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RITENUTE FISCALI , CONTROLLO EX ART. 36 TER, SCOMPUTO DELLE RITENUTE
Ultimo aggiornamento 23/11/2014
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INDICE: 1. Il controllo ex art.36 ter - 2. Le Regole per lo scomputo delle ritenute  3. Le novità delle ritenute per i condomini. 4. Le regole generali -  5. Oggetto della ritenuta e relativa aliquota  - 6. Dividendi societari  - 7. Le provvigioni  - 8. L'omesso versamento delle ritenute è reato  - 9. Ritenute ai professionisti problematiche pratiche

1. Il controllo ex art.36 ter la trappola per i professionisti
Negli ultimi anni l'agenzia delle Entrate per raggiungere meglio i propri obiettivi di entrate si è letteralmente scatenata su questi controlli, se non avete le certificazioni delle ritenute niente paura, per ottenere il diritto allo scomputo delle ritenute  basta esibire la fattura emessa e la prova dell'incasso  (copia dell'assegno o del bonifico ricevuto), abituatevi a prediligere i bonifici, sono la migliore prova esibibile. Con la Risoluzione 19 marzo 2009, n. 68/E, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di scomputo delle ritenute subite anche laddove il contribuente non abbia a disposizione l’apposita certificazione, come sopra indicato basta la fattura e la prova del pagamento.
Attenzione: se non avete la documentazione niente paura quando l'ufficio manda l'avviso bonario sempre motivato in modo incomprensibile, aspettate e fate ricorso contro la cartella.
Se dal controllo si riscontra qualcosa da pagare, ogni anno vi arriverà il controllo entrate nella lista nera.
Attenzione: L'avviso bonario dell'agenzia delle entrate non è impugnabile perché non contiene una pretesa definitiva,
Corte di Cassazione SS.UU. n. 16293 del 24/07/2007 e n. 16428 del 26/07/2007 , si consiglia pertanto di impugnare la cartella

2. Le Regole per lo scomputo
La regola da seguire è il
principio di cassa, una fattura emessa il 31/12/2014, ma incassata il 28/02/2015, va imputata al periodo d'imposta 2015, per cui la ritenuta va scomputata nel 2015 (unico 2016) e il sostituto versa la ritenuta entro il 16 del mese successivo ossia il 16/03/2015 e dichiara il tutto nel 770/2016. Fate quindi molta attenzione, spesso questa semplice regola non viene rispettato e succedono i guai.

3. Novità La ritenuta del condominio 4% obbligatoria dal 01/01/2007 - Legge Finanziaria 2007

Ai sensi dell’art.1 comma 43 della Legge 27/12/2006 n. 296 e’ stato introdotto l’art. 25 ter del D.pr. 600/73 in virtu’ del quale alle ditte che operano con i condomini bisogna trattenere una ritenuta del 4%, che dovrà essere versata al concessionario della riscossione tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo. È il comma 43 dell'articolo 1,  della 296/2006, a introdurre l'obbligo, disponendo l'inserimento dell'articolo 25 ter al Dpr 600/1973: «ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore». Il nuovo articolo dispone che il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. Inoltre la ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi, a norma dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del Tuir (redditi derivanti da attività commerciali non abituali). Insomma, la ritenuta va operata anche nei confronti del prestatore di servizi occasionali. Quando operare la ritenuta L'obbligo scatta dal 1° gennaio 2007 anche se il condomino esegue dei pagamenti relativi a fatture emesse nel 2006 o in anni precedenti, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. Il condomino non deve invece effettuare alcuna ritenuta in caso di forniture di beni con posa in opera, in quanto queste operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini Iva costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi. Niente versamenti minimi Nel caso in cui il condominio deve operare la ritenuta non esiste alcun minimo di versamento, sono quindi dovuti anche i piccoli importi. La mancanza di un limite minimo di versamento comporterà non pochi costi di gestione sia da parte dello stato sia da parte dei contribuente, si attente quindi un'auspicabile modifica.

