuente otteneva la sospensione bene, altrimenti rischiava di dover pagare anche se aveva vinto.

Nel 2017 è intervenuta la Cassazione a Sezioni unite ritenendo sostanzialmente illegittima l'iscrizione a ruolo straordinaria ex art. 11-15bis del Dpr 602/73.


Cassazione Sezioni Unite Sentenza 13/01/2017, n. 758. L’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni risultante dall’avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articoli 11 e 15-bis costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante: ne deriva che, qualora intervenga una sentenza, anche se non passata in giudicato, del giudice tributario che annulla, in tutto o in parte, tale atto, l’ente impositore (così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, sia nel caso in cui l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di rimborso dell’eccedenza versata.
Ebbene, con tale sentenza, con la quale ancora una volta le Sezioni Unite si pronunciano nell’interesse del contribuente, viene di fatto negata all’iscrizione a ruolo straordinaria, nella prassi utilizzata dall’Amministrazione anche in pendenza di giudizi favorevoli al contribuente, la capacità di resistenza all’annullamento, ancorché non ancora irretrattabile, dell’atto presupposto, in quanto priva di fondamento normativo e non conforme ad un equo bilanciamento degli interessi contrapposti.

 

La verità è una sola il processo tributario anche oggi, non pone le parti (fisco e contribuente) sullo stesso piano, anzi il processo è sbilanciato a favore del fisco, le norme sono tutte favorevoli all'amministrazione finanziaria, tanto le leggi in Italia in materia fiscale, è meglio che lo sappiate!!! le fa l'agenzia delle Entrate, quindi cosa vi aspettavate? I Giudici tributari poi, questa è la cosa più eclatante, sanno poco e niente della materia fiscale, vengono da altre giurisdizioni (civile, penale, lavoro, amministratito), spesso sono agronomi o architetti, dipendono dal ministero dell'economia e delle finanze, per cui sulla loro imparzialità giudicate voi. Per carità, ci sono anche molti giudici, preparati, giusti ed imparziali, ma sono purtroppo molto pochi. Chi combatte in Commissione Tributaria deve veramente fare i salti mortali ed avere una preparazione esemplare, non temere nulla e nessuno e andare avanti nonostate le sconfitte. Il sistema è fatto apposta, per scoraggiare i contribuenti ad andare avanti, molto spesso per avere un po di giustizia bisogna andare in Cassazione, ma la Corte suprema costa e anche tanto, per cui i piccoli sono destinati spesso a soccombere.

Scarica la sentenza originale della Cass a SSUU 758/2017

 

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