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TRUST
Ultimo aggiornamento 30/06/2013
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COS’ E’ IL TRUST, A COSA SERVE, LE CONSEGUENZE FISCALI E GLI ACCERTAMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE DANNO I NUMERI

In inglese Trust significa fiducia. Il Trust è uno strumento giuridico di derivazione anglosassone  mediante il quale si vincolano dei beni (che non sono aggredibili) per amministrarli  per il raggiungimento delle finalità stabilite . Grazie al Trust, una persona definita Disponente (settlor) trasferisce la titolarità e non la  proprietà, ai soli fini di far amministrare meglio e con maggiore tutela quei beni per un determinato fine ad altro soggetto chiamato Trustee, che ne diventa titolare e non proprietario e che li amministra, gestisce e ne dispone per uno scopo determinato e nell’interesse dei Beneficiari (beneficiaries). Al termine il Trustee dovrà poi a sua volta trasferire la proprietà di tali beni ai Beneficiari. Il Trustee, nell’esercitare le sue funzioni, agisce esclusivamente nell’interesse di questi ultimi.

Attenzione pero' che il trust deve essere costituito prima che sorgano debiti altrimenti è soggetto a revocatoria.

Quando si costituisce un trust ci saranno le seguenti conseguenze:

Protezione dei beni, per cui nessuno puo' aggredirli (salvo revocatoria)

Lo Stato e gli atri debitori verificheranno se il trust è stato costituito prima dell'insorgere dei debiti o dopo, se è stato costituito prima siete in una botte di ferro, se invece è stato costituito dopo siete soggetti a revocatoria, ossia un azione con la quale i debitori proveranno che il trust è stato costituito ai soli fini di sottrarre i beni ai creditori, attenzione pero' che la revocatoria va azionata dal fisco e di debitori entro 5 anni dalla costituzione del trust, trascorso questo termine il trust è irrevocabile.

Dopo la costituzione del trust vi arriverà puntuale l'accertamento dell'agenzia delle entrate che vuole le imposte di donazione che arrivano anche all'8% del valore dell'immobile, ma  non si applicano le imposte di donazione (4/6/8%), ma l’ imposta di registro in misura fissa (€ 168,00), come correttamente fanno i notai e che giustamente convalidano la maggior parte delle Commissioni tributarie.

Sentenza della Ctr di Milano n. 73/15/12 depositata in data 4/7/2012
È esclusa l’imposta sulle donazioni quando nell’atto istitutivo di un Trust auto-dichiarato non si ravvisa l’incremento patrimoniale a spirito di liberalità, elemento essenziale dell’istituto della donazione che presuppone la stessa tassazione.

 

 

L'effetto del Trust è la separazione e protezione del patrimonio , Il Trust si distingue dal rapporto fiduciario, dove la Società fiduciaria è semplice intestataria, in forma anonima, dei beni interessati, che restano però di proprietà del cliente. Viceversa, col Trust i beni costituiscono una massa patrimoniale separata e distinta da quella del Disponente (e del Trustee). Per questa il Trust è più idoneo a proteggere un patrimonio.
E’ anche possibile disporre un Trust nel proprio testamento.

Il Trust si distingue dal fondo patrimoniale, nel trust non è necessario essere sposati, col fondo patrimoniale è necessario che ci sia un matrimonio, inoltre il fondo patrimoniale viene meno con lo scioglimento del matrimonio (morte o divorzio), mentre il Trust dura fino a quando non si realizza lo scopo prefissato.


A differenza di un fiduciario, un Trustee diventa effettivo Titolare come se fosse il proprietario dei beni a lui affidati di cui ha il potere di amministrare, gestire e disporre, con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo le istruzioni che gli ha dato il Disponente e secondo la legge che regola il Trust; ha inoltre l’obbligo di render conto al Disponente, al beneficiario e/o al “Guardiano” (Protector o Enforcer), laddove previsto, del suo operato. I beni intestati al Trust sono completamente autonomi dal patrimonio del trustee e del Disponente  e sono insensibili alle vicende personali, familiari, successorie e fiscali sia del Disponente che del Trustee.
Ratificando con la legge 364/89 la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, l’Italia ha recepito il Trust, che distingue fra “Trust interno” (istituito in Italia su beni e fra soggetti italiani) e “Trust estero” (istituito all’estero su beni situati in Italia e/o all’estero). In seguito alla sua crescente diffusione, va osservato che la giurisprudenza italiana ha riconosciuto il Trust in molte occasioni, anche nell’ ambito di procedure fallimentari. Oggi le Conservatorie dei registri immobiliari, il Registro delle Imprese e il Pubblico Registro Automobilistico accettano senza difficoltà gli atti di Trust. Sotto il profilo fiscale il Trust è, ai fini delle imposte sui redditi, dotato di autonomia impositiva quale soggetto Ires (art. 73 Tuir); mentre ai fini delle imposte indirette non vi è ancora una specifica normativa. Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza tributaria, non si applicano le imposte di donazione (4/6/8%), ma l’ imposta di registro in misura fissa (€ 168,00).
 

Le motivazioni piu' diffuse per la costituzione di un trust: