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TUTTI I LIMITI PER IL BILANCIO D'ESERCIZIO CEE ABBREVIATO , IL COLLEGIO SINDACALE, LA CONTABILITA' DI MAGAZZINO, LA NOTA INTEGRATIVA IN XBRL
Ultimo aggiornamento 02/04/2015
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1. limiti per redigere il bilancio abbreviato, 2. limiti per la nomina obbligatoria del Collegio sindacale dal 2014, 3. Limiti alla distribuzione di utili, 4.Limiti per la tenuta obbligatoria della contabilità di magazzino 5. La Nota integrativa in Xbrl per il bilanci depositati dal 03/03/2015

 

1.Limiti per redigere il Bilancio in forma abbreviata dal 01/01/2009 Art.2435-bis  cc obbligatorio in Xbrl dal 2010

Quali sono i limiti per redigere il bilancio in forma abbreviata?

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro (3.125.000 euro fino al 31/12/2008); 

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro (7.300.000 euro fino al 31/12/2008);

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50 unità (la media deve essere calcolata con riferimento alla media giornaliera). Questo requisito  si calcola come evidenzia l'esempio che segue: 50 dipendenti per 200 giorni e 47 dipendenti per 165 giorni portano a una media di 48,64 (50x200 + 47x165 : 365).

articolo 2435 bis del Codice civile e dell'articolo 27 del decreto legislativo 127/91,D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394 direttiva cee 1999/60

Nuove norme  dal bilancio relativo all’esercizio 2009, sono state recentemente apportate dal D.Lgs. n. 173 del 3 novembre 2008 che modifica il contenuto della nota integrativa e fissa i nuovi limiti dimensionali per il bilancio abbreviato e per il bilancio consolidato.

            Più in particolare il citato decreto prevede:

Ø      la richiesta di ulteriori informazioni da fornire nella nota integrativa relativamente a:

 

2. limiti per la nomina obbligatoria del Collegio sindacale 2435-bis cc

Quali sono i limiti per la nomina obbligatoria del collegio sindacale?

Prima la nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni attualmente  100.000,00€ (ora 25.000,00)

La nomina del collegio sindacale era altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi fossero stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis,cioe' quelli previsti per il bilancio abbreviato. L'obbligo cessava se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati

I nuovi Limiti per il collegio sindacale dal 2014

Il Dl 91/2014   seconda direttiva in materia di società (n. 77/91) e la più recente direttiva 2012/30 fissano in 25mila euro l'ammontare del capitale minimo che, pertanto, perde sempre di più l'originaria funzione di garanzia a favore dei creditori.

Molto più incisivo, l'intervento sui controlli nelle Srl. L'articolo 20, comma 8 del Dl 91 abroga il secondo comma dell'articolo 2477 del Codice civile. E, con periodo aggiunto in sede di conversione, prevede «conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca». Il 2477 obbligava le Srl con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le Spa alla nomina dell'organo di controllo ovvero del revisore legale. Per effetto della riduzione dell'ammontare del capitale minimo necessario per la costruzione di una Spa  disposta sempre dal Dl 91 che ha portato il capitale minimo a 25.000,00 euro sarebbe aumentato in modo esponenziale il numero dei soggetti obbligati a sottoporre a controllo la gestione dell'impresa.

Ora la Srl è obbligata alla redazione del bilancio consolidato; controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti; se per due esercizi consecutivi superi due dei parametri previsti dall'articolo 2435-bis

 totale attivo 4.400.000 euro,

 ricavi delle vendite 8.800.000,

 50 dipendenti in media occupati durante l'esercizio

 L'abrogazione del secondo comma dell'articolo 2477 ha da subito creato  il problema dei mandati in corso conferiti agli organi di controllo o al revisore solo in funzione della ricorrenza del presupposto di cui alla norma (misura del capitale sociale): mentre per il revisore legale l'articolo 4, comma 1 del Dm 261/2012 prevede che costituisca giusta causa di revoca dell'incarico la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione per intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge, ma all'epoca nulla era previsto al riguardo nell'articolo 2477.

