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Ricorsi, Appelli in Commissione Tributaria
Ultimo aggiornamento 24/10/2015
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOTECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

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Siamo tutti uguali davanti alla Legge, ma non tutti i Giudici sono Uguali tra loro

Novità : Abolito l'obbligo del deposito dell'appello in Commissione tributaria provinciale : circolare 31/E/2014 in linea con quanto statuito anche da Corte costituzionale 155/1990 sulla applicabilità delle nuove regole all'entrata in vigore della nuova norma l'articolo 36 del Dlgs 175/2014 ha disposto l'eliminazione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 53 del Dlgs 546/1992  quindi ha sancito l'abolizione dell'obbligo che si applica solo agli atti successivi all'entrata in vigore ossia Appelli senza copia notificati dal  13 dicembre 2014 Per gli atti notificati fino al 12 resta l'obbligo di depositare il documento anche in Ctp

I Termini per il ricorso all'ufficio e le modalità di invio

In primo luogo bisogna tener presente che i termini per fare ricorso cambiamo a seconda dell'oggetto della pretesa, ossia 60 giorni per le tasse con ricorso alla Commissione Tributaria, 40 giorni per i contributi per Ricorso al Giudice del lavoro e 30 giorni  per le multe auto per ricorso al Giudice di pace.

 Il ricorso tributario va spedito per raccomandata  con avviso di ricevimento in plico chiuso all'ufficio e/o all'Equitalia  a pena di decadenza entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto (art.21 Dlgs 546/92) dal perfezionamento della notifica ci sono 30 giorni per il deposito (art.22 Dlgs 546/92)

 

Attenzione: Dal 01/07/2006 i fermi amministrativi e le ipoteche esattoriali sono di competenza delle Commissioni Tributarie,  il ricorso è inammissibile, relativamente alle  sanzioni amministrative o contributi previdenziali, per i quali resta la competenza al Tribunale. E' consigliabile quindi fare ricorso sia alla Commissione Tributaria per i tributi di sua competenza sia al Giudice ordinario per le sanzioni amministrative e i contributi previdenziali, salvo in ogni caso la possibilità di riassunzione per incompetenza.

Attenzione: Dal 07/07/2011 e' obbligatorio il versamento del contributo unificato, che sostituisce i bolli, che non vanno più applicati.

Attenzione: dal 17/09/2011 e' obbligatoria la nota di iscrizione a ruolo Il DL n. 138/2011 convertito in  legge,148 del 14/09/2011all'art.1/bis ha reso obbligatorio  il deposito della nota di iscrizione a ruolo, chi non lo fa il ricorso non parte e rimane parcheggiato. è stato l'articolo 1-bis, comma 35 quater, lettera c, del Dl 138 (come modificato dalla legge di conversione). La nota contiene la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi o degli appelli al momento della costituzione in giudizio. Grazie a questa richiesta gli uffici delle segreterie delle commissioni possono rilasciare al ricorrente il numero di ruolo del registro generale.

Attenzione: a decorrere dal 1° ottobre 2011, gli accertamenti sono esecutivi, per cui e' non e' piu' necessaria la notifica della cartella, che relativamente agli accertamenti non sarà piu' operativa, art. 23, comma 29, lettera b), D.L. n. 98/2011 (convertito dalla legge n. 111/2011)

Attenzione: dal 01/04/2012 e' obbligatorio il reclamo pre contenzioso, una sorta di mediazione obbligatoria in materia fiscale: L'art. 39 del D.L. n. 98/2011 ha introdotto, nel sistema del contenzioso tributario un nuovo strumento di deflazione: si tratta del reclamo pre-contenzioso e della mediazione previsti dal nuovo art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992, che costituiscono una tappa obbligata, per chi ha intenzione di instaurare un contenzioso tributario di valore non superiore a 20.000 euro, riguardante atti emessi dall'Agenzia delle Entrate e notificati a decorrere dal 1 aprile 2012. Il nuovo strumento ha il chiaro intento di "disinnescare" sul nascere le liti con il Fisco di ammontare non elevato ma, per come è stato costruito, rischia di diventare una pura formalità da espletare per accedere al vero e proprio contenzioso. Il mancato reclamo non comporta inammissibilità, ma solo improcedibilità

