Dichiarazione Iva tardiva, rimedi e responsabilità penali
Per i contribuenti che non hanno trasmesso la dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2025 entro la scadenza ordinaria del 30 aprile 2026, resta ancora una possibilità di regolarizzazione. La dichiarazione può infatti essere presentata entro il 29 luglio 2026, ossia entro novanta giorni dal termine ordinario, conservando piena validità giuridica.
La distinzione tra dichiarazione tardiva e dichiarazione omessa è particolarmente importante, perché determina conseguenze sanzionatorie molto diverse. La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 2, comma 7, del D.P.R. 322/1998, applicabile anche alla dichiarazione Iva per effetto dell’art. 8, comma 6, dello stesso decreto.
Attenzione al penale
L’omessa dichiarazione Iva può assumere rilevanza penale quando l’imposta evasa supera € 50.000 per ciascun periodo d’imposta.
L’art. 5 del D.Lgs. 74/2000 richiede, tuttavia, anche il dolo specifico di evasione: il semplice ritardo entro novanta giorni non integra il reato.
La dichiarazione presentata oltre novanta giorni resta omessa ai fini penali, mentre non si considera omessa quella presentata entro il termine previsto per la dichiarazione dell’anno successivo e prima dell’avvio di controlli, ferma restando la responsabilità per eventuali altri reati.
La pena prevista per l’omessa dichiarazione è la reclusione da due a cinque anni.
La soglia di € 50.000 riguarda l’imposta evasa per omessa dichiarazione e non va confusa con l’omesso versamento dell’Iva dichiarata, disciplinato separatamente dall’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000
Presentazione entro novanta giorni
La dichiarazione trasmessa entro novanta giorni dalla scadenza è considerata tardiva, ma valida.
In questo caso si applica, in linea generale, una sanzione fissa pari a 250 euro. Il contribuente può tuttavia ricorrere al ravvedimento operoso previsto dall’art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 472/1997, riducendo la sanzione a un decimo.
L’importo da versare è quindi pari a 25 euro.
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24, utilizzando:
Il codice tributo 8911;
l’anno di riferimento 2026 (l’anno in cui si presenta la dichiarazione) , corrispondente all’anno in cui è stata commessa la violazione.
La regolarizzazione richiede sia l’invio della dichiarazione sia il pagamento della sanzione ridotta.
Dichiarazione a debito e Iva non versata
La presentazione tardiva della dichiarazione non sana automaticamente l’eventuale mancato pagamento dell’imposta.
Quando dalla dichiarazione emerge un debito Iva non versato, si verificano due violazioni autonome:
- la tardiva presentazione della dichiarazione;
- l’omesso o ritardato versamento dell’imposta.
Per l’omesso versamento si applica la sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997. La misura ordinaria è pari al 25% dell’imposta non pagata, ma per i versamenti effettuati entro novanta giorni la sanzione è ridotta al 12,5%.
Anche questa violazione può essere regolarizzata mediante ravvedimento operoso, con una riduzione che varia in funzione del tempo trascorso dalla scadenza. Devono inoltre essere corrisposti l’imposta dovuta e gli interessi legali maturati giorno per giorno.
Attenti all’omesso versamento Iva e all’eventuale rateazione che sposta il limite della responsabilità penale da 250.000 a 75.000 euro.
L’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni l’omesso versamento dell’Iva dichiarata per un importo superiore a € 250.000 per ciascun periodo d’imposta.
La soglia si calcola sull’imposta rimasta effettivamente non versata alla data di consumazione del reato, oggi fissata al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.
Pertanto, a fronte di un debito di € 256.000, il pagamento tempestivo di € 7.000 ridurrebbe il residuo a € 249.000, al di sotto della soglia penale.
Il versamento deve però essere effettivo, anteriore alla scadenza penalmente rilevante e correttamente imputato al debito Iva interessato; restano comunque dovuti tributo, sanzioni amministrative e interessi.
La situazione deve essere vagliata attentamente, verificando anche eventuali rateazioni: finché il debito è regolarmente in corso di estinzione non opera la fattispecie, mentre, in caso di decadenza, assume rilievo penale un debito residuo superiore a € 75.000.
Dopo il 29 luglio 2026 la dichiarazione è considerata omessa
Una volta trascorsi novanta giorni dalla scadenza ordinaria, la dichiarazione è considerata omessa.
L’eventuale trasmissione successiva non elimina l’omissione, anche se può comunque produrre effetti favorevoli in sede di accertamento e di determinazione delle sanzioni.
In presenza di imposta dovuta, la sanzione ordinaria per omessa dichiarazione è pari al 120% del tributo, con un minimo di 250 euro.
È prevista una disciplina più favorevole quando il contribuente presenta spontaneamente la dichiarazione:
- prima di avere formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o accertamenti;
- entro i termini previsti per l’accertamento Iva.
