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La social Card o carta acquisti prevista dal Decreto anti crisi
Ultimo aggiornamento 10/03/2010
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI
 

L'articolo 81, comma 32, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con la legge 6 agosto 2008, n.133 ha istituito la "Carta acquisti" finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato. Si tratta di una carta di debito sulla quale verranno accreditati, a favore degli aventi diritto, 40 euro mensili con cui potranno essere acquistati generi alimentari, ovvero essere pagate bollette di pubblici servizi. Il comma 33 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto interdipartimentale la definizione delle regole di attuazione. Il decreto n. 89030 del 16 settembre 2008 (di seguito "decreto"), modificato con il decreto n. 104376 del 7 novembre 2008 (di seguito "decreto aggiuntivo"), ha stabilito sia le modalità di emissione e di funzionamento della Carta acquisti, nonché i requisiti per l'ottenimento della stessa. L'INPS, in base al citato decreto, è il soggetto attuatore, cioè il soggetto che, tra l'altro, è tenuto a "disporre, una volta acquisite le richieste, l'avvio degli accrediti a favore dei titolari delle carte, previa verifica della compatibilità delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'articolo 5. La Carta acquisti è una normale carta di pagamento elettronica, che potrà essere utilizzata per effettuare acquisti in tutti i negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard, nonché per il pagamento delle bollette della luce e del gas. Inoltre, nei negozi che espongono lo stesso simbolo (carrellino) presente sulla carta potranno essere ottenuti degli sconti aggiuntivi. Con il presente messaggio si forniscono informazioni circa le modalità e i requisiti per ottenere la Carta acquisti, nonché i compiti dell'Istituto in materia.

2. Presentazione della domanda

Il rilascio della Carta acquisti è subordinato alla presentazione da parte dei soggetti interessati di una domanda ad un ufficio postale. L'ufficio postale rilascia contestualmente alla presentazione della domanda, o entro 5 giorni in caso di momentanea indisponibilità, la Carta acquisti e trasmette, in via telematica, la domanda all'INPS per le necessarie verifiche. I moduli di domanda (modulo A001/08 per i soggetti con più di 65 anni e modulo B001/08 per i soggetti inferiori a tre anni) sono disponibili nella sezione dedicata alla Carta acquisti sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dell'INPS e presso gli stessi uffici postali. Sul sito dei due dicasteri è, inoltre, possibile reperire anche la guida alla compilazione della domanda. Nella domanda il richiedente dichiara, tra le altre cose, sotto la sua responsabilità, di avere tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere la citata Carta acquisti. L'articolo 5, comma 2 e 3, del "decreto" prevede che la domanda possa essere presentata anche da un soggetto terzo rispetto a colui in capo al quale devono essere verificati i requisiti previsti dal precedente comma dello stesso articolo. In particolare, possono presentare domanda e chiedere l'intestazione della Carta acquisti: 1. i tutori, gli esercenti la potestà e o soggetti affidatari. Peraltro, in caso di esercizio della potestà su più di un minore avente diritto può essere richiesto l'accredito di più benefici sulla medesima carta; 2. per i soggetti con impedimenti di natura fisica, dietro motivata richiesta degli stessi, la domanda può essere presentata da una persona di fiducia, previa delega da compilarsi secondo lo schema contenuto nel modello reperibile sul sito internet dell'INPS. In questo caso il soggetto non può essere indicato da più di due beneficiari, ad eccezione dei seguenti casi: a) tutori che posseggono più deleghe per espresso incarico dell'autorità giudiziaria; b) soggetti che, per ragioni del loro ufficio, utilizzano il beneficio per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza per anziani oppure di residenti che vivono in comunità di anziani o comunità religiose. Si precisa, peraltro, che nel modulo di delega (disponibile sul sito internet dell'INPS) il delegante, in capo al quale, si ripete, devono essere verificati i requisiti per ottenere la Carta acquisti, deve autodichiarare il possesso dei requisiti stessi.

3. Requisiti per ottenere la Carta acquisti

L'articolo 5 del "decreto", come integrato dall'articolo 1, del "decreto aggiuntivo", prevede che la Carta acquisti spetti ai cittadini italiani, residenti in Italia con età pari o superiore a 65 anni, ovvero di età non superiore a tre anni. In quest'ultimo caso la Carta dovrà essere richiesta, per ciascun figlio inferiore a tre anni, da uno dei genitori, dal tutore, ovvero dall'affidatario. Sono poi previsti i seguenti ulteriori requisiti:

a) SOGGETTO DI ETA' PARI O SUPERIORE A 65 ANNI

• essere soggetto incapiente (è da considerarsi soggetto incapiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n), del "decreto", come modificato dal "decreto aggiuntivo", il soggetto la cui imposta netta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risulta pari a zero con riferimento al secondo periodo di imposta antecedente al momento di richiesta o di verifica); • non godere di Trattamenti, ovvero godere di Trattamenti di importo inferiore a euro 6.000 o di importo inferiore a euro 8.000 se di età pari o superiore a 70 anni; nel caso in cui l'importo dei trattamenti dipenda da redditi propri, il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a tali soglie; i redditi propri da considerare sono quelli rilevanti ai fini della definizione dell'ammontare dei trattamenti;

