Fiscalità locale, contraddittorio preventivo, avvisi bonari, schema d’atto e cartella soppressa anche per la tassa auto

Fiscalità locale, contraddittorio preventivo, avvisi bonari, schema d’atto e cartella soppressa anche per la tassa auto

Con il D.Lgs. 147/2026 cambia il rapporto tra contribuente, Regioni e Comuni: più garanzie prima dell’accertamento, ma dal 2027 gli avvisi regionali diventano direttamente esecutivi

La riforma della fiscalità regionale e locale segna un deciso cambio di passo nei rapporti tra contribuente ed enti territoriali.

Il Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto 2026, interviene infatti contemporaneamente su due fronti apparentemente opposti ma destinati a convivere nel nuovo sistema tributario territoriale.

Da un lato vengono rafforzate le garanzie del contribuente nella fase precedente all’accertamento, attraverso l’applicazione dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente, il contraddittorio preventivo, le comunicazioni di compliance e gli avvisi bonari.

Dall’altro, soprattutto per i tributi regionali, viene accelerata in maniera considerevole la fase della riscossione: dal 1° gennaio 2027, salvo eventuale anticipazione disposta con legge regionale, l’avviso di accertamento sarà direttamente titolo esecutivo e non sarà più necessaria la successiva notificazione della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale.

La riforma introduce così un modello fondato su una sorta di doppio binario: maggiori possibilità di confronto e regolarizzazione prima della formazione della pretesa definitiva, ma una riscossione assai più rapida una volta che l’accertamento sia stato notificato e non tempestivamente contestato.

Lo Statuto del contribuente diventa vincolante anche nella fiscalità locale

Uno dei punti maggiormente significativi del D.Lgs. 147/2026 è contenuto nell’articolo 1.

Regioni ed enti locali sono chiamati ad assicurare l’applicazione dei principi generali dell’ordinamento tributario contenuti nella legge n. 212/2000, lo Statuto dei diritti del contribuente, adeguando a tali principi i propri ordinamenti.

Il significato della disposizione va oltre un semplice richiamo di carattere programmatico.

La riforma tende infatti a costruire anche nell’ambito di IMU, TARI, tributi regionali e delle altre entrate territoriali un rapporto tra amministrazione e contribuente maggiormente fondato sulla collaborazione, sull’informazione, sull’assistenza e sulla prevenzione dell’errore.

Regioni ed enti locali sono chiamati a migliorare l’informazione tributaria, anche mediante strumenti digitali, potenziare l’assistenza e la consulenza giuridica, semplificare gli adempimenti, favorire l’accesso ai servizi e predisporre strumenti che consentano al contribuente di adempiere correttamente e spontaneamente.

Particolare attenzione deve essere inoltre rivolta alle persone anziane e con disabilità, mediante percorsi facilitati di accesso ai servizi.

La nuova disciplina contempla anche la possibilità di introdurre forme di compensazione tra tributi dovuti al medesimo ente e impone di garantire il tempestivo rimborso delle somme erroneamente riscosse.

L’obiettivo è evidente: l’ente territoriale non deve più essere considerato soltanto come soggetto titolare del potere di accertare e riscuotere, ma anche come amministrazione tenuta a creare le condizioni affinché il contribuente possa adempiere correttamente.

Contraddittorio preventivo e schema d’atto: prima dell’accertamento cresce lo spazio per la difesa

Particolare importanza assume il coordinamento della fiscalità locale con l’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, dedicato al principio del contraddittorio informato ed effettivo.

Il D.Lgs. 147/2026 prevede che Regioni ed enti locali individuino gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali il diritto al contraddittorio non trova applicazione.

La conseguenza pratica è rilevante.

Fuori dalle ipotesi legittimamente escluse, il procedimento che conduce alla formazione dell’atto tributario dovrà essere valutato anche sotto il profilo dell’effettivo rispetto del contraddittorio preventivo.

Diventa quindi centrale, quando la disciplina lo richiede, la fase che precede l’adozione dell’atto definitivo e nella quale il contribuente deve essere posto concretamente nelle condizioni di conoscere la pretesa prospettata dall’amministrazione e di far valere le proprie osservazioni.

