Socio di società: quali responsabilità e cosa si rischia

Socio di società: quali responsabilità e cosa si rischia, prevenire è meglio che curare

E’ necessario un intervento legislativo

La prima cosa da chiarire è che diventare socio di una società di persone, in particolare di una società in nome collettivo, oppure socio accomandatario di una società in accomandita semplice, può rappresentare un vero e proprio suicidio patrimoniale.

I soci della SNC e i soci accomandatari della SAS rispondono infatti delle obbligazioni sociali in modo illimitato e solidale. Ciò significa che ciascun socio può essere chiamato a pagare anche l’intero debito della società, compresa la parte economicamente riferibile agli altri soci illimitatamente responsabili, salvo poi esercitare nei loro confronti il diritto di regresso.

Soltanto il socio accomandante della SAS gode, in linea generale, della responsabilità limitata alla quota conferita. Tale beneficio, tuttavia, viene meno qualora egli si ingerisca nella gestione della società o compia atti riservati agli amministratori.

Diversa è la posizione del socio di una società di capitali, come una SRL o una SPA, il quale, in linea di principio, risponde delle obbligazioni sociali soltanto nei limiti del capitale conferito.

Occorre però prestare molta attenzione alla cosiddetta presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa.

Non si tratta, in realtà, di una specifica norma fiscale, ma di un principio elaborato dalla giurisprudenza e ricondotto all’art. 39, comma 1, lettera d), del DPR 600/1973.

In base a tale costruzione, l’Agenzia delle entrate può presumere che gli utili extracontabili accertati nei confronti di una società di capitali siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

La presunzione viene applicata soprattutto alle società con un numero limitato di soci, spesso legati da rapporti familiari, personali o fiduciari, ritenuti tali da consentire un reciproco controllo e una conoscenza condivisa della gestione, anche occulta, degli affari sociali.

Si tratta formalmente di una presunzione relativa, quindi suscettibile di prova contraria. Nella pratica, tuttavia, essa rischia di trasformarsi in una presunzione quasi assoluta, perché al socio viene richiesto di dimostrare di non avere percepito gli utili contestati.

In altri termini, dall’evasione attribuita alla società si passa alla presunzione che il socio abbia personalmente incassato, anche in contanti, la parte di utile corrispondente alla propria quota.

Il problema della doppia presunzione

Il divieto di doppia presunzione, noto anche come praesumptio de praesumpto, esprime il principio secondo cui non dovrebbe essere possibile ricavare un fatto ignoto partendo non da un fatto certo, ma da un altro fatto a sua volta soltanto presunto.

In passato tale divieto veniva considerato assoluto. La giurisprudenza più recente, invece, ammette la possibilità di concatenare più presunzioni semplici, purché il percorso logico sia rigoroso e ciascun passaggio sia fondato su elementi gravi, precisi e concordanti, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 del Codice civile.

Secondo la Corte di Cassazione, tra cui la sentenza n. 21546 del 31 luglio 2024 e l’ordinanza n. 30470 del 2025, non esiste quindi un divieto assoluto di utilizzare una presunzione come base per una successiva inferenza.

Resta però necessario che il ragionamento non si fondi su mere supposizioni.

Nel caso della ristretta base partecipativa, il rischio è invece evidente: dal sospetto o dall’accertamento dell’evasione della società si passa al sospetto che il socio abbia incassato gli utili, senza una prova diretta della loro effettiva distribuzione e percezione.

Si realizza così una sequenza estremamente discutibile:

  • si presume l’esistenza di maggiori ricavi della società;
  • dai maggiori ricavi si presume l’esistenza di maggiori utili;
  • dai maggiori utili si presume la loro distribuzione;
  • dalla distribuzione si presume che ogni socio abbia incassato la propria quota.

Un simile percorso rischia di trasformare una catena di presunzioni in una catena di semplici supposizioni.

L’onere della prova a carico dell’Ufficio

L’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992 stabilisce espressamente che l’Amministrazione finanziaria deve provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato.

