DOTT. GIUSEPPE MARINO - COMMERCIALISTA - SPECIALISTA IN RICORSI TRIBUTARI                  

 

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Elenco Clienti e Fornitori
Ultimo aggiornamento 04/10/2007
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

I casini degli Elenchi deliberati a fine 2006, ma con effetto 01/01/2006, nonostante la legge proibisca la retroattività della norma, una mole di lavoro per i commercialisti, inserimento dei codici fiscali e delle partite iva a migliaia di clienti e fornitori, e gli ordini professionali? pensano solo a prendersi gli incarichi di revisione negli enti pubblici, ma e' possibile che nessuno protesti?, siamo diventati dipendenti dello stato senza essere pagati e indifesi dai nostri stessi vertici asserviti ai politici. Che vergogna!

L’articolo 37, commi 8 e 9 del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto nell’articolo 8-bis del dPR 22 luglio 1998, n. 322 il comma 4-bis, che dispone l’obbligo, per i soggetti passivi Iva, di presentare l’elenco clienti e fornitori. Migliaia di colleghi si sono fatti in 4 per inserire i dati e a pochi giorni dalla scadenza interviene la circolare 53/E, che esonera la trasmissione degli elenchi per professionisti e aziende in contabilità semplificata, e il nostro lavoro e quello dei nostri clienti costretti a reperire dati a destra e manca che abbiamo speso fino adesso? tutto buttato al vento.

Soggetti Obbligati

Sono obbligati alla trasmissione dell’elenco clienti e fornitori tutti i soggetti passivi Iva che abbiano emesso o ricevuto fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione, in mancanza di fatture non c'e' obbligo.

Soggetti esonerati solo per il 2006

Soggetti in regime di contabilità semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni , coloro che avevano conseguito nell’anno 2005 ricavi non superiori a 309.874,14 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, o non superiori a 516.456,90 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività), nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, indipendentemente dall’eventuale opzione per il regime di contabilità ordinaria. Usufruiscono dell’esonero per l’anno 2006 anche gli enti non commerciali, soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Tutti gli esoneri per il 2006

Professionisti                                                indipendentemente dal regime contabile quindi tutti

 

Snc, Sas, società semplici                             con volume d'affari non superiore 309.874,14 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, o non superiori a                                                                     516.456,90 euro per   le imprese aventi per oggetto altre attività.

Associazioni di volontariato e Onlus            Tutti

Produttori agricoli                                         Tutti

Stato Regioni, province e comuni                 Tutti

A TUTTI I COLLEGHI:  MANDATE FAX O EMAIL  DI  PROTESTA AGLI ORDINI PROFESSIONALI, FACCIAMOCI SENTIRE, MANDATELI AD ENTRAMBI INDIPENDENTEMENTE DALLA VOSTRA APPARTENENZA

 

Consiglio Nazionale Dei Ragionieri Commercialisti
00198 Roma (RM) - Via Paisiello Giovanni, 24

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
00185 Roma (RM) - Piazza Della Repubblica, 59

 

LETTERA APERTA AI PRESIDENTI

AL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

AL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI

 

    Egregi Colleghi, vi abbiamo eletto affinche' tuteliate i nostri interessi, ma invece di tutelarci, vi limitate a prendere soltanto gli incarichi professionali presso gli Enti, Vi state rendendo conto, che per noi ormai lavorare e' diventato impossibile? Noi commercialisti dovremmo farci sentire quando le leggi vengono violate, L'art.2 della Legge 212/2000 nota come statuto del contribuente, stabilisce che leggi tributarie non possono essere retroattive. Nonostante cio' si deliberano aumenti delle addizionali con effetto retroattivo costringendoci a rifare i calcoli, si modificano con effetto retroattivo per ben 2 volte gli studi di settore e noi rifacciamo i lavoro per ben 2 volte, si reintroduce l'obbligo degli elenchi clienti e fornitori a fine 2006 con effetto 01/01/2006 e noi costretti ad inserire i dati su migliaia di clienti e fornitori e dopo il danno la beffa, il 04/10/2007 a pochi giorni dalla scadenza ci sono degli esoneri, con un enorme lavoro buttato al vento. Obbligati ormai da anni a trasmettere dati all'amministrazione finanziaria a lavorare per loro e in cambio? sanzioni a palate se sbagliamo, ma ci chiediamo, Voi a cosa servite?

 

 

 

Circolare 53/E del 03/10/2007