In questa ipotesi la sanzione può essere ridotta al 75% dell’imposta dovuta.
Se dalla dichiarazione non emerge alcuna imposta, la sanzione è invece stabilita in misura fissa, generalmente compresa tra 250 e 1.000 euro, con possibile raddoppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Operazioni non imponibili o senza imposta dovuta
Una disciplina specifica riguarda i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni per le quali l’Iva non è dovuta, come può accadere, ad esempio, in presenza di operazioni con l’estero o di attività svolte prevalentemente in regime di non imponibilità.
In tali situazioni, l’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione compresa tra 250 e 2.000 euro.
La sanzione può essere ridotta a un importo compreso tra 150 e 1.000 euro quando la dichiarazione viene comunque presentata prima dell’avvio di un controllo.
L’omessa dichiarazione non è ravvedibile
Un aspetto essenziale è che il ravvedimento operoso della dichiarazione è ammesso soltanto entro novanta giorni.
Superato tale termine, la violazione di omessa dichiarazione non può essere autonomamente sanata mediante il pagamento di una sanzione ridotta. Resta invece possibile ravvedere l’eventuale omesso versamento dell’Iva, pagando il tributo, gli interessi e la relativa sanzione ridotta.
Pertanto, dopo il novantesimo giorno occorre distinguere con precisione tra:
- omissione dichiarativa, non ravvedibile;
- omissione del versamento, ancora ravvedibile fino a quando non intervengano cause ostative.
Comunicazioni di compliance dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate può inviare comunicazioni di compliance ai soggetti che non hanno presentato la dichiarazione Iva oppure che l’hanno trasmessa senza compilare quadri rilevanti, come il quadro VE o il quadro VJ.
Queste comunicazioni hanno la funzione di segnalare al contribuente le anomalie riscontrate e di favorire la regolarizzazione spontanea prima dell’avvio di controlli o accertamenti.
La ricezione di una comunicazione di compliance deve essere valutata tempestivamente, verificando:
- se la dichiarazione sia stata effettivamente trasmessa;
- se la ricevuta telematica attesti l’avvenuta acquisizione;
- se siano presenti errori o quadri mancanti;
- se risultino imposte non versate;
- quali forme di ravvedimento siano ancora disponibili.
Differenza tra dichiarazione tardiva e dichiarazione integrativa
La dichiarazione tardiva non deve essere confusa con la dichiarazione integrativa.
La dichiarazione tardiva è una dichiarazione originaria trasmessa dopo la scadenza, ma entro novanta giorni.
La dichiarazione integrativa, invece, serve a correggere errori o omissioni contenuti in una dichiarazione già validamente presentata.
Ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. 322/1998, l’integrativa può essere presentata entro i termini previsti per l’accertamento Iva. Il termine deve essere calcolato considerando l’anno di presentazione della dichiarazione e non soltanto il periodo d’imposta cui essa si riferisce.
Per la dichiarazione relativa al 2025, presentata nel 2026, il termine indicato nell’allegato è il 31 dicembre 2031.
Credito emergente dalla dichiarazione integrativa
Quando dalla dichiarazione integrativa emerge un maggiore credito Iva, le modalità di utilizzo dipendono dal momento in cui l’integrativa viene presentata.
Se la correzione avviene entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito può essere utilizzato mediante: detrazione; compensazione nel modello F24o richiesta di rimborso, quando ne ricorrono i presupposti.
Quando l’integrativa viene presentata oltre tale termine, l’utilizzo del credito è soggetto a maggiori limitazioni. In particolare, potrà essere richiesto a rimborso, se ne sussistono le condizioni, oppure utilizzato in compensazione per debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione dell’integrativa.
Indicazioni operative
Il contribuente che non abbia ancora presentato la dichiarazione Iva 2026 dovrebbe procedere senza ritardo a:
- predisporre e trasmettere telematicamente il modello;
- verificare se dalla dichiarazione emerga un debito d’imposta;
- versare la sanzione di 25 euro per la tardiva presentazione;
- regolarizzare gli eventuali versamenti omessi;
- calcolare correttamente sanzioni ridotte e interessi;
- conservare la ricevuta telematica di presentazione e i modelli F24.
La data del 29 luglio 2026 rappresenta quindi un termine decisivo: entro tale giorno la dichiarazione resta tardiva ma valida; dal giorno successivo viene considerata omessa, con conseguenze sanzionatorie sensibilmente più gravose.
La verifica del caso concreto è comunque opportuna, soprattutto in presenza di debiti Iva, crediti rilevanti, comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate o errori nelle dichiarazioni già trasmesse. Le informazioni riportate hanno carattere generale e non sostituiscono la valutazione di un professionista abilitato.
Napoli,li 26/07/2026
Avv. Giuseppe Marino

