Il Veicolo sottoposto a fermo amministrativo è rottamabile dal 20/02/2026, cessa la vessazione della tassa dovuta anche con il fermo.

Il Veicolo sottoposto a fermo amministrativo è rottamabile dal 20/02/2026, cessa la vessazione della tassa dovuta anche con il fermo.

Ormai dopo la sentenza pro fisco della Corte Costituzionale Sentenza della Corte Costituzionale 02/03/2017 n. 47 sul fermo amministrativo fiscale, secondo la quale l’imposta incombe sul possesso a prescindere dalla circolazione, al povero contribuente incombeva anche l’obbligo di pagare la tassa automobilistica.

Quindi era impossibile far demolire il veicolo inutilizzabile e bisognava anche pagare la tassa.

Dal 20 febbraio 2026 è entrata in vigore una novità importante per i proprietari di veicoli sottoposti a fermo amministrativo. Con la Legge 26 gennaio 2026, n. 14 (DDL 1431), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2026, viene superato il precedente blocco totale che impediva la demolizione dei veicoli gravati da fermo, con la possibilità di demolire un veicolo con fermo amministrativo rappresenta una novità rilevante per automobilisti, enti locali e operatori del settore.

La Legge n. 14/2026 supera un vincolo che in passato bloccava la radiazione dei mezzi inutilizzabili, introducendo una procedura più flessibile ma comunque controllata.

Resta tuttavia fermo un principio fondamentale: la demolizione del veicolo non estingue il debito che ha generato il fermo amministrativo.

La riforma segna quindi un equilibrio tra esigenze amministrative, tutela ambientale e responsabilità fiscale del proprietario del veicolo.

La nuova normativa consente infatti la demolizione e la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) anche in presenza di fermo amministrativo, ma solo in una specifica situazione: quando il veicolo è fuori uso, cioè gravemente danneggiato, inutilizzabile o non idoneo alla circolazione.

Si tratta di una modifica significativa che incide sia sulla gestione amministrativa dei veicoli sia sulle politiche ambientali legate allo smaltimento dei mezzi non più utilizzabili.

La riforma è stata introdotta dalla Legge 26 gennaio 2026, n. 14, che modifica la disciplina dei veicoli fuori uso intervenendo sul Codice dell’Ambiente e sul d.lgs. n. 209/2003.

Il cuore della riforma è l’introduzione dei commi 8-bis e 8-ter all’articolo 5 del d.lgs. 209/2003, che stabiliscono un principio nuovo: Il fermo amministrativo non può più essere opposto quando si richiede la cancellazione dal PRA di un veicolo fuori uso.

In altre parole, il fermo non rappresenta più un ostacolo assoluto alla demolizione del mezzo.

Prima della riforma, la presenza del fermo amministrativo impediva qualsiasi procedura di cancellazione dai registri pubblici, costringendo spesso i proprietari a mantenere veicoli inutilizzabili oppure ad avviare lunghe procedure amministrative o contenziosi.

La nuova normativa stabilisce una condizione precisa: la demolizione è possibile solo se il veicolo è effettivamente fuori uso.

Rientrano in questa categoria i veicoli: gravemente danneggiati, non più funzionanti o tecnicamente inutilizzabili, non idonei alla circolazione.

In questi casi diventa possibile procedere alla radiazione dal PRA, anche se sul veicolo grava un fermo amministrativo.

La riforma introduce alcune regole fondamentali che è importante conoscere.

  1. Il fermo non blocca più la demolizione se il mezzo è fuori uso

Se il veicolo è inutilizzabile o non più idoneo alla circolazione, il fermo amministrativo non impedisce la cancellazione dal PRA e la demolizione.

  1. Il debito resta comunque attivo

La demolizione del veicolo non cancella il debito che ha originato il fermo amministrativo.
Il proprietario resta quindi obbligato al pagamento delle somme dovute.

  1. Il veicolo non può accedere agli incentivi statali

I veicoli demoliti in presenza di fermo amministrativo non possono beneficiare di incentivi pubblici o bonus rottamazione.

La nuova procedura per la demolizione

Per procedere alla demolizione di un veicolo con fermo amministrativo è necessario seguire alcuni passaggi.

  1. Verificare la presenza del fermo

Il primo passo consiste nell’effettuare una visura al PRA, per accertare l’esistenza del fermo amministrativo sul veicolo.

  1. Rivolgersi a un centro di autodemolizione autorizzato

Il veicolo deve essere consegnato a un centro di raccolta o autodemolitore autorizzato, che avvierà la procedura di demolizione.

  1. Certificare che il veicolo è inutilizzabile

È necessario dimostrare che il mezzo è fuori uso.
In alcuni casi può essere richiesta una dichiarazione dell’autorità competente o del centro di raccolta che attesti l’inutilizzabilità del veicolo.

Una volta completata la procedura, sarà possibile procedere alla cancellazione del mezzo dai registri pubblici.

La modifica normativa risponde a due principali esigenze:

  • favorire la rimozione dei veicoli abbandonati o inutilizzabili, che spesso rimanevano bloccati a causa del fermo amministrativo;
  • semplificare le procedure amministrative, riducendo contenziosi e lungaggini burocratiche.

Inoltre, la riforma si inserisce nel quadro delle politiche europee in materia di gestione dei rifiuti e sostenibilità ambientale, facilitando lo smaltimento corretto dei veicoli fuori uso.

Napoli,li 13/03/2026

Avv. Giuseppe Marino

 

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