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Società estinte - la cancellazione della società da oltre un anno, la nuova norma del 2015 da quando si applica
Ultimo aggiornamento 29/01/2017
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L'accertamento notificato a una società cancellata è da considerarsi nullo

Quali sono le conseguenze di un accertamento notificato a una società estinta? L'accertamento è nullo perchè intestato a un soggetto estinto e lo sono di conseguenza anche gli accertamenti intestati ai soci per la distribuzione degli utili. Una sentenza della cassazione a Sezioni Unite aveva stabilito, che a seguito della riforma del diritto societario, un atto intestato a soggetto societario estinto è nullo, non vige pertanto più la vecchia tesi basata su normativa previgente, in virtù della quale se la società viene cancellata con i debiti può sempre fallire ad eternum, ora questa tesi non è più appartenente al diritto vivente, per cui una società anche con debiti che viene cancellata, estingue tutti i debiti. ovviamente salvo responsabilità del liquidatore e dei soci illimitatamente responsabili. Tutto questo era troppo bello per essere vero, con la legge di Stabilità 2015 il governo Renzi cambia le carte in tavola.

 Ai soli fini fiscali, infatti, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. deve vedersela con una deroga che, irrazionalmente, riguarda solo la liquidazione, l'accertamento, il contenzioso e la riscossione dei tributi. L'estinzione della società ha effetti, in queste ipotesi, trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese. Ergo la cancellazione - ai fini  tributari - non ha effetti immediati. Una deroga, quindi. sicuramente concepita per tutelare il Grande fratello fiscale e solo lui.

La disciplina dell'estinzione della società subisce, vede due pesi e due misure  a seconda che si verta su questioni civilistiche (in senso stretto) ovvero soltanto tributarie. Il Codice civile ex art. 2495 dice che approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese e che ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e, nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

L’art. 28 del decreto sulle Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014 - circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 ) stabilisce A partire dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni, l’avviso di accertamento contenente la rettifica della dichiarazione della società cancellata dal Registro delle imprese sarà emesso nei confronti della società "cancellata" e notificato alla stessa presso la sede dell’ultimo domicilio fiscale in quanto, a tal fine, l’effetto dell’estinzione si produrrà solo dopo cinque anni dalla data della cancellazione. Al riguardo, l’Agenzia ricorda che la società, precedentemente alla cancellazione, potrà avvalersi, comunque, della facoltà di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale, per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano ai sensi dell’art. 60, comma 1 lettera d), D.P.R. n. 600/1973. L’atto in questione, sostiene l’Agenzia, potrà essere impugnato dai soggetti responsabili ai sensi degli articoli 2495 c.c. e 36, D.P.R. n. 602/1973 e che le nuove regole sono applicabili anche per le attività di controllo riferite alle società che abbiano richiesto la cancellazione prima del 13 dicembre 2014, seppur nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza ordinari. A parte l'incostituzionalità della norma, ma il codice civile nelle preleggi stabilisce la legge non dispone che per il futuro!!! Chi ha fatto la norma forse non ha studiato bene i principi cardine del diritto.

Attenzione la nuova norma non può essere retroattiva e quindi si applica soltanto alle estinzioni dal 13/12/2014 in poi in tal senso Cassazione sentenza n. 6743/2015 depositata il 02/04/2015

L'articolo 11 delle Preleggi disciplina il principio di irretroattività della legge: "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo".  Il principio di irretroattività, previsto dall'articolo 11 delle Preleggi, è ripreso dall'articolo 25 della Costituzione il quale lo eleva a rango costituzionale limitatamente all'ambito penale.

L'Art. 3,  comma 1, della L. 212/2000, stabilisce che salvo quanto previsto dall'Art, 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. L'articolo 1, comma 2, prevede l'adozione di norme interpretative, che per la loro specifica natura producono un effetto retroattivo e che quindi a noi in questo caso non interessano poiché la nostra attenzione si concentra soltanto sulle norme impositive.

L’Art. 28 del decreto sulle Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), è un decreto frutto di una Delega del parlamento conferita al governo, ma la delega riguarda le semplificazioni fiscali, non le persecuzioni fiscali, quindi il Governo ha toppato di brutto, il suo provvedimento configura un eccesso di delega legislativa,pertanto I soggetti interessati dalla legge delega (ossia i tartassati contribuenti in forma societaria) e le parti istituzionali che ne hanno facoltà (ma nessuna se ne frega), possono sollevare quesito di incostituzionalità in Consulta per eccesso di delega, se il decreto del Governo eccede gli ambiti della legge-delega conferita dal Parlamento, in violazione dell'art. 77 della Costituzione, ma non finisce qui, il diverso trattamento tra stato e cittadini normali in tema di società estinti, viola la part conditio creditorum e soprattutto è incostituzionale per irragionevolezza e disparità di trattamento, lo Stato non opera più per podestà d'imperio, ma per consenso, per cui tutt'al più potrà essere privilegiato, ma non l'unico a poter recuperare soldi.

L’effetto estintivo connesso alla cancellazione dal Registro delle imprese interessa non solamente le società di capitali, ma anche quelle di persone (Cassazione sentenze n. 4060/2010, 4061/2010 e 4062/2010 ). Proprio perché nullo, l’atto notificato alla società estinta non può rappresentare il presupposto logico e giuridico per tassare il reddito pro quota sul socio, salvo che l’Amministrazione Finanziaria non fornisca indicazione nell'accertamento intestato al socio, di quali siano le riprese che hanno determinato il maggior reddito in capo alla società ed i motivi, di fatto e di diritto, che le supportino ”. Commissione Tributaria provinciale di Milano sentenza n. 996/26/2014 .

Arriva la prima decisione della Giurisprudenza sul pasticcio della nuova norma sulle società estinte in vigore dal 13/12/2014. La Corte di Cassazione con  sentenza n. 6743 del 02/04/2015  ha stabilito che il differimento del quinquennio non riguarda le società già estinte perché cancellate dal Registro delle imprese prima della entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (13 dicembre 2014). Ne consegue l'irretroattività della norma sulle società estinte

 

A cura del Dott. Giuseppe Marino

 

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