Nonostante l’introduzione di questa disposizione, parte della giurisprudenza ha sostenuto che, in materia di società a ristretta base, non sarebbe sostanzialmente cambiato nulla.

Tale affermazione è, quanto meno, fortemente discutibile.

Se la legge impone all’Ufficio di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, dovrebbe essere l’Agenzia delle entrate a provare che il socio abbia effettivamente percepito gli utili extracontabili, non il contribuente a dover dimostrare di non avere ricevuto denaro.

Nella mia esperienza personale, giunta sino in Cassazione, mi è stata richiesta la prova contraria di non avere incassato somme in contanti.

Ma come si può dimostrare di non avere ricevuto denaro contante?

Produrre gli estratti conto e dimostrare che non vi sono stati accrediti non basta, perché si può sempre sostenere che il denaro sia stato consegnato in contanti.

Dimostrare di non avere avuto alcuna ingerenza nella gestione della società non basta, perché si può comunque presumere che il socio abbia beneficiato degli utili.

Dimostrare l’assenza di incrementi patrimoniali può non essere sufficiente, perché si potrebbe sostenere che il denaro sia stato speso, nascosto o trasferito altrove.

In pratica, al contribuente viene richiesta una prova impossibile: dimostrare di non avere mai ricevuto, in alcuna forma, somme di denaro contante.

Una prova negativa di questo tipo è una vera e propria probatio diabolica.

Il principio dell’onere della prova

Già il diritto romano aveva espresso il principio secondo cui l’onere della prova grava su chi afferma un fatto: onus probandi incumbit actori.

Deve provare chi formula l’accusa o avanza la pretesa, non chi è chiamato a difendersi da una semplice supposizione.

Lo stesso principio è contenuto nell’art. 2697 del Codice civile, secondo cui chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 109 del 2007, ha riconosciuto l’applicabilità del principio generale dell’onere della prova anche al processo tributario.

Oggi tale principio deve essere coordinato con l’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992, norma processuale che pone espressamente a carico dell’Amministrazione finanziaria la prova delle violazioni contestate.

Ne consegue che l’Agenzia delle entrate dovrebbe dimostrare:

  • l’esistenza dell’utile extracontabile;
  • la sua effettiva fuoriuscita dal patrimonio della società;
  • la sua distribuzione ai soci;
  • la percezione da parte del singolo socio;
  • l’importo concretamente attribuito;
  • il periodo d’imposta nel quale l’incasso sarebbe avvenuto.

La semplice ristrettezza della compagine sociale non dovrebbe essere sufficiente a colmare tutti questi passaggi.

La necessità di un intervento legislativo

È quindi necessario un intervento legislativo che definisca con chiarezza i limiti della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base.

Il legislatore dovrebbe stabilire che la sola presenza di pochi soci, anche se legati da rapporti familiari o fiduciari, non può essere considerata sufficiente a dimostrare la percezione di utili extracontabili.

Dovrebbero essere richiesti elementi concreti riferibili al singolo socio, come movimenti finanziari, incrementi patrimoniali, prelevamenti, spese personali sostenute dalla società, documentazione extracontabile o altri indizi effettivamente gravi, precisi e concordanti.

Una presunzione semplice non può trasformarsi, attraverso la prassi applicativa, in una presunzione assoluta non prevista dalla legge.

In poche parole, prima di entrare a far parte di una società è indispensabile valutare con estrema attenzione rischi e vantaggi.

Occorre comprendere quale tipo di responsabilità si assume, quale ruolo si avrà nella gestione e quali conseguenze fiscali e patrimoniali potrebbero derivarne.

È sempre opportuno rivolgersi preventivamente a un professionista esperto, in grado di analizzare la situazione e individuare gli strumenti più adeguati per proteggere il patrimonio personale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Studio Marino al numero 081 570 6339, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle 12:30 e dalle ore 15:30 alle 18:30, oppure scrivere all’indirizzo info@studiomarino.com.

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Napoli, 12 luglio 2026

Avv. Giuseppe Marin1.