Dividendi come trattare gli acconti
Quando una società chiude i primi mesi dell’anno con risultati molto positivi e dispone di una buona liquidità, può nascere spontaneamente l’idea di anticipare ai soci una parte degli utili, senza attendere l’approvazione del bilancio annuale.
Dal punto di vista finanziario, l’operazione può sembrare semplice: la società ha disponibilità di cassa, l’andamento economico è positivo e i soci chiedono di ricevere una parte del risultato già maturato. Dal punto di vista civilistico, però, la questione è molto più delicata.
L’acconto sui dividendi costituisce infatti un’eccezione rispetto alla regola generale secondo cui gli utili possono essere distribuiti soltanto quando siano stati effettivamente conseguiti e risultino da un bilancio regolarmente approvato.
Il motivo è intuitivo. Finché l’esercizio non si è concluso, il risultato non è definitivo. Una società può presentare un utile rilevante al 30 settembre e trovarsi, pochi mesi dopo, a dover registrare perdite, svalutazioni, sopravvenienze passive o altri eventi capaci di modificare sensibilmente il risultato finale.
Per questo la disponibilità di liquidità non è sufficiente. Prima di distribuire somme ai soci occorre verificare se quell’utile sia effettivamente distribuibile secondo le regole del codice civile.
Inquadramento fiscale
Il punto di partenza è comprendere che l’acconto sui dividendi non rappresenta una normale distribuzione dell’utile.
Nella disciplina ordinaria il diritto del socio al dividendo nasce soltanto dopo l’approvazione del bilancio e dopo che l’assemblea abbia deliberato la destinazione del risultato.
Con l’acconto, invece, la società anticipa ai soci una parte di un utile che non è ancora definitivamente consolidato.
È proprio questa anticipazione a spiegare la rigidità della disciplina.
Quando il pagamento viene effettuato, infatti, l’esercizio è ancora in corso. La situazione patrimoniale ed economica può cambiare, e ciò che oggi appare come un utile disponibile potrebbe ridursi o persino scomparire alla fine dell’anno.
Il legislatore, quindi, tutela innanzitutto l’integrità del patrimonio sociale e, indirettamente, i creditori.
Una società potrebbe avere molta liquidità ma non disporre di utili giuridicamente distribuibili. E potrebbe, al contrario, avere un utile infrannuale significativo ma non possedere i requisiti necessari per anticiparlo ai soci.
Analisi normativa
La disciplina degli acconti sui dividendi trova il suo principale riferimento nell’art. 2433-bis del codice civile.
La norma non consente una distribuzione generalizzata, ma limita l’istituto a determinate società e al ricorrere di condizioni particolarmente rigorose.
Secondo il documento allegato, la possibilità riguarda società il cui bilancio è sottoposto per legge a revisione legale nell’ambito del particolare regime previsto per soggetti sottoposti a controlli più stringenti.
Non è quindi sufficiente che una società abbia nominato volontariamente un revisore. La presenza del controllo deve derivare dal quadro normativo applicabile alla società.
Questa limitazione risponde a una logica precisa: quando si anticipano ai soci utili non ancora definitivamente conseguiti, si assume un rischio maggiore rispetto a una normale distribuzione post bilancio. Di conseguenza, il legislatore ammette l’operazione soltanto in presenza di un sistema di controllo societario e contabile particolarmente strutturato.
Un punto particolarmente importante riguarda le S.r.l.
Per queste società, l’art. 2478-bis c.c. stabilisce che possono essere distribuiti soltanto gli utili realmente conseguiti e risultanti da un bilancio regolarmente approvato.
Manca, invece, una disposizione analoga a quella prevista dall’art. 2433-bis per determinate S.p.A.
La conseguenza pratica è molto rilevante: una S.r.l. non può distribuire acconti sugli utili prima dell’approvazione del bilancio.
Questo vale anche quando la società sia economicamente solida, presenti un risultato provvisorio molto positivo e disponga di liquidità abbondante.