 

Nota di iscrizione a ruolo  alla Commissione Tributaria Provinciale editabile

Nota di iscrizione a ruolo alla Commissione Tributaria Regionale editabile

Nota di deposito per entrambi le Commissioni

 

Cosa succede se si spedisce il ricorso in busta anziché in plico chiuso?

Quanto previsto dall'art. 20 comma 2 del Dlgs 546/92 sulla spedizione a mezzo plico senza busta e' volto a dare certezza sulla data del ricorso, per cui se non sorgono contestazioni l'atto e' comunque valido e vale la data di spedizione e non quella di arrivo. la pronuncia e' importante in quanto precedentemente la giurisprudenza aveva ritenuto irrituale la spedizione con busta, per cui se il ricorso arriva nei termini di 60 giorni non ci sono problemi, ma se arriva dopo siete fuori termine, quindi fate attenzione a non spedire in busta. Cassazione sentenza n,18 del 18/01/2006

E' possibile impugnare più atti contemporaneamente?

E' ammesso il ricorso cumulativo contro una pluralità di avvisi di accertamento come previsto dall'art.104 del cpc. Cassazione sentenza 7312 del 25/02/2005 si consiglia però di farlo solo se c'è qualcosa in comune altrimenti meglio farli singolarmente

La costituzione in giudizio

La costituzione in giudizio ai sensi dell'art.22 Dlgs 31/12/1992 N.546 avviene mediante deposito alla Commissione Tributaria o spedizione postale con le stesse modalità del ricorso

E’ Costituzionalmente illegittimo per contrasto con l’art. 3 e 24 della costituzione l’art. 22 1.2. dlgs 546/92 nella parte in cui non consente la costituzione in giudizio a mezzo servizio postale. Corte Costituzionale sentenza del 6/12/2002 n. 520

Nota
Una significativa novità contenuta nella mini-riforma del giudizio tributario riguarda la facoltà di depositare il ricorso presso la segretaria della Commissione Tributaria adita anche a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In forza del richiamo di cui all’articolo 61 del Dlgs 546/92 tale facoltà vale anche per la costituzione in appello. La novella ha finalmente rispettato il dettato della Corte Costituzionale che aveva dichiarato illegittimo l’articolo 22, comma 1 del Dlgs 546/92 nella parte in cui non consentiva l’utilizzo del servizio postale per il deposito del ricorso ( e del fascicolo) presso la segreteria della Commissione tributaria adita. Riguardo alla decorrenza dei termini del deposito a mezzo posta valgono le direttive già espresse dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità che ritiene valido per il ricorrente il momento della spedizione e quello della notifica per il destinatario. Il deposito fuori termine comporta inammissibilità del ricorso ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce. Insieme al ricorso il ricorrente deposita il proprio fascicolo con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, e i documenti che produce, in originale o fotocopia.

 

Ricorso avverso silenzio rifiuto (il silenzio rifiuto esiste solo per le tasse)

Il Ricorso avverso il silenzio rifiuto può essere effettuato trascorsi 90 giorni dall'istanza considerando il silenzio, un silenzio rifiuto oppure entro 60 giorni dalla risposta, In ogni caso la domanda può essere presentata entro 48 mesi dal pagamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso.

Quando è obbligatorio nominare un professionista. Si può fare ricorso senza un avvocato o un commercialista?

L'assistenza tecnica e quindi l'obbligo di nominare un difensore è obbligatorio quando il valore della controversia è superiore a euro 2.582,28€ (vecchi 5 milioni di lire) art. 12 comma 5 Dlgs 546/92, il contribuente può fare ricorso da solo se il valore della causa non supera i 2.582,28€.

