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ACCERTAMENTO ANALITICO INDUTTIVO SULLE PERCENTUALI DI RICARICO
Ultimo aggiornamento 12/12/2015
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISID DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

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Il fisco , consapevole che gli studi di settore, non costituiscono da soli una valida prova di evasione, si è inventato l'accertamento analitico induttivo sulle percentuali di ricarico.
La parola analitico, significa che oltre alle presunzioni (induttivo), sia necessaria una verifica in più (l'inventario delle merci)
In tema di rettifica della dichiarazione Iva, la determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accertamento analitico-induttivo, deve avvenire adottando un criterio che sia: (1) coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame; (2) applicato a un campione di beni scelti in modo appropriato; (3) fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni; tale modalità di determinazione della reale percentuale di ricarico prescinde del tutto dalla circostanza
che la contabilità dell’imprenditore risulti formalmente regolare (Cass. n. 3197/2013). Cassazione – sentenza n. 23044 – 14 ottobre 2015 – 11 novembre 2015

Nel caso in cui l'ufficio ricorra all'accertamento analitico induttivo, l’ufficio non può rideterminare il ricarico senza aver fatto l’inventario di magazzino, ossia senza aver materialmente verificato al consistenza di magazzino dichiarata.
È illegittima la presunzione di ricavi basata su una percentuale di ricarico desunta dalle medie di settore, maggiore rispetto a quella applicata dall’azienda, quando la determinazione dell’Ufficio sia fondata solamente su alcuni articoli commercializzati, anziché sull’inventario generale delle merci, e quando il calcolo venga effettuato col sistema della media semplice anziché con quello della media ponderale. Un siffatto calcolo, infatti, non è idoneo a rappresentare in maniera puntuale e veritiera i ricavi dell’azienda e risulta, dunque, inadatto a supportare una rettifica fiscale eseguita col metodo analitico-induttivo. Corte di Cassazione 21464/15 depositata il 04/11/2015
L
’Amministrazione Finanziaria può  attraverso la determinazione delle percentuali di ricarico  ricostruire gli effettivi margini di guadagno applicati dai contribuenti sulle merci vendute,
ma la scelta del criterio di determinazione della percentuale di ricarico deve rispondere a canoni di coerenza logica e congruità, essendo consentito il ricorso al criterio della media
aritmetica semplice, in luogo della media ponderata, soltanto quando risulti l’omogeneità della merce e non quando fra i vari tipi di merce esista una notevole differenza di valore e quelle più vendute presentino una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio.
Dopo aver ripercorso le regole tecniche che gli operatori dell’Amministrazione Finanziaria sono chiamati a seguire nella determinazione di tali percentuali, distinguendo la percentuale media semplice da quella ponderata, ciò premesso, per i beni disomogenei l'ufficio deve applicare la media ponderata, limitando la media aritmetica semplice ai beni omogenei.
Per intenderci in un supermercato o in un negozio di alimentari, dove si vendono beni con percentuali di ricarico diverse, per tipologia di beni, l'ufficio non può utilizzare la media aritmetica semplice. In tal senso Cassazione Sent n. 673 del 16 gennaio 2015 e e sent. 4312 del 4 marzo 2015.

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