Nel contenzioso tributario locale non sarà quindi sufficiente verificare soltanto se IMU, TARI, tassa automobilistica o altro tributo fossero astrattamente dovuti.

Occorrerà verificare anche se l’amministrazione abbia seguito correttamente il procedimento previsto dalla legge, se l’atto rientrasse effettivamente tra quelli sottratti al contraddittorio e se le eventuali osservazioni del contribuente siano state correttamente considerate.

È proprio in questa prospettiva che la fase dello schema d’atto e del contraddittorio assume una particolare importanza difensiva: l’accertamento non deve essere esaminato soltanto nel suo contenuto finale, ma anche nel modo in cui l’amministrazione è giunta alla sua formazione.

Prima dell’accertamento arrivano le lettere di compliance

L’articolo 3 del decreto introduce un ulteriore strumento destinato a ridurre gli accertamenti e, conseguentemente, il contenzioso.

Prima dell’avvio dell’attività di accertamento, Regioni ed enti locali possono trasmettere al contribuente comunicazioni contenenti informazioni ed elementi acquisiti direttamente dall’amministrazione oppure ricevuti da soggetti terzi.

Lo scopo è consentire al destinatario di verificare la propria posizione e, qualora riconosca l’irregolarità, regolarizzarla spontaneamente.

La logica è quella della cosiddetta compliance preventiva: prima di contestare formalmente una violazione, l’amministrazione segnala l’anomalia e offre al contribuente la possibilità di correggerla oppure di dimostrare che i dati utilizzati dall’ente sono incompleti o inesatti.

Un meccanismo particolarmente importante nella fiscalità locale, dove molte controversie possono nascere da pagamenti non correttamente abbinati, disallineamenti delle banche dati, variazioni catastali, cambi di residenza oppure situazioni soggettive non tempestivamente recepite dall’amministrazione.

Avvisi bonari per versamenti tardivi, parziali o omessi

Lo stesso articolo 3 consente agli enti territoriali di inviare avvisi bonari per favorire la regolarizzazione dei versamenti tardivi, parziali oppure omessi.

Il sistema punta a distinguere le semplici irregolarità nei pagamenti dalle situazioni che richiedono una vera attività di accertamento.

Il contribuente può così regolarizzare la propria posizione beneficiando della sanzione ridotta prevista dalla disciplina applicabile.

Fino al 31 dicembre 2026 il riferimento indicato dal decreto è l’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. 472/1997; dal 1° gennaio 2027 opererà la corrispondente previsione dell’articolo 14, comma 8, del Testo unico delle sanzioni tributarie di cui al D.Lgs. 173/2024.

La finalità è chiaramente deflattiva.

Prima di trasformare un omesso o tardivo versamento in un accertamento e, successivamente, in un possibile giudizio tributario, viene prevista la possibilità di utilizzare strumenti meno conflittuali e meno onerosi.

Il contribuente ha 60 giorni per segnalare gli errori

La comunicazione di compliance non costituisce un semplice avvertimento unilaterale.

Il contribuente dispone di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione per trasmettere, anche telematicamente, chiarimenti, ricevute di pagamento e ogni altro documento utile.

Può inoltre indicare elementi che l’amministrazione non abbia preso in considerazione oppure che siano stati valutati erroneamente.

Si tratta di una garanzia molto concreta.

Pensiamo, ad esempio, a un pagamento regolarmente eseguito ma non correttamente abbinato, a una variazione catastale non recepita, a un cambio di residenza oppure a una condizione soggettiva che incida sull’applicazione del tributo.

La possibilità di correggere l’errore prima dell’accertamento rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la riforma cerca di spostare il confronto tra Fisco e contribuente dalla fase giudiziaria a quella amministrativa.

Più garanzie prima dell’accertamento, ma dopo l’accertamento la riscossione accelera

Se la prima parte della riforma rafforza gli strumenti di dialogo preventivo, la disciplina della riscossione regionale segue una direzione decisamente più rigorosa.

L’articolo 8 del D.Lgs. 147/2026 introduce infatti per i tributi regionali il modello dell’accertamento esecutivo.

La nuova disciplina trova applicazione agli atti emessi dal 1° gennaio 2027, salva la possibilità per la singola Regione di anticiparne l’operatività con propria legge.