Non basta neppure predisporre una situazione contabile infrannuale dalla quale emerga un utile elevato. Finché quell’utile non è definitivamente conseguito e non risulta da un bilancio regolarmente approvato, non può essere liberamente attribuito ai soci come dividendo.
Il documento richiama, in questa direzione, anche l’ordinanza del Tribunale di Cagliari del 30 maggio 2025, nella quale sono stati considerati indebiti gli acconti sugli utili erogati da una S.r.l. alla propria controllante, con conseguente obbligo di restituzione.
Per le società che possono invece rientrare nell’art. 2433-bis, la possibilità di distribuire acconti non è comunque automatica.
Occorre anzitutto che lo statuto preveda espressamente questa facoltà. La decisione spetta agli amministratori e deve essere supportata da una valutazione concreta della situazione societaria.
È inoltre necessario che il bilancio dell’esercizio precedente sia stato regolarmente approvato e che su tale bilancio sia stato espresso un giudizio positivo da parte del soggetto incaricato della revisione.
Un altro limite riguarda le perdite pregresse.
Se dall’ultimo bilancio approvato risultano perdite relative all’esercizio precedente o ad esercizi anteriori, la distribuzione anticipata non è ammessa.
Anche il limite quantitativo è particolarmente prudenziale.
L’importo dell’acconto non può superare il minore tra gli utili conseguiti dalla chiusura dell’esercizio precedente, al netto delle quote che devono essere destinate alle riserve obbligatorie, e l’ammontare delle riserve disponibili.
Questo significa che la presenza di un utile infrannuale non consente automaticamente di distribuirlo integralmente.
Se, ad esempio, una S.p.A. ha maturato al 30 settembre un utile di un milione di euro e deve destinare 100.000 euro a riserve obbligatorie, l’utile teoricamente disponibile sarebbe pari a 900.000 euro.
Se, però, le riserve disponibili ammontano soltanto a 600.000 euro, sarà quest’ultimo importo a rappresentare il limite massimo dell’acconto.
Naturalmente, anche in questo caso devono essere rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina.
La distribuzione deve inoltre essere accompagnata da una vera documentazione infrannuale.
Gli amministratori devono predisporre un prospetto contabile e una relazione dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione.
Su questa documentazione deve essere acquisito anche il parere del soggetto incaricato della revisione legale.
Non si tratta, quindi, di una mera decisione di tesoreria. È necessaria una valutazione complessiva sulla sostenibilità dell’operazione e sulla capacità della società di mantenere un equilibrio patrimoniale e finanziario anche dopo l’erogazione delle somme ai soci.
Controllo
In sede di controllo, uno degli aspetti più delicati è rappresentato dalla reale natura delle somme attribuite ai soci.
Nella pratica, infatti, può accadere che pagamenti effettuati durante l’esercizio vengano qualificati come “anticipazioni”, “prelievi provvisori” o “somme da regolare successivamente”.
Tuttavia, ciò che conta non è soltanto il nome utilizzato nella contabilità o nella delibera, ma la sostanza economica dell’operazione.
Se una somma viene attribuita definitivamente al socio in previsione del risultato dell’esercizio ancora in corso, può emergere nella sostanza una distribuzione anticipata di utile.
Per questo, in un’eventuale verifica, diventerebbe essenziale ricostruire il tipo societario, la presenza o meno di una clausola statutaria, l’esistenza di perdite pregresse, la situazione contabile infrannuale, le riserve disponibili, il ruolo del revisore e la documentazione predisposta dagli amministratori.
Particolare attenzione dovrebbe essere riservata alle S.r.l., nelle quali il semplice fatto di disporre di liquidità o di avere prodotto utili nel corso dell’anno non rende legittima la distribuzione.
Rischio fiscale
La distribuzione irregolare di acconti non produce soltanto effetti sul piano contabile.
Quando l’acconto viene distribuito nel rispetto di tutte le condizioni previste dall’art. 2433-bis, la legge tutela il socio che abbia ricevuto le somme in buona fede.