• avere un ISEE, in corso di validità, inferiore a euro 6.000; • non essere singolarmente o, se coniugato, insieme al coniuge:

- intestatario/i di più di un'utenza elettrica domestica; - intestatario/i di utenze elettriche non domestiche; - intestatario/i di più di un'utenza del gas; - proprietario/i di più di un autoveicolo; - proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo; - proprietario/i con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7; - titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000.

• non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in istituti di cura di lunga degenza o detenzione in istituti di pena.

b) SOGGETTO DI ETA' INFERIORE A 3 ANNI.

• avere un ISEE, in corso di validità, inferiore a euro 6.000;

• non essere, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari:

- intestatari di più di un'utenza elettrica domestica; - intestatari di più di un'utenza elettrica non domestica; - intestatari di più di due utenze del gas; - proprietari di più di due autoveicoli; - proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo; - proprietario/i con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7; - titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000.

L'Istituto, come anticipato, in qualità di soggetto attuatore verifica i prescritti requisiti e, in caso affermativo, comunica a Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 9 del decreto, il nulla osta all'accredito sulla Carta della somma prevista (80 euro per ogni bimestre).

4. Assistenza da parte delle Sedi

I requisiti richiesti per ottenere la Carta riguardano aspetti e informazioni di cui sono tenutari più soggetti, dai quali l'Istituto acquisirà le informazioni necessarie per rilasciare nulla osta all'accredito delle somme. Poiché i requisiti previsti dalle lettere c) e d) del predetto articolo 5, comma 1, attengono ad aspetti di competenza dell'Istituto, le Strutture territoriali potrebbero essere chiamate dagli interessati a fornire dei chiarimenti prima di effettuare la domanda e l'autodichiarazione ivi prevista. A tal fine, si illustra pertanto la sequenza dei controlli che devono essere effettuati per verificare i requisiti di cui alle disposizioni citate: a) Residenza Deve essere innanzitutto verificato che il richiedente sia residente in Italia. Il decreto dispone infatti che la Carta acquisti può essere concessa ai cittadini italiani residenti in Italia. b) Titolarità di trattamenti pensionistici (solo per soggetti di età pari o superiore a 65 anni)

La Carta acquisti può essere concessa a chi: • non gode di trattamenti pensionistici; • gode di trattamenti pensionistici di importo inferiore a euro 6.000, se di età pari o superiore a 65 anni e inferiore a 70 anni; • gode di trattamenti di importo inferiore a 8.000 euro se di età anagrafica pari o superiore a 70 anni.

A questo fine rilevano tutti i trattamenti pensionistici di qualunque tipologia, compresi quelli esenti da Irpef (come, ad esempio, rendita INAIL, invalidità civile o indennità di accompagnamento), ovvero le quote di trattamento non imponibili ai fini fiscali (come la maggiorazione sociale). La verifica deve essere effettuata tramite l'accesso al casellario centrale dei pensionati, e deve essere effettuata anche con riferimento alle prestazioni erogate da enti diversi dall'INPS:

c) Reddito complessivo

Nel caso in cui almeno uno dei trattamenti sia collegato al reddito, il requisito reddituale richiesto per la concessione della Carta deve essere verificato congiuntamente ai redditi rilevanti per la determinazione del trattamento stesso. Nella valutazione devono essere presi in considerazione i soli redditi personali che incidono sulla determinazione del diritto e della misura della prestazione collegata al reddito. I redditi devono essere verificati in base all'informazione memorizzata nel database delle pensioni. In particolare: • nel caso in cui la prestazione sia integrata al trattamento minimo, devono essere verificati i redditi personali rilevanti ai fini dell'integrazione al trattamento minimo; • • nel caso in cui vengano erogate prestazioni accessorie funzionali al reddito (quali maggiorazione sociale o quattordicesima) devono essere verificati i redditi personali rilevanti ai fini dell'attribuzione di tali benefici; • nel caso in cui sulla prestazione vengano corrisposti trattamenti di famiglia, devono essere verificati i redditi personali rilevanti per tale finalità.