 

La notifica della sentenza

La parte vittoriosa ha l'onere di notificare la sentenza alla controparte se vuole ridurre i termini dell'impugnazione da 6 mesi a 60 giorni, ma è consigliabile non farlo e aspettare i sei mesi. Il termine di 6 mesi dal deposito della sentenza si applica per i ricorsi incardinati dal  04/07/2009 in poi (piu la sospensione del periodo feriale se si verifica) ex art. 137 cpc e ss depositando poi copia della notifica in Commissione entro 30 giorni

Se nessuno notifica la sentenza per i ricorsi incardinati (notificati e non depositati)  prima del 04/07/2009 si applica il vecchio termine di un anno e 46 giorni per quelli incardinato dopo il 04/07/2009 si applic ail termine di 6 mesi a cui va aggiunto il termine di sospensione feriale (che da 46 giorni passa a 25 dal 2015)

Attenzione dal 26/03/2010 - La notifica della sentenza delle Commissioni tributarie può avvenire anche tramite spedizione a mezzo posta senza necessità quindi di avvalersi dell'ufficiale giudiziario (art.3 Decreto incentivi D.L. 40/2010 entrato in vigore il 26/03/2010 convertito in Legge n. 73/2010), ma e' consigliabile aspettare, perché appellano sempre.

E' meglio evitare la notifica della sentenza con deposito diretto all'ufficio: Non può essere dichiarato inammissibile per tardività, rispetto al “termine breve”, l’appello dell’ufficio nell’ipotesi in cui la controparte abbia effettuato la notifica della sentenza della Ctp personalmente. Tale importante principio è stato statuito dalla Corte di cassazione sentenza n. 4940 dell’8 marzo 2006.

Il termine annuale d'impugnazione  (dal 04/07/2009 6 mesi ) ex art. 327 cpc

Il termine per l'impugnazione della sentenza art. 327 cpc che ove iniziato deve prolungarsi di 46 giorni per effetto della sospensione dei termini feriali è suscettibile di ulteriore proroga se l'ultimo giorno cade nel nuovo periodo feriale  Cassazione civile sez. prima sentenza n.4294 del  15/5/97  .

 

Attenzione il termine per impugnare la sentenza decorre dalla data del deposito della sentenza e non da quella della comunicazione del dispositivo. Cassazione civile sez. III n.14698 del 13/11/2000

La sospensione dei termini feriali - clicca qui per saperne di più

 L'art.1 della Legge 7/10/1969 n.742 stabilisce che i termini per proporre ricorso sono sospesi dal 01 agosto al 15 settembre, l’art. 16 del decreto Legge 12.09.2014 n° 132 , G.U. 12.09.2014  modifica con decorrenza 01/01/2015  l’art. 1 della legge n. 742 del 1969 riducendo il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, prima fissato “dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno”, al periodo “dal 1 al 31 agosto di ciascun anno. Pertanto, a partire dal 2015 la sospensione feriale avrà una durata di 31 giorni, e non più di 46.  per il periodo feriale.

Gli atti impugnabili e oggetto del ricorso (art. 19 Dlgs. 546/1992). 

Il ricorso può essere proposto avverso i seguenti atti impugnabili autonomamente solo per vizi propri:

a) l'avviso di accertamento del tributo;

b) l'avviso di liquidazione del tributo;

c) il provvedimento che irroga le sanzioni;

d) il ruolo e la cartella di pagamento;

e) l'avviso di mora;

f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 3;

g) il rifiuto espresso o tacito di rimborsare tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

i) i ricorsi contro i ruoli formati dai centri di servizio;

j) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

Gli atti diversi da quelli su indicati non sono impugnabili autonomamente, ad esempio i processi verbali di constatazione. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. 