Quindi, in assenza di dimissioni spontanee del collegio o del sindaco unico, occorrerà ricorrere alla procedura del secondo comma dell'articolo 2400 e, quindi, andrà convocata un'apposita assemblea che – riscontrata la sussistenza di una giusta causa per la revoca dell'organo di controllo  ne sancirà la cessazione;

lla relativa delibera resterà sospesa fino all'emanazione di apposito decreto da parte del tribunale. La norma introdotta in sede di conversione, data la formulazione generica, si rende applicabile anche alle previsioni del terzo comma dell'articolo 2477 e quindi, ad esempio, nel caso di mancato superamento dei parametri per due esercizi consecutivi scatta la giusta causa per la revoca dell'organo di controllo.

 

Art. 2477 del Codice civile
33. Limiti alla distribuzione di utili Art.2478 bis del Codice civile
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.
4.Limiti per la tenuta obbligatoria della contabilità di magazzino art. 1, D.P.R. 695/96 art. 14, c. 1, lett. d), D.P.R. 600/73 
Quali sono i limiti per la contabilità di magazzino?
contabilità di magazzino/strong>
obbligatoria  al superamento di talune soglie dimensionali.
In particolare, l’art. 1, D.P.R. 695/96 stabilisce che la contabilità di magazzino, di cui all’art. 14, c. 1, lett. d), D.P.R. 600/73, venga adottata ove l’impresa, per due periodi di imposta consecutivi superi entrambe le seguenti soglie:
Ricavi di cui all’art. 85 T.U.I.R., superiori ad Euro 5.164.568,99;
Rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93 T.U.I.R., superiori ad Euro 1.032.913,80.

I limiti per essere assoggettati all'obbligo della contabilità di magazzino sono fissati dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 695 del 9 dicembre 1996, che prevede che "le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lett. d) dell'art. 14, primo comma, del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986 e il valore complessivo delle rimanenze di cui agli artt. 59 e 60 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a dieci miliardi (pari a euro 5.164.568,99) e a due miliardi di lire" (pari a euro 1.032.913,80). In quanto alla durata dell'obbligo, la normativa prosegue stabilendo che "l'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite".Questo significa che, attualmente, affinché insorga  l'obbligo  fiscale devono sussistere le seguenti condizioni:

       - ricavi superiori a 10 miliardi e rimanenze finali  superiori  a  2 miliardi;
       - superamento dei limiti per 2 periodi d'imposta successivi.
L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta 
consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite.
Articolo 1,comma 1, del D.P.R.  695 del 9 dicembre 1996

5. La Nota integrativa in Xbrl per il bilanci depositati dal 03/03/2015

Dal 2015 la nota integrativa cambia formato e diventa Xbrl per uniformarla al Bilancio  che da tempo sono fatti in questo formato. La nuova procedura deve essere applicata ai bilanci depositati presso le Camere di commercio dal 03/03/2015. Questa novità è contenuta nel Dpcm 10 dicembre 2008 e diventa operativa a seguito del Comunicato del ministero dello Sviluppo economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 294 del 19 dicembre 2014 .

Dal punto di vista formale ciò è sicuramente vero, perché le note integrative di oggi - data la mancanza del software e la rigidità del sistema - spesso vengono fatte ancora in word o in xcel; e poi saranno trasformate (non è chiaro con quali risultati) in Xbrl entro il termine ultimo per il deposito (fine maggio). I nuovi software, quando saranno pronti, potrebbero modificare i contenuti della nota integrativa da loro verificata.

Come ciliegina sulla torta, il nuovo formato Xbrl - obbligo prettamente formale che rischia di richiedere molto più tempo del solito - si sovrappone alle difficoltà nel verificare la coerenza del bilancio con i nuovi principi contabili, che vanno applicati per la prima volta quest'anno . La via d'uscita: prevedere un periodo di transizione in cui il vecchio e il nuovo sistema possano coesistere e, magari, confrontarsi con i professionisti contabili per superare le criticità che si stanno manifestando in questi giorni.

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