Se, successivamente, il risultato finale dell’esercizio dovesse peggiorare e l’utile prospettato nella situazione infrannuale non risultasse effettivamente conseguito, l’acconto regolarmente erogato non è ripetibile nei confronti del socio in buona fede.
Diversa è la situazione in caso di distribuzione effettuata in violazione della legge.
In questo caso le somme possono essere richieste indietro e possono emergere profili di responsabilità degli amministratori.
Il documento richiama anche l’art. 2627 c.c., che contempla la responsabilità degli amministratori che ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o non distribuibili per legge.
Il rischio non è quindi soltanto quello di dover restituire le somme. In determinate circostanze possono emergere conseguenze personali per gli amministratori e profili ulteriori sul piano della responsabilità societaria.
Consigli operativi
Dal punto di vista fiscale, l’acconto sui dividendi non ha un regime autonomo.
Una volta correttamente qualificata e legittimamente effettuata la distribuzione, il trattamento tributario segue quello ordinario previsto per i dividendi, in funzione della natura del socio che li percepisce.
Per una persona fisica che detiene la partecipazione al di fuori dell’attività d’impresa, il documento richiama il regime ordinario della ritenuta del 26% a titolo d’imposta.
Per le società di capitali residenti, invece, viene richiamato il regime dell’art. 89 TUIR, con esclusione del 95% del dividendo dalla formazione del reddito e imponibilità del restante 5%.
Si evidenziano inoltre le modifiche intervenute nel 2026 sul regime dei dividendi, ricordando che le limitazioni introdotte inizialmente dalla legge di bilancio 2026 sono state successivamente eliminate dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, con sostanziale ripristino del regime precedente a decorrere dal 1° gennaio 2026.
In termini operativi, quindi, il primo passaggio non deve essere fiscale ma civilistico.
Prima bisogna stabilire se la distribuzione è consentita.
Solo dopo si può affrontare correttamente il trattamento tributario del dividendo in capo al socio.
Documentazione
La corretta gestione degli acconti sui dividendi richiede una documentazione particolarmente accurata.
Per le società che possono utilizzare l’istituto, è necessario che la decisione degli amministratori trovi supporto nello statuto, nell’ultimo bilancio approvato, nel giudizio del revisore, nella situazione contabile infrannuale e nella relazione che attesti la sostenibilità della distribuzione.
Occorre inoltre documentare il calcolo dell’utile maturato, le quote da destinare alle riserve obbligatorie e l’ammontare delle riserve disponibili.
Questa documentazione assume un’importanza decisiva perché consente di dimostrare che la distribuzione non è stata effettuata sulla base della semplice disponibilità di cassa, ma dopo una valutazione consapevole della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.
Il principio da tenere a mente è quindi molto semplice: la liquidità non coincide con l’utile distribuibile.
Una società può avere denaro disponibile e non poterlo distribuire ai soci. Allo stesso modo, può avere realizzato un utile infrannuale significativo ma non possedere i requisiti per anticiparlo.
Quando i soci chiedono di ricevere una parte del risultato durante l’anno, la domanda corretta non è dunque se la società abbia abbastanza denaro.
La domanda è un’altra: quell’utile è già giuridicamente distribuibile?
È proprio questa distinzione a separare una legittima distribuzione di dividendi da un possibile prelievo indebito del patrimonio sociale.
L’operazione deve essere accompagnata da una documentazione particolarmente accurata.
Per le società ammesse alla distribuzione assumono rilevanza:
- lo statuto sociale;
- l’ultimo bilancio regolarmente approvato;
- il giudizio positivo del revisore;
- il prospetto contabile infrannuale;
- la relazione degli amministratori;
- il parere del soggetto incaricato della revisione;
- il calcolo dell’utile maturato;
- la determinazione delle riserve obbligatorie;
- l’ammontare delle riserve disponibili;
- la deliberazione relativa alla distribuzione.
Napoli,li 06/09/2026
Avv. Giuseppe Marino