Attenzione Inps cartelle addio dal 01/01/2011, vengono sostituite dall’avviso di addebito art. 30 del D. L. 78/2010.

A decorrere dal 1° gennaio 2011, la disciplina della riscossione dei crediti da parte dell’INPS (esclusi  gli altri enti previdenziali quali  inail, inpdap) sarà effettuata con un’avviso di addebito, notificato al debitore, avente valore di titolo esecutivo. L’avviso di addebito che invierà l’INPS dovrà obbligatoriamente contenere (a pena di nullità):

1.codice fiscale del debitore;

2.periodo di riferimento del credito;

3.la causale; l’ammontare del debito ripartito tra quota capitale, interessi (ove dovuti);

4.l’agente della riscossione competente;

5.l’intimazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni; 

6.l’indicazione che, in mancanza del pagamento,  l’agente della riscossione avvierà la procedura di espropriazione forzata (l’avviso di addebito è già il titolo esecutivo, non sarà piu’ emessa la cartella), con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione mediante ruolo (la legge di conversone, fatta eccezione per la soppressione dell’esecutività del ruolo, ripristina, rispetto al testo originario del decreto, integralmente la procedura dei ruoli);

7.la sottoscrizione del responsabile dell’ufficio;

L’avviso di addebito (titolo esecutivo) sarà  consegnato, in deroga alla disciplina sui ruoli (D.Lgs. 46/1999),  all’agente della riscossione con modalità e termini che verranno stabiliti dall’INPS (all’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente - non più parzialmente - a carico del debitore e il rimborso delle spese relative alla procedure esecutive di cui all’art. 17, del D. Lgs. 112/2009);

 

 

 

Gli atti non impugnabili

Non è  ammesso ricorso contro il verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Entrate  o dalla Guardia di Finanza in sede di verifica, né avverso l' avviso bonario inviato . Non si tratta infatti di atti di accertamento ma di provvedimenti prodromici all' avviso di rettifica o di accertamento, per il quale si può attivare la procedura dell'adesione . Corte di Cassazione Sezione Tributaria civile Sentenza 31.03.2005, n. 6812 e' esclusa l'impugnazione dell'avviso bonario, di diverso avviso una recente sentenza della cassazione, che li assimila ad avvisi di liquidazione.

APPELLO ART.52 Dlgs 546/92:

L'appello e' proposto alla Commissione Regionale e deve contenere l'indicazione  della  commissione tributaria a cui è diretto, dell'appellante e delle  altre  parti  nei  cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza  impugnata,  l'esposizione sommaria  dei  fatti,  l'oggetto  della  domanda  ed  i  motivi   specifici dell'impugnazione come previsto dall'art.Art.53 Dlgs 546/92.

ART. 51 COMMA 1 :SE LA LEGGE NON DISPONE DIVERSAMENTE CONTRO LA SENTENZA E’ POSSIBILE FARE RICORSO ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA SENTENZA AD ISTANZA DI PARTE SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ART.38 COMMA TRE IN VIRTU’ DEL QUALE IN ASSENZA DELLA NOTIFICA DI PARTE  SI APPLICA IL TERMINE ANNUALE DI CUI ALL’ART.327 CPC

CONTENUTO DELL'APPELLO

A norma dell’art 57 del Dlgs 546/92 nel ricorso in appello, non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata. 2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

 

Termine per l'appello

L'appello e' proposto entro 60 gg dalla comunicazione della sentenza effettuata a cura della controparte ai sensi dell'art.38 del D.lgs. 546/92, in caso contrario si applica il termine lungo di cui all'art.327 del cpc, il termine lungo e' di un anno 46 giorni ridotto a 6 mesi e 46 giorni (se c'e' il periodo feriale fino al 2014 )  con decorrenza 01/01/2015  l’art. 1 della legge n. 742 del 1969 riducendo il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, prima fissato “dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno”, al periodo “dal 1 al 31 agosto di ciascun anno. Pertanto, a partire dal 2015 la sospensione feriale avrà una durata di 31giorni, e non più di 46.  per il periodo feriale, per cui saranno 6 mesi e 31 giorni.