L’avviso regionale non sarà più soltanto l’atto attraverso il quale viene accertato il tributo.

Dovrà contenere anche l’intimazione ad adempiere entro il termine previsto per la proposizione del ricorso e l’espressa indicazione che l’atto costituisce titolo esecutivo idoneo a consentire l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive.

In sostanza, accertamento, intimazione di pagamento e titolo esecutivo vengono concentrati nel medesimo documento.

Soppressa la successiva cartella: l’accertamento diventa già titolo esecutivo

È questo uno dei cambiamenti destinati ad incidere maggiormente sulla posizione del contribuente.

Decorso il termine utile per proporre ricorso, l’accertamento regionale acquisterà efficacia esecutiva senza che sia necessaria la successiva notificazione della cartella di pagamento e senza l’ingiunzione fiscale prevista dal R.D. n. 639/1910.

Viene quindi meno uno dei passaggi della sequenza tradizionale.

Non avremo più necessariamente:

accertamento, iscrizione a ruolo, cartella di pagamento e successiva esecuzione.

L’accertamento sarà esso stesso il titolo destinato a sostenere la successiva riscossione coattiva.

La conseguenza, sul piano della difesa, è decisiva.

Il contribuente non potrà più considerare l’eventuale futura cartella come un secondo momento nel quale riesaminare con calma la pretesa fiscale.

Il vero atto centrale diventa l’accertamento.

Ed è nel momento della sua notificazione che dovranno essere immediatamente valutate tutte le possibili questioni relative alla decadenza, alla prescrizione, alla motivazione, alla notificazione, alla corretta individuazione del soggetto passivo, all’effettiva debenza del tributo e alle sanzioni applicate.

Tassa automobilistica: dal 2027 niente più cartella successiva

La nuova disciplina assume particolare rilevanza proprio per la tassa automobilistica regionale.

Il decreto disciplina espressamente anche la riscossione coattiva del bollo auto, che potrà essere effettuata direttamente dall’ente impositore, dai soggetti abilitati oppure affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Anche per la tassa auto, pertanto, l’accertamento regionale entrerà nel sistema dell’esecutività previsto dall’articolo 8.

Dal 1° gennaio 2027, salvo anticipazioni regionali consentite dalla legge, chi riceve un accertamento relativo al bollo auto dovrà considerare che quell’atto potrà già costituire il futuro titolo dell’esecuzione.

Non sarà quindi necessario attendere una successiva cartella esattoriale.

Ed è proprio questo uno degli aspetti più rilevanti della riforma: la cartella viene eliminata come passaggio successivo necessario tra l’accertamento regionale e la fase della riscossione coattiva.

Dopo quanto tempo può partire la riscossione

La concentrazione nell’accertamento delle funzioni impositiva ed esecutiva non significa, tuttavia, che il pignoramento possa iniziare immediatamente dopo la scadenza del termine per ricorrere.

La disciplina prevede specifiche scansioni temporali.

Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento, le somme possono essere affidate in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

L’esecuzione rimane poi sospesa per 180 giorni dall’affidamento del carico al soggetto incaricato della riscossione.

Il periodo è ridotto a 120 giorni quando la riscossione venga effettuata dallo stesso soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento.

Rimane però fermo il dato essenziale: durante questa fase non occorre formare e notificare una nuova cartella, perché il titolo esecutivo è già costituito dall’accertamento.

Per i debiti fino a 10.000 euro resta il sollecito preventivo

La riforma mantiene alcune cautele per le pretese di minore importo.

Per il recupero di somme fino a 10.000 euro, una volta divenuto esecutivo l’accertamento, prima dell’avvio delle procedure cautelari ed esecutive deve essere inviato al debitore un sollecito di pagamento.

Con tale comunicazione il contribuente viene informato che il termine è scaduto e che, qualora non provveda entro ulteriori trenta giorni, potranno essere iniziate le procedure cautelari ed esecutive.

Per gli importi fino a 1.000 euro trova inoltre applicazione l’ulteriore limite temporale previsto dalla legislazione nazionale prima dell’avvio dell’azione cautelare o esecutiva.