Si rammenta, che l’omesso versamento della ritenuta costituisce reato penale per l'amministratore di condominio, introdotto con  il Dl 223/2006 (manovra d'estate), convertito con legge 248/2006 che ma modificato l'articolo 35, comma 7, introducendo nuovi delitti nel Dlgs74/2000 sui reati in materia di imposte sui redditi e Iva tra cui : «l'omesso versamento di ritenute certificate» (articolo 10 bis del Dlgs 74/2000), per cui «è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo di imposta».

Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento, es. la fattura del 31/01/2007 fa sorgere l'obbligo del versamento della ritenuta entro il giorno 16/02/2007.

I codici Tributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento della ritenuta 4% del condominio

1019 - ritenuta su ditta individuali - ritenuta irpef

1020 - ritenuta per società di capital - ritenuta Ires

 

4. Le ritenute: Le regole generali

Le ritenute operano secondo un meccanismo che vede coinvolti due soggetti il sostituto d’imposta ed il sostituito d’imposta, il sostituto d'imposta, che opera la ritenuta e' obbligato a versarla con il modello F24 e a rilasciare apposita certificazione, il sostituito, che subisce la ritenuta, con la certificazione rilasciata scomputa l'importo delle ritenute subite dall'irpef-ire, subite.

Il sostituto d’imposta e’ costituito dai seguenti soggetti:

Società, enti, associazioni, condomini, tutti i soggetti titolari di partita iva, il curatore fallimentare e’ invece oggetto di una controversa questione, per l’amministrazione finanziaria e’ sostituto d’imposta (ris.min. 14/3/79 n.8/856) di orientamento contrario e’ la Cassazione (Cass.28/10/80 n.5777).

I sostituito d’imposta invece e’ costituito dai i titolari di particolari categorie di redditi (lavoro autonomo professionale, lavoro dipendente, lavoro occasionale, di capitale…)

La ritenuta puo’ essere a titolo d’acconto, costituisce un’acconto dell’imposta da versare sulla dichiarazione dei redditi,  in questo caso il reddito va dichiarato e dall’imposta calcolata detratta la ritenuta subita.

A titolo d’imposta, costituisce l’esatto importo delle imposte da pagare, in questo caso il reddito non va dichiarato perche’ già tassato alla fonte.

in linea generale la ritenuta e' pari al 20% del compenso

 

5. Oggetto della ritenuta e relativa aliquota:

Per i Redditi di lavoro dipendente e assimilati la ritenuta e’ a titolo d’imposta   l’aliquota e’ variabile in base al reddito.

Per i Redditi di lavoro autonomo e assimilati la ritenuta e’ a titolo d’acconto si  applica nella misura del 20% sull’intero compenso lordo (art.25 dpr 600/73) sono escluse dalla ritenuta solo le somme incassate a titolo di rimborso spese sostenute per il cliente  - circolare rt/50550 del 15/12/73 – un altro documento dell’amministrazione finanziaria precisa, che tali spese devono essere fatturate in nome e per conto del cliente – circolare 32/501388 del 27/4/73 -

Per le Provvigione agenti di commercio, la ritenuta a titolo d’acconto e’ del 

23% sul 50% dell'imponibile per i compensi agli agenti senza dipendenti

23% sul 20% dell'imponibile per i compensi agli agenti con dipendenti.

La ritenuta va versata entro il 16 del mese successivo al pagamento.

 

6. Dividendi societari

Per i dividendi societari, l’art. 27 del Dpr 600/73 stabilisce che sono soggetti alla ritenuta d’acconto del 10% (passata al  12,50%).

Ma quali dividendi sono obbligatoriamente soggetti alla ritenuta?

Solo le partecipazioni non qualificate ex lettera c comma 1 art.81 dpr.917/86.

Definizione di  partecipazioni non qualificate:

Percentuale di diritti di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria non superiore al 20 per cento ovvero partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 25 per cento. Per i titoli negoziati in mercati regolamentati (società quotate in borsa) le predette percentuali sono rispettivamente del 2 e del 5 per cento. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate sono soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento.

Definizione di  partecipazioni qualificate:

Percentuale di diritti di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria superiore al 20 per cento ovvero percentuale di partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 25 per cento (è sufficiente il superamento di uno dei due limiti). Per i titoli negoziati in mercati regolamentati (società quotate in borsa) le predette percentuali sono rispettivamente del 2 e del 5 per cento.
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate sono soggette ad imposta sostitutiva del 27%. 