Quindi per i ricorsi incardinati prima del 04/07/2009 1 anno e 46 giorni fino al 2014 1 anno e 31 giorni dal 2015

per i ricorsi incardinati dal  04/07/2009 in poi 6 mesi (piu 46 giorni fino al 2014 e 26 giorni dal 2015 per il periodo feriale)

 

La giurisprudenza l'ha elevato ad un anno e 46 giorni per effetto della sospensione dei termini feriali Cassazione civile sezione I del 15/5/97 n.4294, il termine decorre non dalla comunicazione della sentenza effettuata dalla commissione di primo grado, ma dalla sua pubblicazione Cassazione civile sezione III n.14698 del 13/11/2000 La sentenza e' impugnabile oltre tali termini se si dimostra di non aver ricevuto la comunicazione della sentenza, da parte della Commissione Tributaria Provinciale, ma non oltre 10 anni, essendo applicabile a parere di chi scrive la prescrizione decennale ordinaria ex art. 2946 del codice civile.

Destinatari dell'appello

l'appello va notificato alla controparte, alla Commissione provinciale e alla Commissione regionale art.53 Dlgs 546/92.

Modalità di presentazione del ricorso

Il ricorso va notificato alle parti ed entro 30 gg dalla notifica depositato alla Commissione Regionale.

art.1 della Legge 7/10/1969 n.742 - sospensione dei termini feriali

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal:  L'art.1 della Legge 7/10/1969 n.742

dal 01 agosto al 15 settembre di ciascun anno fino al 2014

dal 01 al 31 agosto di ciascun anno dal 2015  

Pertanto, a partire dal 2015 la sospensione feriale avrà una durata di 26 giorni, e non più di 46.  per il periodo feriale. di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'art. 201 del codice di procedura penale.

La Corte Costituzionale:
    - con sentenza 7 febbraio 1985, n. 40,  ha  dichiarato  l'illegittimità costituzionale del presente art. 1, nella parte in cui non dispone  che  la
sospensione ivi prevista si applica anche al termine  di  cui  all'art.  5, primo e secondo comma, della L. 25 giugno 1865, n. 2359;
    - con sentenza 22 maggio 1987, n. 255,  ha  dichiarato  l'illegittimità costituzionale del presente art. 1, nella parte in cui non dispone  che  la
sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di cui  all'art.  19, primo comma, della L. 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi  e  coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942,n.1150;  18
aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di  spesa per  interventi  straordinari  nel  settore   dell'edilizia   residenziale,
agevolata e convenzionata") nel testo sostituito dall'art. 14 della  L.  28 gennaio 1977, n. 10 ("Norme per la edificabilità dei suoli");
    - con sentenza 22 maggio 1987, n. 278,  ha  dichiarato  l'illegittimità costituzionale, in  riferimento  all'art.3,  primo  comma,  Costituzione,
dell'art. 1, nella parte in cui non  prevede  la  sospensione  dei  termini processuali, nel periodo feriale, relativamente  ai  processi  militari  in
tempo di pace;
    - con sentenza  31  gennaio-2  febbraio  1990,  n.  49,  ha  dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, nella parte in cui non  dispone
che la sospensione ivi prevista si applichi al termine di trenta giorni, di cui  all'art.  1137  codice  civile,  per  l'impugnazione  delle   deliberedell'assemblea di condominio.

RICORSO NON FIRMATO, ATTO IMPUGNATO NON ALLEGATO, DIFETTO DI PROCURA

SOSPENSIONE DEI TERMINI FERIALI

SCADENZIARIO TRIBUTARIO

LA NOTA DI DEPOSITO

L'APPELLO ALLA CTR

 

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