L’accertamento non acquista invece efficacia di titolo esecutivo per somme inferiori a 30 euro, fermo restando che il debito rimane dovuto e può essere cumulato con successive pretese fino al superamento della soglia.

Con Agenzia delle Entrate-Riscossione aumentano anche i costi

Un ulteriore profilo riguarda l’eventuale affidamento della riscossione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Dal giorno successivo alla scadenza del termine per proporre ricorso, sulle somme richieste con l’accertamento possono maturare gli interessi di mora secondo la disciplina richiamata dal decreto.

A ciò possono aggiungersi gli oneri e le spese previsti dalla normativa nazionale della riscossione quando ne ricorrano i presupposti.

Occorre però evitare un equivoco.

Non si tratta del semplice ripristino del vecchio “aggio” percentuale automaticamente posto a carico del contribuente.

La disciplina attuale prevede un sistema differente, nel quale possono gravare sul debitore, tra l’altro, le spese relative alle procedure cautelari o esecutive e quelle connesse alla notificazione degli atti della riscossione, mentre altre quote rimangono a carico dell’ente creditore.

Il dato economico rimane comunque significativo: una volta scaduti i termini, il debito originariamente indicato nell’accertamento può aumentare per effetto degli interessi e delle ulteriori spese previste dalla disciplina della riscossione.

Dal Fisco che accerta al Fisco che prima deve dialogare, ma poi può riscuotere più velocemente

È proprio considerando insieme le due anime della riforma che emerge la portata complessiva del D.Lgs. 147/2026.

Prima dell’accertamento, l’amministrazione è chiamata a informare, assistere, prevenire gli errori, utilizzare strumenti di compliance, consentire la regolarizzazione e rispettare, nei casi previsti, il contraddittorio preventivo.

Dopo l’accertamento, però, soprattutto per i tributi regionali, il sistema diventa molto più rapido e incisivo.

Il legislatore elimina un atto intermedio e concentra nell’avviso anche la funzione di titolo esecutivo.

Da una parte, quindi, aumentano le garanzie procedimentali.

Dall’altra si riducono i passaggi che separano la definitività della pretesa dall’aggressione coattiva del patrimonio.

Sono due facce della stessa riforma.

Proprio perché l’accertamento è destinato ad assumere una forza maggiore, diventa ancora più importante che la sua formazione sia preceduta dal rispetto delle garanzie riconosciute al contribuente.

Nel processo tributario conterà sempre di più anche “come” è stato formato l’accertamento

Per il difensore tributario la conseguenza è particolarmente rilevante.

Non sarà sufficiente domandarsi se il tributo fosse dovuto.

Bisognerà ricostruire l’intero procedimento che ha preceduto l’accertamento.

Occorrerà verificare se l’ente abbia correttamente applicato i principi dello Statuto del contribuente, se il contraddittorio preventivo fosse dovuto, se l’atto potesse realmente rientrare tra quelli esclusi, se le osservazioni e i documenti prodotti dal contribuente siano stati considerati e se la notificazione dell’accertamento sia stata eseguita ritualmente.

Tutto questo diventa ancora più importante quando l’atto notificato non rappresenta semplicemente la contestazione di un tributo, ma è destinato a trasformarsi direttamente nel titolo dell’esecuzione.

Nella nuova fiscalità regionale e locale, quindi, procedimento di accertamento e riscossione diventano sempre più strettamente collegati.

Per il contribuente la regola pratica può essere sintetizzata in modo semplice: utilizzare pienamente gli strumenti di confronto e regolarizzazione prima dell’accertamento e, una volta ricevuto l’avviso, non sottovalutarlo né attendere necessariamente una successiva cartella.

Per la tassa automobilistica, come per gli altri tributi regionali coinvolti nella nuova disciplina, dal 2027 quella cartella potrebbe infatti non arrivare più.

L’accertamento sarà già il futuro titolo dell’esecuzione.

Napoli, 30 agosto 2026

Avv. Giuseppe Marino

Se vuoi, posso anche trasformare questo testo in una versione più giornalistica e incisiva, adatta alla pubblicazione su una rivista o sito giuridico, con titolo, sottotitolo e paragrafi SEO più efficaci.