La ritenuta va versata entro il 16 del mese successivo alla delibera di distribuzione degli utili ex art. 2433 cc

 

7. Le provvigioni

LE PROVVIGIONI DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, PROCACCIATORI, MEDIATORI, SONO SOGGETTI A RITENUTA ANCHE SE PERCEPITI COME SOCIETA’. DEROGA DELL’ART.25 BIS DPR.600/73 ALLA REGOLA GENERALE.

 

8. L'OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE E' REATO

LA LEGGE FINANZIARIA 2005 (L.30/12/2004 N.311) REINTRODUCE IL REATO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE OPERATE E CERTIFICATE CON LA PUNIZIONE DELLA RECLUSIONE DA SEI MESI A DUE ANNI. PRESUPPOSTO DEL REATO E' L'OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUPERIORI A 50.000€ NELL'ANNO D'IMPOSTA NON VERSATE ENTRO LA DATA DI  PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE .

 

9. RITENUTE AI PROFESSIONISTI, PRINCIPIO DI CASSA E PROBLEMATICHE PRATICHE.

In base all'art.6 del D.p.r. 633/72 i professionisti sono obbligati ad emettere fattura all'atto del pagamento. Tale norma sancisce il cosi detto Principio di cassa, anche chi deduce la fattura del professionista la può materialmente scaricare solo ll'atto del pagamento.

I problemi però sorgono nel periodo a cavallo di due esercizi e con gli enti pubblici. 

Periodo a cavallo di due esercizi

Es. Il cliente ordina il bonifico alla banca in data 28/12/2005, il professionista lo riceve il 03/01/2006 a causa dei tempi tecnici, oppure il professionista riceve un assegno senza data a dicembre 2005, ma lo versa a gennaio 2006 qual'e' il momento impositivo? in entrambi i casi e' il 2005, ma in entrambi le fattispecie, bisogna dimostrarlo,Quale comportamento deve tenere il professionista? Sa per certo che deve dichiarare, ma non in quale periodo. E qualsiasi cosa faccia corre il rischio di essere censurato, esponendosi in caso di rettifica alle ordinarie sanzioni amministrative previste per l'evasione fiscale, proprio come chi occulta corrispettivi. Per chi volesse stare proprio tranquillo suggerisco comunque di considerare percepito il compenso nel 2006 (nell'esempio specifico), dimostrandolo con l'accredito bancario o il versamento in banca, emettere fattura e di scomputare la ritenuta dall'imposta relativa a tale annualità. Dovrebbe essere il comportamento "più inattaccabile".

Gli Enti pubblici

Una problematica a parte senza facile soluzione e' quella degli enti pubblici, che pretendono sempre la fattura, che poi pagano con notevole ritardo spesso l'anno successivo, in questo caso la soluzione piu' semplice sarebbe quella di emettere una fattura-proforma, ma purtroppo non l'accettano. La seconda soluzione sarebbe quella di riportare la fattura nel registro delle fatture in sospensione e registrarlo in quella delle fatture emesse l'anno successivo all'atto del pagamento, ma anche in questo caso ci si ritroverebbe in difetto l'art.6 del D.p.r. 633/72 obbliga l'emissione della fattura all'atto del pagamento.

La soluzione definitiva del problema potrebbe essere portata solo da un intervento legislativo o da una direttiva ministeriale, che imponga agli enti pubblici l'accettazione delle fatture proforma.

Redditi e ritenute non possono essere imputate ad esercizi diversi, ma allo stesso periodo d'imposta:Qualora l'ufficio, in sede di rettifica della dichiarazione non ammette in detrazione le ritenute d'acconto su compensi di lavoro autonomo imputati in dichiarazione secondo il principio di competenza e non di cassa, deve provvedere a scomputare anche i relativi redditi, altrimenti viola il divieto della doppia imposizione posto dall'art. 67 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600
, e dall'art. 127 (art.163 nuovo tuir) e 19 (art.22 nuovo tuir) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Sent. n. 67 del 20 maggio 1998 (dep. il 1° luglio 1998) della Comm. trib. reg. di Bologna, Sez. III - Pres. Rustico, Rel. Neri

 

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