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La sospensione in appello e' ammissibile, la normativa italiana poco chiara contrasta con il diritto comunitario
Ultimo aggiornamento 10/03/2010
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La sospensione in appello e' ammissibile, la normativa italiana poco chiara contrasta con il diritto comunitario

Nonostante la Corte Costituzionale Italiana con l’Ord. n. 325 del 27 luglio 2001 (ud. del 12 luglio 2001) non ha ritenuto incostituzionale la mancata previsione della sospensione in appello,Il Presidente Sodo della Sez. 23 della Commissione Tributaria Regionale di Bari con Ord. del 22 agosto 2001

Prima di estrapolarne i principi voglio fare i miei complimenti al Giudice Sodo, giudice preparato e ad altissimo livello.

Cosa ha detto nell’ordinanza.

  1. La sospensione ex art 47 e’ applicabile in appello, in quanto la sospensione si riferisce all’atto e non alla sentenza la cui sospensione e’ impedita dall’art. 49.
  2. Il principio della  completezza e la effettività della tutela giurisdizionale imposta dal diritto comunitario costituisce fonte di diritto superiore al diritto nazionale, per cui la sospensione e’ applicabile.
  3. La Legge  30  Dicembre  1991,  n.  413  (Riforma  del contenzioso  tributario;  art.  30)  disponeva l’ adeguamento delle norme del processo  tributario  a  quelle  del  processo  civile;  cosa poi non avvenuta.
  4. Infine degli artt. 18  e  19  del  D.Lgs.  n.  472/1997 relativi alle violazioni tributarie secondo cui ("Tutela giurisdizionale  e ricorsi  amministrativi"):   Contro   il   provvedimento   di   irrogazione (dell'atto) è ammesso il ricorso alle Commissioni tributarie  le  decisioni delle   Commissioni   tributarie   e   dell'autorità    giudiziaria    sono immediatamente esecutive nei limiti previsti dall'art. 19: Esecuzione delle sanzioni in caso di ricorso alle Commissioni tributarie ... si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 1 e  2  del  D.Lgs  n.  546/1992,  recante disposizioni nel processo tributario. La Commissione  tributaria  Regionale può  sospendere  l'esecuzione  (della  sanzione)  applicando,   in   quanto compatibili, le previsioni dell'art. 47 del D.Lgs. 546/1992. Per cui da un lato riconosce la sospensione e da un altro la nega

 

 

Il Giudice Sodo ritiene e condividendo la generale consapevolezza dell’ingiustizia della normativa sul processo tributario in ogni caso la disapplicazione  delle  norme  nazionali impeditive dell'attuazione de principi comunitari   - Corte di  giustizia  delle Comunità Europee, 5 febbraio 1963, 15 luglio 1964, Van Gend e Loos -  Corte di giustizia delle Comunità Europee, 19 giugno 1990  e  21  dicembre  1991, Factortame e Zuckerfabrik.

 

La Corte  di Giustizia, facendo  applicazione  del  principio  di  cooperazione  fissato dall'art. 5 del Trattato CE, si è infatti espressa nel senso che il giudice nazionale deve in ogni caso interpretare il proprio diritto interno "quanto più possibile alla luce della lettera e dello  scopo  della  direttiva  per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima .

 

Per cui carissimi Colleghi  chiedete sempre la sospensione, per fortuna di Presidenti Sodo ce ne sono molti anche se non abbastanza.