Socio-amministratore di Srl, la doppia iscrizione INPS non è automatica
Essere contemporaneamente socio e amministratore di una società a responsabilità limitata non comporta, di per sé, l’obbligo di versare contributi a due diverse gestioni previdenziali.
Se l’Inps afferma l’esistenza dell’obbligo contributivo deve provare i fatti che lo fanno sorgere, la sola qualità di socio-amministratore non è prova dell’attività lavorativa abituale nella società. È una linea sostenuta anche da recenti pronunce dei Tribunali di Napoli e Roma, che richiamano a loro volta il consolidato orientamento di Cassazione sull’onere dell’ente previdenziale.
È questo il punto centrale della disciplina sulla doppia contribuzione INPS, tema particolarmente delicato per i soci-amministratori di Srl commerciali o artigiane, spesso destinatari di richieste contributive fondate sulla contemporanea iscrizione alla Gestione separata e alla Gestione commercianti o artigiani.
Il problema nasce dalla sovrapposizione di due ruoli giuridicamente differenti.
Da un lato vi è l’attività svolta in qualità di amministratore della società. Il compenso percepito per tale funzione è assoggettato, ricorrendone i presupposti, alla contribuzione presso la Gestione separata INPS prevista dall’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995.
Dall’altro lato può esserci l’attività del socio che partecipa personalmente al lavoro dell’impresa. È questa seconda attività che, ove presenti i requisiti richiesti dalla legge, può determinare l’obbligo di iscrizione anche alla Gestione commercianti o artigiani.
La distinzione è fondamentale perché la semplice coincidenza tra la qualità di socio e quella di amministratore non è sufficiente a far scattare automaticamente la doppia contribuzione.
Occorre verificare ciò che il soggetto fa concretamente all’interno della società e l’onere della prova grava sull’Inps.
Se il socio si limita a svolgere le funzioni tipiche dell’amministratore – organizzazione, direzione, rappresentanza, rapporti con banche, fornitori, dipendenti e clienti – non può essere automaticamente considerato anche un lavoratore operativo dell’impresa.
Diversa è invece l’ipotesi in cui, oltre all’attività amministrativa, il socio partecipi personalmente e stabilmente all’attività aziendale, svolgendo mansioni riconducibili all’attività commerciale o artigianale esercitata dalla società.
In questo caso possono coesistere due rapporti previdenziali distinti: uno collegato all’attività di amministratore e uno collegato alla partecipazione personale al lavoro aziendale.
La giurisprudenza ha più volte evidenziato che le due attività operano su piani differenti. La funzione di amministratore riguarda la gestione della società e l’esecuzione del contratto sociale; la partecipazione lavorativa, invece, attiene alla concreta realizzazione dell’attività di impresa. Proprio per questo, quando entrambe le attività siano realmente svolte e possiedano autonomamente i requisiti previsti dalla legge, la doppia iscrizione è astrattamente possibile. Ma il punto decisivo è proprio questo: i requisiti devono essere accertati in concreto.
Non è quindi sufficiente che l’INPS rilevi che il soggetto è contemporaneamente socio e amministratore della Srl.
Ai fini dell’iscrizione alla Gestione commercianti assume rilievo la partecipazione personale all’attività aziendale con carattere di abitualità e secondo i requisiti previsti dalla disciplina previdenziale.
La mera attività amministrativa non può essere trasformata automaticamente in attività commerciale.
È una distinzione che assume particolare importanza nelle società strutturate, nelle quali sono presenti dipendenti, collaboratori o altri soggetti che svolgono materialmente l’attività produttiva o commerciale. In questi casi deve essere verificato se il socio-amministratore svolga realmente un’attività operativa ulteriore rispetto alle normali funzioni gestorie.
Il principio è stato chiarito anche dalla Cassazione: la sola attività di amministratore, senza una partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’impresa, non è sufficiente a giustificare l’iscrizione alla Gestione commercianti. Ne deriva che il contenzioso previdenziale non può essere risolto attraverso presunzioni fondate esclusivamente sulla carica ricoperta.
Occorre invece analizzare l’organizzazione concreta della società, le mansioni effettivamente svolte dal socio, il tempo dedicato all’attività operativa, la presenza di personale dipendente e, più in generale, tutti gli elementi dai quali possa risultare una partecipazione personale e abituale al lavoro aziendale.
La distinzione ha conseguenze economiche rilevanti.
Per l’attività di amministratore, infatti, la contribuzione alla Gestione separata viene calcolata sul compenso percepito per la funzione amministrativa. L’eventuale iscrizione alla Gestione commercianti o artigiani segue invece regole differenti e può determinare un ulteriore obbligo contributivo collegato alla posizione del socio lavoratore.
È proprio questa possibile sovrapposizione a rendere particolarmente importante l’accertamento dei presupposti della seconda iscrizione.
In altre parole, la domanda da porsi non è semplicemente se il soggetto sia socio e amministratore, ma se, oltre ad amministrare la società, lavori effettivamente nell’impresa con le caratteristiche richieste dalla normativa previdenziale.
Quando manca questa seconda attività, la doppia contribuzione non può essere considerata una conseguenza automatica della carica societaria.
Il tema assume particolare rilievo anche nelle controversie contro gli avvisi di addebito e i provvedimenti di iscrizione d’ufficio dell’INPS. In tali giudizi diventa essenziale ricostruire concretamente l’attività svolta dal socio-amministratore e distinguere le funzioni gestorie dalle eventuali mansioni operative.
La qualifica formale, da sola, non risolve quindi la questione.
Ciò che conta è la realtà dell’attività svolta.
Il socio-amministratore può essere assoggettato contemporaneamente alla Gestione separata e alla Gestione commercianti o artigiani, ma soltanto quando sussistano autonomamente i presupposti previsti per entrambe le forme di assicurazione previdenziale.
La doppia iscrizione, dunque, è possibile. Ma non è automatica.
Napoli,li 13/09/2026
Avv. Giuseppe Marino