Nel caso in cui risultino presenti più tipologie di reddito, deve essere considerato il valore più elevato. Nel caso di pensione in convenzione internazionale, deve essere computato anche l'importo annuo del pro-rata estero. La somma dei redditi così individuati con quelli posseduti dal soggetto a titolo di trattamenti rappresenta la base complessiva per la valutazione del requisito reddituale. Per maggiore chiarezza, si forniscono di seguito due esempi:

ESEMPIO 1

Soggetto ultra70enne coniugato e titolare di pensione integrata al minimo, che possiede una casa di abitazione con rendita catastale di 2.000 euro, un reddito da terreno pari a 180 euro: Importo del trattamento pensionistico: euro 443,12*13 = euro 5.760,96; euro 154,93 (importo aggiuntivo); euro 420 (quattordicesima)

TOTALE PRESTAZIONE PREVIDENZIALE ANNUA = 6.335,89 Reddito da terreno = euro 180,00;

Il reddito della casa di abitazione, non essendo rilevante ai fini dell'integrazione al trattamento minimo, non va conteggiato ai fini della verifica del diritto.

TOTALE REDDITI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA PREVISTA DAL DECRETO INTERDIPARTIMENTALE =6.515,89.

Il soggetto, pertanto, si trova al di sotto della soglia di 8.000 euro prevista dal "decreto", come modificato dal "decreto aggiuntivo" per i soggetti di età pari o superiore a 70 anni titolari di trattamento pensionistico e possiede il requisito reddituale previsto per la concessione della carta acquisti.

ESEMPIO 2

Soggetto di 68 anni titolare di assegno sociale cui spetta la maggiorazione sociale di cui alla legge finanziaria per il 2002, cosiddetta maggiorazione "al milione" e che possiede un generico reddito assoggettabile ad Irpef pari a euro 2.000: Importo del trattamento pensionistico (comprensivo della maggiorazione sociale): euro 426,15*13 = euro 5.540,00; TOTALE PRESTAZIONE PREVIDENZIALE ANNUA = 5.540,00

Il reddito assoggettabile ad Irpef deve essere conteggiato perché rilevante ai fini dell'importo dell'assegno sociale;

TOTALE REDDITI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA PREVISTA DAL DECRETO MINISTERIALE = 7.540,00.

Il soggetto in esame supera la soglia di 6.000 euro prevista dal "decreto" e, quindi, non ha il requisito reddituale per l'accesso alla carta acquisti.

d) ISEE (requisito valido sia per i soggetti con età maggiore di 65 anni sia per i soggetti di età inferiore a 3 anni)

La Carta acquisti può essere concessa a coloro che hanno un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a euro 6.000. Come noto, l'ISEE viene determinato dall'Istituto dietro presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica nella quale vengono indicati gli elementi necessari per la sua determinazione e che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 ha validità annuale. Coloro che hanno già presentato la predetta dichiarazione hanno, quindi, già ricevuto una comunicazione nella quale è indicato il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Nel caso in cui il soggetto non abbia mai presentato la dichiarazione sostitutiva unica, ovvero l'attestazione ISEE a suo tempo rilasciata sia scaduta, deve chiedere il rilascio di una nuova dichiarazione.

5. Accredito della provvista e successivi controlli

Dopo aver verificato la sussistenza del diritto l'INPS dà a Poste Italiane Spa il nulla osta all'accredito di 80 euro per il bimestre successivo alla presentazione della domanda (articolo 9, comma 1 del decreto). Come previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto le somme non spese nel bimestre di accredito possono essere utilizzate al massimo nei due bimestri successivi. I requisiti richiesti verranno poi verificati bimestralmente prima della concessione del nulla osta a Poste Italiane Spa per il successivo accredito. L'articolo 9, comma 3 prevede una deroga al procedimento appena descritto relativamente alla fase di prima applicazione. Infatti, per tutte le domande pervenute entro il 31 dicembre 2008 l'accreditamento riguarderà il bimestre in corso alla stessa data del 31 dicembre 2008 (novembre-dicembre) più la disponibilità relativa al mese di ottobre dello stesso anno.L'accreditamento complessivo sarà, pertanto, pari a 120 euro.

6. Iniziative di comunicazione

L'articolo 14 ha, inoltre, previsto delle iniziative di comunicazione per favorire l'accesso alla Carta acquisiti da parte di soggetti che in base alle informazioni in possesso dell'Amministrazione possono esserne considerate dei potenziali destinatari. A tali soggetti è stata spedita nel corso nel mese di novembre una lettera esplicativa delle finalità e delle modalità di attuazione del programma della Carta acquisiti, il modulo di domanda per richiederne la disponibilità e una breve guida che illustra le modalità di compilazione della domanda stessa, nonché i requisiti richiesti per avere diritto alla Carta. Si precisa, quindi, che la semplice ricezione della lettera informativa non costituisce titolo a ricevere d'ufficio la Carta acquisti, ma anche i soggetti interessati all'iniziativa in esame dovranno, al pari degli altri interessati presentare domanda a Poste Italiane Spa.