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La notificazione delle cartelle e di tutti gli atti esattoriali tramite società private è inesistente
Per un parere via fax compilare il modulo e allegare copia della cartella intera e inviarlo allo 081/0060351
Attenzione molti contribuenti stanno ricevendo in questo periodo le cartelle per rata del condono ex legge 289/2002, tali cartelle non sono state precedute da avviso bonario, perche' l'agenzia delle entrate ritiene non esserne obbligata, tale comportamento contrasta con la legge 212/2000 per cui sono tutte nulle, ma e' necessario fare ricorso entro 60gg.
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L'art. 4 del D. Lgs. n. 261/1999 stabilisce al comme 5: Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l'attivita' della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica. E' chiaro che la notificazione delle cartelle estatoriali può avvenire solo tramite il fornitore del servizio universale (ossia Poste Italiane). Tale riserva è cessata dal 10/09/2017 come previsto dall'art. 1, commi 57 e 58, Legge n. 124 del 4 agosto 2017 riconoscendo la facoltà di rilasciare licenze a società private che devono avere requisiti tali da garantire l'ordine pubblico che saranno stabiliti dal ministero della Giustizia, ma nonostante ciò nessun albo è stato istituito e nessun criterio di individuazione dei soggetti da abilitare è stata posto in essere .
L’art.  26 DPR 602/73 prevede che “La notificazione .....è eseguita mediante messi notificatori  dell’esattoria o dagli ufficiali giudiziari esattoriali”. 
  La  legge consente di notificare anche non direttamente gli atti, ma esclusivamente  tramite amministrazione postale nel circuito utilizzato per gli atti  giudiziari.
Le  cartelle sono viziate di inesistenza della notificazione, ipotesi quest'ultima  che si realizza quando manchi del tutto la notificazione, ovvero sia effettuata  in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, come nel caso specifico. Cassazione Civile Sez. I, 11-10-1999, n. 11360 - Corte Cass. n. 8372 del  1995 e Cass. n. 11360 del 1999.
L’art.  43 del Dlgs 112/999 stabilisce: 1. L'ufficiale della  riscossione esercita le sue   funzioni  nei  comuni compresi nell'ambito del  concessionario che lo ha nominato, in rapporto  di lavoro   subordinato  con  il   concessionario  stesso   e    sotto   la   sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non può farsi rappresentare  né sostituire. L’art.50 del D.Lgs. 13  aprile 1999, n. 112  stabilisce: 1.  Ferme  le   eventuali  sanzioni  penali,   il  concessionario  che  fa  eseguire notificazioni o atti esecutivi da ufficiali  della   riscossione  o messi notificatori  non abilitati o non autorizzati è punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria di lire  trecentomila  per   ciascuno  degli  atti irregolarmente compiuti.     2. L'ufficiale  della   riscossione  o  il  messo   notificatore  che  fa eseguire atti da soggetti  non   abilitati  è  punito,   salve  le  eventuali sanzioni  penali,   con  la  sanzione   amministrativa  pecuniaria  di    lire centomila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti. La Cass.  civ. Sez. I, 21/09/2006, n. 20440, ha stabilito espressamente l’inesistenza  delle notiche effettuate da agenzie private di recapiti espressi
  La  Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20440 del 21 settembre 2006 ha  stabilito che l’amministrazione è tenuta ad osservare le norme sulla  notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta come dettate dalla  Legge 20 novembre 1982, n. 890 e dal complesso di tale disciplina si desume che  i relativi adempimenti non possono formare oggetto della concessione a privati come  prevista per taluni servizi postali dall’art. 29 del DPR 20 marzo 1973, n. 156  e dagli articoli da 121 a 148 del regolamento di esecuzione approvato con DPR  29 maggio 1982, n. 655.
  A  norma  della Legge 890/82 unico  ente abilitato ad effettuare le notifiche amministrative e giudiziarie e’  l’Amministrazione postale, tra l’altro come potrebbero i dipendenti di una  ditta privata avere la qualifica di ufficiali giudiziari? In tal senso si veda  la sentenza del Giudice di pace Catania  Sez. I, 31-08-2006  nonche’ della Cass.  civ. Sez. I, 09-11-2004
Per  cui la Commissione Tributaria in base ai poteri istruttori riconosciuti dalla  legge puo’ chiedere al  Concessionario  della riscossione di dimostrare il modus operandi della notificazione,  provando di aver eseguito la notifica tramite i suoi messi e non tramite  società privata.
Equitalia ora agenzia delle riscossione fa uso di società private e poste ecco alcuni nomi: Defendini srl - RTI Poste Italiane Spa - Postel Spa - RTI TNT Post notifiche Srl - Nexive - TNT Post Italia Spa - Consorzio stabile Olimpo - Snem Spa
L'agenzia delle Entrate ha iniziato a far uso di società private anch'essa: Nexive (Tnt)
 
  Sulla Defendini srl, si è pronunciata la Commissione Tributaria Provinciale di Torino sez. 02 sentenza n. 923/02/2017 depositata il 10/07/2017 Presidente Dott.ssa  Fernanda Cervetti, relatore Dott. Vincenzo Gurgone, membro giudicante Dott. Pasquale Vellucci  ha stabilito che: le notifiche effettuate dalla defendini srl sono inesistenti, in quanto soggetto non abilitato ad effettuare le notificazioni (Cass. 7156/2016-Cass.2053/2014)
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