Tassa automobilistica (Imposta di possesso), imposta statale devoluta alle Regioni,  si prescrive dopo tre anni e le Regioni non hanno potere dispositivi, dovuta anche con il fermo amministrativo

,

Tassa automobilistica (Imposta di possesso), imposta statale devoluta alle Regioni,  si prescrive dopo tre anni e le Regioni non hanno potere dispositivi, dovuta anche con il fermo amministrativo

La tassa automobilistica nasce storicamente come tassa di circolazione, cioè un tributo dovuto solo se il veicolo circolava su strada pubblica.

In origine il presupposto del tributo era quindi l’uso del veicolo e non la sua mera proprietà.

La trasformazione in imposta di possesso, avviene con il Decreto‑Legge 30 dicembre 1982 n. 953 convertito nella Legge 28 febbraio 1983 n. 53,  questa riforma modifica radicalmente la struttura del tributo. il nuovo presupposto d’imposta con tale intervento normativo trasforma la tassa automobilistica che diventa imposta di possesso. Il tributo diventa dovuto, indipendentemente dalla circolazione del veicolo semplicemente per il fatto di essere proprietari o titolari del veicolo iscritto al PRA, pertanto anche un veicolo fermo in garage è soggetto al tributo il presupposto è la La riforma perseguiva diversi obiettivi: Semplificare la riscossione, ridurre l’evasione, collegare il tributo ad un indice di capacità contributiva patrimoniale.

La regionalizzazione della tassa automobilistica: Un ulteriore passaggio importante riguarda la devoluzione del tributo alle Regioni,  gli interventi principali: D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, con tali riforme, la tassa automobilistica diventa tributo proprio derivato delle Regioni alle Regioni è attribuita la gestione del gettito possono modulare alcune componenti dell’imposta.

L’accertamento e la riscossione avvengono generalmente tramite, Regione, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione o concessionari regionali

La prescrizione della tassa automobilistica

Uno degli aspetti più rilevanti nel contenzioso tributario riguarda la prescrizione del bollo auto. La tassa automobilistica si prescrive in tre anni come previsto dall’art. 5 del DecretoLegge 30 dicembre 1982 n. 953 (convertito nella legge n. 53/1983).

La norma stabilisce che: l’azione dell’amministrazione finanziaria per il recupero della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato.

Eventuali Leggi regionali di proroga dei termini sono illegittimi – Sent. n. 311 del 2 ottobre 2003 (dep. il 15 ottobre 2003) della Corte Costituzionale:  È costituzionalmente illegittimo l’art. 24, comma 2, della Legge Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15, che ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2003 del termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche spettanti alla Regione relativamente all’anno 1999

La tassa (imposta di bollo) è dovuta anche se l’autovettura è soggetta a fermo amministrativo.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 47 del 7 febbraio 2017 ha stabilito che il bollo auto (tassa automobilistica) è dovuto anche per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo (“fermo fiscale”)

La Corte ha chiarito che il bollo è un’imposta sul possesso e non sulla circolazione, e poiché il fermo non toglie la proprietà o il possesso del mezzo, l’obbligo di pagamento resta invariato.

Una sentenza discutibile, in quanto la Tassa auto (impsota di bollo) diventa di fatto una patrimoniale.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 288 del 2012, fù chiamata a decidere su una Questione sollevata; La questione riguardava la compatibilità della tassa automobilistica con, art. 3 della  Costituzione, art. 53 della  Costituzione (capacità contributiva), secondo il giudice rimettente il tributo sarebbe stato irragionevole perché, colpisce il possesso del veicolo anche se non circola prescinde dall’effettiva capacità reddituale del contribuente, non tiene conto della progressiva diminuzione del valore del veicolo.

La decisione della Corte, come sempre discutibile, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, affermando che il possesso di un autoveicolo è un indice di capacità contributiva il legislatore ha ampia discrezionalità nell’individuare gli indici di ricchezza, l’art. 53 Cost. non richiede che ogni tributo sia proporzionato al reddito personale.

In sostanza la Corte ha stabilito che il possesso di un bene economicamente rilevante, come l’autoveicolo, costituisce una manifestazione di ricchezza idonea a giustificare il prelievo tributario.

Napoli,li 05/03/2026

Avv. Giuseppe Marino

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *