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FALSA FATTURAZIONE
Ultimo aggiornamento 24/11/2014
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Che cosa significa falsa fatturazione? La falsa fatturazione si realizza ogni qualvolta la fattura pur se reale e quindi riferibile ad una ditta esistente si riferisce ad operazione inesistente, quindi mai avvenuta al fine di creare costi fittizi.

Spesso nelle verifiche fiscali, per il semplice fatto che un fornitore si sia reso responsabile di emissione di fatture false, si estende per presunzione a qualsiasi cliente abbia avuto contatti con tale operatore, niente di piu' sbagliato.

Bisogna semplicemente stare attenti, che le fatture siano pagate con mezzi tracciabili (bonifici, assegni etcc..) e non per contanti, che gli accordi siano messi per iscritto, ossia con contratto con data certa , che documentiate quanto piu' è possibile che l'operazione ha avuto luogo (ddt, email, corrispondenza, raccomandate etc..) fatto questo resta a carico del fisco provare la sussistenza di cio' che afferma.

Se l'ufficio contesta al contribuente l'indebita detrazione di fatture relative a operazioni inesistenti, è lo stesso contribuente che deve fornire la prova della legittimità e della correttezza dell'operazione mediante l'esibizione dei documenti contabili legittimanti e non dei soli mezzi di pagamento.  Cassazione sentenza n.27198 del 16/12/2011.

E' comunque buona norma prepararsi ad esibire tutta la documentazione necessaria a contestare l'accusa di falsa fatturazione, La Cassazione ormai ha consolidato l'indirizzo in virtu' del quale all'accusa basata su fatti indiziari della falsa fatturazione mossa dal fisco il contribuente deve opporsi provando il contrario, quindi c'è comunque una ripartizione dell'onere della prova tra le parti, quindi il fisco deve dare un minimo di indizi non potendo genericamente ritenere i documenti falsi e il contribuente deve difendersi fornendo un'adeguata documentazione probatoria, secondo i Giudici del Palazzaccio se è vero che l'Amministrazione non può limitarsi ad una generale ed apodittica non accettazione della documentazione del contribuente, essendo suo onere quello di indicare specificamente gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione, è altrettanto vero che resta onere del contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni (Cass. sentenza n. 21953/07 - Cass. sentenza n. 1727/07)

L’Amministrazione finanziaria che intenda contestare la sussistenza di determinate operazioni economiche asserite come fittizie ovvero inesistenti non deve limitarsi a generiche affermazioni od al mero disconoscimento della documentazione offerta dal contribuente essendo onerata della dimostrazione, anche tramite indizi e presunzioni, di simile asserzione, ergo e’ devoluto all’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare la falsità delle fatture e la fittizietà delle operazioni economiche delle quali si contesta la documentazione, nell’ottica di fornire la prova circa la sussistenza di materia imponibile sottratta all’Erario. In tal senso Corte di Cassazione Ord. n. 21317 del 6 ottobre 2009

se l'Amministrazione finanziaria fornisca validi elementi - alla stregua del DPR n. 633/1972, art. 54, comma 2- per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni anche solo parzialmente fittizie, passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate Cassazione, sentenza 15395/2008.

Non sono pertanto assolutamente d'accordo con alcuni Giudici che invece ritengono che l'onere della prova e' a carico del contribuente, una prova diabolica, come si fa a dare una prova negativa?

 

Concludo con un ricordo storico, l’impero romano, che per 8 secoli ha dato le basi e consacrato i valori giuridici permanenti dell’attuale ordinamento giuridico moderno aveva costituito due importanti principi:

Onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat alla lettera l'onere della prova è a carico di chi afferma qualche cosa, non di chi lo nega, nel caso specifico e’ il fisco che deve provare l’evasione e non il contribuente.

Onus probandi incumbit actori alla lettera l'onere della prova è a carico di a chi fa valere in giudizio in diritto, nel caso in cui si richiede un rimborso all’amministrazione o un esenzione e’ giusto che sia il contribuente a dimostrare di averne diritto.

A quanto pare forse non siamo degni di essere gli eredi diretti di questi magnifici giuristi del mondo antico, che forse era piu’ giusto di questo moderno.

 

 

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